Articolo 2 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 1Articolo 3
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22 agosto 1907
Art. 2.

All' art. 6 della legge 28 luglio 1902, n. 342 , e' sostituito il seguente.

Il patrimonio delle due Casse ademprivili e' costituito:

1° da una somma di tre milioni di lire da prelevarsi dagli avanzi degli esercizi 1906-907, 1907-908, 1908-909 e da inscriversi nei relativi stati di previsione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, mediante decreti del ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti. Di detta somma L. 1,800,000 sono assegnate alla Cassa di Cagliari e L. 1,200,000 a quella di Sassari.

Su questo fondo, per dieci anni dalla data dell'ultimo versamento, le Casse non corrisponderanno alcun interesse allo Stato, dall'undecimo anno in poi e per la durata di cinquant'anni, corrisponderanno l'interesse del 2 per cento. Nello stesso periodo di tempo si provvedera' al rimborso, con le norme che saranno stabilite nel regolamento;

2° da tutti i beni d'origine ed ademprivile, liberi da servitu', con dominio, od altro onere;

3° da una somma eguale alla meta' dell'imposta erariale sui terreni, inscritta nei ruoli per il 1905, a norma dell' art. 6 della legge 15 luglio 1906, n. 382 , e dagli avanzi eventuali di cui nel primo capoverso dell'art. 7 della legge stessa;

4° dai titoli di rendita pubblica nominativa nei quali la Cassa dovra' investire le somme ricavate dalla vendita dei beni, di cui al n. 2, che fosse ritenuto utile di alienare.

Sul fondo di L. 1,200,000 spettante alla Cassa ademprivile di Sassari, il Ministero del tesoro prelevera' la somma corrispondente a quella sinora anticipata alla detta Cassa dalla Cassa dei depositi e prestiti e la versera' a questa in estinzione dell'anticipazione fatta; la somma rimanente sara' attribuita alla Cassa di Sassari.

La somma di cui al n. 3, non potra' essere impiegata che nelle operazioni indicate al n. 2 dell'art. 1 e in anticipazione agli enfiteuti e alle Societa' cooperative agrarie di cui al n. 3 dello stesso articolo, per acquisto di bestiame, di strumenti da lavoro, di materie prime e d'altre scorte.

Delle operazioni fatte con la somma predetta dovra' tenersi contabilita' separata.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907