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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 18/11/2025, n. 2389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2389 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3736 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. PERRONE Parte_1
IO LI presso il quale elettivamente domicilia ricorrente
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Controparte_1
GR UI SE presso il quale elettivamente domicilia resistente con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/07/2024 premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in Stalettì il 14/08/2003, dalla cui unione nasceva Controparte_1 la figlia (27/12/2009), rappresentava la volontà di separarsi in quanto i coniugi vivevano Per_1 una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Con comparsa del 3/12/2024 si costituiva in giudizio il quale, pur aderendo Controparte_1 alla domandata pronuncia, contestava quanto riferito da controparte e formulava le proprie conclusioni.
Con istanza del 4 luglio le parti deducevano di aver raggiunto un accordo e domandavano la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. Disporre l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la Persona_2 madre, unitamente alla quale continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Catanzaro (CZ)), via
CE PI n. 158;
3. Il sig. verserà alla sig.ra , esclusivamente a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento della minore , un importo mensile pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), Per_1 che il padre verserà alla madre, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno secondo indici ISTAT;
4. Le spese per l'istruzione e l'educazione della figlia, nonché le eventuali spese straordinarie sanitarie, chirurgiche, dentistiche e scolastiche dovranno essere sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%, come da protocollo n. 1766 dell'On. Tribunale Ordinario di Catanzaro;
5. Il padre avrà diritto di visita della minore ogni volta che vorrà, compatibilmente alle Per_1 esigenze rispettive dei coniugi e del superiore interesse della minore;
a) In occasione delle festività natalizie, per Natale o Capodanno, ad anni alterni, ed ugualmente per i giorni di Pasqua o Pasquetta;
b) Riguardo ai periodi di vacanza estiva, per i primi venti giorni di agosto e, comunque avendo riguardo alle esigenze della figlia ed a quelle lavorative dei genitori;
2 c) Il padre potrà sentire telefonicamente e vedere la figlia tutte le volte che vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della stessa;
d) Ciascuno dei genitori provvederà, nei periodi di competenza, alla cura, istruzione ed educazione della figlia nonché alle spese di vitto ed alloggio
6. Le parti si impegnano a mantenere tra loro rapporti civili, al fine di consentire un dialogo costruttivo in ordine alle esigenze, alle aspirazioni ed alle tematiche di vita della figlia, in modo da seguire un comune programma e/o progetto educativo, preventivamente concordato;
7. I coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, informando l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia
8. I coniugi prestano il consenso al rilascio del passaporto con annotato il nome della figlia, ai fini della validità per l'espatrio.
9. Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento in loro favore;
10. I beni immobili di proprietà dei coniugi verranno così ripartitia) acquisirà la Parte_1 casa di Via Gramsci 36, San Donato Milanese – Milano, cap 20121 – foglio 22 mappale 255 sub.
7 cat. A/2.
b) acquisirà la casa di via Morandi 5, San Donato Milanese, cap 20121 – Controparte_1 foglio 22, mappale 265 sub 50 cat. 03.
c) acquisirà la casa di via Beato Angelico 23/5 – Milano, cap 20133, piano interrato Parte_1 foglio 357 particella 190 subalterno 710 cat A/3.
d) acquisirà la casa di via Adolfo Wildt 5 – Milano, cap 20131, foglio 276, Controparte_1 particella 95, sub. 708 categoria A3, piano seminterrato.
11. Al fine di regolamentare tra i coniugi i rapporti di dare e avere in merito agli immobili di cui al punto 10, la sig.ra rileverà il mutuo in essere della casa sita in Milano, via Adolfo Parte_1
Wildt 5, e liquiderà il sig. con il pagamento di € 31.000,00, cedendo sempre Controparte_1 al il residuo della detrazione delle spese di ristrutturazione della casa di via Beato CP_1
Angelico 23/5, Milano .
3 12. Le eventuali spese notarili che si andranno a sostenere verranno ripartite al 50% tra i coniugi.:”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi Parte_2 atto n. 4, parte 2, S. C, reg. Atti Matrimonio anno 2003);
[...]
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Stalettì per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 10.09.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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