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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14565 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 48647/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv.ti Patrizio Ivo D'Andrea e Luciani Aurora)
Opponente – ente impositore
E
Controparte_1
(Avv. ) Controparte_1
Esecutata
Controparte_2
(Avv. Fabio Mariottino)
Esecutante
E NEI CONFRONTI DI
TRIBUNALE DI ROMA
(contumace)
Terzo pignorato
1 OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 c.p.c. avverso la sentenza n. 11289/2022 del
Tribunale di Roma (R.G. 8582/2018)
CONCLUSIONI
Per la : “[…] - disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso in opposizione ex art.
404 e art. 414 cod. proc. civ.; - per l'effetto, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 sgg., del d.l. n. 41 del
2021, come convertito in l. n. 69 del 2021, nonché previa eventuale declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e comunque disapplicazione del d.m. MEF 14 luglio 2021, pubbl. in G.U.
2 agosto 2021, n. 183, annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III civ., 13 luglio 2022, n. 11289, resa tra l'Avv. l' Controparte_1 Controparte_3
e il Tribunale Civile e Penale di Roma, senza che ne fosse ritualmente notiziata
[...]
l'odierna ricorrente, nel giudizio R.G. n. 8582/2018 (doc. 1); - conseguentemente, rigettare
l'opposizione alle cartelle esattoriali proposta dall'Avv. e dichiarare che Controparte_1 nulla osta alla prosecuzione della riscossione coattiva a mezzo ruolo e a mezzo cartella esattoriale dei crediti previdenziali vantati dalla - in subordine, accertare e dichiarare il Parte_1 credito per contributi, sanzioni e accessori dell'Avv. nei confronti della Controparte_1
, pari a €21.808,31, come dettagliati nei motivi Parte_1 di ricorso e corrispondenti agli estratti di ruolo depositati in atti, oltre interessi semplici e composti dal dì della domanda. Con vittoria di spese e compensi”.
Per : “Voglia l'ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso in quanto nullo, improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato in fatto e in diritto. In particolare: In via preliminare, accertare e dichiarare: 1) dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di competenza del giudice adito. Il Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, è privo di competenza a pronunciare sulla domanda proposta dal ricorrente, in quanto trattandosi di competenza funzionale inderogabile ai sensi dell'art.405, I co., cpc, l'opposizione di terzo ordinaria andava proposta davanti al giudice Dssa Liverani del Tribunale civile di Roma, Sez. III, che ha pronunciato la sentenza che si oppone n.11289/2022 del 13.7.2022, nel procedimento NRG.8582/2018; 2) dichiarare ai sensi dell'art.405, II co., cpc., inammissibile l'opposizione di terzo ordinaria proposta con ricorso, in quanto andava fatta con atto di citazione seguendo il rito previsto per il procedimento conclusosi con la sentenza che si oppone n.11289/2022 del 13.7.2022, nel procedimento NRG.8582/2018, giudizio di merito instaurato con atto di citazione;
3) dichiarare la nullità dell'opposizione di terzo ordinaria per avere l'opponente erroneamente chiesto al giudice di
“rigettare l'opposizione alle cartelle esattoriali proposta dall'avv. ”, trattandosi invece CP_1 di opposizione a pignoramento di crediti verso terzi intrapresa da Equitalia Riscossione SpA, ex
2 art.72 bis, DPR.n.602/1973, per n.39 cartelle esattoriali riferibili a vari enti creditori;
4) In via preliminare, dichiarare altresì la carenza di legittimazione attiva di a proporre Parte_1
l'opposizione di terzo ordinaria, nei confronti della sentenza che si oppone n.11289/2022 del
13.7.2022, nel procedimento NRG.8582/2018, in quanto non può essere definita Parte_1 terzo, che doveva intervenire nel processo di opposizione al pignoramento. L'unico terzo da citare era il terzo pignorato, cioè il Tribunale civile e penale di Roma, in qualità di litisconsorte necessario. Terzo pignorato regolarmente citato, come disposto dall'ordinanza del 15.2.2022, della
D.ssa ad integrazione del contraddittorio. Essendo non legittimata ad CP_4 Parte_1 intervenire in qualità di terzo nel procedimento NRG. 8582/2018, concluso con la sentenza
n.11289/2022, opposta, non ha legittimazione ad agire per proporre opposizione ex Parte_1 art.404, I co., cpc., neanche innanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza. Infatti, con
l'opposizione di terzo semplice, ex art.404, I co., cpc., il terzo chiede la rinnovazione del giudizio che si era svolto senza il suo contraddittorio e conseguentemente la rimozione della sentenza a lui non opponibile. La procedura intrapresa da con ricorso, innanzi al giudice del Parte_1 lavoro è completamente errata sia per la competenza che per forma, contenuto e conclusioni dell'atto stesso. Nel merito: rigettare e dichiarare il ricorso presentato da infondato Parte_1 in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per : “[…] insiste affinché il Tribunale adito, Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva di . Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. CP_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.06.2023 la Parte_1
(n.q. di ente impositore) ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 404 co. 1 c.p.c. avverso la sentenza n. 11289/2022 con la quale, a conclusione del giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
c.p.c. proposto da avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi Controparte_1 confronti da con ordine diretto di pagamento di cui all'art. 72 bis Controparte_2
d.P.R. 602/1973 (Codice identificativo del fascicolo n. 097/2023/000005388, Codice identificativo della procedura esecutiva n. 09784202300003628001), il Tribunale di Roma:
- ha dichiarato la insussistenza del diritto di di proseguire Controparte_2 in via esecutiva nei confronti di in relazione alle cartelle nn. Controparte_1
09720020042060175000, 09720020295760034000, 09720030457773087000,
09720040028936831000, 09720040112857607000, 09720040133770067000,
09720050003934871000, 09720050149412852000, 09720060041819014000,
09720060129600292000, 09720060194434034000, 09720070137145209000,
09720080049239564000, 09720080150229173000 (solo Ruolo 2008009835),
3 09720090022080416000, 09720090169972450000, 09720090220000483000 (solo Ruolo
2009015445), 09720090254709404000, 09720100296757818000, 09720100368491142000 ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.L. 41/2021 e del decreto M.E.F. del 04.07.2021;
- ha dichiarato la insussistenza del diritto di di proseguire Controparte_2 in via esecutiva nei confronti di in relazione alle cartelle nn. Controparte_1
09720070320838607000, 09720080150229173000, 09720080277736928000,
09720090220000483000, 09720100038259361000, 09720110003075828000,
09720110240261816000, 09720130096669067000, 09720140290773592000 per aver presentato l'esecutata opponente in data 19.04.2019 domanda di c.d. “saldo e stralcio” ai sensi dell'art. 1 co. 184 ss. L. 145/2018,
- ha dichiarato la insussistenza del diritto di di proseguire Controparte_2 in via esecutiva nei confronti di in relazione alle cartelle nn. Controparte_1
09720060226795307000, 09720110181305270000, 09720110293547273000,
09720130131779504000, 09720130265852546000, 09720140061263142000,
09720140127204586000, 09720140221647508000, 09720140248201634000,
09720150003047347000, per aver presentato l'esecutata opponente in data 19.04.2019 domanda di c.d. “rottamazione ter” ai sensi dell'art. 3 D.L. 119/2018.
La ha eccepito la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Parte_1
Roma si è pronunciato su crediti vantati dalla per debiti contributivi, sanzioni e Parte_1 accessori, senza che l'odierna opponente fosse stata ritualmente chiamata in giudizio e avesse avuto modo di contraddire. A tal fine, ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 2022 secondo cui, in tema di riscossione dei crediti previdenziali nell'ipotesi di opposizione pre-esecutiva proposta dal contribuente al fine di far valere l'inesistenza del credito, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non anche all'ente della riscossione (Cass. Sez. Un., 7514/2022).
L'opponente ex art. 404 co. 1 c.p.c. ha articolato nel merito i seguenti motivi di contestazione:
1. in iudicando. Inapplicabilità del c.d. “saldo e stralcio” ex l. n. 145 del 2018 ai crediti CP_6 previdenziali della Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 185 e Parte_1
185-bis, della l. n. 145 del 2018,
2. in iudicando. Inapplicabilità del c.d. “annullamento dei carichi” ex art. 4 del d.l. n. 41 CP_6 del 2021 ai crediti previdenziali della Violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021,
3. In subordine. Illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi da 4 a 8, del d.l. n. 41 del 2021, per violazione degli artt. 2, 3, 33, 38, 97 e 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 6 e
1, prot. 1, della Convenzione EDU. Conseguente difetto dei presupposti per l'annullamento dei ruoli e dei crediti a favore della , Parte_1
4 4. In via di ulteriore subordine. Domanda di condanna dell'Avv. al pagamento dei CP_1 crediti contributivi, delle sanzioni e degli accessori oggetto dei ruoli formati dalla
[...]
nonché delle sanzioni e degli accessori di Parte_1 legge
In ragione di quanto sopra, la ha chiesto la riforma della sentenza impugnata laddove Parte_1 il Tribunale di Roma:
- ha ritenuto annullato ex art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 il credito portato a esecuzione con le cartelle 09720070137145209000, 09720080150229173000 (limitatamente al ruolo n.
2008009835) e 09720090220000483000 (limitatamente al ruolo n. 2009015445),
- ha ritenuto estinto il credito portato a esecuzione con le cartelle 09720110240261816000,
09720130096669067000, 09720140290773592000, 09720080150229173000 (limitatamente al ruolo n. 2008009835) e 09720090220000483000 (limitatamente al ruolo n. 2009015445), in ragione della presentazione della domanda di saldo e stralcio ex l. n. 145 del 2018,
e ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'opposizione di terzo;
nel Controparte_1 merito, ha chiesto il rigetto della domanda spiegata dalla in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto.
si è costituita eccependo il suo difetto di legittimazione passiva Controparte_2 nell'ambito del giudizio di opposizione esecutiva allorquando, come nel caso di specie, le contestazioni del debitore esecutato attengano al merito della pretesta contributiva;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
Il Tribunale di Roma, n.q. di terzo pignorato, benché ritualmente citato, non si è costituito.
La causa, inizialmente assegnata alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, è stata poi assegnata a questa Sezione per motivi di competenza tabellare.
Concesso il termine per note, la causa è stata rinviata all'udienza del 04.04.2025, nel corso della quale è stata disposta la conversione del rito da lavoro ad ordinario ai sensi dell'art. 405 c.p.c.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 18.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Sono stati acquisiti il fascicolo R.G. 8582/2018 (definito con sentenza n. 11289/2022, opposta in questa sede) ed il fascicolo R.G.E. n. 80270/2017 (relativo alla fase cautelare della opposizione esecutiva proposta da ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. avverso Controparte_1
l'esecuzione esattoriale).
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia del Tribunale di Roma che, sebbene ritualmente citato, non si
è costituito nel presente giudizio.
L'opposizione di terzo - che si distingue in ordinaria (art. 404, co. 1, c.p.c.) e revocatoria (art. 404, co. 2, c.p.c.) - è un mezzo di impugnazione straordinario, perché la sua proposizione non è impedita dal passaggio in giudicato della sentenza che si impugna.
In particolare, l'art. 404 co. 1 c.p.c. stabilisce che “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”. L'opposizione di terzo ordinaria può dunque essere esperita soltanto da un terzo, cioè da chi non ha acquistato la qualità di parte nel procedimento in cui è stata emessa la sentenza che si impugna. Ai fini del riconoscimento della qualità di terzo, occorre riferirsi al concetto di parte in senso formale, essendo indispensabile che l'opponente non abbia assunto tale qualità nel giudizio in cui è stata resa la sentenza che si impugna;
pertanto, non può proporre l'opposizione in commento chi ha proposto domanda (o chi nei cui confronti tale domanda sia stata proposta), nonché chi è intervenuto spontaneamente o coattivamente nel processo.
Per poter proporre opposizione di terzo, non basta tuttavia non aver assunto la qualità di parte nel processo conclusosi con la sentenza impugnata, ma occorre altresì che l'opponente deduca l'esistenza di un pregiudizio, cagionato dalla sentenza, ai suoi diritti. Dunque, il terzo deve dedurre in giudizio un vero e proprio diritto (Cass. n. 2145/1988; Cons. St. n. 4541/2007). Non potrà invece far valere con il rimedio in questione la mera nullità della sentenza o la sua erroneità (Cass. n.
7458/1983), né l'inesistenza del diritto riconosciuto alla parte vittoriosa (Cass. n. 930/1997).
Inoltre, il diritto tutelato con l'opposizione di terzo deve essere preesistente alla sentenza e da essa leso in modo attuale e concreto, dovendosi escludere, al contrario, che del giudizio in opposizione si possa poi avvalere un qualunque terzo, non direttamente inciso dal giudicato, al fine di tutelare, mediante il ricorso in opposizione, una situazione di titolarità successiva (Cass. n. 7702/2005; Cass.
n. 9500/2003; Cons. St. n. 508/2003).
Il diritto vantato dal terzo, poi, deve essere autonomo ed incompatibile con quello affermato dalla sentenza impugnata. Un diritto si definisce autonomo quando non è soggetto a qualsiasi tipo di efficacia della sentenza impugnata con l'opposizione. La necessità di questo carattere deriva dal co.
3 dell'art. 404 c.p.c., poiché ai terzi che potrebbero subire una qualche efficacia dall'altrui giudicato
è riservata l'opposizione revocatoria.
In tanto il terzo può agire ai sensi della disposizione codicistica in commento, in quanto vanti un diritto, oltre che autonomo, anche incompatibile con quello riconosciuto nella pronuncia che si oppone. Due diritti sono incompatibili quando ciascuno di essi nega potenzialmente l'esistenza o il contenuto dell'altro. Prima dell'emanazione della sentenza, la situazione di incompatibilità tra il
6 diritto dedotto in giudizio e quello del terzo è risolta in via generale ed astratta dall'ordinamento, che a tale scopo detta delle regole (di natura sostanziale) destinate a stabilire la prevalenza di una situazione giuridica rispetto all'altra. La pronuncia della sentenza, determinando la sostituzione della regula juris generale ed astratta con quella contenuta nel dictum giudiziale, comporta il venir meno (rectius: l'irrilevanza) delle prime. Il terzo, perciò, sebbene sul piano sostanziale sia titolare di una situazione giuridica prevalente rispetto a quella accertata dalla sentenza tra le parti originarie, vede sacrificato il suo diritto, laddove la parte soccombente ottemperi il dictum contenuto nella sentenza.
Da ciò il sorgere di un pregiudizio per il terzo, dovendo l'obbligato prestare ossequio alla pronuncia del giudice, adempiendo nei confronti della parte vittoriosa con sacrificio della posizione del terzo, pur sostanzialmente prevalente. Nella giurisprudenza viene comunemente affermata, al fine di ritenere ammissibile l'opposizione di terzo, la necessità che il diritto vantato dal terzo, oltre che autonomo, debba essere incompatibile con quello affermato dalla sentenza, comprendendo in tale incompatibilità il pregiudizio (Cass. n., S.U., 1997/2003; Cass. n., S.U., 8500/1998; Cass. n.
9647/2007; Cass. n. 12167/2005; Cass. n. 3258/2003; Cass. n. 14315/2001; Cass. n. 5026/1999;
Cass. n. 2722/1995; Cass. n. 2335/1994; Cass. n. 2145/1988; Cons. St. n. 350/2007; Cons. St. n.
189/2007; Cons. St. n. 2/2007). Da quanto sin qui osservato si evince che il pregiudizio del terzo, cui fa riferimento la norma in commento, è dato dal c.d. danno da esecuzione, precisandosi che esso si rinviene non solo dall'esecuzione forzata in senso stretto, ma anche dall'attuazione inter partes del comando contenuto nella sentenza.
A norma dell'art. 404 co. 1 c.p.c., l'opposizione di terzo può essere proposta contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva. L'opposizione proposta dalla cassa Forense deve dunque ritenersi ammissibile, non essendo peraltro in contestazione l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 1128972022 del Tribunale di Roma.
Ai sensi dell'art. 405 co. 1 c.p.c., l'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. Giudice competente per la trattazione del giudizio di impugnazione è, dunque, lo stesso ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Diverso è il tema della ripartizione tabellare tra le sezioni del medesimo ufficio giudiziario, risolto mediante successiva assegnazione del procedimento alla III Sezione Civile.
Costituisce opinione pacifica che il rito da seguire sia lo stesso adottato per il processo concluso con la sentenza che si impugna. Perciò, sebbene l'art. 405 co. 2 c.p.c. preveda che l'opposizione vada proposta con citazione, si ritiene generalmente che ove la sentenza opposta sia stata pronunciata secondo rito speciale, l'opposizione debba proporsi secondo il medesimo rito (ad esempio,
l'opposizione di terzo proposta contro una sentenza emessa con il rito del lavoro deve proporsi con ricorso). Nel caso di specie, la sentenza opposta (sent. n. 11289/2022 del Tribunale di Roma) è stata
7 emessa secondo il rito ordinario. Con provvedimento reso all'udienza del 04.06.2025 è stata, quindi, disposta la conversione del rito da lavoro a ordinario. Poiché l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404 co. 1 c.p.c.) è l'unica impugnazione non soggetta ad alcun termine, la conversione del rito non determina l'inammissibilità della domanda spiegata dalla cassa Forense, non essendo stato violato un termine processuale previsto a pena di decadenza.
Dagli atti di causa emerge la legittimazione della a proporre opposizione c.d. Parte_1
“ordinaria ai sensi dell'art. 404, co. 1, c.p.c.:
- La non era parte costituita nel giudizio di opposizione esecutiva conclusosi Parte_1 con la sentenza opposta in questa sede, né era stata citata a comparire,
- l'opponente ha dedotto l'esistenza di un pregiudizio, cagionato dalla sentenza, ai suoi diritti, consistente nella (errata) declaratoria di improseguibilità della esecuzione esattoriale fondata ex multis su cartelle relative ai ruoli 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2014 formati dalla per debiti contributivi, sanzioni e accessori (sentenza a cui l'ente della Parte_1 riscossione ha dato attuazione rinunciando al pignoramento opposto).
Contrariamente a quanto eccepito dall'esecutata, non vale ad escludere l'ammissibilità della opposizione di terzo la rinuncia di al pignoramento, avendo Controparte_2
l'ente dato attuazione al comando giudiziale contenuto nella sentenza opposta in questa sede. Ciò fermo restando il diritto (già esistente) di di agire in via esecutiva Controparte_2 in forza di un nuovo pignoramento fondato sulle medesime cartelle, atteso che la sentenza opposta in questa sede ha avuto riguardo al solo pignoramento n. 097/2023/000005388 (Codice identificativo della procedura esecutiva n. 09784202300003628001). Ed infatti, con la sentenza in parola non sono state annullate le cartelle esattoriali ma è stata solamente dichiarata la insussistenza del diritto di di agire in via esecutiva in forza di quello specifico pignoramento, oggetto di CP_5 opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Tutto ciò premesso e chiarito, si osserva quanto segue.
Secondo la Cassa Forense, in relazione alle cartelle previdenziali il Tribunale di Roma avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'esecuzione esattoriale di cui all'art. 72 bis d.P.R. 602/1973 poiché, trattandosi di contestazioni sul merito della pretesa contributiva, unico legittimato passivo era l'ente impositore.
Orbene, l'annullamento dei crediti previsto all'art. 4 co. 4 D.L. 41/2021 e all'art. 1 co. 184 L.
245/2018 (c.d. saldo e stralcio) – di cui alla sentenza n. 11289/2022 del Tribunale di Roma – attiene alla esistenza stessa del credito, non già alla regolarità e/o alla ritualità degli atti esecutivi. Al riguardo, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, dipanando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ha chiarito che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa
8 notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
(Cass., Sez. Un., n. 7414/2022).
Dalla lettura della pronuncia in esame emerge che il principio espresso dai giudici di legittimità debba estendersi a tutte quelle ipotesi – come anche l'opposizione avverso l'esecuzione esattoriale - in cui il debitore deduca circostanze che incidano sul merito della pretesa creditoria previdenziale, in forza della disciplina (di carattere speciale) dettata dall'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (nel testo modificato dall'art. 4 co.
2-quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n.
265 del 22 novembre 2002) che prevede che la legittimazione passiva spetti al solo ente impositore.
Nelle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e nelle opposizioni pre e post esecutive, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n.
112 (previsto per i soli crediti tributari) e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Deve ritersi, dunque, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (v. anche Cass. Ordinanza n.
19985/2024 secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”).
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione ex art. 404 c.p.c. è fondata. Deve, quindi, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di a conoscere dei motivi di Controparte_2 opposizione all'esecuzione concernenti l'insussistenza del diritto del suddetto ente ad agire/proseguire in via esecutiva nei confronti di , ai sensi dell'art. 4 co. 4 Controparte_1
D.L. 41/2021 e dell'art. 1 co. 184 L. 245/2018 (c.d. saldo e stralcio), con ordine diretto di pagamento di cui all'art. 72 bis d.P.R. 602/1973 avuto riguardo alle cartelle previdenziali nn.
09720070137145209000, 09720080150229173000 (limitatamente al ruolo n. 2008009835),
09720090220000483000 (limitatamente al ruolo n. 2009015445), 09720110240261816000,
09720130096669067000, 09720140290773592000, ivi contenute. In riforma della sentenza n.
9 11289/2022 del Tribunale di Roma, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione esecutiva proposti da concernenti l'annullamento delle Controparte_1 suddette cartelle ai sensi dell'art. 4 co. 4 D.L. 41/2021 e dell'art. 1 co. 184 L. 245/2018 (c.d. saldo e stralcio) per difetto di legittimazione passiva di . Controparte_2
Data la inammissibilità dei motivi di opposizione all'esecuzione spiegati dalla contribuente avverso il pignoramento esattoriale fondato su cartelle relative a crediti previdenziali, per essere stati proposti nei confronti di e non nei confronti dell'ente impositore Controparte_2
(unico legittimato passivo), non operando il meccanismo di cui all'art. 102 c.p.c. (come chiarito dalle citate Sezioni Unite del 2022), non deve essere valutata nel merito la loro (in)fondatezza.
Nei rapporti tra ed esecutato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono Parte_1 liquidate come da dispositivo (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 tenuto conto del credito oggetto di contestazione;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
Nei rapporti tra e le altre parti, si ritiene di compensare le spese di lite non essendo Parte_1 stata spiegata domanda nei loro confronti (trattandosi di meri litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione ex art. 404 co. 1 c.p.c.; esiste infatti litisconsorzio necessario di natura processuale tra il terzo e le parti originarie, secondo Cass. 8103/1997 e Cass. n. 4382/1982).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del Tribunale di Roma,
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 404 co. 1 c.p.c. ed in parziale riforma della sentenza n.
11289/2022 del Tribunale di Roma
• revoca il capo della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la insussistenza del diritto di di proseguire in via esecutiva nei confronti di Controparte_2 in relazione alle cartelle nn. 09720070137145209000, Controparte_1
09720080150229173000 (solo Ruolo 2008009835), 09720090220000483000 (solo Ruolo
2009015445) ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.L. 41/2021 e del decreto M.E.F. del 04.07.2021;
• revoca il capo della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la insussistenza del diritto di di proseguire in via esecutiva nei confronti di Controparte_2 in relazione alle cartelle nn. 09720080150229173000 (solo Controparte_1
Ruolo 2008009835), 09720090220000483000 (solo Ruolo 2009015445),
09720110240261816000, 09720130096669067000, 09720140290773592000 per aver presentato l'esecutata opponente in data 19.04.2019 domanda di c.d. “saldo e stralcio” ai sensi dell'art. 1 co. 184 ss. L. 145/2018,
10 • dichiara inammissibili, per difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
, i motivi di opposizione esecutiva proposti da ai
[...] Controparte_1 sensi dell'art. 4 co. 4 D.L. 41/2021, del decreto M.E.F. del 04.07.2021 e dell'art. 1 co.
184 L. 245/2018 (c.d. saldo e stralcio) concernenti l'annullamento delle cartelle previdenziali nn. 09720070137145209000, 09720080150229173000 (limitatamente al ruolo n. 2008009835), 09720090220000483000 (limitatamente al ruolo n. 2009015445),
09720110240261816000, 09720130096669067000, 09720140290773592000,
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.810,00 oltre accessori di
[...] legge se dovuti,
- compensa le spese di lite nei rapporti tra Parte_1
e , Controparte_2
- nulla sulle spese nei rapporti tra e Parte_1
Tribunale di Roma.
Si comunichi.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Liverani, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 48647/2023 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv.ti Patrizio Ivo D'Andrea e Luciani Aurora)
Opponente – ente impositore
E
Controparte_1
(Avv. ) Controparte_1
Esecutata
Controparte_2
(Avv. Fabio Mariottino)
Esecutante
E NEI CONFRONTI DI
TRIBUNALE DI ROMA
(contumace)
Terzo pignorato
1 OGGETTO: opposizione di terzo ex art. 404 co. 1 c.p.c. avverso la sentenza n. 11289/2022 del
Tribunale di Roma (R.G. 8582/2018)
CONCLUSIONI
Per la : “[…] - disattesa Parte_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente ricorso in opposizione ex art.
404 e art. 414 cod. proc. civ.; - per l'effetto, previa eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 4 sgg., del d.l. n. 41 del
2021, come convertito in l. n. 69 del 2021, nonché previa eventuale declaratoria di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e comunque disapplicazione del d.m. MEF 14 luglio 2021, pubbl. in G.U.
2 agosto 2021, n. 183, annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. III civ., 13 luglio 2022, n. 11289, resa tra l'Avv. l' Controparte_1 Controparte_3
e il Tribunale Civile e Penale di Roma, senza che ne fosse ritualmente notiziata
[...]
l'odierna ricorrente, nel giudizio R.G. n. 8582/2018 (doc. 1); - conseguentemente, rigettare
l'opposizione alle cartelle esattoriali proposta dall'Avv. e dichiarare che Controparte_1 nulla osta alla prosecuzione della riscossione coattiva a mezzo ruolo e a mezzo cartella esattoriale dei crediti previdenziali vantati dalla - in subordine, accertare e dichiarare il Parte_1 credito per contributi, sanzioni e accessori dell'Avv. nei confronti della Controparte_1
, pari a €21.808,31, come dettagliati nei motivi Parte_1 di ricorso e corrispondenti agli estratti di ruolo depositati in atti, oltre interessi semplici e composti dal dì della domanda. Con vittoria di spese e compensi”.
Per : “Voglia l'ill.mo Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso in quanto nullo, improponibile, inammissibile e/o nel merito infondato in fatto e in diritto. In particolare: In via preliminare, accertare e dichiarare: 1) dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di competenza del giudice adito. Il Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, è privo di competenza a pronunciare sulla domanda proposta dal ricorrente, in quanto trattandosi di competenza funzionale inderogabile ai sensi dell'art.405, I co., cpc, l'opposizione di terzo ordinaria andava proposta davanti al giudice Dssa Liverani del Tribunale civile di Roma, Sez. III, che ha pronunciato la sentenza che si oppone n.11289/2022 del 13.7.2022, nel procedimento NRG.8582/2018; 2) dichiarare ai sensi dell'art.405, II co., cpc., inammissibile l'opposizione di terzo ordinaria proposta con ricorso, in quanto andava fatta con atto di citazione seguendo il rito previsto per il procedimento conclusosi con la sentenza che si oppone n.11289/2022 del 13.7.2022, nel procedimento NRG.8582/2018, giudizio di merito instaurato con atto di citazione;
3) dichiarare la nullità dell'opposizione di terzo ordinaria per avere l'opponente erroneamente chiesto al giudice di
“rigettare l'opposizione alle cartelle esattoriali proposta dall'avv. ”, trattandosi invece CP_1 di opposizione a pignoramento di crediti verso terzi intrapresa da Equitalia Riscossione SpA, ex
2 art.72 bis, DPR.n.602/1973, per n.39 cartelle esattoriali riferibili a vari enti creditori;
4) In via preliminare, dichiarare altresì la carenza di legittimazione attiva di a proporre Parte_1
l'opposizione di terzo ordinaria, nei confronti della sentenza che si oppone n.11289/2022 del
13.7.2022, nel procedimento NRG.8582/2018, in quanto non può essere definita Parte_1 terzo, che doveva intervenire nel processo di opposizione al pignoramento. L'unico terzo da citare era il terzo pignorato, cioè il Tribunale civile e penale di Roma, in qualità di litisconsorte necessario. Terzo pignorato regolarmente citato, come disposto dall'ordinanza del 15.2.2022, della
D.ssa ad integrazione del contraddittorio. Essendo non legittimata ad CP_4 Parte_1 intervenire in qualità di terzo nel procedimento NRG. 8582/2018, concluso con la sentenza
n.11289/2022, opposta, non ha legittimazione ad agire per proporre opposizione ex Parte_1 art.404, I co., cpc., neanche innanzi allo stesso giudice che ha emesso la sentenza. Infatti, con
l'opposizione di terzo semplice, ex art.404, I co., cpc., il terzo chiede la rinnovazione del giudizio che si era svolto senza il suo contraddittorio e conseguentemente la rimozione della sentenza a lui non opponibile. La procedura intrapresa da con ricorso, innanzi al giudice del Parte_1 lavoro è completamente errata sia per la competenza che per forma, contenuto e conclusioni dell'atto stesso. Nel merito: rigettare e dichiarare il ricorso presentato da infondato Parte_1 in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per : “[…] insiste affinché il Tribunale adito, Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia dichiarare la carenza di legittimazione passiva di . Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”. CP_5
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.06.2023 la Parte_1
(n.q. di ente impositore) ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 404 co. 1 c.p.c. avverso la sentenza n. 11289/2022 con la quale, a conclusione del giudizio di opposizione ex artt. 615 e 617
c.p.c. proposto da avverso l'esecuzione esattoriale intrapresa nei suoi Controparte_1 confronti da con ordine diretto di pagamento di cui all'art. 72 bis Controparte_2
d.P.R. 602/1973 (Codice identificativo del fascicolo n. 097/2023/000005388, Codice identificativo della procedura esecutiva n. 09784202300003628001), il Tribunale di Roma:
- ha dichiarato la insussistenza del diritto di di proseguire Controparte_2 in via esecutiva nei confronti di in relazione alle cartelle nn. Controparte_1
09720020042060175000, 09720020295760034000, 09720030457773087000,
09720040028936831000, 09720040112857607000, 09720040133770067000,
09720050003934871000, 09720050149412852000, 09720060041819014000,
09720060129600292000, 09720060194434034000, 09720070137145209000,
09720080049239564000, 09720080150229173000 (solo Ruolo 2008009835),
3 09720090022080416000, 09720090169972450000, 09720090220000483000 (solo Ruolo
2009015445), 09720090254709404000, 09720100296757818000, 09720100368491142000 ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.L. 41/2021 e del decreto M.E.F. del 04.07.2021;
- ha dichiarato la insussistenza del diritto di di proseguire Controparte_2 in via esecutiva nei confronti di in relazione alle cartelle nn. Controparte_1
09720070320838607000, 09720080150229173000, 09720080277736928000,
09720090220000483000, 09720100038259361000, 09720110003075828000,
09720110240261816000, 09720130096669067000, 09720140290773592000 per aver presentato l'esecutata opponente in data 19.04.2019 domanda di c.d. “saldo e stralcio” ai sensi dell'art. 1 co. 184 ss. L. 145/2018,
- ha dichiarato la insussistenza del diritto di di proseguire Controparte_2 in via esecutiva nei confronti di in relazione alle cartelle nn. Controparte_1
09720060226795307000, 09720110181305270000, 09720110293547273000,
09720130131779504000, 09720130265852546000, 09720140061263142000,
09720140127204586000, 09720140221647508000, 09720140248201634000,
09720150003047347000, per aver presentato l'esecutata opponente in data 19.04.2019 domanda di c.d. “rottamazione ter” ai sensi dell'art. 3 D.L. 119/2018.
La ha eccepito la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Parte_1
Roma si è pronunciato su crediti vantati dalla per debiti contributivi, sanzioni e Parte_1 accessori, senza che l'odierna opponente fosse stata ritualmente chiamata in giudizio e avesse avuto modo di contraddire. A tal fine, ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 2022 secondo cui, in tema di riscossione dei crediti previdenziali nell'ipotesi di opposizione pre-esecutiva proposta dal contribuente al fine di far valere l'inesistenza del credito, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non anche all'ente della riscossione (Cass. Sez. Un., 7514/2022).
L'opponente ex art. 404 co. 1 c.p.c. ha articolato nel merito i seguenti motivi di contestazione:
1. in iudicando. Inapplicabilità del c.d. “saldo e stralcio” ex l. n. 145 del 2018 ai crediti CP_6 previdenziali della Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 185 e Parte_1
185-bis, della l. n. 145 del 2018,
2. in iudicando. Inapplicabilità del c.d. “annullamento dei carichi” ex art. 4 del d.l. n. 41 CP_6 del 2021 ai crediti previdenziali della Violazione e falsa applicazione Parte_1 dell'art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021,
3. In subordine. Illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi da 4 a 8, del d.l. n. 41 del 2021, per violazione degli artt. 2, 3, 33, 38, 97 e 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 6 e
1, prot. 1, della Convenzione EDU. Conseguente difetto dei presupposti per l'annullamento dei ruoli e dei crediti a favore della , Parte_1
4 4. In via di ulteriore subordine. Domanda di condanna dell'Avv. al pagamento dei CP_1 crediti contributivi, delle sanzioni e degli accessori oggetto dei ruoli formati dalla
[...]
nonché delle sanzioni e degli accessori di Parte_1 legge
In ragione di quanto sopra, la ha chiesto la riforma della sentenza impugnata laddove Parte_1 il Tribunale di Roma:
- ha ritenuto annullato ex art. 4 del d.l. n. 41 del 2021 il credito portato a esecuzione con le cartelle 09720070137145209000, 09720080150229173000 (limitatamente al ruolo n.
2008009835) e 09720090220000483000 (limitatamente al ruolo n. 2009015445),
- ha ritenuto estinto il credito portato a esecuzione con le cartelle 09720110240261816000,
09720130096669067000, 09720140290773592000, 09720080150229173000 (limitatamente al ruolo n. 2008009835) e 09720090220000483000 (limitatamente al ruolo n. 2009015445), in ragione della presentazione della domanda di saldo e stralcio ex l. n. 145 del 2018,
e ha rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'opposizione di terzo;
nel Controparte_1 merito, ha chiesto il rigetto della domanda spiegata dalla in quanto infondata in fatto Parte_1 ed in diritto.
si è costituita eccependo il suo difetto di legittimazione passiva Controparte_2 nell'ambito del giudizio di opposizione esecutiva allorquando, come nel caso di specie, le contestazioni del debitore esecutato attengano al merito della pretesta contributiva;
ha, quindi, rassegnato le conclusioni come sopra riportate.
Il Tribunale di Roma, n.q. di terzo pignorato, benché ritualmente citato, non si è costituito.
La causa, inizialmente assegnata alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, è stata poi assegnata a questa Sezione per motivi di competenza tabellare.
Concesso il termine per note, la causa è stata rinviata all'udienza del 04.04.2025, nel corso della quale è stata disposta la conversione del rito da lavoro ad ordinario ai sensi dell'art. 405 c.p.c.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del 18.09.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Sono stati acquisiti il fascicolo R.G. 8582/2018 (definito con sentenza n. 11289/2022, opposta in questa sede) ed il fascicolo R.G.E. n. 80270/2017 (relativo alla fase cautelare della opposizione esecutiva proposta da ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. avverso Controparte_1
l'esecuzione esattoriale).
5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia del Tribunale di Roma che, sebbene ritualmente citato, non si
è costituito nel presente giudizio.
L'opposizione di terzo - che si distingue in ordinaria (art. 404, co. 1, c.p.c.) e revocatoria (art. 404, co. 2, c.p.c.) - è un mezzo di impugnazione straordinario, perché la sua proposizione non è impedita dal passaggio in giudicato della sentenza che si impugna.
In particolare, l'art. 404 co. 1 c.p.c. stabilisce che “Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti”. L'opposizione di terzo ordinaria può dunque essere esperita soltanto da un terzo, cioè da chi non ha acquistato la qualità di parte nel procedimento in cui è stata emessa la sentenza che si impugna. Ai fini del riconoscimento della qualità di terzo, occorre riferirsi al concetto di parte in senso formale, essendo indispensabile che l'opponente non abbia assunto tale qualità nel giudizio in cui è stata resa la sentenza che si impugna;
pertanto, non può proporre l'opposizione in commento chi ha proposto domanda (o chi nei cui confronti tale domanda sia stata proposta), nonché chi è intervenuto spontaneamente o coattivamente nel processo.
Per poter proporre opposizione di terzo, non basta tuttavia non aver assunto la qualità di parte nel processo conclusosi con la sentenza impugnata, ma occorre altresì che l'opponente deduca l'esistenza di un pregiudizio, cagionato dalla sentenza, ai suoi diritti. Dunque, il terzo deve dedurre in giudizio un vero e proprio diritto (Cass. n. 2145/1988; Cons. St. n. 4541/2007). Non potrà invece far valere con il rimedio in questione la mera nullità della sentenza o la sua erroneità (Cass. n.
7458/1983), né l'inesistenza del diritto riconosciuto alla parte vittoriosa (Cass. n. 930/1997).
Inoltre, il diritto tutelato con l'opposizione di terzo deve essere preesistente alla sentenza e da essa leso in modo attuale e concreto, dovendosi escludere, al contrario, che del giudizio in opposizione si possa poi avvalere un qualunque terzo, non direttamente inciso dal giudicato, al fine di tutelare, mediante il ricorso in opposizione, una situazione di titolarità successiva (Cass. n. 7702/2005; Cass.
n. 9500/2003; Cons. St. n. 508/2003).
Il diritto vantato dal terzo, poi, deve essere autonomo ed incompatibile con quello affermato dalla sentenza impugnata. Un diritto si definisce autonomo quando non è soggetto a qualsiasi tipo di efficacia della sentenza impugnata con l'opposizione. La necessità di questo carattere deriva dal co.
3 dell'art. 404 c.p.c., poiché ai terzi che potrebbero subire una qualche efficacia dall'altrui giudicato
è riservata l'opposizione revocatoria.
In tanto il terzo può agire ai sensi della disposizione codicistica in commento, in quanto vanti un diritto, oltre che autonomo, anche incompatibile con quello riconosciuto nella pronuncia che si oppone. Due diritti sono incompatibili quando ciascuno di essi nega potenzialmente l'esistenza o il contenuto dell'altro. Prima dell'emanazione della sentenza, la situazione di incompatibilità tra il
6 diritto dedotto in giudizio e quello del terzo è risolta in via generale ed astratta dall'ordinamento, che a tale scopo detta delle regole (di natura sostanziale) destinate a stabilire la prevalenza di una situazione giuridica rispetto all'altra. La pronuncia della sentenza, determinando la sostituzione della regula juris generale ed astratta con quella contenuta nel dictum giudiziale, comporta il venir meno (rectius: l'irrilevanza) delle prime. Il terzo, perciò, sebbene sul piano sostanziale sia titolare di una situazione giuridica prevalente rispetto a quella accertata dalla sentenza tra le parti originarie, vede sacrificato il suo diritto, laddove la parte soccombente ottemperi il dictum contenuto nella sentenza.
Da ciò il sorgere di un pregiudizio per il terzo, dovendo l'obbligato prestare ossequio alla pronuncia del giudice, adempiendo nei confronti della parte vittoriosa con sacrificio della posizione del terzo, pur sostanzialmente prevalente. Nella giurisprudenza viene comunemente affermata, al fine di ritenere ammissibile l'opposizione di terzo, la necessità che il diritto vantato dal terzo, oltre che autonomo, debba essere incompatibile con quello affermato dalla sentenza, comprendendo in tale incompatibilità il pregiudizio (Cass. n., S.U., 1997/2003; Cass. n., S.U., 8500/1998; Cass. n.
9647/2007; Cass. n. 12167/2005; Cass. n. 3258/2003; Cass. n. 14315/2001; Cass. n. 5026/1999;
Cass. n. 2722/1995; Cass. n. 2335/1994; Cass. n. 2145/1988; Cons. St. n. 350/2007; Cons. St. n.
189/2007; Cons. St. n. 2/2007). Da quanto sin qui osservato si evince che il pregiudizio del terzo, cui fa riferimento la norma in commento, è dato dal c.d. danno da esecuzione, precisandosi che esso si rinviene non solo dall'esecuzione forzata in senso stretto, ma anche dall'attuazione inter partes del comando contenuto nella sentenza.
A norma dell'art. 404 co. 1 c.p.c., l'opposizione di terzo può essere proposta contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva. L'opposizione proposta dalla cassa Forense deve dunque ritenersi ammissibile, non essendo peraltro in contestazione l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 1128972022 del Tribunale di Roma.
Ai sensi dell'art. 405 co. 1 c.p.c., l'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui. Giudice competente per la trattazione del giudizio di impugnazione è, dunque, lo stesso ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Diverso è il tema della ripartizione tabellare tra le sezioni del medesimo ufficio giudiziario, risolto mediante successiva assegnazione del procedimento alla III Sezione Civile.
Costituisce opinione pacifica che il rito da seguire sia lo stesso adottato per il processo concluso con la sentenza che si impugna. Perciò, sebbene l'art. 405 co. 2 c.p.c. preveda che l'opposizione vada proposta con citazione, si ritiene generalmente che ove la sentenza opposta sia stata pronunciata secondo rito speciale, l'opposizione debba proporsi secondo il medesimo rito (ad esempio,
l'opposizione di terzo proposta contro una sentenza emessa con il rito del lavoro deve proporsi con ricorso). Nel caso di specie, la sentenza opposta (sent. n. 11289/2022 del Tribunale di Roma) è stata
7 emessa secondo il rito ordinario. Con provvedimento reso all'udienza del 04.06.2025 è stata, quindi, disposta la conversione del rito da lavoro a ordinario. Poiché l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404 co. 1 c.p.c.) è l'unica impugnazione non soggetta ad alcun termine, la conversione del rito non determina l'inammissibilità della domanda spiegata dalla cassa Forense, non essendo stato violato un termine processuale previsto a pena di decadenza.
Dagli atti di causa emerge la legittimazione della a proporre opposizione c.d. Parte_1
“ordinaria ai sensi dell'art. 404, co. 1, c.p.c.:
- La non era parte costituita nel giudizio di opposizione esecutiva conclusosi Parte_1 con la sentenza opposta in questa sede, né era stata citata a comparire,
- l'opponente ha dedotto l'esistenza di un pregiudizio, cagionato dalla sentenza, ai suoi diritti, consistente nella (errata) declaratoria di improseguibilità della esecuzione esattoriale fondata ex multis su cartelle relative ai ruoli 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 e 2014 formati dalla per debiti contributivi, sanzioni e accessori (sentenza a cui l'ente della Parte_1 riscossione ha dato attuazione rinunciando al pignoramento opposto).
Contrariamente a quanto eccepito dall'esecutata, non vale ad escludere l'ammissibilità della opposizione di terzo la rinuncia di al pignoramento, avendo Controparte_2
l'ente dato attuazione al comando giudiziale contenuto nella sentenza opposta in questa sede. Ciò fermo restando il diritto (già esistente) di di agire in via esecutiva Controparte_2 in forza di un nuovo pignoramento fondato sulle medesime cartelle, atteso che la sentenza opposta in questa sede ha avuto riguardo al solo pignoramento n. 097/2023/000005388 (Codice identificativo della procedura esecutiva n. 09784202300003628001). Ed infatti, con la sentenza in parola non sono state annullate le cartelle esattoriali ma è stata solamente dichiarata la insussistenza del diritto di di agire in via esecutiva in forza di quello specifico pignoramento, oggetto di CP_5 opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Tutto ciò premesso e chiarito, si osserva quanto segue.
Secondo la Cassa Forense, in relazione alle cartelle previdenziali il Tribunale di Roma avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'opposizione proposta da avverso Controparte_1
l'esecuzione esattoriale di cui all'art. 72 bis d.P.R. 602/1973 poiché, trattandosi di contestazioni sul merito della pretesa contributiva, unico legittimato passivo era l'ente impositore.
Orbene, l'annullamento dei crediti previsto all'art. 4 co. 4 D.L. 41/2021 e all'art. 1 co. 184 L.
245/2018 (c.d. saldo e stralcio) – di cui alla sentenza n. 11289/2022 del Tribunale di Roma – attiene alla esistenza stessa del credito, non già alla regolarità e/o alla ritualità degli atti esecutivi. Al riguardo, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, dipanando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità e di merito, ha chiarito che in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa
8 notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.
(Cass., Sez. Un., n. 7414/2022).
Dalla lettura della pronuncia in esame emerge che il principio espresso dai giudici di legittimità debba estendersi a tutte quelle ipotesi – come anche l'opposizione avverso l'esecuzione esattoriale - in cui il debitore deduca circostanze che incidano sul merito della pretesa creditoria previdenziale, in forza della disciplina (di carattere speciale) dettata dall'art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (nel testo modificato dall'art. 4 co.
2-quater del d.l. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con legge n.
265 del 22 novembre 2002) che prevede che la legittimazione passiva spetti al solo ente impositore.
Nelle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e nelle opposizioni pre e post esecutive, concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, senza che possa trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n.
112 (previsto per i soli crediti tributari) e le conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria.
Deve ritersi, dunque, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 (v. anche Cass. Ordinanza n.
19985/2024 secondo cui “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione”).
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione ex art. 404 c.p.c. è fondata. Deve, quindi, essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di a conoscere dei motivi di Controparte_2 opposizione all'esecuzione concernenti l'insussistenza del diritto del suddetto ente ad agire/proseguire in via esecutiva nei confronti di , ai sensi dell'art. 4 co. 4 Controparte_1
D.L. 41/2021 e dell'art. 1 co. 184 L. 245/2018 (c.d. saldo e stralcio), con ordine diretto di pagamento di cui all'art. 72 bis d.P.R. 602/1973 avuto riguardo alle cartelle previdenziali nn.
09720070137145209000, 09720080150229173000 (limitatamente al ruolo n. 2008009835),
09720090220000483000 (limitatamente al ruolo n. 2009015445), 09720110240261816000,
09720130096669067000, 09720140290773592000, ivi contenute. In riforma della sentenza n.
9 11289/2022 del Tribunale di Roma, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei motivi di opposizione esecutiva proposti da concernenti l'annullamento delle Controparte_1 suddette cartelle ai sensi dell'art. 4 co. 4 D.L. 41/2021 e dell'art. 1 co. 184 L. 245/2018 (c.d. saldo e stralcio) per difetto di legittimazione passiva di . Controparte_2
Data la inammissibilità dei motivi di opposizione all'esecuzione spiegati dalla contribuente avverso il pignoramento esattoriale fondato su cartelle relative a crediti previdenziali, per essere stati proposti nei confronti di e non nei confronti dell'ente impositore Controparte_2
(unico legittimato passivo), non operando il meccanismo di cui all'art. 102 c.p.c. (come chiarito dalle citate Sezioni Unite del 2022), non deve essere valutata nel merito la loro (in)fondatezza.
Nei rapporti tra ed esecutato, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono Parte_1 liquidate come da dispositivo (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 tenuto conto del credito oggetto di contestazione;
esclusione della fase istruttoria poiché non tenutasi;
parametri medi).
Nei rapporti tra e le altre parti, si ritiene di compensare le spese di lite non essendo Parte_1 stata spiegata domanda nei loro confronti (trattandosi di meri litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione ex art. 404 co. 1 c.p.c.; esiste infatti litisconsorzio necessario di natura processuale tra il terzo e le parti originarie, secondo Cass. 8103/1997 e Cass. n. 4382/1982).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia del Tribunale di Roma,
- in accoglimento dell'opposizione ex art. 404 co. 1 c.p.c. ed in parziale riforma della sentenza n.
11289/2022 del Tribunale di Roma
• revoca il capo della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la insussistenza del diritto di di proseguire in via esecutiva nei confronti di Controparte_2 in relazione alle cartelle nn. 09720070137145209000, Controparte_1
09720080150229173000 (solo Ruolo 2008009835), 09720090220000483000 (solo Ruolo
2009015445) ai sensi dell'art. 4, co. 4, D.L. 41/2021 e del decreto M.E.F. del 04.07.2021;
• revoca il capo della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la insussistenza del diritto di di proseguire in via esecutiva nei confronti di Controparte_2 in relazione alle cartelle nn. 09720080150229173000 (solo Controparte_1
Ruolo 2008009835), 09720090220000483000 (solo Ruolo 2009015445),
09720110240261816000, 09720130096669067000, 09720140290773592000 per aver presentato l'esecutata opponente in data 19.04.2019 domanda di c.d. “saldo e stralcio” ai sensi dell'art. 1 co. 184 ss. L. 145/2018,
10 • dichiara inammissibili, per difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
, i motivi di opposizione esecutiva proposti da ai
[...] Controparte_1 sensi dell'art. 4 co. 4 D.L. 41/2021, del decreto M.E.F. del 04.07.2021 e dell'art. 1 co.
184 L. 245/2018 (c.d. saldo e stralcio) concernenti l'annullamento delle cartelle previdenziali nn. 09720070137145209000, 09720080150229173000 (limitatamente al ruolo n. 2008009835), 09720090220000483000 (limitatamente al ruolo n. 2009015445),
09720110240261816000, 09720130096669067000, 09720140290773592000,
- condanna al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.810,00 oltre accessori di
[...] legge se dovuti,
- compensa le spese di lite nei rapporti tra Parte_1
e , Controparte_2
- nulla sulle spese nei rapporti tra e Parte_1
Tribunale di Roma.
Si comunichi.
Roma, 21 ottobre 2025
Il Giudice
(Dott.ssa Cristina Liverani)
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