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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/06/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3302/2023 R.G.L.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Lucio Cesarini opponente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ivan Bernardi CP_1
opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2023, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
D.I. n. 109/2023, con il quale il Tribunale di Foggia ha ingiunto il pagamento, in favore dell'attuale parte opposta, della complessiva somma di €.1.121,74, a titolo di t.f.r., oltre accessori come per legge e spese del procedimento monitorio.
Integrato il contradditorio, parte opposta ha contestato la fondatezza del ricorso in opposizione, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La presente opposizione deve essere rigettata, non essendo stato contestato il credito nell'an e nel quantum.
L'opponente si è infatti limitato ad osservare che: “la ha pagato parte del TFR, Controparte_2 fornendo prova di voler adempiere gli obblighi derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro, aspetto questo che, avrebbe potuto indurre l'odierno opposto, di proporre, anche se non obbligatorio, il tentativo di conciliazione innanzi ai competenti uffici del lavoro, potendo così creare i presupposti per
pagina 1 di 2 arrivare a una soluzione transattiva, senza ricorrere alla procedura monitoria, che ovviamente determina un aumento degli esborsi ma ancora di più stabilisce un limite temporale che non consente alle imprese in difficoltà di poter usufruire di un arco temporale necessario per provvedere alla raccolta delle somme necessarie per provvedere al pagamento del dovuto, evitando così il rischio per le imprese edili, di fallire e/o di essere poste in liquidazione, poiché una qualsiasi procedura monitoria, indurrebbe istituti di credito e/o società di forniture, ad avanzare anche loro richieste di pagamento, dando la stura a un vortice da cui è spesso impossibile uscirne” (pag. 2 del ricorso).
Non vi è alcun obbligo – per stessa ammissione dell'opponente – di esperire il tentativo di conciliazione;
né gli asseriti problemi di liquidità incidono in alcun modo sulla debenza del t.f.r. che, di fatto, è stata confermata dalla stessa parte opponente.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate e dell'aumento ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. opposto e ne dichiara l'esecutività;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della ricorrente delle spese legali, liquidate in
€.1.445,40, oltre IVA, CAP, spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025 ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3302/2023 R.G.L.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Lucio Cesarini opponente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Ivan Bernardi CP_1
opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2023, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
D.I. n. 109/2023, con il quale il Tribunale di Foggia ha ingiunto il pagamento, in favore dell'attuale parte opposta, della complessiva somma di €.1.121,74, a titolo di t.f.r., oltre accessori come per legge e spese del procedimento monitorio.
Integrato il contradditorio, parte opposta ha contestato la fondatezza del ricorso in opposizione, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
La presente opposizione deve essere rigettata, non essendo stato contestato il credito nell'an e nel quantum.
L'opponente si è infatti limitato ad osservare che: “la ha pagato parte del TFR, Controparte_2 fornendo prova di voler adempiere gli obblighi derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro, aspetto questo che, avrebbe potuto indurre l'odierno opposto, di proporre, anche se non obbligatorio, il tentativo di conciliazione innanzi ai competenti uffici del lavoro, potendo così creare i presupposti per
pagina 1 di 2 arrivare a una soluzione transattiva, senza ricorrere alla procedura monitoria, che ovviamente determina un aumento degli esborsi ma ancora di più stabilisce un limite temporale che non consente alle imprese in difficoltà di poter usufruire di un arco temporale necessario per provvedere alla raccolta delle somme necessarie per provvedere al pagamento del dovuto, evitando così il rischio per le imprese edili, di fallire e/o di essere poste in liquidazione, poiché una qualsiasi procedura monitoria, indurrebbe istituti di credito e/o società di forniture, ad avanzare anche loro richieste di pagamento, dando la stura a un vortice da cui è spesso impossibile uscirne” (pag. 2 del ricorso).
Non vi è alcun obbligo – per stessa ammissione dell'opponente – di esperire il tentativo di conciliazione;
né gli asseriti problemi di liquidità incidono in alcun modo sulla debenza del t.f.r. che, di fatto, è stata confermata dalla stessa parte opponente.
Conclusivamente, l'opposizione deve essere rigettata, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della modesta complessità delle questioni trattate e dell'aumento ex art. 4, comma 1 bis del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il D.I. opposto e ne dichiara l'esecutività;
- condanna parte opponente al pagamento in favore della ricorrente delle spese legali, liquidate in
€.1.445,40, oltre IVA, CAP, spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2025.
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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