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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/01/2024, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 931/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2023, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo.
Tra
, rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 opponente e con Sede legale in Milano, via Privata Chieti n. 3, codice fiscale e iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di Milano n. in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
(C.F. ) quale mandataria di (p.iva CP_2 C.F._1 Controparte_3
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca de Lima Souza;
P.IVA_2 opposta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto n. 1430/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza in data Parte_1
11.12.2020, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 21.889,05, oltre interessi convenzionali e spese del procedimento, in favore di quale cessionaria del credito, che ha dedotto di accreditarla in CP_1
forza di contratto di finanziamento stipulato in data 22.11.2006 con (divenuta poi . CP_4 CP_5
L'opponente ha dedotto la prescrizione del credito nonché la mancanza di prova del credito ingiunto, in quanto sproporzionato e comunque frutto di calcoli non intellegibili.
Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo. ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, eccependo la comunicazione di idonea raccomandata CP_1 interruttiva del termine prescrizionale il 13.6.2016 – contestata dall'opponente per erronea indicazione dell'indirizzo di residenza del destinatario - indicandone la data di decorrenza nel 20.11.2011 e non in quella indicata dall'istante, del 23.9.2008.
Negata la provvisoria esecuzione, espletata la mediazione ed integrati gli scritti difensivi, la causa viene per la decisione, senza ulteriore istruzione.
L'opposizione deve essere rigettata.
L'eccezione di prescrizione del credito non appare meritevole di accoglimento.
La natura unitaria del contratto rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione;
a riguardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata" (cfr. recentemente Cass. n. 4232/2023).
Nella specie, il contratto di finanziamento prevedeva la restituzione del capitale e degli interessi in 60 rate mensili
(5 anni) scadenti il 20.11.2011.
Appare, quindi, irrilevante la questione relativa alla validità della notifica dell'atto interruttivo del termine, atteso che il decreto ingiuntivo oggi opposto, contenente domanda di pagamento del credito, è stato notificato entro il decennio di scadenza del termine prescrizionale.
Nel merito, le censure sollevate dall'opponente non appaiono meritevoli di accoglimento. ha documentato sin dalla fase monitoria il titolo della pretesa attraverso la produzione del contratto di CP_1 finanziamento.
Provato il titolo della pretesa ed allegato l'inadempimento all'obbligo restitutorio gravante sul beneficiario del finanziamento, spettava a quest'ultimo allegare e dimostrare eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi, secondo i consolidati principi che disciplinano la distribuzione degli oneri probatori in materia di inadempimento contrattuale.
Il contratto sottoscritto dal appare conforme al disposto dell'art 124, comma 2, del d.lgsvo 1.9.1993, n 385. Pt_1
Invero, secondo tale disposizione, nella formulazione vigente all'epoca di conclusione del contratto, i contratti di credito al consumo devono indicare:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il
TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore.
Tali elementi si rinvengono nel contratto prodotto in giudizio. In relazione alla presunta asimmetria tra le condizioni concordate e quelle applicate dal soggetto finanziatore, giova premettere che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito), come, ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, etc.).
La L. 17 febbraio 1992, n. 154, all'art. 4, si limitava genericamente a richiedere che i contratti indicassero il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4 marzo 2003, in tema di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla di individuare quali siano le operazioni ed i servizi a fronte dei quali il predetto Org_1
indice, "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. La medesima deliberazione ha stabilito, all'art. 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli artt. da 4 a 9, si applicassero alle operazioni ed ai servizi bancari indicati nell'allegato alla delibera, che, fra gli altri, elenca il "leasing finanziario".
Il menzionato art. 9 prescrive l'allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla e, quindi, si riferisce all'Indice sintetico di costo Org_1
(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per cliente, secondo la formula stabilita dalla . Detto indice rappresenta, dunque, un valore medio Org_1 espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, così rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra, quindi, nelle nozioni di
"tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 6 (cfr.
Cass. n. 4579 del 2023. Si veda pure Cass. n. 26585 del 2022, in motivazione, a tenore della quale "l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca").
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_3
esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 -bis, comma 6, dell'appena menzionato D.Lgs. (peraltro entrato in vigore solo nel 2010, successivamente, quindi, sia alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa, risalente al 2006) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue, pertanto, che, l'unico rimedio di cui può avvalersi il soggetto finanziato, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il primo sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca
Par e danno). Ciò in quanto l'eventuale erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di locazione finanziaria applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007) e può dare luogo, quindi, soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (cfr. Cass. n. 4579 del 2023), la cui corrispondente domanda, tuttavia, non risulta essere stata proposta dall'odierno opponente in questo giudizio.
In relazione alla usurarietà degli interessi di mora, occorre uniformarsi all'insegnamento impartito dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. nr 19597/2020) secondo il quale "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Nella specie, l'opponente si è limitato ad un generico richiamo all'applicazione da parte della società convenuta di interessi superiori al tasso soglia usura, non indicando specificatamente né i periodi per i quali si doleva dell'applicazione degli interessi usurari né la misura del lamentato superamento.
Del tutto generica è la contestazione dell'esercizio illegittimo dello ius variandi.
In difetto di specifica contestazione delle clausole contrattuali violate dalla opposta e della relativa applicazione, la censura in questione pure appare inidonea a paralizzare la pretesa della creditrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai minimi tabellari, tenuto conto della limitata attività processuale e dell'assenza di peculiari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il di opposto, che dichiara esecutivo;
➢ CONDANNA l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidandole in complessivi euro 2.540,00, oltre accessori e rimborso forfettario, nella misura di legge.
Cosenza, 9.1.2024 Il Giudice Dott.ssa Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza – Sezione seconda civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Germana Maffei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 931/2021 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2023, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 cod.proc.civ., ai fini del deposito in Cancelleria di comparse conclusionali e di memorie di replica, avente ad oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo.
Tra
, rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 opponente e con Sede legale in Milano, via Privata Chieti n. 3, codice fiscale e iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di Milano n. in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
(C.F. ) quale mandataria di (p.iva CP_2 C.F._1 Controparte_3
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca de Lima Souza;
P.IVA_2 opposta
CONCLUSIONI
Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione al decreto n. 1430/2020, emesso dal Tribunale di Cosenza in data Parte_1
11.12.2020, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 21.889,05, oltre interessi convenzionali e spese del procedimento, in favore di quale cessionaria del credito, che ha dedotto di accreditarla in CP_1
forza di contratto di finanziamento stipulato in data 22.11.2006 con (divenuta poi . CP_4 CP_5
L'opponente ha dedotto la prescrizione del credito nonché la mancanza di prova del credito ingiunto, in quanto sproporzionato e comunque frutto di calcoli non intellegibili.
Ha chiesto, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo. ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo, eccependo la comunicazione di idonea raccomandata CP_1 interruttiva del termine prescrizionale il 13.6.2016 – contestata dall'opponente per erronea indicazione dell'indirizzo di residenza del destinatario - indicandone la data di decorrenza nel 20.11.2011 e non in quella indicata dall'istante, del 23.9.2008.
Negata la provvisoria esecuzione, espletata la mediazione ed integrati gli scritti difensivi, la causa viene per la decisione, senza ulteriore istruzione.
L'opposizione deve essere rigettata.
L'eccezione di prescrizione del credito non appare meritevole di accoglimento.
La natura unitaria del contratto rileva anche in punto di individuazione del dies a quo della prescrizione;
a riguardo, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità: "il frazionamento del debito non muta la natura unitaria del contratto di mutuo, cosicché non sono individuabili tante prescrizioni per quante sono le rate del mutuo, ma un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata" (cfr. recentemente Cass. n. 4232/2023).
Nella specie, il contratto di finanziamento prevedeva la restituzione del capitale e degli interessi in 60 rate mensili
(5 anni) scadenti il 20.11.2011.
Appare, quindi, irrilevante la questione relativa alla validità della notifica dell'atto interruttivo del termine, atteso che il decreto ingiuntivo oggi opposto, contenente domanda di pagamento del credito, è stato notificato entro il decennio di scadenza del termine prescrizionale.
Nel merito, le censure sollevate dall'opponente non appaiono meritevoli di accoglimento. ha documentato sin dalla fase monitoria il titolo della pretesa attraverso la produzione del contratto di CP_1 finanziamento.
Provato il titolo della pretesa ed allegato l'inadempimento all'obbligo restitutorio gravante sul beneficiario del finanziamento, spettava a quest'ultimo allegare e dimostrare eventuali fatti modificativi, estintivi o impeditivi, secondo i consolidati principi che disciplinano la distribuzione degli oneri probatori in materia di inadempimento contrattuale.
Il contratto sottoscritto dal appare conforme al disposto dell'art 124, comma 2, del d.lgsvo 1.9.1993, n 385. Pt_1
Invero, secondo tale disposizione, nella formulazione vigente all'epoca di conclusione del contratto, i contratti di credito al consumo devono indicare:
a) l'ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il
TAEG; d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica;
oltre essi, nulla è dovuto dal consumatore.
Tali elementi si rinvengono nel contratto prodotto in giudizio. In relazione alla presunta asimmetria tra le condizioni concordate e quelle applicate dal soggetto finanziatore, giova premettere che l'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di finanziamento (es. erogazione di credito), come, ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo effettivo dell'operazione, espresso in percentuale, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento;
in altri termini, il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso d'interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, etc.).
La L. 17 febbraio 1992, n. 154, all'art. 4, si limitava genericamente a richiedere che i contratti indicassero il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4 marzo 2003, in tema di "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari", che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla di individuare quali siano le operazioni ed i servizi a fronte dei quali il predetto Org_1
indice, "comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente", debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo. La medesima deliberazione ha stabilito, all'art. 3, che le disposizioni in materia di pubblicità, previste dagli artt. da 4 a 9, si applicassero alle operazioni ed ai servizi bancari indicati nell'allegato alla delibera, che, fra gli altri, elenca il "leasing finanziario".
Il menzionato art. 9 prescrive l'allegazione al contratto di un documento di sintesi delle principali condizioni contrattuali, redatto secondo i criteri indicati dalla e, quindi, si riferisce all'Indice sintetico di costo Org_1
(ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per cliente, secondo la formula stabilita dalla . Detto indice rappresenta, dunque, un valore medio Org_1 espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a porre il cliente in condizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, così rendendolo edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Par Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l' non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra, quindi, nelle nozioni di
"tassi, prezzi e condizioni" cui esclusivamente fa riferimento il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 6 (cfr.
Cass. n. 4579 del 2023. Si veda pure Cass. n. 26585 del 2022, in motivazione, a tenore della quale "l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca").
D'altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista Pt_3
esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 -bis, comma 6, dell'appena menzionato D.Lgs. (peraltro entrato in vigore solo nel 2010, successivamente, quindi, sia alla stipula del contratto di finanziamento per cui è causa, risalente al 2006) prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto".
Ne consegue, pertanto, che, l'unico rimedio di cui può avvalersi il soggetto finanziato, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria (sempre che il primo sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca
Par e danno). Ciò in quanto l'eventuale erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di locazione finanziaria applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass., SU, n. 26724 del 2007) e può dare luogo, quindi, soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (cfr. Cass. n. 4579 del 2023), la cui corrispondente domanda, tuttavia, non risulta essere stata proposta dall'odierno opponente in questo giudizio.
In relazione alla usurarietà degli interessi di mora, occorre uniformarsi all'insegnamento impartito dalle sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. S.U. nr 19597/2020) secondo il quale "nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
Nella specie, l'opponente si è limitato ad un generico richiamo all'applicazione da parte della società convenuta di interessi superiori al tasso soglia usura, non indicando specificatamente né i periodi per i quali si doleva dell'applicazione degli interessi usurari né la misura del lamentato superamento.
Del tutto generica è la contestazione dell'esercizio illegittimo dello ius variandi.
In difetto di specifica contestazione delle clausole contrattuali violate dalla opposta e della relativa applicazione, la censura in questione pure appare inidonea a paralizzare la pretesa della creditrice.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai minimi tabellari, tenuto conto della limitata attività processuale e dell'assenza di peculiari questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI COSENZA – SEZIONE SECONDA CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il di opposto, che dichiara esecutivo;
➢ CONDANNA l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidandole in complessivi euro 2.540,00, oltre accessori e rimborso forfettario, nella misura di legge.
Cosenza, 9.1.2024 Il Giudice Dott.ssa Germana Maffei