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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7978-23
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11 novembre 2025, davanti al Giudice RI OL,
chiamata la causa iscritta al n. 7978/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv.
EL IR, per e l'Avv. Alberta Giordano, in sosti- Controparte_1
tuzione, dell'avv. Comba, per CP_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. IR chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
RI OL
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13:00, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice RI Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7978/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. EL IR ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale rappre- Controparte_3 P.IVA_1
sentante pro tempore, e per essa la sua mandataria rappre- CP_2
sentata e difesa dall'avv. Simone Comba (
[...]
per procura allegata alla comparsa di co- Email_2
stituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il de- Controparte_1
creto ingiuntivo n. 4770/2022 del Tribunale di Palermo depositato il 16 novembre 2022;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 4770/2022 di questo Tribunale (depositato il 16 no-
vembre 2022 e notificato, da ultimo, il successivo 26 aprile 2023), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento in favore di della Controparte_3
somma di € 16.797,55 a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamento (n. 4014478) stipulato in data 12 marzo 2007 con
[...]
– ora - (poi ceduto a e da ultimo CP_4 CP_5 Controparte_6
all'odierna opposta), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte op-
posta].
Ancora preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
parte opponente di difetto legittimazione attiva di per Controparte_3
mancanza di prova della presunta cessione del credito ingiunto.
Va innanzitutto evidenziato che la legittimazione ad agire attiene al di-
ritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
(Cass. civ., SS.UU., 16/2/2016, n. 2951).
Sul punto occorre poi rilevare che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opposta non ha forni-
to alcuna prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da
[...]
(creditore originario) a e da questa all'odierna op- CP_5 Controparte_7
posta, limitandosi ad allegare, al fine di provare la propria legittimazione attiva, le Gazzette Ufficiali contenenti l'avviso delle cessioni di crediti in-
tervenute in forza di un contratto di cessione stipulato ex art. 58 T.U.B.
[cfr. produzione parte opposta].
Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pub-
blicazione nella TA CI della Repubblica Italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella TA ufficiale, dispensando così la Banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il me-
desimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova del-
la cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in TA
CI, si reputa preferire il più recente orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzio-
ne, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264
c.c. (Cass. civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Ne consegue quindi che, in caso di cessione crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., la cessionaria non si può limitare a produrre la TA CI
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostra-
re documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (Cass. Civ. n. 24551/2020).
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di ces-
sione e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019).
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico cre-
dito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del pre-
sente giudizio risponda a quei crediti genericamente individuati dalla
TA CI allegata.
Per questo - si ripete - la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale (Cass. Civ., VI, 5/11/2020, n. 24798).
Attesa quindi la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblica-
zione nella TA potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "mini-
ma" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei cre-
diti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
La prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va, dun-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
que, fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di ces-
sione (completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati)
quale documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso.
Nella fattispecie, pertanto, non si può ritenere validamente provato che il credito dell'odierno opponente sia ricompreso nelle dette cessioni dal momento che la stessa ha omesso la produzione in giudizio dei contratti di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., documento idoneo “… a
provare, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità del
credito del cessionario … pena la revoca del titolo” (Trib. Milano, Sez. VI,
16/9/2021, n. 7350).
L'onere probatorio gravante sull'opposta non può ancora dirsi assolto dalla produzione delle dichiarazioni di cessione [doc. n. 7 e 8, produzione parte opposta] prodotta da parte opposta, atteso che le stesse sono state rilascia-
te dalla Link Finanziaria S.r.l. (in nome e per conto della e Controparte_6
non, come avrebbe dovuto, dalla cedente (originaria titolare CP_5
del credito).
Senza dire che queste dichiarazioni, valutabili secondo il prudente ap-
prezzamento del giudice assieme ad ulteriori elementi univoci che emer-
gano dagli atti di causa, non valgono in via autonoma a dimostrare l'avvenuta cessione, in quanto riconducibile a mere dichiarazioni di scien-
za provenienti da un terzo, prive quindi di valore confessorio (Cass. civ. n.
31588/2021, Cass. Civ. n. 16711/2016).
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non ha as- Controparte_3
solto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta l'insufficienza probatoria delle intervenute ces-
sioni del credito da (originaria titolare del credito de quo) a CP_5
e poi in suo favore e la consequenziale successione nella Controparte_7
titolarità del rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal mo- Controparte_3
mento che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fonda-
mento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_1
Il decreto ingiuntivo n. 4770/2022 del Tribunale di Palermo, quindi,
deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
❖❖❖
Così deciso in Palermo l'11 novembre 2025
Il Giudice
RI OL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice RI OL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 11 novembre 2025, davanti al Giudice RI OL,
chiamata la causa iscritta al n. 7978/2023 R.G.A.C., sono presenti l'Avv.
EL IR, per e l'Avv. Alberta Giordano, in sosti- Controparte_1
tuzione, dell'avv. Comba, per CP_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. IR chiede la distrazione delle spese in proprio favore ex art. 93 c.p.c., dichiarandosi antistatario.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
RI OL
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 13:00, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice RI Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7978/2023 del Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. EL IR ( per procura allegata Email_1
all'atto di citazione in opposizione;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale rappre- Controparte_3 P.IVA_1
sentante pro tempore, e per essa la sua mandataria rappre- CP_2
sentata e difesa dall'avv. Simone Comba (
[...]
per procura allegata alla comparsa di co- Email_2
stituzione e risposta;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
❖❖❖
- 2 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta da e revoca il de- Controparte_1
creto ingiuntivo n. 4770/2022 del Tribunale di Palermo depositato il 16 novembre 2022;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 4770/2022 di questo Tribunale (depositato il 16 no-
vembre 2022 e notificato, da ultimo, il successivo 26 aprile 2023), con cui si è ingiunto al predetto il pagamento in favore di della Controparte_3
somma di € 16.797,55 a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamento (n. 4014478) stipulato in data 12 marzo 2007 con
[...]
– ora - (poi ceduto a e da ultimo CP_4 CP_5 Controparte_6
all'odierna opposta), oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010,
stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento [cfr. produzione parte op-
posta].
Ancora preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione sollevata da
- 3 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
parte opponente di difetto legittimazione attiva di per Controparte_3
mancanza di prova della presunta cessione del credito ingiunto.
Va innanzitutto evidenziato che la legittimazione ad agire attiene al di-
ritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice
(Cass. civ., SS.UU., 16/2/2016, n. 2951).
Sul punto occorre poi rilevare che “la parte che agisca affermandosi
successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui
all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare
l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo
la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il
resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
n. 24798/2020; Cass. n. 4116/2016; Cass. 10518/2016; Cass., SS.UU.,
n. 11650/2006; Cass. n. 9250/2017; Cass. n. 15414/2017).
Nella fattispecie, deve innanzitutto rilevarsi che l'opposta non ha forni-
to alcuna prova in ordine alla (presunta) cessione del credito da
[...]
(creditore originario) a e da questa all'odierna op- CP_5 Controparte_7
posta, limitandosi ad allegare, al fine di provare la propria legittimazione attiva, le Gazzette Ufficiali contenenti l'avviso delle cessioni di crediti in-
tervenute in forza di un contratto di cessione stipulato ex art. 58 T.U.B.
[cfr. produzione parte opposta].
Orbene, com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B. al secondo comma prevede che “La banca cessionaria dà notizia
- 4 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pub-
blicazione nella TA CI della Repubblica Italiana. La Banca
d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma, pertanto, è volta ad agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella TA ufficiale, dispensando così la Banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Più precisamente, la pubblicazione dell'atto di cessione sostituirebbe la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 cc, realizzandone di fatto il me-
desimo effetto di pubblicità (Cass. civ. n. 13954/2006).
Ora, a fronte dell'indirizzo che reputa sufficiente ai fini della prova del-
la cessione del credito in blocco l'avviso di cessione pubblicato in TA
CI, si reputa preferire il più recente orientamento per il quale l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzio-
ne, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264
c.c. (Cass. civ., Ord. n. 5617/2020; 22151/2019; n. 22268/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (Cass. civ. n. 22548/2018) mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Ne consegue quindi che, in caso di cessione crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., la cessionaria non si può limitare a produrre la TA CI
- 5 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti, ma deve dimostra-
re documentalmente ed in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa (Cass. Civ. n. 24551/2020).
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della sua efficacia – altro è la prova dell'esistenza di un contratto di ces-
sione e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019).
D'altronde, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58
T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico cre-
dito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, atteso che non è in alcun modo possibile desumere se il credito oggetto del pre-
sente giudizio risponda a quei crediti genericamente individuati dalla
TA CI allegata.
Per questo - si ripete - la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimo-
strare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legit-
timazione sostanziale (Cass. Civ., VI, 5/11/2020, n. 24798).
Attesa quindi la limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblica-
zione nella TA potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "mini-
ma" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei cre-
diti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
La prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va, dun-
- 6 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
que, fornita, preferibilmente, mediante la produzione del contratto di ces-
sione (completo in tutte le sue parti, ivi compresi gli eventuali allegati)
quale documento dal quale desumere con chiarezza l'oggetto del contratto stesso.
Nella fattispecie, pertanto, non si può ritenere validamente provato che il credito dell'odierno opponente sia ricompreso nelle dette cessioni dal momento che la stessa ha omesso la produzione in giudizio dei contratti di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., documento idoneo “… a
provare, nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la titolarità del
credito del cessionario … pena la revoca del titolo” (Trib. Milano, Sez. VI,
16/9/2021, n. 7350).
L'onere probatorio gravante sull'opposta non può ancora dirsi assolto dalla produzione delle dichiarazioni di cessione [doc. n. 7 e 8, produzione parte opposta] prodotta da parte opposta, atteso che le stesse sono state rilascia-
te dalla Link Finanziaria S.r.l. (in nome e per conto della e Controparte_6
non, come avrebbe dovuto, dalla cedente (originaria titolare CP_5
del credito).
Senza dire che queste dichiarazioni, valutabili secondo il prudente ap-
prezzamento del giudice assieme ad ulteriori elementi univoci che emer-
gano dagli atti di causa, non valgono in via autonoma a dimostrare l'avvenuta cessione, in quanto riconducibile a mere dichiarazioni di scien-
za provenienti da un terzo, prive quindi di valore confessorio (Cass. civ. n.
31588/2021, Cass. Civ. n. 16711/2016).
Pertanto, facendo applicazione dell'ormai consolidato principio secondo cui trattandosi di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in sede moni-
- 7 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
toria, sarebbe spettato all'opposta provare compiutamente, ai sensi dell'art. 2697 cc, la propria titolarità soggettiva (Cass., SS.UU., n.
2951/2016), appare evidente che l'opposta non ha as- Controparte_3
solto all'onere probatorio sulla stessa gravante, posto che emerge dalla documentazione prodotta l'insufficienza probatoria delle intervenute ces-
sioni del credito da (originaria titolare del credito de quo) a CP_5
e poi in suo favore e la consequenziale successione nella Controparte_7
titolarità del rapporto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi ritenersi sus-
sistente il difetto di legittimazione attiva di dal mo- Controparte_3
mento che è risultata indimostrata la titolarità del credito posto a fonda-
mento del Decreto ingiuntivo opposto.
Da ciò consegue, quale inevitabile corollario, l'accoglimento dell'opposizione proposta da Controparte_1
Il decreto ingiuntivo n. 4770/2022 del Tribunale di Palermo, quindi,
deve essere ex art. 644 c.p.c. dichiarato inefficace e, per l'effetto, revocato.
❖❖❖
Accertato il difetto di legittimazione attiva dell'opposta, le ulteriori do-
mande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbi-
te, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-
sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II,
3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ., III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle ragioni in base alle quali si
- 8 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile
è addivenuti alla decisione di rigetto e avuto riguardo al contrasto giuri-
sprudenziale esistente in materia, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per disporre l'integrale compensa-
zione delle spese di lite tra le parti (cfr. Cass. Civ., VI, Ord. n.
24489/2015).
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Così deciso in Palermo l'11 novembre 2025
Il Giudice
RI OL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice RI OL, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
- 9 - Tribunale di Palermo Sezione Terza Civile