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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6191 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4845/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1740/2020, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4915/2017, pendente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Collarile (C.F.: C.F._5
) in virtù di procura alle liti allegata agli atti C.F._6
APPELLANTI
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avvocato Pasquale Giaquinto (C.F.: in virtù di C.F._7
procura allegata agli atti
APPELLATO
Oggetto: lesioni personali conseguenti a responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: per gli appellanti: “- accogliere il gravame, in riforma integrale dell'impugnata sentenza ritenere provata e fondata la domanda di risarcimento e, per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore degli appellanti Controparte_1 Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
alla somma di € 20.974,50 … oltre interessi dal sinistro al soddisfo;
[...]
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizi, con distrazione”; per l'appellato: “L'appellato si riporta alle eccezioni e Controparte_2
deduzioni formulate e, attesa l'infondatezza in fatto e diritto delle ragioni di gravame proposte dagli appellanti, reitera la richiesta di rigetto dell'appello riportandosi alle conclusioni (da ritenersi per brevità qui integralmente trascritte) rassegnate in memoria di costituzione.
Conclude, quindi, affinché l'adita Corte, respinta ogni eccezione e deduzione avversa, confermi la Sentenza n. 1740/2020, pronunciata dal Tribunale di Benevento
e pubblicata in data 27.11.20, con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 6.11.2017 conveniva, innanzi al Parte_6
Tribunale di Benevento, il esponendo che: “
1. Il giorno Controparte_1
23.02.2016, verso le ore 19.30, il sig. in compagnia della moglie, Parte_2
proveniente dalla sua abitazione, sita in Via Cappella, attraversava Piazza Portisi del Comune di con direzione Corso Caudino, allorquando imprevedibilmente CP_1
ed inevitabilmente, finiva con il piede destro in una buca presente sul manto stradale, posta sulla destra rispetto alla direzione dei coniugi;
2. si precisa che il tratto di strada si trovava a ridosso del basolato posto sulla destra e destinato a parcheggio delle autovetture;
3. la buca non era segnalata, né visibile, anche a causa della scarsissima illuminazione, sia naturale che pubblica, presente sulla piazza al momento del verificarsi del sinistro;
4. a seguito dell'occorso il sig. Parte_2
riportava gravi lesioni, che ne rendevano necessario il trasporto in ospedale la mattina del 24.02.2016, dove gli veniva diagnosticato: “rottura traumatica del tendine di Achille a dx”;
5. in data 29.02.2016 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “Tenorraffia e tenoplastica dell'Achilleo” a dx e si provvedeva ad applicare apparecchio gessato di “cruro pedidio”;
6. dal 2 marzo 2016, data di dimissione, veniva sottoposto a periodiche visite di controllo e medicazioni presso il
P.O. di Sant'Agata de' Goti;
7. Dopo lungo periodo di malattia, dovuto anche alla sua condizione di soggetto diabetico con difficoltà di cicatrizzazione della ferita, il sig. veniva dichiarato guarito con postumi invalidanti pari al 9% solo in Parte_2
data 06.08.2016. 8. A seguito di messa in mora, con PEC del 23 settembre 2016, il precedente procuratore, inviava documentazione medica completa - come richiesto dal Comune con nota protocollo del 4180 del 28 aprile 2016; 9. poiché nessun effetto sul piano di una definizione bonaria sortiva l'invio della documentazione richiesta, il procuratore, inviava al Comune invito alla negoziazione assistita;
10. il Comune riscontrava l'invito con nota protocollo n. 10254 del 28.10.2016, in cui testualmente si legge: “Si riscontra (...) significando che non si riscontrano i presupposti per poter addivenire ad una soluzione amichevole della vertenza in quanto dalla relazione tecnica resa dal Responsabile del Servizio Manutenzione di questo Comune, (...) non si rinviene responsabilità addebitabile a questo Ente (...)”; 11. in realtà, dai fotogrammi si evince che la Piazza Portisi, situata in zona centrale e residenziale, non è illuminata;
la buca risulta visibile nelle foto solo perché fotografata in maniera diretta con apparecchiatura dotata di flash;
l'area circostante, più che in ombra, risulta essere quasi al buio”.
Tanto rappresentato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… accertata la responsabilità del , nella causazione del Controparte_1
sinistro de quo, quale proprietario e custode della strada ex art. 2051 cc, condannarlo, per l'effetto, al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati in
€. 24.597,00, oltre rimborso delle spese sostenute, o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante accerterà in corso di causa anche a mezzo CTU medico - legale, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo…”.
Si costituiva il che resisteva, rassegnando le conclusioni che Controparte_1
seguono: “- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 1227 c.c.,
l'attore, stante il suo fatto colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore,…”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova per testi e, all'esito, nominato un CTU per la valutazione delle lesioni subite dal . Parte_2
All'udienza del 15.05.2019, il procuratore rappresentava il decesso dell'attore sicché si costituivano gli eredi , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata al 27.05.2020 per la precisazione delle conclusioni ed in tale sede riservata in decisione.
Con sentenza n. 1740 pubblicata il 27.11.2020, il Tribunale così statuiva:
“rigetta la domanda attorea;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di CTU, come liquidate, e delle spese processuali liquidate, in € 2098,00 per compenso di avvocato di cui € 438,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 480,00 per la fase istruttoria ed € 810,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 27.11.2020, con citazione notificata in data 21.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
interponevano appello - iscritto a ruolo il 30.12.2020 - per i motivi Parte_5
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accogliere il gravame, in riforma integrale dell'impugnata sentenza ritenere provata e fondata la domanda di risarcimento e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1
pagamento, in favore degli appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, alla somma di € 20.974,50 …),
[...] Parte_4 Parte_5
oltre interessi dal sinistro al soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizi, con distrazione”.
Si costituiva il che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 30.04.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.04.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 16.05.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito la Corte riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda, così statuito:
“La domanda non merita accoglimento in quanto l'attore non ha assolto all'onere della prova.
…, l'istruttoria non ha fornito piena prova dei fatti dedotti in citazione.
Ed invero l'attore nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta si verificò in Piazza
Portisi di . CP_1
L'attore ha riferito ciò già in sede stragiudiziale, sia nella missiva del 20.3.2016, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni e messa in mora inoltrata al
sia nell'invito rivolto all'Ente alla negoziazione assistita. CP_1
Dalle dichiarazioni dei testimoni non è emerso che la caduta si verificò in Piazza
Portisi.
Ed invero i testimoni e , le quale Testimone_1 Testimone_2
hanno affermato di essere state testimoni oculare del sinistro, hanno dichiarato che cadde mentre provenendo da via Cappella stava andando in Parte_6
direzione di Piazza Portisi. La teste ha riferito che il (suo suocero) cadde in una buca Tes_2 Parte_2
“abbastanza grande e profonda”.
Il Tribunale evidenzia che le foto allegate dall'attore alla memoria istruttoria ex art.
183 comma 6 c.p.c. non ritraggono una piazza bensì una strada il cui manto stradale nella parte centrale è in asfalto e che sul margine (ove sono presenti delle macchine parcheggiate) è pavimentato.
La testimone , visionate le foto, ha riferito che la Testimone_2
caduta si verificò a causa di una buca che era a poca distanza dalle macchine parcheggiate.
La testimone ha riferito che la buca era sul lato destro della Testimone_1
strada (non quindi sulla piazza) ed era poco visibile sia per la scarsità di luce sia perché le macchine parcheggiano su quel lato.
In ogni caso le fotografie non consentono di avere piena certezza dell'esistenza di una buca “abbastanza grande e profonda” a cui ha fatto riferimento la testimone
. Tes_2
Inoltre, come detto, i testimoni hanno riferito che la caduta si verificò per la presenza di una buca ubicata lungo il percorso che va da Via Cappella in direzione di Piazza
Portisi e non nella piazza, come riferito invece dall'attore.
La domanda è quindi sfornita di prova e va respinta.
Le spese processuali (liquidate in dispositivo con la riduzione dei valori medi di cui alla tabella allegata l D.M. 55/2014) e le spese di CTU seguono la soccombenza”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la valutazione delle risultanze documentali e delle prove testimoniali, evidenziando che alle testi e Tes_2
(presenti al momento del sinistro) sono state esibite le fotografie allegate Tes_1
al fascicolo di parte, rappresentanti Piazza Portisi, al fine di individuare il punto esatto della caduta e dall'esame delle foto 1), 2) e 3), allegate alla memoria 183 VI comma n. 2, è evidente che il confine ultimo tra il basolato e l'asfalto, oltre le auto parcheggiate sulla destra, si trova già in piazza;
che la foto sub 1) è scattata in Piazza Portisi, anche la parte più stretta dove sono parcheggiate le macchine fa già parte di
Piazza Portisi e la chiesa di San Giovanni ai Portisi, edificio giallo sulla sinistra della foto sub 1), è in Piazza Portisi;
la teste ha dichiarato: “Ho assistito Tes_2
all'incidente, ero vicino alla porta della sagrestia della chiesetta di San Giovanni
ST a Piazza Portisi”; Piazza Portisi inizia qualche civico prima della chiesa e tutta la strada laterale alla chiesa è già Piazza Portisi;
ad entrambe le testi sono stati sottoposti i capitoli di prova articolati con un'allocazione dei fatti in Piazza Portisi, circostanza che è stata confermata anche dal riconoscimento delle foto;
il punto estremo dove termina l'asfalto medesimo e comincia il basolato, è quello esatto, dove
è caduto il ed è stato indicato dalle testi;
nessuna delle due testi oculari ha Parte_2
affermato che il sinistro è avvenuto in Via Cappella, mentre entrambe hanno affermato che provenivano da Via Cappella dirette a Piazza Portisi quando hanno incontrato i coniugi che per un tratto hanno camminato davanti a loro, come affermato dalla;
che il teste introdotto dal il geom. Parte_7 CP_1 Tes_3
, dopo aver esaminato la documentazione fotografica allegata alla memoria
[...]
di parte attrice, ha invece riferito: “nelle foto siamo quasi al centro di Piazza Portisi, anzi lateralmente, comunque, non c'è nessun marciapiede, tranne che per un piccolo tratto quasi su Via Cappella (…). Mi sono informato su Via Portisi perché così mi era stato indicato”, ma il marciapiede, come confermato dalle testimoni (in particolare dalla ) è presente anche in Piazza Portisi;
il teste Tes_2 Tes_3
nulla sapeva riferire in ordine al sinistro tanto è vero che la relazione era stata redatta da altro tecnico andato in pensione e lo stesso ha riferito di essersi Tes_3
informato su Via Portisi e non su Piazza Portisi “perché così mi era stato indicato”; peraltro, il giorno successivo al sinistro, dopo le rimostranze dei familiari, anche in ragione della gravità del danno subito dal , l'ente ha provveduto a Parte_2
riempire la buca in questione con catrame, come emerge dalla dichiarazione del teste
; il fatto ha avuto luogo in ore serali, durante la stagione invernale e con Tes_2
condizioni di luce naturale e/o artificiale praticamente inesistenti;
l'immondizia e le auto parcheggiate sul marciapiede non hanno consentito al di utilizzarlo;
Parte_2 la cartella clinica, nell'anamnesi patologica prossima redatta il 02.03.2020, riporta la seguente dicitura: “infortunatosi accidentalmente mentre camminava mettendo il piede in un infossamento del selciato”.
§ 5.
Il motivo è fondato.
Le testimoni escusse, che hanno riferito di aver visto il nel mentre Parte_2
cadeva, hanno reso dichiarazioni conformi sulla circostanza che questi, in compagnia della moglie, in una serata di febbraio passeggiando verso Piazza Portisi, è caduto in una buca sul manto stradale. Precisamente, le testi hanno riferito concordemente sia in ordine all'ubicazione della buca, ovvero, a destra della strada percorsa dal
, sia sulla circostanza che la buca in questione era collocata in prossimità Parte_2
della chiesa di San Giovanni ST a Piazza Portisi, riconoscendo il luogo del sinistro nelle foto allegate al fascicolo degli odierni appellanti. Tenuto conto di tali circostanze, la considerazione che la buca si trovasse in Piazza Portisi ovvero all'inizio o nelle immediate vicinanze non rileva di per sé posto che alla luce delle complessive risultanze istruttorie non è dubbio che il sia caduto a causa Parte_2
della presenza di una sconnessione del manto stradale del perimetro urbano del odierno appellato. Nella documentazione fotografica prodotta dalla parte CP_1
istante, riconosciuta dalle testimoni, s'intravede una sconnessione della sede stradale, ampia pochi centimetri, tale da creare un dislivello che può essere causa di perdita di equilibrio nel percorrerla secondo l'id quo plerumque accidit.; inoltre, entrambe le testimoni hanno riferito della presenza sulla strada in questione di un piccolo marciapiede di dimensioni ridotte quanto a larghezza non praticabile perché ingombro di immondizia posizionata in serata e della presenza di poca luce essendo collocati due lampioni davanti alla chiesa e non lateralmente a quest'ultima, ovvero sulla strada luogo dell'incidente. Infine, la teste ha anche riferito della Tes_2
circostanza che la sconnessione stradale è stata eliminata qualche giorno dopo l'evento dannoso de quo a dimostrazione che lo stesso ente locale verosimilmente ha accertato la presenza, dopo l'evento dannoso, della descritta sconnessione stradale. L'altro testimone, il teste geometra che lavora alle dipendenze del Tes_3 CP_1
dopo aver precisato che la relazione allegata al fascicolo dell'Ente relativa al luogo del sinistro è stata redatta da altro geometra, andato in pensione e dopo aver riferito circostanze diverse da quelle dichiarate dalle altre testimoni in merito alla circostanza che nessun intervento di manutenzione era stato eseguito per le buone condizioni della pavimentazione stradale e circa l'illuminazione (al riguardo, ha riferito
<abbastanza illuminato di sera>>), ha dichiarato <mi sono informato su via
Portisi perché così mi era stato indicato>>: da tale dichiarazione emerge che il predetto non ha riferito circostanze rilevanti siccome non inerenti al luogo del sinistro.
Ricondotta, dunque, la fattispecie oggetto di giudizio nell'ambito della fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c. in conformità all'orientamento maggioritario della
Suprema Corte, (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20986 del 18/07/2023), come già statuito dal Tribunale, va rammentato che il criterio di imputazione ivi previsto ha carattere oggettivo, sicché l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
In merito alla condotta del danneggiato quale caso fortuito, la Suprema Corte ha precisato che: “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della p.a.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (cfr. Cass. civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761).
Posto, poi, che la caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non è imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) né imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente), il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale e ad integrare il fortuito;
né la vicinanza della buca alla propria abitazione vale ad integrare una condotta colposa concorrente del , posto che una distrazione colpevole Parte_2
non è ravvisabile per la sola circostanza che la vittima non ricordi la presenza di una deformazione del tratto stradale posta a pochi metri dalla propria abitazione (cfr., la già citata, Cass. 37059/2022). Precisamente, l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile l'evento, al fine di affermare quantomeno, una condotta colposa del danneggiato. Come ha osservato la Suprema Corte << Un simile indizio non ha, di per sè, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino
l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza. Ossia: se la vicinanza della buca indica che doveva essere nota al conducente (o da questi conoscibile) a prescindere da altre circostanze del caso concreto, ossia, di per sè, ciò avviene sulla base di una massima di esperienza che viene generalizzata, vale a dire che collega due classi di eventi astrattamente considerati, la classe della vicinanza del pericolo e la classe della prevedibilità del medesimo, e induce quest'ultima da quella, a prescindere dalle circostanze del caso.
Con la conseguenza che da questa astrazione si ricava poi una regola cautelare: chi ha la buca vicina è tenuto a conoscerla ed evitarla, e ciò, per l'appunto, a prescindere dalle circostanze del caso concreto. Piuttosto, il significato indiziante di quel fatto (vicinanza della buca), va valutato nella fattispecie singola, e non in astratto, tenendo conto delle circostanze del caso specifico>> (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n.14908).
Nella specie, la circostanza che il marciapiede non fosse praticabile e la strada poco illuminata, come affermato dalle testimoni e come si evince dall'allegata documentazione fotografica, inducono in senso contrario alla prevedibilità della sconnessione in questione, la quale, pertanto, era tale da provocare la caduta del
, con conseguente responsabilità del convenuto della causazione Parte_2 CP_1
dei danni dallo stesso subiti in conseguenza dell'evento dannoso de quo.
§ 6.
Per la quantificazione dei danni patiti da la Corte ritiene di far Parte_6
riferimento alla relazione depositata dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, perché improntata a canoni logici e tecnici. In particolare, il C.T.U. ha accertato che a seguito dell'evento lesivo ha riportato < Esiti di lesione Parte_6
traumatica del tendine di Achille dx trattata chirurgicamente>>, causalmente riconducibili all'evento danno in questione;
che il danno permanente subito va valutato nella misura del 5 %.
L'ausiliario ha, inoltre, accertato che è stato costretto ad un Parte_6
totale inabilità per 10 giorni, a una temporanea invalidità nella misura media del 75% per 60 giorni ad una temporanea invalidità nella misura media del 50 % per 30 giorni e ad una temporanea invalidità nella misura media del 25 % per 40 giorni.
Quanto alle contestazioni sollevate con riguardo alla CTU, va evidenziato che ricalcano pedissequamente quelle svolte dal CTP a seguito della comunicazione della bozza, contestazioni alle quali il nominato ausiliario ha fornito i relativi chiarimenti alle quali la Corte si riporta, non essendo state avanzate nel presente grado ulteriori deduzioni tantomeno in merito ai detti chiarimenti al fine di screditarne la valenza logica e tecnica.
Come noto, per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2011,
n.12408; Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25817).
Posto che il danneggiato è deceduto nel corso del giudizio di Parte_6
primo grado per causa indipendente dal sinistro, va liquidato esclusivamente il c.d. danno da premorienza. Insomma, va applicato il principio secondo cui ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella probabile in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (cfr., fra le ultime, Cass. 18 gennaio 2016, n. 679,
Cass. 26 maggio 2016, n. 10897, e Cass. 26 giugno 2020, n. 12913). Le modalità di calcolo del c.d. danno da premorienza sono state chiarite dalla Suprema Corte, nel senso che va applicato il criterio della proporzionalità, ossia, assumendo come punto di partenza la somma che sarebbe spettata al danneggiato in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti, tenuto conto degli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle ISTAT (cfr. Cassazione civile , sez. III , 29/12/2021 , n. 41933). La
Suprema Corte, rilevando che < una tabella sul danno da premorienza, per poter essere "equa" nel senso che si è detto, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale. Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo .. non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento>>, ha statuito che la Tabella milanese sul danno da premorienza non è equa e, come tale, non può costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno, in quanto basata sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo.
In virtù di tali coordinate interpretative, considerato che al Parte_6
momento dell'infortunio avrebbe avuto una speranza di vita di 15 anni, va diviso l'ammontare del danno tabellarmente liquidato (che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio) per 15 (anni di presumibile sopravvivenza) e moltiplicato il risultato per 3 (3 anni), pari agli anni di vita effettivamente vissuti.
Ciò posto, il danno non patrimoniale riconoscibile a un danneggiato di 68 anni d'età all'epoca del sinistro in relazione ad un'invalidità del 5%, alla stregua delle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, che contemplano importi risarcitori sia degli aspetti anatomo- funzionali che di quelli di sofferenza soggettiva, tenuto conto del grado di invalidità espresso da un "baréme" medico legale, il quale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, è pari a € 7.239,00, mentre il danno biologico temporaneo è pari a complessivi €
9.200,00 (di cui 1.150,00 euro a titolo di ITT, euro 5.175,00 a titolo di ITP al 75 %, euro 1.725,00 a titolo di ITP al 50 % e altri 1.150,00 euro a titolo di ITP al 25 %).
Tenuto conto del danno permanente, come su liquidato € 7.239,00-, che sarebbe spettato al danneggiato, se fosse rimasto in vita, applicando i detti criteri, l'importo risarcitorio spettante agli odierni appellati, n.q. di eredi di è Parte_6
pari a € 1.447,80 e a questo va aggiunta la somma di € 9.200,00 a titolo di danno biologico temporaneo sofferto fino alla stabilizzazione dei postumi. Non si giustifica una personalizzazione del risarcimento, che esige l'allegazione di circostanze specifiche, che rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età: (cfr. Cass. n. 23778 del 2014). Nella specie, non poter guidare e stancarsi facilmente non rappresentano conseguenze peculiari, che rendono il pregiudizio patito diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Agli odierni appellati occorre riconoscere, inoltre, gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass.
24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 10.647,80, “devalutato” alla data del fatto, 23.02.2016, risulta pari a € 8.727,70 (indice a quo 99,5 -indice ad quem 121,4) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, al 30.10.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -. risultano pari ad € 1.222,31-. Sulla somma complessiva (capitale e interessi compensativi) pari a € 11.870,10, invece, decorrono gli interessi legali dal
1.11.2025 fino al soddisfo.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi ampiamente esposto, l'appello interposto deve essere accolto, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da Pt_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
n.q. di eredi di va accolta, con conseguente condanna del
[...] Parte_6
al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 11.870,10, Controparte_1
oltre interessi legali dal 1.11.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza del Controparte_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria del presente grado in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
Nessun aumento si ritiene, invece, di riconoscere per l'assistenza prestata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2,
D.M. 55/2014, tenuto conto della comune qualità di eredi degli appellati e della circostanza che tale assistenza non si è concretizzata nella disamina di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del Controparte_1
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Stefano Collarile, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
con citazione notificata in data 21.12.2020, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e n.q. di eredi di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
dell'importo complessivo di € 11.870,10, oltre interessi legali dal
[...]
1.11.2025 al saldo;
b) condanna il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle Controparte_1
spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro
350,00 per esborsi e in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi ed in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefano
Collarile. Pone a carico del Comune di le spese di CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4845/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1740/2020, emessa dal Tribunale di Benevento a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 4915/2017, pendente
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_4 C.F._4 Parte_5
) rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Collarile (C.F.: C.F._5
) in virtù di procura alle liti allegata agli atti C.F._6
APPELLANTI
E
(C.F.: ) in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avvocato Pasquale Giaquinto (C.F.: in virtù di C.F._7
procura allegata agli atti
APPELLATO
Oggetto: lesioni personali conseguenti a responsabilità ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: per gli appellanti: “- accogliere il gravame, in riforma integrale dell'impugnata sentenza ritenere provata e fondata la domanda di risarcimento e, per l'effetto, condannare il al pagamento, in favore degli appellanti Controparte_1 Pt_1
, ,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
alla somma di € 20.974,50 … oltre interessi dal sinistro al soddisfo;
[...]
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizi, con distrazione”; per l'appellato: “L'appellato si riporta alle eccezioni e Controparte_2
deduzioni formulate e, attesa l'infondatezza in fatto e diritto delle ragioni di gravame proposte dagli appellanti, reitera la richiesta di rigetto dell'appello riportandosi alle conclusioni (da ritenersi per brevità qui integralmente trascritte) rassegnate in memoria di costituzione.
Conclude, quindi, affinché l'adita Corte, respinta ogni eccezione e deduzione avversa, confermi la Sentenza n. 1740/2020, pronunciata dal Tribunale di Benevento
e pubblicata in data 27.11.20, con vittoria di spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con citazione notificata il 6.11.2017 conveniva, innanzi al Parte_6
Tribunale di Benevento, il esponendo che: “
1. Il giorno Controparte_1
23.02.2016, verso le ore 19.30, il sig. in compagnia della moglie, Parte_2
proveniente dalla sua abitazione, sita in Via Cappella, attraversava Piazza Portisi del Comune di con direzione Corso Caudino, allorquando imprevedibilmente CP_1
ed inevitabilmente, finiva con il piede destro in una buca presente sul manto stradale, posta sulla destra rispetto alla direzione dei coniugi;
2. si precisa che il tratto di strada si trovava a ridosso del basolato posto sulla destra e destinato a parcheggio delle autovetture;
3. la buca non era segnalata, né visibile, anche a causa della scarsissima illuminazione, sia naturale che pubblica, presente sulla piazza al momento del verificarsi del sinistro;
4. a seguito dell'occorso il sig. Parte_2
riportava gravi lesioni, che ne rendevano necessario il trasporto in ospedale la mattina del 24.02.2016, dove gli veniva diagnosticato: “rottura traumatica del tendine di Achille a dx”;
5. in data 29.02.2016 veniva sottoposto ad intervento chirurgico di “Tenorraffia e tenoplastica dell'Achilleo” a dx e si provvedeva ad applicare apparecchio gessato di “cruro pedidio”;
6. dal 2 marzo 2016, data di dimissione, veniva sottoposto a periodiche visite di controllo e medicazioni presso il
P.O. di Sant'Agata de' Goti;
7. Dopo lungo periodo di malattia, dovuto anche alla sua condizione di soggetto diabetico con difficoltà di cicatrizzazione della ferita, il sig. veniva dichiarato guarito con postumi invalidanti pari al 9% solo in Parte_2
data 06.08.2016. 8. A seguito di messa in mora, con PEC del 23 settembre 2016, il precedente procuratore, inviava documentazione medica completa - come richiesto dal Comune con nota protocollo del 4180 del 28 aprile 2016; 9. poiché nessun effetto sul piano di una definizione bonaria sortiva l'invio della documentazione richiesta, il procuratore, inviava al Comune invito alla negoziazione assistita;
10. il Comune riscontrava l'invito con nota protocollo n. 10254 del 28.10.2016, in cui testualmente si legge: “Si riscontra (...) significando che non si riscontrano i presupposti per poter addivenire ad una soluzione amichevole della vertenza in quanto dalla relazione tecnica resa dal Responsabile del Servizio Manutenzione di questo Comune, (...) non si rinviene responsabilità addebitabile a questo Ente (...)”; 11. in realtà, dai fotogrammi si evince che la Piazza Portisi, situata in zona centrale e residenziale, non è illuminata;
la buca risulta visibile nelle foto solo perché fotografata in maniera diretta con apparecchiatura dotata di flash;
l'area circostante, più che in ombra, risulta essere quasi al buio”.
Tanto rappresentato, l'attore insisteva affinché venissero accolte le conclusioni seguenti: “… accertata la responsabilità del , nella causazione del Controparte_1
sinistro de quo, quale proprietario e custode della strada ex art. 2051 cc, condannarlo, per l'effetto, al risarcimento dei danni subiti dall'attore, quantificati in
€. 24.597,00, oltre rimborso delle spese sostenute, o a quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudicante accerterà in corso di causa anche a mezzo CTU medico - legale, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo…”.
Si costituiva il che resisteva, rassegnando le conclusioni che Controparte_1
seguono: “- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare, in via subordinata, che, in applicazione dell'art. 1227 c.c.,
l'attore, stante il suo fatto colposo, non è tenuto ad avere alcun risarcimento dei danni, e/o, in subordine, ridurre proporzionalmente il risarcimento in considerazione dell'efficienza causale del comportamento dell'attore,…”.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., veniva ammessa ed espletata prova per testi e, all'esito, nominato un CTU per la valutazione delle lesioni subite dal . Parte_2
All'udienza del 15.05.2019, il procuratore rappresentava il decesso dell'attore sicché si costituivano gli eredi , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata al 27.05.2020 per la precisazione delle conclusioni ed in tale sede riservata in decisione.
Con sentenza n. 1740 pubblicata il 27.11.2020, il Tribunale così statuiva:
“rigetta la domanda attorea;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di CTU, come liquidate, e delle spese processuali liquidate, in € 2098,00 per compenso di avvocato di cui € 438,00 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 480,00 per la fase istruttoria ed € 810,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA come per legge”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, non notificata e pubblicata il 27.11.2020, con citazione notificata in data 21.12.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 327
c.p.c., , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
interponevano appello - iscritto a ruolo il 30.12.2020 - per i motivi Parte_5
infra indicati, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- accogliere il gravame, in riforma integrale dell'impugnata sentenza ritenere provata e fondata la domanda di risarcimento e, per l'effetto, condannare il al Controparte_1
pagamento, in favore degli appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, alla somma di € 20.974,50 …),
[...] Parte_4 Parte_5
oltre interessi dal sinistro al soddisfo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizi, con distrazione”.
Si costituiva il che resisteva e chiedeva il rigetto del gravame. Controparte_1
La causa, chiamata per la prima udienza di comparizione del 30.04.2021, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 28.04.2023, udienza rinviata per esigenze di ruolo.
Concesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. termine sino al 16.05.2025 ore 9,30 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, all'esito la Corte riservava la causa in decisione.
Le parti depositavano memorie conclusive.
§ 3.
La gravata sentenza ha, rigettando la domanda, così statuito:
“La domanda non merita accoglimento in quanto l'attore non ha assolto all'onere della prova.
…, l'istruttoria non ha fornito piena prova dei fatti dedotti in citazione.
Ed invero l'attore nell'atto di citazione ha dedotto che la caduta si verificò in Piazza
Portisi di . CP_1
L'attore ha riferito ciò già in sede stragiudiziale, sia nella missiva del 20.3.2016, avente ad oggetto richiesta di risarcimento danni e messa in mora inoltrata al
sia nell'invito rivolto all'Ente alla negoziazione assistita. CP_1
Dalle dichiarazioni dei testimoni non è emerso che la caduta si verificò in Piazza
Portisi.
Ed invero i testimoni e , le quale Testimone_1 Testimone_2
hanno affermato di essere state testimoni oculare del sinistro, hanno dichiarato che cadde mentre provenendo da via Cappella stava andando in Parte_6
direzione di Piazza Portisi. La teste ha riferito che il (suo suocero) cadde in una buca Tes_2 Parte_2
“abbastanza grande e profonda”.
Il Tribunale evidenzia che le foto allegate dall'attore alla memoria istruttoria ex art.
183 comma 6 c.p.c. non ritraggono una piazza bensì una strada il cui manto stradale nella parte centrale è in asfalto e che sul margine (ove sono presenti delle macchine parcheggiate) è pavimentato.
La testimone , visionate le foto, ha riferito che la Testimone_2
caduta si verificò a causa di una buca che era a poca distanza dalle macchine parcheggiate.
La testimone ha riferito che la buca era sul lato destro della Testimone_1
strada (non quindi sulla piazza) ed era poco visibile sia per la scarsità di luce sia perché le macchine parcheggiano su quel lato.
In ogni caso le fotografie non consentono di avere piena certezza dell'esistenza di una buca “abbastanza grande e profonda” a cui ha fatto riferimento la testimone
. Tes_2
Inoltre, come detto, i testimoni hanno riferito che la caduta si verificò per la presenza di una buca ubicata lungo il percorso che va da Via Cappella in direzione di Piazza
Portisi e non nella piazza, come riferito invece dall'attore.
La domanda è quindi sfornita di prova e va respinta.
Le spese processuali (liquidate in dispositivo con la riduzione dei valori medi di cui alla tabella allegata l D.M. 55/2014) e le spese di CTU seguono la soccombenza”.
§ 4.
Con il primo motivo parte appellante contesta la valutazione delle risultanze documentali e delle prove testimoniali, evidenziando che alle testi e Tes_2
(presenti al momento del sinistro) sono state esibite le fotografie allegate Tes_1
al fascicolo di parte, rappresentanti Piazza Portisi, al fine di individuare il punto esatto della caduta e dall'esame delle foto 1), 2) e 3), allegate alla memoria 183 VI comma n. 2, è evidente che il confine ultimo tra il basolato e l'asfalto, oltre le auto parcheggiate sulla destra, si trova già in piazza;
che la foto sub 1) è scattata in Piazza Portisi, anche la parte più stretta dove sono parcheggiate le macchine fa già parte di
Piazza Portisi e la chiesa di San Giovanni ai Portisi, edificio giallo sulla sinistra della foto sub 1), è in Piazza Portisi;
la teste ha dichiarato: “Ho assistito Tes_2
all'incidente, ero vicino alla porta della sagrestia della chiesetta di San Giovanni
ST a Piazza Portisi”; Piazza Portisi inizia qualche civico prima della chiesa e tutta la strada laterale alla chiesa è già Piazza Portisi;
ad entrambe le testi sono stati sottoposti i capitoli di prova articolati con un'allocazione dei fatti in Piazza Portisi, circostanza che è stata confermata anche dal riconoscimento delle foto;
il punto estremo dove termina l'asfalto medesimo e comincia il basolato, è quello esatto, dove
è caduto il ed è stato indicato dalle testi;
nessuna delle due testi oculari ha Parte_2
affermato che il sinistro è avvenuto in Via Cappella, mentre entrambe hanno affermato che provenivano da Via Cappella dirette a Piazza Portisi quando hanno incontrato i coniugi che per un tratto hanno camminato davanti a loro, come affermato dalla;
che il teste introdotto dal il geom. Parte_7 CP_1 Tes_3
, dopo aver esaminato la documentazione fotografica allegata alla memoria
[...]
di parte attrice, ha invece riferito: “nelle foto siamo quasi al centro di Piazza Portisi, anzi lateralmente, comunque, non c'è nessun marciapiede, tranne che per un piccolo tratto quasi su Via Cappella (…). Mi sono informato su Via Portisi perché così mi era stato indicato”, ma il marciapiede, come confermato dalle testimoni (in particolare dalla ) è presente anche in Piazza Portisi;
il teste Tes_2 Tes_3
nulla sapeva riferire in ordine al sinistro tanto è vero che la relazione era stata redatta da altro tecnico andato in pensione e lo stesso ha riferito di essersi Tes_3
informato su Via Portisi e non su Piazza Portisi “perché così mi era stato indicato”; peraltro, il giorno successivo al sinistro, dopo le rimostranze dei familiari, anche in ragione della gravità del danno subito dal , l'ente ha provveduto a Parte_2
riempire la buca in questione con catrame, come emerge dalla dichiarazione del teste
; il fatto ha avuto luogo in ore serali, durante la stagione invernale e con Tes_2
condizioni di luce naturale e/o artificiale praticamente inesistenti;
l'immondizia e le auto parcheggiate sul marciapiede non hanno consentito al di utilizzarlo;
Parte_2 la cartella clinica, nell'anamnesi patologica prossima redatta il 02.03.2020, riporta la seguente dicitura: “infortunatosi accidentalmente mentre camminava mettendo il piede in un infossamento del selciato”.
§ 5.
Il motivo è fondato.
Le testimoni escusse, che hanno riferito di aver visto il nel mentre Parte_2
cadeva, hanno reso dichiarazioni conformi sulla circostanza che questi, in compagnia della moglie, in una serata di febbraio passeggiando verso Piazza Portisi, è caduto in una buca sul manto stradale. Precisamente, le testi hanno riferito concordemente sia in ordine all'ubicazione della buca, ovvero, a destra della strada percorsa dal
, sia sulla circostanza che la buca in questione era collocata in prossimità Parte_2
della chiesa di San Giovanni ST a Piazza Portisi, riconoscendo il luogo del sinistro nelle foto allegate al fascicolo degli odierni appellanti. Tenuto conto di tali circostanze, la considerazione che la buca si trovasse in Piazza Portisi ovvero all'inizio o nelle immediate vicinanze non rileva di per sé posto che alla luce delle complessive risultanze istruttorie non è dubbio che il sia caduto a causa Parte_2
della presenza di una sconnessione del manto stradale del perimetro urbano del odierno appellato. Nella documentazione fotografica prodotta dalla parte CP_1
istante, riconosciuta dalle testimoni, s'intravede una sconnessione della sede stradale, ampia pochi centimetri, tale da creare un dislivello che può essere causa di perdita di equilibrio nel percorrerla secondo l'id quo plerumque accidit.; inoltre, entrambe le testimoni hanno riferito della presenza sulla strada in questione di un piccolo marciapiede di dimensioni ridotte quanto a larghezza non praticabile perché ingombro di immondizia posizionata in serata e della presenza di poca luce essendo collocati due lampioni davanti alla chiesa e non lateralmente a quest'ultima, ovvero sulla strada luogo dell'incidente. Infine, la teste ha anche riferito della Tes_2
circostanza che la sconnessione stradale è stata eliminata qualche giorno dopo l'evento dannoso de quo a dimostrazione che lo stesso ente locale verosimilmente ha accertato la presenza, dopo l'evento dannoso, della descritta sconnessione stradale. L'altro testimone, il teste geometra che lavora alle dipendenze del Tes_3 CP_1
dopo aver precisato che la relazione allegata al fascicolo dell'Ente relativa al luogo del sinistro è stata redatta da altro geometra, andato in pensione e dopo aver riferito circostanze diverse da quelle dichiarate dalle altre testimoni in merito alla circostanza che nessun intervento di manutenzione era stato eseguito per le buone condizioni della pavimentazione stradale e circa l'illuminazione (al riguardo, ha riferito
<abbastanza illuminato di sera>>), ha dichiarato <mi sono informato su via
Portisi perché così mi era stato indicato>>: da tale dichiarazione emerge che il predetto non ha riferito circostanze rilevanti siccome non inerenti al luogo del sinistro.
Ricondotta, dunque, la fattispecie oggetto di giudizio nell'ambito della fattispecie delineata dall'art. 2051 c.c. in conformità all'orientamento maggioritario della
Suprema Corte, (cfr., fra le ultime, Cass. n. 20986 del 18/07/2023), come già statuito dal Tribunale, va rammentato che il criterio di imputazione ivi previsto ha carattere oggettivo, sicché l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (trattandosi di elementi consentanei ad una diversa costruzione della responsabilità, condotta alla luce del paradigma dell'art. 2043 c.c.).
In merito alla condotta del danneggiato quale caso fortuito, la Suprema Corte ha precisato che: “L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della p.a.; su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (cfr. Cass. civile, sez. III, 29/07/2016, n. 15761).
Posto, poi, che la caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, non è imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) né imprevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente), il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è idoneo a interrompere il nesso causale e ad integrare il fortuito;
né la vicinanza della buca alla propria abitazione vale ad integrare una condotta colposa concorrente del , posto che una distrazione colpevole Parte_2
non è ravvisabile per la sola circostanza che la vittima non ricordi la presenza di una deformazione del tratto stradale posta a pochi metri dalla propria abitazione (cfr., la già citata, Cass. 37059/2022). Precisamente, l'elemento della vicinanza della buca ai luoghi frequentati di solito dal danneggiato, non può valere, da solo, di per sé, a far presumere la conoscenza della buca e soprattutto della sua ubicazione, e dunque a far ritenere come prevedibile l'evento, al fine di affermare quantomeno, una condotta colposa del danneggiato. Come ha osservato la Suprema Corte << Un simile indizio non ha, di per sè, sufficienza gravità, ossia non ha la capacità di far indurre il fatto ignoto se da solo considerato, e va valutato in concreto, unitamente alle altre circostanze note, altrimenti si finisce con il far operare non solo una presunzione destituita di fondamento razionale, ossia di ciò che rende quel fatto (vicinanza della buca) un elemento indiziante;
ma altresì si finisce con il far gravare sul cittadino
l'obbligo cautelare di conoscere e ricordare l'ubicazione delle buche che stanno nelle vicinanze dei luoghi che frequenta solitamente, e di farne anche aggiornamento periodico, visto che le buche alcune spariscono ed altre compaiono anche a breve tempo di distanza. Ossia: se la vicinanza della buca indica che doveva essere nota al conducente (o da questi conoscibile) a prescindere da altre circostanze del caso concreto, ossia, di per sè, ciò avviene sulla base di una massima di esperienza che viene generalizzata, vale a dire che collega due classi di eventi astrattamente considerati, la classe della vicinanza del pericolo e la classe della prevedibilità del medesimo, e induce quest'ultima da quella, a prescindere dalle circostanze del caso.
Con la conseguenza che da questa astrazione si ricava poi una regola cautelare: chi ha la buca vicina è tenuto a conoscerla ed evitarla, e ciò, per l'appunto, a prescindere dalle circostanze del caso concreto. Piuttosto, il significato indiziante di quel fatto (vicinanza della buca), va valutato nella fattispecie singola, e non in astratto, tenendo conto delle circostanze del caso specifico>> (cfr. Cassazione civile sez. III, 31/05/2019, n.14908).
Nella specie, la circostanza che il marciapiede non fosse praticabile e la strada poco illuminata, come affermato dalle testimoni e come si evince dall'allegata documentazione fotografica, inducono in senso contrario alla prevedibilità della sconnessione in questione, la quale, pertanto, era tale da provocare la caduta del
, con conseguente responsabilità del convenuto della causazione Parte_2 CP_1
dei danni dallo stesso subiti in conseguenza dell'evento dannoso de quo.
§ 6.
Per la quantificazione dei danni patiti da la Corte ritiene di far Parte_6
riferimento alla relazione depositata dal C.T.U. nel primo grado di giudizio, perché improntata a canoni logici e tecnici. In particolare, il C.T.U. ha accertato che a seguito dell'evento lesivo ha riportato < Esiti di lesione Parte_6
traumatica del tendine di Achille dx trattata chirurgicamente>>, causalmente riconducibili all'evento danno in questione;
che il danno permanente subito va valutato nella misura del 5 %.
L'ausiliario ha, inoltre, accertato che è stato costretto ad un Parte_6
totale inabilità per 10 giorni, a una temporanea invalidità nella misura media del 75% per 60 giorni ad una temporanea invalidità nella misura media del 50 % per 30 giorni e ad una temporanea invalidità nella misura media del 25 % per 40 giorni.
Quanto alle contestazioni sollevate con riguardo alla CTU, va evidenziato che ricalcano pedissequamente quelle svolte dal CTP a seguito della comunicazione della bozza, contestazioni alle quali il nominato ausiliario ha fornito i relativi chiarimenti alle quali la Corte si riporta, non essendo state avanzate nel presente grado ulteriori deduzioni tantomeno in merito ai detti chiarimenti al fine di screditarne la valenza logica e tecnica.
Come noto, per i postumi di lieve entità non connessi alla circolazione di veicoli valgono, indipendentemente dalla gravità dei postumi (inferiori o superiori al 9), i valori indicati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e non quelli posti dall'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cassazione civile sez. III, 07/06/2011,
n.12408; Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2017 n. 25817).
Posto che il danneggiato è deceduto nel corso del giudizio di Parte_6
primo grado per causa indipendente dal sinistro, va liquidato esclusivamente il c.d. danno da premorienza. Insomma, va applicato il principio secondo cui ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella probabile in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
e, d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte (cfr., fra le ultime, Cass. 18 gennaio 2016, n. 679,
Cass. 26 maggio 2016, n. 10897, e Cass. 26 giugno 2020, n. 12913). Le modalità di calcolo del c.d. danno da premorienza sono state chiarite dalla Suprema Corte, nel senso che va applicato il criterio della proporzionalità, ossia, assumendo come punto di partenza la somma che sarebbe spettata al danneggiato in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti, tenuto conto degli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle ISTAT (cfr. Cassazione civile , sez. III , 29/12/2021 , n. 41933). La
Suprema Corte, rilevando che < una tabella sul danno da premorienza, per poter essere "equa" nel senso che si è detto, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale. Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo .. non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento>>, ha statuito che la Tabella milanese sul danno da premorienza non è equa e, come tale, non può costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno, in quanto basata sull'attribuzione al danno biologico permanente di un valore economico decrescente nel corso del tempo.
In virtù di tali coordinate interpretative, considerato che al Parte_6
momento dell'infortunio avrebbe avuto una speranza di vita di 15 anni, va diviso l'ammontare del danno tabellarmente liquidato (che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio) per 15 (anni di presumibile sopravvivenza) e moltiplicato il risultato per 3 (3 anni), pari agli anni di vita effettivamente vissuti.
Ciò posto, il danno non patrimoniale riconoscibile a un danneggiato di 68 anni d'età all'epoca del sinistro in relazione ad un'invalidità del 5%, alla stregua delle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, che contemplano importi risarcitori sia degli aspetti anatomo- funzionali che di quelli di sofferenza soggettiva, tenuto conto del grado di invalidità espresso da un "baréme" medico legale, il quale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, è pari a € 7.239,00, mentre il danno biologico temporaneo è pari a complessivi €
9.200,00 (di cui 1.150,00 euro a titolo di ITT, euro 5.175,00 a titolo di ITP al 75 %, euro 1.725,00 a titolo di ITP al 50 % e altri 1.150,00 euro a titolo di ITP al 25 %).
Tenuto conto del danno permanente, come su liquidato € 7.239,00-, che sarebbe spettato al danneggiato, se fosse rimasto in vita, applicando i detti criteri, l'importo risarcitorio spettante agli odierni appellati, n.q. di eredi di è Parte_6
pari a € 1.447,80 e a questo va aggiunta la somma di € 9.200,00 a titolo di danno biologico temporaneo sofferto fino alla stabilizzazione dei postumi. Non si giustifica una personalizzazione del risarcimento, che esige l'allegazione di circostanze specifiche, che rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età: (cfr. Cass. n. 23778 del 2014). Nella specie, non poter guidare e stancarsi facilmente non rappresentano conseguenze peculiari, che rendono il pregiudizio patito diverso e maggiore rispetto ai casi consimili.
Agli odierni appellati occorre riconoscere, inoltre, gli interessi legali, calcolati, secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, con decorrenza dal fatto, non già sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno (cfr. Cass. Sez. Un. 17/2/95, n. 1712; Cass. 8/5/98, n. 4677; Cass.
24/3/2003, n. 4242).
Nella specie, l'importo di € 10.647,80, “devalutato” alla data del fatto, 23.02.2016, risulta pari a € 8.727,70 (indice a quo 99,5 -indice ad quem 121,4) con la conseguenza che su detto importo, rivalutato anno per anno secondo le variazioni
ISTAT relative al costo della vita, vanno calcolati gli interessi legali, fino alla data di deposito della presente sentenza, i quali, al 30.10.2025 - ultimo dato noto della rivalutazione -. risultano pari ad € 1.222,31-. Sulla somma complessiva (capitale e interessi compensativi) pari a € 11.870,10, invece, decorrono gli interessi legali dal
1.11.2025 fino al soddisfo.
§ 7.
In definitiva, per quanto dinanzi ampiamente esposto, l'appello interposto deve essere accolto, sicché, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta da Pt_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
n.q. di eredi di va accolta, con conseguente condanna del
[...] Parte_6
al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 11.870,10, Controparte_1
oltre interessi legali dal 1.11.2025 fino al soddisfo.
Stante la riforma della gravata sentenza, occorre procedere, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9064/18).
Ciò posto, osserva la Corte che, nella specie, le spese processuali di entrambi i gradi debbano seguire la soccombenza del Controparte_1
La quantificazione delle spese viene operata come in dispositivo, a norma del D.M.
55/14, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, con applicazione dei compensi tabellari e riduzione del 50% di quello relativo alla fase di trattazione/istruttoria del presente grado in ragione dell'attività svolta, secondo lo scaglione relativo alle controversie di valore fino ad euro 26.000,00, nel quale risulta compreso il decisum.
Nessun aumento si ritiene, invece, di riconoscere per l'assistenza prestata in favore di più parti aventi la medesima posizione processuale ai sensi dell'art. 4, comma 2,
D.M. 55/2014, tenuto conto della comune qualità di eredi degli appellati e della circostanza che tale assistenza non si è concretizzata nella disamina di questioni di fatto e di diritto specifiche e distinte.
Sempre ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste a carico del Controparte_1
Le spese processuali vanno distratte in favore dell'Avv. Stefano Collarile, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
con citazione notificata in data 21.12.2020, avverso la sentenza in epigrafe
[...]
indicata, così provvede:
a) Accoglie l'appello proposto, e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento, in favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e n.q. di eredi di
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6
dell'importo complessivo di € 11.870,10, oltre interessi legali dal
[...]
1.11.2025 al saldo;
b) condanna il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle Controparte_1
spese processuali, che liquida, in relazione al primo grado di giudizio, in euro
350,00 per esborsi e in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, in relazione al grado di appello, in euro 382,50 per esborsi ed in euro 4.888,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Stefano
Collarile. Pone a carico del Comune di le spese di CTU liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 23.10.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Vincenzo
Genno.