TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 14/03/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1953 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1953 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] CP_1 Parte_1
il patrocinio dell'Avv. MANCUSO PAOLO CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] (B ) Controparte_2 C.F._3
NO NA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/11/2024 con il quale e Parte_2 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al CP_2
matrimonio celebrato in data 6.12.1982, a San Leo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.03.2025 e 7.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, autorizzandosi reciprocamente a fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno.
- Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo ordinario al suo CP_2 CP_1
mantenimento ex art. 156 c.c., l'importo mensile di euro 200,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato, importo che sarà soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT con prima decorrenza dall'anno e mese successivo all'udienza Presidenziale di separazione.
- I coniugi si scambiano fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equivalente.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_2 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Leo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 27 Parte II Serie A Anno 1982 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1953 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] CP_1 Parte_1
il patrocinio dell'Avv. MANCUSO PAOLO CodiceFiscale_1
( ) CodiceFiscale_2
e nato a [...] (B ) Controparte_2 C.F._3
NO NA (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/11/2024 con il quale e Parte_2 [...]
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al CP_2
matrimonio celebrato in data 6.12.1982, a San Leo (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione non sono nati figli;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.03.2025 e 7.03.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
- I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, autorizzandosi reciprocamente a fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno.
- Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo ordinario al suo CP_2 CP_1
mantenimento ex art. 156 c.c., l'importo mensile di euro 200,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dalla medesima indicato, importo che sarà soggetto annualmente a rivalutazione secondo gli indici ISTAT con prima decorrenza dall'anno e mese successivo all'udienza Presidenziale di separazione.
- I coniugi si scambiano fin da ora reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di ogni altro documento equivalente.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_2 [...]
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
CP_2
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Leo (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 27 Parte II Serie A Anno 1982 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 13.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi