Articolo 50 della Legge 14 luglio 1907, n. 562
Articolo 49Articolo 51
Versione
22 agosto 1907
Art. 50.

Le tabelle D e E sono invariabili, quanto alla determinazione dello stanziamento complessivo per ogni esercizio ed all'assegnazione della somma per ciascuna opera da eseguire.

E' pero' in facolta' del Governo di proporre colle leggi di bilancio l'assegnazione del fondo occorrente per ciascun'opera secondo le effettive necessita', senza alcun riguardo alle previsioni fatte per leggi e per opere con le tabelle stesse.

Entrata in vigore il 22 agosto 1907