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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 18/01/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 921/2023 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 921/2023 R.G. Lav. promossa da:
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Margherita Kòsa (C. F. ), con studio C.F._2 professionale in Milano (20146 – MI), Piazza Napoli, 23 ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
), con Sede in Roma, in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1
e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele
Morreale ( per procura generale alle liti, rep n. 37590, C.F._3 del 23.1.2023, a rogito dr. Notaio in Fiumicino, elettivamente Persona_1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Corso Annibale Santorre di CP_1
Santarosa 15 presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell' , CP_2
CONVENUTO/I
oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Che la S.V. Ill.ma, con sentenza provvisoriamente esecutiva, da pronunciarsi nei confronti dell' convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, che invita a costituirsi nella forma e nei termini di legge con
1 avvertimento che, in difetto, si procederà in sua contumacia, fissata con decreto l'udienza di discussione della causa, Voglia:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto ordinare all' di rimborsare al ricorrente le somme trattenute, oltre gli interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, del
Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in
Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto ordinare all' di restituire al ricorrente le CP_1 trattenute IRPEF illegittimamente applicate, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo
3. Rimettere, nel caso in cui l'ill.mo giudice ritenesse di non potere applicare al caso in esame la citata Convenzione e/o Regolamento, la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutale la legittimità costituzionale della norma, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio
4. IN VIA SUBORDINATA:
Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21- nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio del legittimo affidamento e conseguentemente ordinare all' la CP_1 cessazione dell'applicazione delle trattenute e conguaglio IRPEF ed il rimborso delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DI CAUSA, ex DM. 55/2014, da distrarsi in favore al difensore antistatario.
Con riserva di ulteriori istanze istruttorie ed allegazioni documentali anche in relazione al comportamento processuale di controparte.”
2 Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passivo dell' . CP_1
Nel merito
- rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto assolvendo l' CP_1 da ogni domanda avversaria;
- respingere le istanze avversarie in quanto destituite di fondamento e/o irrilevanti
- In subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell'ente al pagamento della prestazione, limitare la condanna al pagamento della minor somma accertanda in corso di causa e in ogni caso limitata all'anno 2023
- In ogni caso rigettare la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria
Spese come per legge .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dedotto di essere titolare di pensione – Parte_1 gestione privata- - n.001 270010066263 – Cat. VO del 01.01.2008; di CP_1 essersi trasferito nel 2008 in Bulgaria paese di origine della moglie;
di essere iscritto all'AIRE dal 2018 e di essere residente esclusivamente in Bulgaria ove acquisiva la residenza anagrafica e fiscale;
di aver richiesto ed ottenuto dall' la detassazione della propria pensione;
esponeva che sulla base del CP_1 parere del Centro Operativo di Pescara Agenzia delle Entrate dell'8.03.2023,
l' decideva di cambiare i criteri di esenzione dal regime impositivo di cui CP_1 alla “Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali”, ratificata con la
L. 29 novembre 1990 n. 389, e di procedere con la detassazione delle pensioni solo in caso di inequivocabile possesso della cittadinanza bulgara, ritenendo non sufficiente la residenza fiscale, e che con comunicazione del 08.05.2023
l' informava il ricorrente del ricalcolo della pensione con decorrenza CP_1
01.01.23 applicando una ritenuta Irpef mensile di euro 442,67.
Parte ricorrente ritiene che il provvedimento di riliquidazione dell' e le CP_1 ritenute applicate siano illegittime e chiede quindi accertarsi il suo diritto alla corresponsione dell'intera pensione senza applicazione delle ritenute IRPEF e il rimborso delle somme già trattenute.
L' si è costituito contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
3 All'odierna udienza, le parti discutevano e la causa era decisa mediante lettura e deposito del dispositivo.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dall' , posto che il ricorrente deduce la illegittimità del CP_1 provvedimento di riliquidazione della pensione operata dall'istituto convenuto e chiede il rimborso delle ritenute IRPEF già da questo disposte sui ratei maturati a decorrere dall'1.1.2023.
Quanto al merito, il ricorso appare fondato e va accolto.
L'art. 16 della Convenzione bilaterale tra Italia e Bulgaria sulla doppia imposizione fiscale stabilisce che “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Al fine di individuare il concetto di “residente dello Stato contraente” l'art. 1, par. 2, della Convenzione stabilisce: “2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa:
a. per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
b. per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.
Occorre pertanto stabilire il significato della locuzione “nazionalità” bulgara.
Secondo l'interpretazione data dall' , ai fini dell'applicazione delle CP_1 disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato, dovendosi in tal senso intendere il termine “nazionalità” contenuto nella disposizione.
La tesi di parte convenuta non pare convincente.
Sulla questione si è già pronunciata parte della giurisprudenza di merito, cui questo Giudice ritiene di aderire condividendo le argomentazioni espresse. Si richiama, in particolare ed anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., Trib.
Verona 24/1/2024, che afferma: “13.Che, a parere di questo Giudice, CP_ l'interpretazione prospettata da – secondo cui “il requisito della nazionalità bulgara [è] tutt'altro che ulteriore rispetto alla residenza, bensì, al contrario, costitutivo della residenza medesima” (p. 4 memoria) – non è condivisibile, perché condurrebbe a ritenere che “un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.I.R ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione
4 e privo di cittadinanza bulgara (e, quindi, nella prospettazione dell'Istituto, privo di residenza fiscale bulgara), andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara”. In questi termini, che si richiamano ex art. 118 disp. att. cpc, si è espresso T. Viterbo, sent. 27/11/2022 (richiamata anche da T.
Cosenza, ord. 13/07/2023; T. Lodi, sent. 342/2023);
14.Che tale interpretazione non è coerente con la lettera dell'art. 17 co. 2 della
Convenzione la quale, nel disciplinare le pensioni pubbliche, precisa che esse
“sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”. Così chiarendo che, quando le Alte Parti hanno inteso richiedere cumulativamente i due requisiti della residenza e della cittadinanza, lo hanno previsto expressis verbis: in questo senso ancora T. Viterbo, 27/11/2022, secondo cui “pretendere, come fa
l'Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17”, richiamato anche da T. Cosenza, ord. 13/7/2023. In termini simili T. Imperia, decr. 20/8/2023 e T. Roma, ord. 9/10/2023;
15.Che, come previsto dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (ratificata dall'Italia e dalla Bulgaria e pertanto applicabile direttamente al caso di specie), la Convenzione deve essere interpretata in buona fede, tenendo conto del contesto e dello scopo del trattato e di “un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti”;
16.Che l'interpretazione più coerente con tali principi è quella che riconduce la locuzione “nazionalità bulgara” di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) al senso di
“residenza bulgara”;
17.Che ciò è coerente anche con la circostanza che la disposizione, dopo il riferimento alla “nazionalità bulgara”, fa riferimento alla “persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria”, così confermando che il riferimento alla nazionalità non deve essere inteso nel senso letterale proprio della lingua italiana ma, piuttosto, nel senso di “residenza”. Del resto, la lett. a) del par. 2 fa riferimento alle nozioni (proprie del diritto italiano) di “domicilio”,
“residenza”, “sede”, “direzione”, laddove è facile immaginare che la nozione di “nazionalità” indicata nella lett. b) sia invece propria del diritto bulgaro o sia usata in senso atecnico;
”
Alla luce delle richiamate argomentazioni deve quindi ritenersi illegittimo il provvedimento di riliquidazione della pensione operato dall' , dovendosi CP_1 affermare che il sig. il quale – pacificamente - ha trasferito in Pt_1
Bulgaria la residenza anagrafica ed effettiva ed anche la residenza fiscale,
5 essendo sottoposto ad imposizione in Bulgaria rispetto a tutti i redditi ovunque al mondo prodotti (c.d. “full liability to tax”), sulla base della richiamata
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni, e ritenuti dallo stesso sussistenti e CP_1 non contestati tutti i criteri previsti dalla citata Convenzione, ha diritto ad ottenere la defiscalizzazione della propria pensione in Italia e quindi il pagamento dei ratei al lordo delle ritenute fiscali.
Ne consegue il diritto del ricorrente alla restituzione da parte dell' delle CP_1 ritenute già operate sui ratei maturati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alle spese, le difficoltà interpretative della normativa di riferimento e la presenza di giurisprudenza di merito non univoca legittimano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'intera pensione senza applicazione Parte_1 delle trattenute IRPEF;
- Condanna l' alla restituzione al ricorrente delle somme già trattenute a CP_1 tale titolo, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cuneo, il 17 settembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Paola Elefante
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Elefante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 921/2023 R.G. Lav. promossa da:
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Margherita Kòsa (C. F. ), con studio C.F._2 professionale in Milano (20146 – MI), Piazza Napoli, 23 ed ivi elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
), con Sede in Roma, in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1
e legale Rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gabriele
Morreale ( per procura generale alle liti, rep n. 37590, C.F._3 del 23.1.2023, a rogito dr. Notaio in Fiumicino, elettivamente Persona_1 domiciliato ai fini del presente giudizio in Corso Annibale Santorre di CP_1
Santarosa 15 presso l'Ufficio Legale Distrettuale della Sede provinciale dell' , CP_2
CONVENUTO/I
oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Che la S.V. Ill.ma, con sentenza provvisoriamente esecutiva, da pronunciarsi nei confronti dell' convenuto, in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, che invita a costituirsi nella forma e nei termini di legge con
1 avvertimento che, in difetto, si procederà in sua contumacia, fissata con decreto l'udienza di discussione della causa, Voglia:
1. Accertare e dichiarare – in via incidentale – l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare dell'art. 16 della citata Convenzione e la conseguente defiscalizzazione della pensione in Italia del ricorrente e per l'effetto ordinare all' di rimborsare al ricorrente le somme trattenute, oltre gli interessi legali CP_1
e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo
2. Accertare e dichiarare l'applicazione, nel caso dell'odierno ricorrente, del
Regolamento (CE) N. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, che prevale sulle convenzioni e norme interne contrastanti, secondo cui la pensione deve essere sottoposta a tassazione soltanto nel paese di residenza e quindi in
Bulgaria e/o in ogni caso disapplicare le disposizioni nazionali contrastanti con il diritto europeo per l'effetto ordinare all' di restituire al ricorrente le CP_1 trattenute IRPEF illegittimamente applicate, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo
3. Rimettere, nel caso in cui l'ill.mo giudice ritenesse di non potere applicare al caso in esame la citata Convenzione e/o Regolamento, la questione per pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ed alla Corte costituzionale, al fine di valutale la legittimità costituzionale della norma, con i conseguenziali provvedimenti di sospensione delle trattenute, nonché del presente giudizio
4. IN VIA SUBORDINATA:
Accertare e dichiarare la sussistenza dei criteri di applicazione dei principi di cui all'art. 21- nonies della L. 241/1990 che impedisce alla pubblica amministrazione di annullare un proprio atto dopo il decorso dell'anno e del principio del legittimo affidamento e conseguentemente ordinare all' la CP_1 cessazione dell'applicazione delle trattenute e conguaglio IRPEF ed il rimborso delle somme trattenute, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
CON VITTORIA DI SPESE E COMPETENZE DI CAUSA, ex DM. 55/2014, da distrarsi in favore al difensore antistatario.
Con riserva di ulteriori istanze istruttorie ed allegazioni documentali anche in relazione al comportamento processuale di controparte.”
2 Per parte convenuta:
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passivo dell' . CP_1
Nel merito
- rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto assolvendo l' CP_1 da ogni domanda avversaria;
- respingere le istanze avversarie in quanto destituite di fondamento e/o irrilevanti
- In subordine, nella denegata ipotesi di condanna dell'ente al pagamento della prestazione, limitare la condanna al pagamento della minor somma accertanda in corso di causa e in ogni caso limitata all'anno 2023
- In ogni caso rigettare la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria
Spese come per legge .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, dedotto di essere titolare di pensione – Parte_1 gestione privata- - n.001 270010066263 – Cat. VO del 01.01.2008; di CP_1 essersi trasferito nel 2008 in Bulgaria paese di origine della moglie;
di essere iscritto all'AIRE dal 2018 e di essere residente esclusivamente in Bulgaria ove acquisiva la residenza anagrafica e fiscale;
di aver richiesto ed ottenuto dall' la detassazione della propria pensione;
esponeva che sulla base del CP_1 parere del Centro Operativo di Pescara Agenzia delle Entrate dell'8.03.2023,
l' decideva di cambiare i criteri di esenzione dal regime impositivo di cui CP_1 alla “Convenzione intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali”, ratificata con la
L. 29 novembre 1990 n. 389, e di procedere con la detassazione delle pensioni solo in caso di inequivocabile possesso della cittadinanza bulgara, ritenendo non sufficiente la residenza fiscale, e che con comunicazione del 08.05.2023
l' informava il ricorrente del ricalcolo della pensione con decorrenza CP_1
01.01.23 applicando una ritenuta Irpef mensile di euro 442,67.
Parte ricorrente ritiene che il provvedimento di riliquidazione dell' e le CP_1 ritenute applicate siano illegittime e chiede quindi accertarsi il suo diritto alla corresponsione dell'intera pensione senza applicazione delle ritenute IRPEF e il rimborso delle somme già trattenute.
L' si è costituito contestando la domanda attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
3 All'odierna udienza, le parti discutevano e la causa era decisa mediante lettura e deposito del dispositivo.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dall' , posto che il ricorrente deduce la illegittimità del CP_1 provvedimento di riliquidazione della pensione operata dall'istituto convenuto e chiede il rimborso delle ritenute IRPEF già da questo disposte sui ratei maturati a decorrere dall'1.1.2023.
Quanto al merito, il ricorso appare fondato e va accolto.
L'art. 16 della Convenzione bilaterale tra Italia e Bulgaria sulla doppia imposizione fiscale stabilisce che “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
Al fine di individuare il concetto di “residente dello Stato contraente” l'art. 1, par. 2, della Convenzione stabilisce: “2. Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione “residente di uno Stato contraente” designa:
a. per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga.
b. per quanto riguarda la Repubblica Popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata”.
Occorre pertanto stabilire il significato della locuzione “nazionalità” bulgara.
Secondo l'interpretazione data dall' , ai fini dell'applicazione delle CP_1 disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in [...]solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato, dovendosi in tal senso intendere il termine “nazionalità” contenuto nella disposizione.
La tesi di parte convenuta non pare convincente.
Sulla questione si è già pronunciata parte della giurisprudenza di merito, cui questo Giudice ritiene di aderire condividendo le argomentazioni espresse. Si richiama, in particolare ed anche ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c., Trib.
Verona 24/1/2024, che afferma: “13.Che, a parere di questo Giudice, CP_ l'interpretazione prospettata da – secondo cui “il requisito della nazionalità bulgara [è] tutt'altro che ulteriore rispetto alla residenza, bensì, al contrario, costitutivo della residenza medesima” (p. 4 memoria) – non è condivisibile, perché condurrebbe a ritenere che “un soggetto privo della residenza fiscale in Italia ex art. 2 T.U.I.R ed art. 1, par. 2, lett. a) Convenzione
4 e privo di cittadinanza bulgara (e, quindi, nella prospettazione dell'Istituto, privo di residenza fiscale bulgara), andrebbe esentato sia dalla tassazione italiana che da quella bulgara”. In questi termini, che si richiamano ex art. 118 disp. att. cpc, si è espresso T. Viterbo, sent. 27/11/2022 (richiamata anche da T.
Cosenza, ord. 13/07/2023; T. Lodi, sent. 342/2023);
14.Che tale interpretazione non è coerente con la lettera dell'art. 17 co. 2 della
Convenzione la quale, nel disciplinare le pensioni pubbliche, precisa che esse
“sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora il beneficiario sia un residente di detto Stato e ne abbia la nazionalità”. Così chiarendo che, quando le Alte Parti hanno inteso richiedere cumulativamente i due requisiti della residenza e della cittadinanza, lo hanno previsto expressis verbis: in questo senso ancora T. Viterbo, 27/11/2022, secondo cui “pretendere, come fa
l'Istituto, la sussistenza di tale requisito anche per l'esenzione della pensione privata dalla tassazione italiana comporterebbe, di fatto, l'applicazione di una stessa disciplina a situazioni giuridiche diverse (pensione privata e pensione pubblica) e diversamente disciplinate dalla stessa Convenzione, in violazione degli artt. 16 e 17”, richiamato anche da T. Cosenza, ord. 13/7/2023. In termini simili T. Imperia, decr. 20/8/2023 e T. Roma, ord. 9/10/2023;
15.Che, come previsto dall'art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (ratificata dall'Italia e dalla Bulgaria e pertanto applicabile direttamente al caso di specie), la Convenzione deve essere interpretata in buona fede, tenendo conto del contesto e dello scopo del trattato e di “un significato particolare se verrà accertato che tale era l'intenzione delle parti”;
16.Che l'interpretazione più coerente con tali principi è quella che riconduce la locuzione “nazionalità bulgara” di cui all'art. 1 co. 2 lett. b) al senso di
“residenza bulgara”;
17.Che ciò è coerente anche con la circostanza che la disposizione, dopo il riferimento alla “nazionalità bulgara”, fa riferimento alla “persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria”, così confermando che il riferimento alla nazionalità non deve essere inteso nel senso letterale proprio della lingua italiana ma, piuttosto, nel senso di “residenza”. Del resto, la lett. a) del par. 2 fa riferimento alle nozioni (proprie del diritto italiano) di “domicilio”,
“residenza”, “sede”, “direzione”, laddove è facile immaginare che la nozione di “nazionalità” indicata nella lett. b) sia invece propria del diritto bulgaro o sia usata in senso atecnico;
”
Alla luce delle richiamate argomentazioni deve quindi ritenersi illegittimo il provvedimento di riliquidazione della pensione operato dall' , dovendosi CP_1 affermare che il sig. il quale – pacificamente - ha trasferito in Pt_1
Bulgaria la residenza anagrafica ed effettiva ed anche la residenza fiscale,
5 essendo sottoposto ad imposizione in Bulgaria rispetto a tutti i redditi ovunque al mondo prodotti (c.d. “full liability to tax”), sulla base della richiamata
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria intesa ad evitare le doppie imposizioni, e ritenuti dallo stesso sussistenti e CP_1 non contestati tutti i criteri previsti dalla citata Convenzione, ha diritto ad ottenere la defiscalizzazione della propria pensione in Italia e quindi il pagamento dei ratei al lordo delle ritenute fiscali.
Ne consegue il diritto del ricorrente alla restituzione da parte dell' delle CP_1 ritenute già operate sui ratei maturati, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alle spese, le difficoltà interpretative della normativa di riferimento e la presenza di giurisprudenza di merito non univoca legittimano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'intera pensione senza applicazione Parte_1 delle trattenute IRPEF;
- Condanna l' alla restituzione al ricorrente delle somme già trattenute a CP_1 tale titolo, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo;
- Compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Così deciso in Cuneo, il 17 settembre 2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Paola Elefante
6