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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 951 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Maria Letizia Pipitone presso il cui studio in Parte_1
Petrosino via F: De Vita n.136 è elettivamente domiciliato appellante CONTRO rappresentato e difeso dall'Avv.to Antonino Rizzo e dall'Avv.to Maria Adelaide CP_1
NI elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellato all'udienza del 9 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO 1) Con sentenza n. 502/2023, emessa in data 15.6.2023, il Tribunale GL di Marsala ha rigettato il ricorso proposto da volto ad ottenere il pagamento degli ANF Parte_1 per l'anno 2021, connessi alla prestazione di disoccupazione agricola. Ricondotta la fattispecie nell'alveo normativo di cui alla Convenzione Italo- Tunisina di Sicurezza Sociale, ratificata nel 1986, il Tribunale ha rilevato che il mancato invio da parte dell' del modello ITN6 non sollevava l'istante dal dimostrare di CP_1 essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Ha, quindi, ritenuto che il ricorrente non avesse fornito la prova della sussistenza di tutti i requisiti di legge in relazione alla prestazione oggetto di causa essendosi limitato a produrre: “
1. La traduzione di un certificato di vita collettiva e di un estratto di matrimonio, senza tuttavia produrre i certificati in originale;
peraltro, tale traduzione contiene dati errati tali da inficiarne l'eventuale validità. La traduzione dell'estratto di matrimonio riporta infatti una data di nascita del coniuge diversa rispetto a quella indicata nelle domande amministrative presentate Persona_1 dal ricorrente e, dunque, non riconducibile a tale soggetto;
inoltre la stessa risulta dichiarata conforme in data 9 gennaio 2022, laddove il presunto certificato tradotto sarebbe stato rilasciato il successivo 2
Pag.1 febbraio 2022 … .
2. L'ulteriore traduzione riguarda infine una autocertificazione a firma dello stesso ricorrente …”. Per la riforma di tale decisione ha proposto appello con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 19.9.2023 ribadendo gli argomenti posti a sostegno dell'azione incoata ed assumendo che nella traduzione del certificato di matrimonio vi erano solo errori materiali riguardanti la data di nascita della moglie e la data di rilascio del certificato;
produce, all'uopo, i “certificati originali di vita collettiva in francese, di matrimonio e condizione economica della moglie in arabo, rilasciati nell'anno 2022”. Assume, dunque, la valenza probatoria delle attestazioni prodotte le quali restituivano la “condizione economica della moglie” che “non percepisce altre indennità assistenziali e non lavora”. L' si è costituito in giudizio ribadendo “l'insussistenza dei presupposti previsti CP_1 dalla normativa nazionale e pattizia per il diritto all'ANF per i familiari residenti in [...], ed in particolare contesta il fatto che detti familiari non percepiscano prestazioni analoghe in patria”. Rileva che l'attestazione “riguarda soltanto il coniuge e non i figli” e richiama, sul punto, la sentenza di questa Corte n.459/2025. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) L'appello deve essere disatteso. È principio generale che qualsiasi lavoratore che invochi la concessione di benefici aventi natura assistenziale/previdenziale ha l'onere di allegare e dare prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto. La tutela in campo previdenziale/assistenziale postula, infatti, l'accertamento dei presupposti socio-economici la cui allegazione e prova costituisce, invero, compito ed onere precipuo della parte che agisce in giudizio ai sensi dell'art. 2697 c.c.. In particolare. è stato ribadito che “la sussistenza del requisito reddituale, utile per l'accesso alle provvidenze assistenziali, costituisce elemento costitutivo della domanda e, in quanto tale, esso deve risultare indefettibilmente da puntuale allegazione fin dall'atto introduttivo di causa” (Cass. n. 12554 del 18/05/2017; Cass. 10 novembre 2009 n. 23762). Orbene, nella vicenda che occupa, per come rilevato dall' appellato, l'onere CP_2 della prova gravante sul lavoratore si estende a tutte le circostanze che, in base alla Convenzione Italia – Tunisia (artt.23 e 24 Legge n.735/86), siano costitutive del diritto ovvero ostative del medesimo (ossia le generalità dei familiari residenti in [...]e dunque la consistenza del nucleo familiare, l'assenza di lavoro e /o i redditi dai medesimi posseduti e, quindi, la vivenza a carico del ricorrente residente in Italia, l'assenza di analoghe prestazioni percepite dal lavoratore stesso o dai familiari nel paese di origine oltre al possesso di un reddito personale non eccedente una soglia annualmente fissata dall' . CP_1
Detta Convenzione ratificata con Legge n. 735/1986, prevede infatti: (Articolo 23) 1. I lavoratori o i titolari di una pensione o di una rendita che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari,
Pag.2 beneficiano di tali assegni per i familiari che risiedono con loro sul territorio di questo Stato, secondo le disposizioni di detta legislazione.
2. I lavoratori che soddisfano le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto agli assegni familiari, beneficiano di detti assegni anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
3. I titolari di una pensione o di una rendita dovuta ai sensi della legislazione di un solo Stato contraente, beneficiano degli assegni familiari previsti da detta legislazione anche per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.
4. I titolari di pensioni o rendite dovute ai sensi delle legislazioni dei due Stati contraenti beneficiano degli assegni familiari ai sensi della legislazione dello Stato nel quale risiedono, per i familiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente. (Articolo 24) 1. Le disposizioni del presente capitolo, relative al diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione italiana a beneficio dei familiari residenti in Tunisia, comportano il versamento degli assegni familiari veri e propri, destinati alla moglie e ad un massimo di 4 figli, ad esclusione di qualsiasi maggiorazione. Le disposizioni del capoverso precedente, relative al versamento degli assegni familiari, saranno riesaminate allo scadere di due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione della convenzione.
2. Il diritto agli assegni familiari dovuti da uno Stato contraente a favore dei familiari residenti nell'altro Stato contraente è sospeso se, a motivo dello svolgimento di un'attività professionale, dipendente o indipendente, sussiste un diritto agli assegni familiari ai sensi della legislazione di quest'ultimo Stato. E' vero che, come rilevato dall' la fonte di conoscenza delle circostanze CP_1 decisive ai fini della erogazione dell'assegno è costituita dal c.d. Modello 1/TN 6 denominato “Richiesta di Informazioni riguardanti il diritto a prestazioni familiari” attraverso il quale gli organi preposti dei due paesi contraenti comunicano le informazioni utili – asseverative od ostative– ai fini dell'erogazione degli assegni familiari. Tuttavia, pur in assenza di tale modello TN6 reputa la Corte – come già ritenuto in numerosi precedenti di analogo tenore - che i dati rilevanti su indicati, possano essere documentati dalla parte che chiede la prestazione. L'odierno appellante, però, nel presentare, unitamente alla domanda per ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, anche quella per l'assegno per il nucleo familiare per l'anno 2021 entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale era stata richiesta la prestazione, non ha comprovato il requisito oggettivo della vivenza a suo carico dei familiari, avendo allegato esclusivamente la traduzione dei seguenti atti: a) certificato di “vita collettiva” (contenente l'indicazione dei componenti il nucleo familiare); b) attestazione atto di matrimonio;
c) dichiarazione di Persona_2
(ossia l'odierno appellante) attestante che la moglie EI BE AM RA non aveva esercitato alcuna attività professionale, non era registrata in nessuna cassa e non aveva esercitato nessuna attività in costanza di matrimonio. Per come è evidente, dunque, tali atti non possono costituire valida prova, per come correttamente affermato dal primo Giudice, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge. A quanto or ora esposto va aggiunto che l'appellante non ha neanche allegato la documentazione attestante che gli altri familiari (6 figli) residenti in [...]non abbiano redditi e non percepiscano prestazioni simili all'ANF nello Stato estero.
Pag.3 Tanto più, ove si consideri che due dei figli ( e ) Persona_3 Persona_4 risultando essere nati, rispettivamente, il 6.2.1997 e il 26.6.1998, avevano raggiunto la maggiore età nel 2021 (ossia l'anno cui la prestazione oggetto di causa si riferisce). A quanto sopra deve aggiungersi che il certificato Consolare del 26.3.2021 (cfr. doc. fascicolo di parte appellante) fa riferimento ad un'attestazione del 18.2.2021 sicchè non può ritenersi che la stessa, anche a tutto voler concedere, potesse dimostrare il mancato svolgimento di attività e il mancato percepimento di indennità sociale del coniuge per l'intero anno 2021. Pertanto, la valenza probatoria, in astratto riconoscibile alla suddetta attestazione del Console di Tunisia a Palermo il quale, sulla base di quella che potrebbe apparire una autonoma valutazione di circostanze di fatto accertate, ha certificato che la coniuge dell'odierno appellante non svolge nessuna attività e non percepisce indennità sociali, non è, di per sé, esaustiva ed è, comunque, carente di notizie relative alla reale consistenza del complessivo reddito del nucleo familiare, non desumibile dalle certificazioni in atti. Non è dato comprendersi, pertanto, sulla scorta di quali concreti elementi possano ritenersi provati i requisiti ed accogliere la domanda spiegata dall'odierno appellante. Da ultimo, ma lo si aggiunge solo per scrupolo di completezza, deve rilevarsi, con la giurisprudenza di legittimità che “la dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale nei rapporti con la P.A. e nei relativi procedimenti amministrativi è priva di valore, anche di contenuto indiziario, nell'ambito del giudizio civile, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore” (Cass. n.12131 del 26/05/2009; Cass. SS.UU. 3 aprile 2003 n. 5167 - Cass. ord. n.5708/2018). In assenza di prova dei requisiti di legge utili ad ottenere la prestazione richiesta, pertanto, l'appello va respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
3) Nulla è dovuto per le spese di questo grado dall'appellante avendo costui presentato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art.152 dip att. c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.502/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Marsala in data 15.6.2023. Ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. dichiara che parte appellante non è tenuta al pagamento delle spese di questo grado in favore dell' CP_1
Palermo 9 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Cinzia Alcamo
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