Articolo 31 della Legge 22 novembre 1954, n. 1136
Articolo 30Articolo 32
Versione
14 dicembre 1954
Art. 31.
Entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni comunali di cui all'art. 2 provvederanno alla compilazione delle liste dei coltivatori diretti aventi diritto al voto ai sensi dell'articolo 18.
Le liste saranno affisse all'albo comunale per la durata di quindici giorni a cura del sindaco del Comune.
I ricorsi contro l'inclusione o l'esclusione di nominativi dalle suddette liste debbono essere presentati al commissario della Cassa mutua provinciale entro venti giorni dalla data dell'affissione.
Il commissario decidera' sentito il parere della Commissione consultiva.
Entrata in vigore il 14 dicembre 1954