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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/07/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8764 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossana Palmas, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/09/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/09/2018 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 CP_1 del Comune di Sestu, anno 2018, numero 22, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) entrambe le parti espressamente riconoscono di non avere alcuna pretesa economica nei confronti dell'altra a titolo di assegno di mantenimento e/o assegno divorzile, mentre si riservano di provvedere successivamente alla divisione degli arredi acquistati congiuntamente dell'abitazione coniugale.
b) Quest'ultima resta assegnata al sig. nei confronti del quale la CP_1 sig.ra si obbliga a cedere entro il 30.06.2025 la propria Parte_1 quota di proprietà della medesima, pari a 50%, sita in Sestu alla via Bari n. 6, distinta al NCEU del Comune di Sestu al Foglio 41, Particella 101, Sub. 5, Categoria A3, rendita catastale 154,94, a fronte dell'integrale accollo del
Pag. 2 di 3 mutuo 12.02.2018 numero di registro 958 rep. n. 24538/9931, atto di quietanza datato 07.09.2018, registrato in data 13.09.2018 numero 6786 rep. n. 25420/10449 da parte del sig. che fin d'ora accetta e si CP_1 obbliga in tal senso, con ogni onere e connessa spesa notarile a proprio carico, unitamente al versamento in favore la sig.ra Parte_1 dell'importo di euro 18.500,00, da versarsi contestualmente alla stipula della predetta compravendita ed obbligandosi a liberare quest'ultima da ogni obbligo connesso a detto contratto di mutuo.
Altresì precisano che nell'eventualità che all'atto del predetto accollo di mutuo la banca non dovesse liberare integralmente la sig.ra Parte_1
dagli obblighi connessi a detto contratto di mutuo le parti si
[...] obbligano comunque a sciogliere la comunione su detto immobile ed il sig. si obbliga a prestare idonea garanzia personale o di terzi in CP_1 piena surroga della garanzia prestata dalla sig.ra , di Parte_1 modo che ella sia liberata da qualsivoglia obbligo di mutuo (come da accordo raggiunto in mediazione).
c) Fatti salvi gli obblighi di cui al punto b) che precede, entrambe le parti dichiarano di non aver null'altro reciprocamente da pretendere con riferimento all'odierno procedimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8764 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Rossana Palmas, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 14/09/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Sestu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 14/09/2018 tra e , trascritto presso il registro dello stato civile Parte_1 CP_1 del Comune di Sestu, anno 2018, numero 22, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) entrambe le parti espressamente riconoscono di non avere alcuna pretesa economica nei confronti dell'altra a titolo di assegno di mantenimento e/o assegno divorzile, mentre si riservano di provvedere successivamente alla divisione degli arredi acquistati congiuntamente dell'abitazione coniugale.
b) Quest'ultima resta assegnata al sig. nei confronti del quale la CP_1 sig.ra si obbliga a cedere entro il 30.06.2025 la propria Parte_1 quota di proprietà della medesima, pari a 50%, sita in Sestu alla via Bari n. 6, distinta al NCEU del Comune di Sestu al Foglio 41, Particella 101, Sub. 5, Categoria A3, rendita catastale 154,94, a fronte dell'integrale accollo del
Pag. 2 di 3 mutuo 12.02.2018 numero di registro 958 rep. n. 24538/9931, atto di quietanza datato 07.09.2018, registrato in data 13.09.2018 numero 6786 rep. n. 25420/10449 da parte del sig. che fin d'ora accetta e si CP_1 obbliga in tal senso, con ogni onere e connessa spesa notarile a proprio carico, unitamente al versamento in favore la sig.ra Parte_1 dell'importo di euro 18.500,00, da versarsi contestualmente alla stipula della predetta compravendita ed obbligandosi a liberare quest'ultima da ogni obbligo connesso a detto contratto di mutuo.
Altresì precisano che nell'eventualità che all'atto del predetto accollo di mutuo la banca non dovesse liberare integralmente la sig.ra Parte_1
dagli obblighi connessi a detto contratto di mutuo le parti si
[...] obbligano comunque a sciogliere la comunione su detto immobile ed il sig. si obbliga a prestare idonea garanzia personale o di terzi in CP_1 piena surroga della garanzia prestata dalla sig.ra , di Parte_1 modo che ella sia liberata da qualsivoglia obbligo di mutuo (come da accordo raggiunto in mediazione).
c) Fatti salvi gli obblighi di cui al punto b) che precede, entrambe le parti dichiarano di non aver null'altro reciprocamente da pretendere con riferimento all'odierno procedimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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