Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 09/02/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 30/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
CO TORRI Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere NA LONGO Consigliere relatore Stefania PETRUCCI Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritti al n. 62147 del registro di segreteria, promosso da:
…Omissis… (C.F.: …omissis…), nato a …omissis… l’…omissis… e residente in …omissis… alla via …omissis…, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Auricchio (domicilio digitale p.e.c.
raffaeleauricchio.avvocato@pec.giuffre.it), elettivamente domiciliato presso lo studio in Torre del Greco alla via Circumvallazione n. 20.
Appellante Contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 in persona del dott.
AN LI, nato a [...] l’[...], nella qualità di Direttore Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Anziano, con elezione di domicilio presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29
(pec: avv.daniela.anziano@postacert.inps.gov.it; Fax 06 5905 6307).
Appellato avverso
la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 13/2025, depositata il 20 gennaio 2025.
VISTO l’atto d’appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del giorno 15 gennaio 2026, svolta con l’assistenza del segretario dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relazione del relatore Cons. NA NG, l’avvocato Giovanni Pesce
(per delega dell’avv. Raffaele Auricchio) per l’appellante, l’avv.
IN NI (per delega dell’avv. Daniela Anziano) in rappresentanza dell’INPS.
Svolgimento del processo Con ricorso giurisdizionale intentato presso la Sezione giurisdizionale per la Campania, il sig. …Omissis…, figlio di …Omissis… ex dipendente del Comune di …omissis…, deceduto in data …omissis…
in costanza di rapporto di lavoro e con lui convivente (e a carico) alla data del decesso, ha chiesto di:
1) accertare il proprio diritto alla contitolarità nella quota del 20% della pensione indiretta ordinaria cat. SOCPDEL n. 08982746, n.q. di figlio
inabile a carico del defunto genitore, …Omissis…, alla data della sua morte (30.12.2014), con decorrenza dal gennaio 2015 per i motivi dedotti in ricorso; 2) per l’effetto, condannare in via generica l’INPS al pagamento dei ratei della prestazione previdenziale invocata con decorrenza – nei limiti della prescrizione quinquennale – dal mese di settembre 2015, oltre ai ratei successivi che matureranno in corso di causa; nonché al pagamento di interessi legali ed eventuale maggior danno da svalutazione monetaria calcolati sull'ammontare nominale delle singole frazioni di credito a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa; 3) condannare, altresì, l’INPS al pagamento di spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con la sentenza n. 13/2023, depositata il 20 gennaio 2025, la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Campania – a) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alla sorte capitale, b) ha accolto la domanda concernente la liquidazione degli interessi e rivalutazione monetaria in cumulo
(secondo i principi affermati dalle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM) con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei differenziali e sino al soddisfo, nonché gli ulteriori interessi nella misura legale fino al soddisfo; c) per il resto ha respinto il ricorso e ha compensato le spese processuali.
La sentenza ha, altresì, ritenuto, con riguardo alle ritenute RP per complessivi € 10.977,97, effettuate dall'INPS - sostituto d’imposta - e contestate dal ricorrente, di dover rigettare la domanda attorea considerato che si tratta di ritenuta di acconto a tassazione separata secondo il principio di cassa, che il sostituto deve obbligatoriamente applicare e che sarà poi verificata dall’Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione dei redditi.
Avverso detta sentenza ha proposto appello il sig. …Omissis…, che ha articolato i motivi di impugnazione di seguito compendiati.
a) Violazione dell’art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986.
Con riguardo al capo della sentenza impugnata che ha respinto la domanda attorea relativa alla ravvisata illegittimità della ritenuta ai fini RP effettuata dall’INPS, l’appellante ha evidenziato che l’art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986 prevede che “Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.”
Con riguardo al caso di specie, l’appellante ha rivendicato di aver dimostrato, già in prime cure, di essere in area “no tax” e di non aver prodotto alcun reddito per gli anni dal 2015 al 2023 (come da certificazione reddituale rilasciata dall’A.d.E. e ritualmente versata in atti), con conseguente diritto a vedersi riconosciute le detrazioni integrali previste dall'art. 12, commi 1 e 2, ed all’art. 13 del d.P.R. n.
917/1986, non avendole mai utilizzate proprio perché per tali anni non aveva prodotto alcun reddito.
In particolare, il ricorrente ha richiamato il disposto dell’art. 11, comma 2 del richiamato d.P.R. n. 917/1986 che stabilisce: ”2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l'imposta non è dovuta.”
Conseguentemente, poiché la liquidazione della prestazione pensionistica ha comportato il riconoscimento a titolo di arretrati di un importo lordo annuo inferiore ad € 7.500,00 per tutti gli anni dal 2015 al 2023, l’appellante ha rivendicato la non debenza di quanto trattenuto dall’INPS a titolo di tassazione separata, richiamando in proposito giurisprudenza di merito.
b) Violazione dell’art. 31, comma 3, del c.g.c., da interpretarsi secondo l’insegnamento di Cass. SS.UU. sent. n. 32061/2022.
L’appellante ha censurato la motivazione della sentenza gravata nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio in ragione della ritenuta sussistenza di una “soccombenza reciproca”.
In realtà, secondo l’appellante, non vi sarebbe stata alcuna reciproca soccombenza poiché non vi è stata pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, bensì un'unica domanda di accertamento e condanna al pagamento della prestazione, domanda accolta integralmente dall’INPS in corso di causa.
In proposito, l’appellante ha richiamato giurisprudenza della Corte di cassazione a Sezioni unite secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”.
Né, d’altra parte, ricorrerebbe alcuna ulteriore ipotesi di compensazione per come prevista dall’art. 32 c.g.c. (Assoluta novità della questione trattata; Overruling; Contrasto giurisprudenziale;
Decisioni di sole questioni pregiudiziali o preliminari), con conseguente necessità di condanna dell’INPS al pagamento delle spese processuali L’appellante ha quindi concluso chiedendo di:
1) accertare che la trattenuta di € 10.977,97, applicata dall’INPS a titolo di imposta sui redditi per tassazione degli arretrati di pensione indiretta per il periodo dal 01.09.2015 al 31.12.2023, è illegittima per violazione dell’art. 21, comma 4, d.P.R. 917/1986 e, per l’effetto, condannare l’INPS al pagamento in favore dell’appellante dell’importo di € 10.977,97 oltre interessi legali ed eventuale maggior danno da svalutazione monetaria dalla maturazione del credito e sino al soddisfo;
2) accertare che la compensazione integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado è illegittima per gli specifici motivi dedotti in atti, per violazione dell’art. 31, comma 3, c.g.c.;
3) per l’effetto, condannare l’INPS al pagamento integrale delle spese di lite del giudizio di primo grado (quantificandole almeno nel rispetto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 come integrato dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) oltre spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a. con attribuzione all’avvocato antistatario;
4) condannare, altresì, l’INPS al pagamento delle spese anche del presente grado di giudizio ai sensi dell’art. 31 c.g.c., con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Con memoria in atti al 23/12/2025, si è costituito l’INPS, rappresentato e difeso come in epigrafe, che ha replicato ai riferiti motivi di appello per come di seguito esposto.
a) Inammissibilità ed infondatezza dell’appello.
Premesso che l’appellante non contesta l’applicabilità della tassazione separata, ma rivendica soltanto l’applicazione delle detrazioni sugli arretrati, l’INPS ha evidenziato che l’art. 21 del TUIR prevede espressamente che “Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l’ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”.
In difetto di dichiarazione, l’INPS ha sostenuto di aver correttamente applicato l’aliquota minima, non potendo l’omissione della dichiarazione essere “sanata da elementi acquisiti aliunde”.
Nel caso di specie, secondo l’INPS difetterebbe del tutto la prova dell’esistenza dei presupposti necessari per l’applicazione delle detrazioni, né tale informazione poteva essere verificata dall’Istituto, non essendo l’Ente, quale sostituto d’imposta, tenuto a indagare se il contribuente abbia avuto - negli anni precedenti - diritto ed in quale misura a tali detrazioni.
Peraltro, secondo l’INPS, ogni eventuale operazione di rimborso di somme in precedenza trattenute dovrà avere, dunque, come destinatario l’Agenzia delle Entrate.
b) Con riguardo al secondo motivo di appello, l’INPS ha richiamato la recente sentenza della cassazione a Sezioni unite, secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.” (Cassazione Sezioni Unite 31 ottobre 2022 n. 32061).
Nel caso di specie, il giudice di prime cure, avendo parzialmente accolto un’unica domanda articolata in più capi, avrebbe correttamente compensate le spese del giudizio.
L’INPS ha, quindi, concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero di respingere l’appello, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con memoria di replica in atti al 30 dicembre 2025, l’appellante, con riguardo al primo motivo di appello, ha sostenuto che l’INPS, a seguito della dichiarazione presentata dal ricorrente circa la sua appartenenza all’area “no tax” per gli anni afferenti agli arretrati in oggetto (effettuata nel corso del giudizio), non avrebbe alcun potere di negare la mancata applicazione dell’imposta.
Pertanto, l’appellante, dopo aver insistito anche sul secondo motivo di appello, ha richiesto l’integrale accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
All’udienza del 15 gennaio 2026, le parti hanno insistito nelle argomentazioni e conclusioni già rassegnate.
Motivi della decisione
[1] Il primo motivo di appello non risulta meritevole di condivisione.
Premesso che la controversia in esame – tra sostituto e sostituito - esula dall’ambito della giurisdizione tributaria (cfr. Cass. ord. n.
21523/2017), occorre innanzitutto richiamare il disposto dell’art. 49, comma 2, del TUIR, ai sensi del quale “sono redditi da lavoro dipendente… a) le pensioni di qualsiasi genere”.
Trattandosi nella specie di arretrati pensionistici, equiparati a quelli da lavoro dipendente, viene in rilievo, ai fini tributari, il disposto dell’art. 17, comma 1, lett. b, TUIR, a norma del quale “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: …..b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46”, con conseguente applicazione del principio di cassa e non già di competenza.
Dal complesso delle disposizioni relative alla tassazione della c.d.
“ricchezza mobile”, si evince infatti il principio secondo cui il reddito da arretrati da lavoro dipendente (e pensionistico) viene tassato nel suo momento statico di cassa, a differenza di quello di impresa, tassato, invece, nella sua proiezione dinamica di competenza.
La ragione di tale differenziazione si rinviene nella circostanza che, mentre per l’impresa rilevano i flussi biunivoci costi/ricavi, nei redditi di lavoro e a questi assimilati rileva solo il momento di formazione della ricchezza, il che comporta la tassazione del reddito per cassa nell’anno di imposta in cui lo stesso viene percepito.
Quanto alle modalità di tassazione separata, il menzionato art. 17, comma 3, del TUIR prevede che “Per i redditi indicati alle lettere a), b), c)
e c-bis) del comma 1 l’Ufficio provvede a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 19 e 21 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole al contribuente”.
Dal canto suo, l’art. 21, comma 3, del TUIR prevede, ai fini della determinazione dell’imposta da applicare agli arretrati di cui all’art.
17, lett. b) stesso d.P.R., che “se non vi è stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito” (ovvero quella minima).
L’INPS ha, dunque, applicato, nel caso di specie, la disciplina relativa alla tassazione separata ex art. 21, comma 3, del TUIR.
L’appellante richiama, tuttavia, il disposto dell’art. 21, comma 4 del TUIR, che espressamente prevede che “Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 (che per il vero si riferisce testualmente alle “detrazioni per canoni di locazione, n.d.r.) l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono”.
In ordine al presente motivo di appello, pare, peraltro, utile richiamare un precedente analogo a quello sub iudice (in cui negli anni precedenti il contribuente aveva usufruito del regime “no tax area”), in sede, tuttavia, di contenzioso tributario tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, per il quale la Corte di cassazione, dopo aver rilevato in via generale che tra gli obiettivi del regime di tassazione separata viene ricompreso quello di evitare che la percezione di redditi che sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito arrechi un pregiudizio al contribuente, ha, tuttavia, sottolineato come <<il regime della tassazione separata, proprio per la sua funzione attenuativa (valorizzata anche dalla Corte costituzionale) non può ritenersi illegittimo in sé, quando l’imposizione tributaria, della quale la tassazione separata costituisce solo una modalità, rispetti, comunque, la capacità contributiva effettiva del soggetto … i pagamenti degli arretrati, in alcune ipotesi
… possano ben comportare la creazione di “cumuli” di ricchezza estemporanei tassabili per cassa, con la clausola di attenuazione (il cui meccanismo è stato sopra delineato) della tassazione separata, ossia, in altri termini, allorquando viene manifestata la capacità contributiva oggetto di tassazione e ciò nel pieno rispetto dell’art. 53 Cost.>> (Cass.
sent. n. 14328/2025; in termini, Cass. ord. n. 10887/2019).
[2] Ad ogni modo, rileva il Collegio che, nel caso di specie, la controversia è stata instaurata dal contribuente avverso il sostituto d’imposta INPS e non già nei riguardi dell’Amministrazione finanziaria.
L’INPS, con riguardo a detti emolumenti pensionistici arretrati, assume in particolare la veste di sostituto d’imposta, sub specie di sostituto “a titolo di acconto” (c.d. sostituzione impropria).
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha in proposito affermato che "la ritenuta fiscale d'acconto costituisce l'oggetto di un'obbligazione strumentale ed accessoria rispetto alla eventuale e futura obbligazione d'imposta, di cui agevola la riscossione" (Cass.,
SS.UU., 5 febbraio 1988, n. 1200).
In proposito, viene in rilievo il disposto dell’art. 22 del TUIR, a norma del quale “1. Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano nell’ordine….
((c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomputate dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell'articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti)) 2. Se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza”.
In definiva, per come evidenziato dalla Corte di cassazione, “mentre il sostituto è debitore di un certo valore, calcolato sull'importo erogato in base alle disposizioni di legge, il sostituito è debitore dell'importo risultante dalla dichiarazione dei redditi, che tiene conto della più ampia espressione di capacità contributiva di cui il predetto valore è una parte, nonché di eventuali costi o spese detraibili…” (Cass. ord. n.
31742/2018).
In questo contesto si inquadra l’obbligo, previsto dal menzionato art.
21, comma 4, ultimo periodo del TUIR, per gli aventi diritto agli arretrati di dichiarare al soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono.
Nella specie, peraltro, non risulta agli atti che l’odierno appellante abbia rilasciato all’INPS–sostituto d’imposta, prima del pagamento degli arretrati, una dichiarazione relativa a ciascuno degli anni (dal 2015 al 2023) cui detti emolumenti si riferiscono (soltanto in sede processuale è stata prodotta una parziale dichiarazione, datata 16/6/2021, relativa agli anni dal 2014 al 2019, nonché, “al momento”,
per gli anni 2020 e 2021).
In definitiva, tanto più avuto riguardo ai necessari riscontri fiscali, competerà all’Amministrazione finanziaria, autonomamente ovvero a seguito di eventuale richiesta di rimborso del sostituito, effettuare le verifiche ritenute necessarie al fine di individuare la corretta tassazione dovuta dall’obbligato principale nel caso di specie.
Pertanto, il motivo di appello non risulta meritevole di condivisione.
[3] Con riguardo al secondo motivo di appello, si osserva, in via generale, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni diverse da quelle codificate della reciproca soccombenza e dell’assoluta novità della questione trattata e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Nel caso di specie, la sentenza gravata ha statuito la compensazione delle spese processuali “in ragione della soccombenza reciproca”.
In proposito, la Corte di cassazione a Sezioni unite ha avuto modo di ritenere che <<in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o, in caso di parziale accoglimento, di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente, quindi, la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc.
civ.>>.
Orbene, con riguardo al caso di specie, si osserva che con il ricorso introduttivo di prime cure il ricorrente aveva chiesto di “accertare il diritto del ricorrente alla contitolarità nella quota del 20% della pensione indiretta … n.q. di figlio inabile a carico del defunto genitore,
…Omissis…, alla data della sua morte (30.12.2014), con decorrenza dal gennaio 2015 e, per l’effetto, condannare in via generica l’INPS al pagamento dei ratei della prestazione previdenziale invocata con decorrenza – nei limiti della prescrizione quinquennale – dal mese di settembre 2015 …>>.
Peraltro, per come si evince dalla sentenza gravata, << Nelle more del giudizio, l’INPS ha provveduto al riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente, ma parte ricorrente ha formulato delle contestazioni in merito alla quantificazione dell’importo ricevuto, in particolare: a) ha contestato la quantificazione degli arretrati maturati al 31.12.2023; b)
ha lamentato che non si è tenuto conto della perequazione automatica delle pensioni; c) inoltre l’INPS non ha corrisposto gli interessi legali e il maggior danno da svalutazione monetaria sulle somme liquidate a titolo di arretrati; d) ha contestato inoltre le ritenute ai fini IRPEF per complessivi € 10.977,97>>.
Ad esito del giudizio, il giudice di prime cure, alla luce di quanto precisato dall’INPS, ha <<dichiarata la cessata materia del contendere sulla sorte capitale (lettere a) e b). Il ricorrente, infatti, non presente all’udienza, non ha contestato i chiarimenti da ultimo forniti dall’INPS con la memoria depositata a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 106/2024.
Con riguardo alle contestazioni di cui alla lett. a) si rappresenta che il calcolo effettuato dal ricorrente non appare corretto. Il ricorrente sostiene che “anche a volersi considerare il solo importo lordo annuo della pensione pari ad euro 5.598,38 alla decorrenza originaria del 1.1.2015 (come indicato a pag. 2 del MOD. SM 5007 di conferimento della pensione) detto importo moltiplicato per le n. 9 annualità relativa al periodo dal 2015 al 2023 ammonterebbe ad euro 50.385,42 (pari ad euro 5.598,38 x 9)”. In realtà, come specificato nella memoria dell’INPS del 9.1.2025, la quantificazione dell’importo arretrato fino al 31.12.2023 è stato calcolato a decorrere dal 1.10.2015 in applicazione della prescrizione quinquennale dalla data della domanda del 30.9.2020.
Pertanto, la pensione lorda ammonta ad euro 47.730,32. Con riguardo alla lett. b), l’INPS ha calcolato la perequazione dal 1.1.2015, primo giorno del mese successivo alla data del decesso del de cuius dalla quale per legge decorre la pensione, come risulta dal prospetto allegato alla memoria del 9.1.2025. In particolare, il prospetto -non contestato- riporta l’importo per ciascun anno.
Con riguardo alla contestazione di cui alla lett. c), l’INPS ha confermato che gli interessi legali non sono stati corrisposti. Pertanto, sugli arretrati già corrisposti spetta l'importo più favorevole tra gli interessi computati al tasso legale e la rivalutazione monetaria determinata … Per quanto concerne la questione di cui alla lett. d), la tesi del ricorrente va rigettata…>>.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che la fattispecie in questione rientri nell’ipotesi di “parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”, che può astrattamente dar luogo a compensazione delle spese processuali secondo la richiamata giurisprudenza della Corte di cassazione.
Ritiene, dunque, il Collegio che anche questo motivo di appello non risulti meritevole di condivisione.
[4] La regolazione delle spese di difesa segue la soccombenza nella misura quantificata nel dispositivo.
Nulla per le spese di giudizio, stante la gratuità del processo pensionistico dinanzi a questo giudie.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l’appello, iscritto al n. 62147 del ruolo generale, proposto dal sig. …Omissis… e condanna l’appellante al pagamento, a beneficio dell’INPS, delle spese di difesa, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre eventuali accessori come per legge.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to NA NG f.to CO TO Depositata in Segreteria il 09/02/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo Biagi