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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4274 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr.ssa Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 659/2024 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 186/2024, deliberata il
3.1.2024 e pubblicata il 8.1.2024 (n. 13764/2020 RG);
TRA
avv. , c.f. Pt_1 Pt_2 C.F._1 difeso da sé stesso, domicilio digitale: Email_1
APPELLANTE
E
c.f. , CP C.F._2 difeso dall'avv. Giovanni Carini (c.f. ), C.F._3 domicilio digitale: Email_2
APPELLATO
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E
c.f. Parte_3 C.F._4 difesa dall'avv. Mario Rosario Curzio (c.f. ) C.F._5 domicilio digitale: Email_3
APPELLATA
E
in via A. FALCONE n. 260/G, NAPOLI, CP_2 in persona dell'amministratore p.t.,
APPELLATO CONTUMACE
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini che seguono.
“ ha proposto opposizione all'atto di precetto notificatogli il 12/06/2020, CP in forza del decreto ingiuntivo 7276/2018 emesso dal Tribunale di NA il 27/09/2018 nei confronti del divenuto Controparte_3 definitivo per mancata opposizione e dichiarato esecutivo con provvedimento del
14/02/2019, con apposizione della formula esecutiva in data 25/02/2019.
Ha eccepito l'inesistenza della notifica del D.I., in quanto recapitata ad un Con amministratore non più in carica, in quanto revocato;
ha aggiunto che il ra stato da lui per la prima volta conosciuto solo in data 12.6.2020 e, pertanto, non era stato opposto, divenendo esecutivo.
Ha ancora eccepito l'annullabilità del D.I. opposto, per violazione dell'art. 14 del D.lgs
150/2011; ha dedotto la nullità dell'atto di precetto notificatogli, quale erede di Per_1
avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario in data 9.11.2011,
[...] trascritta ai numeri rg.7929/2011 n. cron. 4063/2011; infine, ha eccepito l'erroneità della somma precettata.
2 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Si è costituito l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando che il titolo è pienamente valido ed efficace ed è stato ritualmente notificato al condominio, inutilmente poi escusso, nonché al condomino ”. CP
Il Tribunale di NA, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“In sede di conclusioni le parti hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, ma l'opponente ha insistito per la condanna della controparte per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c, nonchè alle spese e competenze di causa, in base al principio della soccombenza.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto il D.I. n.7276/2018 del Tribunale di NA, titolo esecutivo posto alla base del precetto opposto, è stato revocato con ordinanza emessa dal Tribunale di NA il
07.07.2022.
Tuttavia, occorre esaminare nel merito la vicenda al fine del governo delle spese.
Va premesso che il D.I. n.7276/2018 del Tribunale di NA, posto alla base del precetto in esame, era stato ottenuto da nei confronti del Controparte_4 [...]
per prestazioni professionali effettuate in suo favore. Controparte_3
Avverso il suddetto D.I. n.7276/2018 del Tribunale di NA, aveva CP proposto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c..
Il Tribunale di NA – XI Sez. Civ.- con Ordinanza del 10.02.2021, ha rigettato
l'opposizione sul presupposto che non vi fosse la legittimazione del odierno CP_2 opponente, a proporre opposizione avverso un D.I. emesso nei confronti del CP_2
Tuttavia, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5811/2022 del 22.02.2022, ha accolto il gravame proposto da avverso il suddetto provvedimento del Tribunale CP di NA, del 10.02.2021, affermando la sussistenza della legittimazione del condomino CP_ a far valere, sia attraverso l'opposizione tardiva a sia attraverso il presente giudizio di opposizione a precetto, l'inesistenza e/o nullità della notifica del D.I. e le questioni di merito attinenti la sussistenza della pretesa creditoria. Dunque, ha cassato con rinvio
l'ordinanza del Tribunale di NA del 10.02.2021 ed il giudizio di opposizione ex art.
650 c.p.c., è stato prontamente riassunto ai sensi dell'art. 392 c.p.c., dinanzi al
Tribunale di NA – XI Sez. Civile – r.g. 6066/2022.
Quest'ultimo, con ordinanza del 07.07.2022 ha revocato il decreto ingiuntivo opposto
n.7276/2018 del Tribunale di NA, rilevando l'inesistenza della notifica indirizzata
3 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
all'amministratore del revocato giudizialmente, in quanto soggetto privo CP_2 di rappresentanza, sicché detta notifica non ha raggiunto lo scopo prefissato per il passaggio in giudicato del titolo e, in particolare, per la carenza di rappresentanza dell'amministratore.
Dunque, il vizio del titolo esecutivo, revocato per l'accertata inesistenza della notificazione dello stesso, determina la fondatezza del relativo motivo di opposizione proposto da con conseguente soccombenza virtuale dell'opposto. Le CP spese vanno poste a carico di quest'ultimo in applicazione del criterio della soccombenza
e si liquidano come in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposto al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c., non essendo emersa la prova della mala fede e della colpa grave dell'opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sull'opposizione promossa
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_4 CP
, liquidandole in euro 250,00 per spese ed euro 1.660,00 per compensi, oltre IVA,
[...]
CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame l'avv. Pt_4
, ne ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
[...]
“… sentir accertare e dichiarare, in riforma dell'appellata sentenza e previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza stessa
1) la inesistenza del per far parte la Controparte_3 proprietà dell'istante, dei comproprietari del viale privato di Via Aniello Falcone
n.260/G Via Belvedere n.7 NA;
2) per non avere esibito in giudizio alcun atto comprovante la comunione del viale privato predetto, e la relativa regolamentazione per iscritto;
3) per non aver né né esibito in giudizio tutta la CP Parte_3 documentazione relativa alla cessazione della tutela del defunto Per_1
sulla quale il Tribunale ha emesso il decreto di chiusura, rendendo per
[...] effetto, nullo e/o inopponibile ogni atto;
4) in ogni caso, per non aver provato il la legittimità al subentro, CP previa esibizione di regolare documentazione relativa alla proprietà lamentate.
4 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
Si riporta alle opposizioni in corso, e si chiede che il presente giudizio venga riunito
a quello già pendente rg. 27692/22.”.
ha resistito all'impugnazione ed ha chiesto: CP
“1) Accertare e dichiarare, la decadenza dall'impugnazione per inesistenza della notificazione dell'atto di appello, che ha determinato il passaggio in giudicato della
Sentenza impugnata, stante il decorso dei termini di cui all'art. 327 c.p.c.;
2) Per l'effetto, rigettare il proposto gravame;
3) Accertare e dichiarare, il passaggio in giudicato della Sentenza impugnata, ex art.
329, comma 2°, c.p.c.;
4) Per l'effetto, rigettare il proposto gravame;
5) Accertare e dichiarare, l'atto di appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.;
6) Per l'effetto, rigettare il proposto gravame;
7) Condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., per aver agito in giudizio con evidente mala fede e/o colpa grave;
8) Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
Con ordinanza in data 23.10.2024, la Corte ha dichiarato la contumacia del A. Falcone n. 260/G, regolarmente citato e non Controparte_3 costituitosi;
ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta da;
ed ha condannato Parte_4 Pt_4
al pagamento della pena pecuniaria di € 500,00, in favore della Cassa
[...] per le Ammende (art. 283 ultimo comma cod. proc. civ.).
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 9.9.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso preventiva assegnazione di termini per note di conclusioni, comparse conclusionali e note di replica, a norma dell'art. 352 cod. proc. civ., come innovato dal d.lgs. 149/2022.
§ - LA TARDIVITA' DELL'APPELLO
ha eccepito la tardività dell'appello ed il conseguente CP passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, perché la sentenza del
Tribunale di NA n. 186/2024 è stata pubblicata in data 8.1.2024, per cui il termine di sei mesi di cui all'art. 327 cod. proc. civ., è andato a scadere
5 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile l'8.7.2024. Però non ha notificato alcun atto di appello all'avv. Parte_4
Giovanni Carini, quale procuratore costituito nel giudizio di primo grado, mediante comparsa depositata il 13.1.2022, in sostituzione e quale nuovo difensore dell'avv. fino a quel momento procuratore di sé CP stesso.
Ha ricordato che la giurisprudenza è unanime nel ritenere che, se il procuratore è stato sostituito, la notificazione va fatta al nuovo difensore, a pena di inesistenza, con la conseguenza dell'inammissibilità dell'impugnazione eseguita presso il procuratore sotituito. Dunque, la notifica dell'atto di appello all'avv. quale procuratore di sé stesso, è inesistente e determina CP la inammissibilità del gravame, con la conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, stante il decorso dei termini di cui all'art. 327 cod. proc. civ.
L'eccezione è priva di fondamento.
L'atto di appello è stato notificato, in data 6.2.2024, entro il termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ., all'indirizzo pec dell'avv. CP
. Email_4
E' vero che avvocato, aveva cessato la difesa in proprio e CP rilasciato procura al nuovo difensore, avv. Giovanni Carini, che si era costituito con comparsa del 13.1.2022, avanti al Tribunale di NA, sicchè l'atto di appello sarebbe dovuto essere notificato a quest'ultimo, a norma dell'art. 330 comma I cod. proc. civ. Tuttavia, la nullità in tal modo determinatasi è risultata sanata per effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto di appello (art. 156 comma III cod. proc. civ.), poiché si è regolarmente costituito in CP questo giudizio di secondo grado, con il patrocinio dell'avv. Giovanni Carini, con l'osservanza dei termini, ed ha avuto modo di proporre ed articolare tutte le proprie difese.
La Corte di legittimità ha statuito che la notifica dell'impugnazione alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito nel giudizio, non determina l'inesistenza, ma la nullità della notificazione, sanabile ex art. 291, primo comma, cod. proc. civ. con la sua rinnovazione, oppure con l'intervenuta costituzione della parte destinataria, secondo la regola generale dettata dall'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. n. 15236/2014; Cass. n. 24450/2017;
6 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile così anche Cass. n. 1938/1999). La nullità della notificazione, quindi, è suscettibile di sanatoria ex tunc con la costituzione del destinatario (Cass. n.
32006/2018; Cass. n. 17494/2002), come è avvenuto nel caso di specie.
Costituisce jus receptum, del resto, che la notificazione è semplicemente nulla e non giuridicamente inesistente quando sia fatta nei confronti del destinatario mediante consegna in luogo diverso da quello stabilito dalla legge, ma che abbia tuttavia qualche nesso o riferimento con il destinatario medesimo.
In tal caso, quindi, la notificazione è suscettibile di sanatoria mediante la costituzione del convenuto in giudizio, oppure mediante rinnovazione, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (Cass. n. 11963/1995; Cass. n. 4067/1997; Cass. n.
17494/2002; Cass. n. 27139/2006; Cass. n. 16801/2014; Cass. n. 9419/2016; Cass. n.
32366/2024).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che l'atto di appello inoltrato dall'avv. , benchè affetto da nullità, Parte_4 ha raggiunto lo scopo cui era destinato e, conseguentemente, il gravame deve considerarsi tempestivo.
§ - L'INAMMISSIBITÀ DELL'APPELLO
L'appello proposto da è inammissibile, per violazione Parte_4 dell'art. 342 cod. proc. civ., nella formulazione introdotta con d.lgs. 149/2022, applicabile ratione temporis, trattandosi di procedimento introdotto successivamente al 28.2.2023.
La norma prevede:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163
e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”.
La costante interpretazione giurisprudenziale della norma, da parte della
Corte di legittimità (Cass., ss.uu., n. 27199/2017; Cass. n. 13535/2018; Cass. n.
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IV sezione civile
20836/2018; Cass. n. 7332/2018; Cass. n. 21336/2017), richiede i seguenti requisiti dell'atto di impugnazione:
1) una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze;
2) l'affiancamento alla parte volitiva di una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, pur senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nella fattispecie, l'atto di appello, confezionato da , si Parte_4 manifesta del tutto avulso dalle questioni trattate nel giudizio di primo grado e non individua affatto le violazioni di legge che sarebbero state commesse dal
Tribunale di NA, né quale sia la loro rilevanza ai fini della decisione, né, infine, quale sia il capo della sentenza investito dall'impugnazione.
Nell'atto di appello, vengono trattate questioni assolutamente estranee a quelle deliberate con la sentenza del Tribunale partenopeo n. 186/2024, impugnata in questa sede, quali:
- l'esistenza del e la qualità di condomino del convenuto. CP_2
- la regolarità della convocazione dell'assemblea del 14.12.2013.
- la pendenza di altra controversia, avanti al Tribunale di NA (n. 27692/2022
RG), inerente all'accertamento dell'inesistenza del Parte_5
, pendente anche nei confronti del e di
[...] Controparte_5 Pt_3
[...]
- l'esistenza di una tutela relativa ad e l'attività della tutrice, Persona_1
Parte_3
- l'esistenza di una controversia in relazione ad un trasferimento di proprietà immobiliare.
Con le conclusioni dell'atto di appello, , ha chiesto a Parte_4 questa Corte delle decisioni assolutamente inconferenti con quanto deliberato con la sentenza del Tribunale di NA n. 186/2024, quali:
- accertare l'inesistenza del e Controparte_3
l'esistenza della comproprietà del “… viale privato di Via Aniello Falcone n. 260/G
Via Belvedere n. 7 NA;
…”.
8 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile
E' necessario ed indispensabile, a tal punto, ricordare e ribadire che la presente controversia riguarda temi completamente diversi da quelli introdotti dall'appellante ed, in particolare, la vicenda del decreto ingiuntivo n. 7276/2018, richiesto ed ottenuto dall'avv. , nei confronti del Parte_4 CP_2 in via A. Falcone n. 260/G, per prestazioni professionali;
l'opposizione al precetto proposta da per vizio di notifica al e la CP CP_2 successiva definitiva revoca del titolo esecutivo pronunciata dal Tribunale di
NA, in altro giudizio, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione;
la cessazione della materia del contendere pronunciata sull'accordo delle parti e la conseguente regolamentazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
Tuttavia, nessuna di tali questioni risulta neanche accennata nell'atto di appello di , il quale, per tali ragioni, si manifesta del tutto Parte_4 avulso dalle questioni controverse nel giudizio di primo grado ed inidoneo a consentire a questa Corte quali siano i punti della sentenza del Tribunale attinti dal gravame e quali i motivi.
Infatti, posto che la sentenza del Tribunale di NA ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha condannato al Parte_4 pagamento delle spese di lite, in favore di vale rimarcare che CP
l'appellante non ha speso neanche una parola, nell'atto di appello, per censurare tali statuizioni.
Inoltre, l'appellante ha evocato in giudizio soggetti assolutamente estranei alla controversia, quali il via A. Falcone n. Controparte_3
260/G, e che non hanno neanche partecipato al giudizio di primo Parte_3 grado (n. 13764/2020 RG).
In ragione di quanto precede, l'impugnazione va dichiarata inammissibile, a norma del già richiamato art. 342 cod. proc. civ.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado vanno poste a carico di Pt_4
, per effetto della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo,
[...] sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 4 comma 1 ed al valore della controversia, desunto dalla somma portata dall'atto di precetto (€ 10.432,77), quest'ultima
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IV sezione civile costituendo il disputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass. n.
18465/2024; Cass. n. 4520/2022; Cass. n. 27871/2017) (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello – scaglione di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
Non si ravvisano i presupposti di mala fede o colpa grave per far luogo alla condanna pecuniaria di cui all'art. 96 comma III cod. proc. civ., richiesta dagli appellati, e CP Parte_3
A questa pronuncia di inammissibilità del gravame, consegue l'obbligo di di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo Parte_4 unificato, pari a quello dovuto per l'appello (art. 13 co. 1 quater d.p.r. 115/2002, introdotto con legge n. 228 del 24.12.2012).
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di NA n. 186/2024, deliberata il 3.1.2024 e pubblicata il 8.1.2024 (n. 13764/2020 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_4
2) condanna al pagamento delle spese del secondo grado Parte_4 di giudizio,
- in favore di che liquida in € 3.100,00 per onorario, oltre CP
i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
- in favore di che liquida in € 3.100,00 per onorario, oltre Parte_3
i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%;
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
d.p.r. 115/2002, a carico di , per il versamento Parte_4 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis d.p.r.
115/2002, nella misura dovuta per l'appello.
Così deciso in NA, in data 16 settembre 2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio
(firma apposta in modalità digitale)
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