TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/12/2025, n. 1301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1301 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4776/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
04/10/1965, ed ivi residente in [...]/4,
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]11,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Bertini (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 15/07/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
A. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge. B. In ordine agli arredi e suppellettili della abitazione familiare, le parti danno atto che sono stati già suddivisi e che il Sig. ha già portato con sé tutti gli effetti personali, Parte_2 ad eccezione di quelli collocati nel box pertinenziale alla casa familiare, che sarà liberato entro e non oltre la data del 1 febbraio 2026, con riconsegna delle relative chiavi alla Sig.ra
. Parte_1
C. Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
D. Il padre terrà con sé le figlie a week end alternati, dal venerdì dalla uscita da scuola/primo pomeriggio, sino alla domenica sera alle ore 21.00, quando saranno riaccompagnate presso la casa materna.
E. Nel corso della settimana le figlie minori vedranno il padre con ogni e più ampia libertà, tenuto conto della età delle stesse.
F. Le festività saranno trascorse in via alternata dalle figlie minori con ciascun genitore (a titolo di esempio il giorno di Natale con un genitore e il giorno di S. Stefano con l'altro genitore;
analogamente per Pasqua e Pasquetta, etc.), salvo diverso accordo tra le parti.
G. Per le vacanze estive il padre terrà con sé e per quindici giorni, anche non Per_1 Per_2 consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti.
H. In ordine al mantenimento di e il padre verserà alla madre la somma di Euro Per_1 Per_2
300,00 mensili, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, come sino ad oggi avvenuto, con rivalutazione ISTAT annuale.
I. Le spese straordinarie saranno ripartire al 50% tra ciascun genitore, richiamandosi al
Protocollo del Tribunale di Genova per la relativa individuazione.
L. L'assegno unico universale per le due minori sarà percepito al 100% dalla madre, su accordo delle parti.
M. Le parti si impegnano a definire la questione relativa all'accertamento e chiusura delle carte Postepay eventualmente ancora attive e intestate alla Sig.ra entro Parte_1
e non oltre la data del 30 agosto 2025. N. Sulla base di quanto sopra espresso, le parti ritengono di aver definito qualsiasi rapporto personale ed economico e di non aver nient'altro a pretendere l'uno dall'altra. Con spese compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2006, Numero 594, Parte I, Serie) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
04/10/1965, ed ivi residente in [...]/4,
e
, C.F. nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]11,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Anna Maria Bertini (C.F.
), che li rappresenta e li difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 15/07/2006 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Rilevato infine che le parti hanno congiuntamente chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. che venisse altresì pronunciato divorzio fra le stesse, sicché la causa andrà rimessa sul ruolo per la trattazione dell'ulteriore domanda, decorsi i termini di procedibilità della stessa;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
[...]
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
A. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge. B. In ordine agli arredi e suppellettili della abitazione familiare, le parti danno atto che sono stati già suddivisi e che il Sig. ha già portato con sé tutti gli effetti personali, Parte_2 ad eccezione di quelli collocati nel box pertinenziale alla casa familiare, che sarà liberato entro e non oltre la data del 1 febbraio 2026, con riconsegna delle relative chiavi alla Sig.ra
. Parte_1
C. Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione presso la madre e residenza anagrafica presso l'abitazione materna.
D. Il padre terrà con sé le figlie a week end alternati, dal venerdì dalla uscita da scuola/primo pomeriggio, sino alla domenica sera alle ore 21.00, quando saranno riaccompagnate presso la casa materna.
E. Nel corso della settimana le figlie minori vedranno il padre con ogni e più ampia libertà, tenuto conto della età delle stesse.
F. Le festività saranno trascorse in via alternata dalle figlie minori con ciascun genitore (a titolo di esempio il giorno di Natale con un genitore e il giorno di S. Stefano con l'altro genitore;
analogamente per Pasqua e Pasquetta, etc.), salvo diverso accordo tra le parti.
G. Per le vacanze estive il padre terrà con sé e per quindici giorni, anche non Per_1 Per_2 consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti.
H. In ordine al mantenimento di e il padre verserà alla madre la somma di Euro Per_1 Per_2
300,00 mensili, entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, come sino ad oggi avvenuto, con rivalutazione ISTAT annuale.
I. Le spese straordinarie saranno ripartire al 50% tra ciascun genitore, richiamandosi al
Protocollo del Tribunale di Genova per la relativa individuazione.
L. L'assegno unico universale per le due minori sarà percepito al 100% dalla madre, su accordo delle parti.
M. Le parti si impegnano a definire la questione relativa all'accertamento e chiusura delle carte Postepay eventualmente ancora attive e intestate alla Sig.ra entro Parte_1
e non oltre la data del 30 agosto 2025. N. Sulla base di quanto sopra espresso, le parti ritengono di aver definito qualsiasi rapporto personale ed economico e di non aver nient'altro a pretendere l'uno dall'altra. Con spese compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno
2006, Numero 594, Parte I, Serie) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n.
1238;
DISPONE
La remissione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca