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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 04/03/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria
Laura Pasca ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4060 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2017
e promossa
DA
, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Sigmar Frattarelli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Alba Adriatica
(TE), Via S.S. 16 Adriatica n. 7/C
Attore
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Claudino
Saccutti e Valeria Saccutti, elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Alba Adriatica
(TE), Via Arezzo n. 4, i quali hanno rinunciato al mandato difensivo giusto deposito del 19.12.2022
Convenuta
E rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione di nuovo procuratore del 10.01.2025, dagli Avv.ti Francesco Ciabattoni e Luigina
Giansante, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Ascoli Piceno alla Via delle
Zeppelle n. 192
Terzo chiamato
OGGETTO: Risoluzione contratto preliminare
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per parte attrice : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso:
- previo accertamento dell'inadempimento contrattuale posto in essere dalla società
[...] in qualità di promittente venditrice, dichiarare la risoluzione, per inadempimento CP_1 ascrivibile a quest'ultima società, del contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato tra la stessa società e la sig.ra in data 4.04.2013; Controparte_1 Parte_1
- per l'effetto, condannare la società alla restituzione in favore della sig.ra Controparte_1 pagina 1 di 11 della somma di € 44.300,00 dalla stessa versata in esecuzione del successivo Parte_1 contratto preliminare di vendita, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- inoltre, condannare la società al risarcimento degli ulteriori danni Controparte_1 cagionati alla sig.ra stimati in via equitativa nella misura di € 10.000,00 ovvero Parte_1 nella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso con vittoria di spese”
Per parte convenuta Controparte_1
“Chiede:
- in via preliminare, di essere autorizzata a citare nel presente giudizio il sig. , Controparte_2 nato a [...] il [...] e residente in [...], Fraz. Villa Rosa, Via
Strabone, al fine di far accertare, anche nei confronti dello stesso, che l'apparente stipula del contratto preliminare di compravendita con la signora è stata determinata da Parte_1 una causa illecita, nei sensi descritti in narrativa, e per l'effetto sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni, anche non patrimoniali, ex art. 2059 c.c., in favore di essa comparente, nella misura di €. 25.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà determinata in via equitativa dal Giudice
Con riferimento alle domande svolte dalla signora , conclude affinché conclude Parte_1 affinché l'adito Tribunale voglia:
- nel caso di mancato deposito dell'originale del contratto, stante la specifica contestazione sulla esistenza dello stesso, rigettare integralmente le domande proposte per manifesta infondatezza delle stesse;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del contratto apparentemente stipulato tra la
[...]
in persona del precedente amministratore, sig. , e la signora Controparte_1 Controparte_2 [...]
, in quanto stipulato allo scopo di procurare un ingiusto profitto ad essi Parte_1 CP_2
e , e, quindi, per illiceità della causa, con conseguente rigetto della
[...] Parte_1 domanda e condanna della signora al risarcimento dei danni, per Parte_1 responsabilità ex art. 96 c.p.c., mediante il pagamento di quella somma che verrà ritenuta di giustizia;
- in subordine, dichiarare la nullità, ovvero annullare il medesimo contratto, per le ragioni spiegate in narrativa e, comunque, per le ragioni che dovessero emergere in corso di causa;
- rigettare in ogni caso la domanda avanzata dalla ricorrente in quanto infondata.
Il tutto, sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Per parte terza chiamata Controparte_2
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, provvedere e disporre come appresso:
- accertare e dichiarare che l'azione promossa dalla società nei confronti Controparte_1 del sig. . Mediante chiamata in causa di terzo, non rientra nella competenza e Controparte_2 nella cognizione del Giudice Ordinario in virtù della clausola arbitrale di cui all'art. 33 dell'atto pagina 2 di 11 costitutivo della società Controparte_1
- per l'effetto, dichiarare la inammissibilità della chiamata in causa del sig. e Controparte_2 dell'azione promossa nei confronti di quest'ultimo dalla società Controparte_1 disponendo la estromissione del medesimo sig. dal presente giudizio e comunque Controparte_2 rigettando ogni domanda avanzata nei suoi confronti;
- con vittoria delle spese di lite”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. depositato in data 27.11.2017 adiva Parte_1
l'intestato Tribunale affinché, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della società dichiarasse risolto il contratto preliminare di compravendita Controparte_1 sottoscritto in data 4.04.2013 con conseguente condanna alla restituzione della somma di € 44.300,00, oltre al risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00.
2. Si costituiva in giudizio la società la quale chiedeva il rigetto della Controparte_1 domanda attrice in quanto infondata in fatto e in diritto dovendo il contratto preliminare in oggetto ritenersi nullo per illiceità della causa, annullabile ex art. 1394 c.c. ovvero meramente simulato, trattandosi di un'operazione fittizia e fraudolentemente organizzata da – all'epoca Controparte_2 della stipulazione del contratto legale rappresentante della società – con la cooperazione di
[...]
. Parte_1
Chiedeva, a tal fine, l'autorizzazione alla chiamata in causa di affinché il Controparte_2
Tribunale, previo accertamento dell'invalidità del contratto preliminare, lo condannasse al risarcimento dei danni subiti pari ad € 25.000,00
3. Autorizzata la chiamata in causa da parte del Giudice precedente assegnatario del procedimento, si costituiva in giudizio il quale, dopo aver eccepito l'incompetenza dell'intestato Controparte_2
Tribunale in ragione dell'operatività della clausola arbitrale di cui all'art. 33 dell'atto costitutivo della società chiedeva il rigetto della domanda formulata nei suoi Controparte_1 confronti da parte convenuta in quanto infondata in fatto e in diritto.
4. Con provvedimento del 9.01.2020 il Giudice precedente assegnatario del procedimento disponeva la conversione del rito, il quale proseguiva nelle forme del rito ordinario di cognizione.
5. La causa, istruita mediante produzioni documentali, perveniva allo scrivente Magistrato in data
23.11.2020 e veniva presa in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025 con concessione alle parti del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
6. Dagli atti di causa emerge che:
- in data 4.04.2013 la società (con legale rappresentante Controparte_1 CP_2
stipulava con un contratto preliminare di compravendita nel quale la
[...] Parte_1 predetta società, proprietaria di un terreno sito in Alba Adriatica, Via dei Mille (identificato al
NCEU di detto Comune al foglio 4, part. 2433 e 3570) si impegnava a vendere a Parte_1
pagina 3 di 11 l'appartamento sito al secondo piano di una palazzina residenziale e commerciale (denominata
“Palazzina A”) in corso di costruzione sulla base del permesso di costruire n. 294 (vd. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo);
- il corrispettivo per la compravendita era fissato in € 140.000,00 + IVA di cui: i) € 20.000,00 +
IVA versati dalla promissaria acquirente a titolo di caparra confirmatoria e quietanzati con la firma del contratto preliminare;
ii) € 20.000,00 + IVA da versare, a titolo di acconto prezzo, entro il maggio 2013; iii) € 5.000,00 + IVA da versare, a titolo di acconto prezzo, entro il mese di agosto
2013; iv) la restante somma, a titolo di saldo prezzo, da corrispondere mediante accollo di una quota del mutuo in essere presso la Banca Marche filiale di San Benedetto del Tronto n. 079/487769 (art. 5, vd. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo);
- i lavori erano iniziati al momento della stipulazione del contratto preliminare con l'impegno della parte promittente venditrice alla loro ultimazione entro il termine non essenziale del marzo
2014 e conseguente stipula del contratto definitivo indicativamente entro il mese di maggio 2014
(art. 6, vd. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo);
- in data 4.04.2013 veniva emesso assegno circolare in favore della società Controparte_1 per l'importo di € 20.000,00 (vd. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo) a titolo di caparra confirmatoria, giusta fattura n. 4 emessa dalla società (vd. doc. 3 allegato al Controparte_1 ricorso introduttivo);
- in data 15.05.2013 venivano emessi due assegni circolari in favore della predetta società di €
10.000,00 ciascuno (vd. doc.
4-5 allegati al ricorso), a titolo di acconto prezzo, giusta fattura n. 9 emessa dalla società (vd. doc. 6 allegato al ricorso); Controparte_1
- successivamente venivano emessi due ulteriori assegni circolari in favore della stessa società – uno di € 2.300,00 ed uno di € 2.000,00 (vd. doc.
7-8 allegati al ricorso), a titolo di acconto prezzo, giusta fattura n. 18 emessa dalla società (vd. doc. 9 allegato al ricorso); Controparte_1
- con raccomandata del 15.11.2014 invitava la società Parte_1 Controparte_1 alla stipulazione del contratto definitivo (vd. doc. 10 allegato al ricorso), invito reiterato con lettera del 16.12.2014 (vd. doc. 11 allegato al ricorso) e del 25.05.2016 (vd. doc. 12 allegato al ricorso);
- con successiva raccomandata del 3.03.2017 intimava la società Parte_1 all'adempimento del contratto preliminare con stipula del contratto definitivo entro il termine di 15 giorni, decorso il quale il contratto si intenderà risolto di diritto (vd. doc. 13 allegato al ricorso).
7. Ciò posto, sostiene parte convenuta di essere venuta a conoscenza del contratto preliminare in questione solo nel mese di Novembre 2014 (al momento del ricevimento della prima raccomandata del 15.11.2014) chiedendo copia dello stesso (vd. doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) e che detto contratto sarebbe solo meramente fittizio essendo questo in realtà stato stipulato artificiosamente dallo stesso (all'epoca legale rappresentante della Controparte_2 società poi revocato nel mese di ottobre 2014, vd. doc.
1-2 allegati alla Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta) con la collaborazione di al fine di trarne un Parte_1 ingiusto profitto.
pagina 4 di 11 Tale conclusione si fonda – secondo la prospettazione di parte convenuta – sui seguenti elementi:
- la sottoscrizione di del contratto preliminare è apocrifa, stante l'evidente Parte_1 difformità rispetto a quella contenuta nella procura alle liti;
- e sono stati difesi dagli stessi difensori (in particolare, nel Controparte_2 Parte_1
2014-2015 l'Avv. difendeva nel procedimento arbitrale in corso CP_3 Controparte_2 con la società – vd. doc.
3-4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta – e ha CP_4 provveduto all'invio del contratto preliminare in oggetto per conto dell'odierna attrice alla società su richiesta del nuovo amministratore nel novembre 2014, vd. doc. 6 allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
in data 25.05.2016 l'Avv. Giuseppe Gigliatta ha diffidato, per conto di
, la società all'adempimento del preliminare – vd. doc.
8-8bis allegati alla Parte_1 comparsa di costituzione e risposta – e in data 23.02.2017 ha diffidato, per conto di CP_2
la società al pagamento di € 50.000,00 a titolo di conferimenti anticipati quale socio, vd.
[...] doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
il ricorso introduttivo del presente giudizio è sottoscritto dall'Avv. Sigmar Frattarelli, il quale, in data 18.12.2017 ha depositato, per conto di ricorso monitorio diretto al pagamento di € 50.000,00 in danno della società Controparte_2 CP_1
C, vd. doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
[...]
- la prima lettera di diffida da parte di risale al 15.11.2014 (vd. doc. 10 allegato Parte_1 al ricorso introduttivo), ossia appena un mese dopo la revoca di dall'incarico di Controparte_2 legale rappresentante della società (vd. doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta);
- in data 2.11.2016 ha comunicato agli altri soci la volontà di cedere l'intero Controparte_2 pacchetto delle quote sociali detenute a (figlio di , odierna Controparte_5 Parte_1 ricorrente e fidanzato, all'epoca dei fatti, con una delle figlie di al corrispettivo Controparte_2 di € 60.000,00 (vd. doc. 10 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) al fine di ottenere tale importo dagli altri soci in conseguenza dell'esercizio del loro diritto di prelazione;
- l'invio della diffida ad adempiere risale al 3.03.2017 da parte di (vd. doc. 13 Parte_1 allegato al ricorso), ossia subito dopo l'avvenuto pignoramento delle quote sociali della società CP_1
C detenute da del 25.11.2016;
[...] Controparte_2
- parte attrice non ha specificamente contestato i fatti allegati da parte convenuta mentre, per converso, parte terza chiamata di fatti ha allegato fatti di esclusiva pertinenza attorea, quali, ad esempio, quelli relativi alla provenienza della provvista alla base dei pagamenti effettuati a titolo di caparra e acconto;
- i pagamenti asseritamente effettuati da sono in realtà stati corrisposti dallo Parte_1 stesso utilizzando le somme di cui era titolare la atteso Controparte_2 Controparte_1 che: i) la documentazione attestante i pagamenti effettuati da parte ricorrente (vd. doc.
4-5 allegati al ricorso introduttivo) era di provenienza della stessa società , non recando in alcuna parte il CP_1 nominativo della ricorrente;
ii) all'epoca dei fatti era titolare Parte_1 Controparte_2 di rapporti di conto corrente presso la e la Banca dell'Adriatico, ossia presso le stesse CP_6 banche che hanno emesso gli assegni circolari utilizzati come mezzo di pagamento di quanto pagina 5 di 11 previsto nel preliminare (vd. doc. 13 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e doc. 15-16 allegati alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta); iii) gli estratti conto della società nel trimestre Maggio-Giugno 2013 dimostrano che gli importi di cui al contratto CP_1 preliminare sarebbero stati in realtà corrisposti dalla stessa società (vd. doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
7. Occorre, pertanto, verificare se il contratto preliminare oggetto della presente controversia è valido ovvero se lo stesso è – come sostenuto dalla società convenuta – nullo per illiceità della causa ovvero annullabile ex art. 1394 c.c. ovvero valido ma costituente un'ipotesi di interposizione fittizia di persona, questioni che coinvolgono anche la posizione del terzo chiamato CP_2
e che possono essere esaminate in ragione della tardività dell'eccezione di incompetenza
[...] dallo stesso sollevata essendosi questo costituito in data 10.06.2019, ossia dopo la data di udienza del 14.11.2018 fissata dal giudice nell'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 2, 3 gennaio 2024 n. 112 secondo cui in tema di arbitrato l'exceptio compromissi ha carattere processuale e integra una questione di competenza che, in quanto tale, deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale, sì da giustificarne il rilievo officioso ad opera de giudice, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti).
7.1. In punto di diritto, la causa del contratto consiste nella funzione economico-individuale dello stesso, nella ragione pratica dell'affare, nella sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare al di là del modello, anche tipico, utilizzato ovvero, in altri termini, nella giustificazione dell'operazione quale emergente dal concreto atteggiarsi degli interessi delle parti desumibili dalla complessa operazione economica posta in essere (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. V, 20 maggio 2006,
n. 10490; Cass. civ., sez. U, 6 marzo 2015, n. 4628).
Ai sensi dell'art. 1343 c.c. la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico (consistente nell'insieme dei valori e dei principi che caratterizzano l'ordinamento giuridico in un dato momento storico, quale risultante dalla norme di rango costituzionale e, secondo parte della giurisprudenza, anche dalle norme imperative di rango primario) o buon costume (dovendo intendersi contrarie al buon costume le prestazioni contrarie alla morale che impediscono la restituzione delle prestazioni eseguite ex artt. 2034-2035 c.c.).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il contratto preliminare non può essere dichiarato nullo, non rientrandosi in alcune delle ipotesi tassativamente previste.
7.2. Quanto all'ipotesi del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi – ipotesi prospettata dalla società convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. – l'art. 1394 c.c. prevede che «il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato può essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo», disposizione applicabile nel caso di specie trattandosi di società nella quale CP_2 era rappresentante unico.
[...]
Come chiarito dalla giurisprudenza, il conflitto idoneo a produrre l'annullabilità del contratto pagina 6 di 11 richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto ed ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consente la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro (cfr. Cass. civ., sez. 3, 30 maggio 2008, n.
14481; Cass. civ., sez. 1, 13 febbraio 2013, n. 2501; Cass. civ., sez. L, 27 gennaio 2016, n. 1525;
Cass. civ., sez. 3, 8 marzo 2017, n. 5794; Cass. civ., sez. 2, 5 gennaio 2022, n. 255; Cass. civ., sez.
2, 21 marzo 2022, n. 9054), situazione che – riferendosi ad un vizio della volontà negoziale – deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative della iniziale convergenza di interessi (cfr. Cass. civ., sez. 3,
8 novembre 2007, n. 23300).
Ritiene il Tribunale che nel caso di specie la società convenuta non ha dimostrato che CP_2 ha stipulato il contratto preliminare di compravendita in una situazione di conflitto di
[...] interessi derivante dal fatto che “l'inevitabile inadempimento in cui sarebbe incorsa la società CP_1
C” – conseguente alla previsione di un termine di stipulazione del contratto definitivo
[...] eccessivamente ristretto (maggio 2014) – “avrebbe concesso alla signora (ovvero al Parte_1
l'alternativa possibilità di conseguire il trasferimento dell'immobile ad un prezzo ancora CP_2 minore (stante l'inevitabile ritardo nella consegna, con le conseguenti immaginabili richieste di risarcimento danni) oppure di pretendere la restituzione di una somma di € 45.000,00 e la corresponsione di un ulteriore importo di € 20.000,00 a titolo del doppio della caparra”.
In particolare:
- il contratto preliminare deve ritenersi sottoscritto da , non potendo la società Parte_1 convenuta disconoscere la sottoscrizione altrui (cfr. Cass. civ., sez. 2, 19 novembre 2015, n. 23669);
- alcuna prova è stata fornita in ordine al fatto che nel contratto preliminare il corrispettivo pattuito di € 140.000,00 + IVA è “decisamente più basso di quello praticato per appartamenti similari” essendo stato depositato in atti solo un altro contratto preliminare che prevede come corrispettivo €
190.000,00 + IVA (vd. doc. 17 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. della società convenuta), differenza di prezzo che potrebbe anche fondarsi su diverse ragioni (a titolo meramente esemplificativo, il fatto che questo secondo preliminare è stato stipulato nel 2015, ossia in una data più prossima alla prevista data di ultimazione dei lavori);
- parimenti, alcun rilievo dirimente assume la circostanza per cui nel contratto preliminare oggetto di causa è stata corrisposta una caparra confirmatoria di € 20.000,00 ed ulteriori € 24.300,00 a titolo di acconto mentre nel preliminare del 2015 è stata prevista una sola caparra confirmatoria di €
20.000,00 (vd. doc. 17 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. della società convenuta), circostanza che, anch'essa, può spiegarsi alla luce del diverso momento di sottoscrizione dei contratti e che, di per sé, va a vantaggio della stessa società convenuta;
- la previsione come termine di consegna del mese di marzo 2014 e di stipula del contratto definitivo entro il mese di maggio 2014 era meramente indicativa, come dimostra il fatto che ha richiesto la stipula del contratto definitivo anche nel mese di marzo 2017, Parte_1
pagina 7 di 11 ossia dopo il termine previsto dalla stessa società nell'altro contratto preliminare del 2015, nel quale viene indicato Giugno-Luglio 2016 (vd. doc. 17 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. della società convenuta);
- nel presente giudizio non ha chiesto la restituzione del doppio della caparra Parte_1 versata ma solo la restituzione di quanto corrisposto, oltre all'importo di € 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno (vd par.
8.3. della motivazione);
- parte attrice, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, ha specificamente contestato la ricostruzione dei fatti dalla stessa prospettata ed il fatto che ha allegato fatti di Controparte_2 pertinenza attorea non assume valenza dirimente, alla luce del pacifico legame esistente tra le parti
(di per sé non sufficiente a provare l'asserito conflitto di interessi);
- alcuna rilevanza assume per la società il soggetto che ha effettuato il pagamento dell'importo di
€ 44.300,00 in quanto – anche qualora gli assegni fossero stati richiesti da (e, al Controparte_2 riguardo, non risulta dalla documentazione in atti l'utilizzo di fondi della società) – essi sono stati incassati dalla società (dalla documentazione bancaria in atti risulta solamente il giorno successivo all'incasso dell'assegno di € 20.000,00 del 4.04.2013 la società ha versato analogo importo ad
- vd. doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione e risposta - circostanza di per Controparte_2 sé insufficiente, stante anche l'assenza di riscontri probatori in ordine agli ulteriori versamenti, motivo per il quale è irrilevante la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata da parte convenuta).
7.3. Per quanto riguarda, infine, la prospettata interposizione fittizia di persona trattasi di un'ipotesi di simulazione soggettiva, la quale sussiste quando nel contratto simulato appare come stipulante un soggetto (interposto, nella specie ) diverso dal reale contraente Parte_1
(interponente, nella specie . Controparte_2
Ritiene il Tribunale che assorbente è la considerazione per cui la società convenuta non ha alcun interesse ad accertare la suddetta interposizione fittizia – quand'anche, in ipotesi, ritenuta sussistente – in quanto essa, stante il suo inadempimento (vd. par 8 della motivazione), dovrebbe – in ipotesi - comunque versare gli importi ricevuti a (non essendo, come Controparte_2 sopraesposto, provato che avrebbe utilizzato i fondi della società ovvero che Controparte_2 avrebbe poi incassato personalmente gli importi incassati dalla società a titolo di caparra o acconto).
Invero l'azione di simulazione relativa ha anche natura di accertamento positivo in quanto l'iniziativa non è diretta solo a negare gli effetti del negozio simulato, ma anche a rivelare l'esistenza del negozio dissimulato e, come sopraesposto (vd par.
7.2. della motivazione), non vi è alcuna ipotesi di conflitto di interessi ex art. 1394 c.c.
8. Chiarita la validità del contratto preliminare stipulato da e dalla società Parte_1 [...] si tratta di verificare se sussistono i presupposti per la risoluzione ex art. 1453 Controparte_1
c.c, ai sensi del quale «nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno».
pagina 8 di 11 I presupposti della risoluzione per inadempimento sono, pertanto, la presenza di un contratto a prestazioni corrispettive (nel caso di specie il contratto preliminare del 4.04.2013), l'adempimento da parte di chi chiede la risoluzione (nel caso di specie sussistente stante l'intervenuto pagamento delle somme a titolo di caparra e di acconto nei termini indicati nel contratto e le richieste di stipulazione del contratto definitivo, vd. par 6 della motivazione) e l'inadempimento della controparte.
Con particolare riferimento all'inadempimento, esso deve essere di non scarsa importanza ex art. 1455 c.c. – dovendo, a tal fine, il giudice verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo (cfr. Cass. Civ., sez. 2, 6 settembre 2011, n. 18266; Cass.
Civ., sez. VI, 13 gennaio 2012, n. 409) – e, in ragione del combinato disposto degli artt. 1453 c.c. e
1218 c.c. , soggettivamente imputabile.
8.1. In applicazione di tale principi ritiene il Tribunale che l'inadempimento della società convenuta ha i caratteri della gravità (stante la pacifica mancata realizzazione dell'immobile oggetto del contratto preliminare di compravendita, nonostante il decorso di più tre anni dal termine indicato nel contratto stesso e di più di un anno rispetto al termine indicato nell'altro contratto preliminare e ritenuto dalla stessa convenuta congruo per l'ultimazione dei lavori) e della imputabilità, non avendo parte convenuta allegato alcuna circostanza idonea a far ritenere ciò insussistente, essendo – a tal fine e per le ragioni sopraesposte – del tutto non provato (e, comunque, irrilevante) il presunto accordo tra e Parte_1 Controparte_2
8.2. Ne deriva che la società la è tenuta a restituire alla Controparte_1 Parte_1
l'importo da questa corrisposto in esecuzione della propria prestazione pari ad € 44.300,00, oltre interessi legali decorrenti dalla data del ricevimento delle singole somme da parte della società al saldo.
Invero, la retroattività ex art. 1458 cod. civ. della pronuncia (costitutiva) di risoluzione fa venir meno la causa delle attribuzioni patrimoniali derivanti dal contratto, determinando a carico della parte un obbligo, non risarcitorio, ma restitutorio, avente ad oggetto le cose ricevute ed i frutti effettivamente percetti, per i quali ultimi si configura un debito di valore se trattasi di frutti naturali, laddove ricorre invece un debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, se trattasi di frutti civili (somme di danaro) costituenti il corrispettivo del godimento della cosa (cfr. Cass. civ., sez. 2,
11 maggio 1982, n. 2962), di talché in caso di risoluzione di un contratto di vendita per inadempimento del venditore questi è tenuto a restituire le somme ricevute con gli interessi legali, dovuti come frutto civile del denaro, a decorrere dal giorno in cui le stesse somme gli furono consegnate dall'acquirente (cfr. Cass. civ., sez. 3, 22 febbraio 2008, n. 4604; Cass. civ., sez. 3, 18 settembre 2014, n. 19659).
8.3. Parte attrice ha, altresì, richiesto la condanna della società convenuta al risarcimento dei danni subiti derivanti sia dalla mancata disponibilità dell'immobile “che avrebbe invero conseguito e utilizzato qualora lo stesso gli fosse stato consegnato una volta stipulato il contratto definitivo” sia pagina 9 di 11 “a causa della indisponibilità della somma di denaro versata pari ad € 44.300,00 che invero avrebbe potuto utilizzare diversamente o investire a risparmio invece di versarla inutilmente per l'acquisto di un immobile che poi non ha mai conseguito”. Quanto al risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità dell'importo di € 44.300,00 alcuna prova di tale danno è stata fornita da parte attrice atteso che l'obbligo restitutorio relativo all'originaria prestazione pecuniaria (anche in favore della parte non inadempiente) — conseguente ad una pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento — ha natura di debito di valuta e, come tale, non è soggetto a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno - da allegarsi e provarsi dal creditore - rispetto a quello soddisfatto dagli interessi legali, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (cfr. Cass. civ., sez. 3, 12 marzo 2014, n. 5659; Cass. civ., sez. 2, 19 novembre 2015,
n. 23669).
Parimenti alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di mancato godimento dell'immobile, in assenza di ogni specifica allegazione di come sarebbe stato in ipotesi utilizzato l'immobile e in assenza di prova dell'ammontare del danno subito, non potendo procedersi in via equitativa ex art. 1226 c.c. in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza, affinché possa procedersi con la suddetta modalità di determinazione del danno occorre che il danneggiato fornisca la prova la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile
2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542).
9. Per tutte le motivazioni sopraesposte deve essere rigettata la domanda risarcitoria formulata dalla società convenuta nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico della Controparte_1
Esse, applicate le previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n.
147/2022, tenuto conto del valore della controversia, applicando i valori medi, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa, alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, vengono liquidate in € 6.713,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria / trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale – ed € 2.905,00 per la fase decisionale) ciascuno per parte attrice e per il terzo chiamato.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte_1
contro e ogni diversa istanza ed
[...] Controparte_1 Controparte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la risoluzione del contratto preliminare stipulato da con la società Parte_1 [...] in data 4.04.2013 per grave inadempimento della società Controparte_1 Controparte_1
[...]
2) condanna la società al pagamento in favore di di € Controparte_1 Parte_1
44.300,00 oltre interessi legali come indicati nel par.
8.2. della motivazione;
3) rigetta le ulteriori domande formulate da;
Parte_1
4) rigetta la domanda formulata dalla società nei confronti di Controparte_1 CP_2
[...] Co 5) condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che si liquidano in € 286,00 per anticipazioni ed € 6.713,00 a titolo di onorario, Parte_1 oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge;
6) condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 che si liquidano in € 6.713,00 a titolo di onorario, oltre rimborso spese forfettarie Controparte_2 al 15%, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 3.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Laura Pasca
(atto sottoscritto digitalmente)
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