Inammissibile
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 22/05/2025, n. 4462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4462 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04462/2025REG.PROV.COLL.
N. 07954/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7954 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
Comune di Nocera Superiore, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Alfonso Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2024, n. 5254, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di Nocera Superiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Antonio Scuderi, Gennaro Maione (in sostituzione dell’avv. Sabato Criscuolo) e Alfonso Esposito;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1 n. 4, c.p.c. proposta dal sig. -OMISSIS- avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5254 dell’11 giugno 2024, con cui è stato respinto l’appello presentato contro la sentenza del T.a.r. per la Campania, sez. staccata di Salerno, sez. II, n. 660 del 15 marzo 2021.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) con la sentenza del T.a.r. per la Campania, n. 660 del 2021:
i) sono stati respinti i ricorsi proposti per l’annullamento dei provvedimenti del comune di Nocera Superiore, che hanno respinto le istanze di condono edilizio presentate dal dante causa dell’odierno ricorrente (prot. 3794/2019 e 10188/2019) e ingiunto la demolizione quanto abusivamente realizzato (prot. 17/2019 e 18/2019);
ii) sono state compensate le spese di lite.
3. La parte soccombente ha proposto appello, affidato a tre motivi:
i) « error in judicando – violazione di legge (artt. 31 e ss. l. 47/1985) - errore di fatto »;
ii) « error in judicando – violazione di legge (artt. 31 e ss. l. 47/1985 in relazione art.10 bis l. 241/1990) - errore di fatto »;
iii) « error in judicando – violazione di legge (artt. 31 e ss. l. 47/1985; art. 31 d.p.r. 380/2001) ».
4. Con la sentenza del Consiglio di Stato, n. 5254 del 2024:
a) sono state esaminate e disattese, con dovizia di argomenti, tutte le censure e in particolare:
i) quanto al primo motivo, si è rilevato che gli elementi addotti dal ricorrente « non sono idonei ad assolvere l’onere della prova sul medesimo incombente circa la data di ultimazione dei lavori »;
ii) quanto al secondo motivo, esso è stato assorbito, attenendo a considerazioni « svolte dal primo giudice solamente ad abundatiam e la cui eventuale riforma non potrebbe arrecare alcun giovamento all’appellante alla luce di quanto sin qui esposto »;
iii) quanto al terzo motivo, è stata negata l’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza di condono, non essendo questa « corredata dalla integrale dimostrazione dell’esistenza dei requisiti per accedere al condono, relativi al tempo di ultimazione dei lavori, all’ubicazione, alla consistenza delle opere e ad ogni altro elemento rilevante ».
b) parte appellante è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 3.000,00 a favore del Comune resistente e in € 3.000,00 a favore della parte controinteressata.
5. Con ricorso notificato in data 10 ottobre 2024 e depositato il successivo 24 ottobre 2024, l’interessato ha proposto domanda di revocazione, affidata ad un unico complesso motivo (esteso da pag. 4 a pag. 11), volto a dedurre « error in procedendo – violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. e dell’art. 106 c.p.a. – errore di fatto per mancata pronuncia su una domanda – erronea ed omessa percezione degli atti del giudizio – errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa ».
5.1. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe del tutto trascurato alcuni documenti, depositati solo in grado di appello in quanto rinvenuti dopo il giudizio di primo grado (precisamente in data 28 marzo 2024) e comunque indispensabili ai fini della decisione.
5.2. Si tratta, in particolare, di un preventivo per la fornitura di infissi (n. 88/A del 6 luglio 1983) – prodotto unitamente ad una perizia tecnica, esplicativa del suo contenuto, e ad una dichiarazione sostitutiva attestante la data di ritrovamento del documento – il cui contenuto dettagliato dimostrerebbe senz’altro l’ultimazione del fabbricato alla data del 1° ottobre 1983, termine ultimo per l’accesso al condono edilizio di cui alla legge 47 del 1985.
5.3. L’omessa pronuncia sul punto da parte del giudice – che ha deciso considerando il solo corredo documentale del primo grado – sarebbe quindi « frutto di una errata lettura e percezione degli atti di causa, il cui effetto è consistito nella pretermissione dal giudizio di materiale probatorio di assoluta importanza », tale da integrare errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c.
6. Si è costituito il comune di Nocera superiore deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda revocatoria.
7. Si è costituita, altresì, la controinteressata sig.ra -OMISSIS-, parimenti deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda.
8. Nel corso del giudizio:
a) la parte ricorrente ha depositato memoria in data 5 marzo 2025;
b) la parte intimata e la parte controinteressata hanno depositato memorie in data 6 marzo 2025;
b) la parte ricorrente e la parte controinteressata hanno depositato memorie di replica, rispettivamente in data 17 marzo e 18 marzo 2025;
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’8 aprile 2025.
10. Il ricorso è inammissibile.
11. Occorre premettere che la revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale, che si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge ( ex multis, Cons. Stato, sez. II, 13 dicembre 2024, n. 10072).
11.1. In ambedue le forme, essa è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza da revocarsi (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
11.2. La sussistenza dei requisiti di proposizione della revocazione costituisce un presupposto dell’azione, da esaminarsi d’ufficio nel giudizio rescindente; in difetto di tali requisiti, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile (Cons. Stato, sez. II, 16 luglio 2024, n. 6399).
11.3. Con specifico riferimento alla revocazione di cui all’art. 395, n. 4) c.p.c., qual è quella in esame, si rileva altresì che:
a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio, è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5):
b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852 ); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. civ, sez. V, 22 marzo 2005, n. 6198) ;
d) neppure giustifica la revocazione una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3);
e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre richiesto che l’errore di fatto si riveli determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. Tale nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826) ; la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1° settembre 2015, n. 4099);
f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
12. Nel caso in esame non è possibile configurare l’errore di fatto revocatorio, nei termini sopra delineati, in quanto:
a) la doglianza attiene ad un aspetto – l’omesso esame dei documenti, asseritamente nuovi e decisivi, depositati in grado di appello – che potrebbe al più costituire un error in iudicando , non rientrante tra le ipotesi delineate dall’art. 395, n. 4 c.p.c. (cfr. Ad. plen. n. 3/2001, cit.);
b) in ogni caso, la questione ha costituito espressamente un punto controverso del giudizio di appello, in quanto:
i) sia il comune (cfr. pag. 5 della memoria e pag. 1 della memoria di replica), che la controinteressata (cfr. pag. 6 della memoria e pag. 1 della memoria di replica) hanno formalmente eccepito l’inammissibilità di tale deposito documentale, contestandone altresì la rilevanza;
ii) la sentenza impugnata ha dichiarato di poter prescindere dall’esame di tutte le eccezioni del comune, dunque anche quella sul divieto di nuove prove;
iii) stante il carattere di eccezionalità del deposito di nuovi documenti in appello, a fronte di una generalizzata esclusione di qualsiasi nuova prova (cfr. 104, comma 2, c.p.a. «non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che…» ), il silenzio del giudice sul punto va pertanto interpretato come un rigetto implicito dell’istanza di produzione documentale, piuttosto che come una svista;
c) la questione appare, altresì, carente del necessario carattere determinante per la soluzione adottata (e conseguente decisività ai fini di una diversa soluzione della lite), in quanto:
i) il documento è privo di data certa anteriore al 1° ottobre 1983;
ii) non è dimostrato che il preventivo si riferisca all’immobile di cui è causa, non recando alcuna indicazione dell’indirizzo di destinazione della fornitura;
iii) dal preventivo non risulta l’esecuzione di alcuna attività di sopralluogo o misurazione in loco , che valga ad attestare l’esistenza e la consistenza del fabbricato alla data indicata sul documento;
iv) il completamento del fabbricato non può essere dimostrato, con sufficiente grado di verosimiglianza, dalla precisione delle misure degli infissi, indicate nel preventivo, che potrebbero essere state ricavate da meri elaborati progettuali o rilievi parziali in corso d’opera;
d) la doglianza, pertanto, sollecita inammissibilmente il giudice della revocazione a rivalutare il thema probandum e decidendum .
12.1. In punto di ammissibilità dei predetti documenti in grado di appello (art. 104, comma 2, c.p.a.), può ulteriormente osservarsi (conformemente ai rigorosi principi elaborati dalla giurisprudenza di questo Consiglio, cfr. ex plurimis sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560) che:
a) parte appellante non aveva fornito idonea dimostrazione del fatto “ di non aver potuto … produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ”, limitandosi a rappresentare il rinvenimento del preventivo « a seguito di lavori di sgombero di un garage in disuso appartenuto al padre» , locale che già si trovava nella sua disponibilità;
b) neppure i documenti risultano “ indispensabili ai fini della decisione della causa” , alla luce di quanto rilevato, al precedente paragrafo, in punto di decisività del documento.
13. A tanto consegue l’inammissibilità del ricorso.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente a rifondere al Comune resistente e alla controinteressata le spese di lite, che si liquidano – per ciascuna parte – in € 5.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.