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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- IA RE Presidente
- CA Fiorella Componente
- MI GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1531/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda di separazione consensuale tra coniugi proposta da
, rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Nicolina Assunta Placì;
e
), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da avv. Marco Ruta;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi in virtù di matrimonio celebrato a Specchia in data 29/04/2006 e trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune (atto n. 5, parte II, serie A, R.G.V.G. 1531/2025
anno 2006). Hanno precisato che dalla loro unione sono nati Per_1
(Tricase, 24/06/2009), (Tricase, 04/06/2009), (Tricase, Per_2 Per_3
14/12/2012) e (Tricase, 11/01/2021). Per_4
Nel ricorso depositato in data 03/04/2025, hanno domandato l'omologazione della separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente al mantenimento in loro favore;
con riferimento ai beni mobili gli stessi dichiarano di aver già provveduto concordemente alla relativa divisione;
2) I coniugi si autorizzano a vivere separati e a trasferire la loro residenza ovunque ritengano, anche all'estero, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'altro coniuge;
3) I figli minori , , e Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 continueranno a vivere con la madre nella casa coniugale sita in Tricase (LE) alla via Gian Lorenzo Bernini n. 8, ivi mantenendovi la residenza anagrafica e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo il regime della nuova legge
54/2006 in materia di affidamento condiviso, con diritto del padre di averli e tenerli con sé quando lo stesso lo desidera, previo accordo con la madre ed in pari misura a questa, compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori e, comunque, secondo le condizioni di seguito specificate e come specificate nel piano genitoriale che si allega: il padre ha facoltà e diritto di vedere e tenere con sé
i minori, compatibilmente con le esigenze degli stessi, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:30 alle ore
19:00 durante il periodo invernale (scolastico), dalle ore
10:00 alle ore 22:00 durante il periodo estivo da giugno ad agosto;
i minori potranno rimanere con il padre, a settimane
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alterne, dalle 10:00/uscita di scuola del sabato alle 19:00 della domenica pernottando con lo stesso padre;
4) Analogamente trascorreranno ad anni alterni con ciascuno dei genitori le vacanze scolastiche del periodo pasquale e natalizio e ogni altra vacanza scolastica, per la metà dei giorni con ciascuno dei genitori;
si precisa, inoltre, che ad anni alterni i minori trascorreranno con ciascuno dei genitori il giorno di natale, capodanno, pasqua e pasquetta. Con riferimento al giorno del compleanno viene garantito ad entrambi i genitori l'alternanza del diritto a tenere i minori con sé così come statuito per le festività in genere;
5) Con riferimento alle vacanze estive i genitori dei minori stabiliscono che gli stessi trascorrano con il padre dieci giorni consecutivi nel mese di luglio ed ulteriori dieci giorni consecutivi nel mese di agosto;
6) Ogni futuro trasferimento di residenza dei minori dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo, si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno;
7) Entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per i minori, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, della inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli;
8) I genitori concordano sul rilascio del passaporto in favore dei figli e sulla possibilità di ciascuno di loro di portare i minori all'estero nei periodi di vacanze, previo congruo preavviso all'altro genitore;
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9) Il padre provvederà al mantenimento diretto e sosterrà le spese ordinarie dei minori nel periodo di sua convivenza e verserà alla madre per il mantenimento dei figli un assegno perequativo di € 50,00 mensili per ciascun figlio (€ 200,00 complessivi), con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT, mediante versamento entro il 5 di ogni mese, a partire dal deposito del ricorso;
10) L'assegno unico, dell'importo di circa € 1.100,00, viene percepito per intero dalla sig.ra così come Parte_1 concordato da entrambi i coniugi;
11) Le spese straordinarie mediche non erogate dal SSN, le ulteriori spese scolastiche, sportive e ricreative saranno sopportate ed opportunamente documentate dai coniugi al
50% tra loro, da corrispondersi, a chi le abbia correttamente anticipate, entro il cinque di ogni mese successivo. Le spese di vestiario e d'uso necessario e quotidiano saranno sopportate nella misura del 50% per ciascuno dei coniugi;
si faranno altresì carico nella misura del 50% di tutte le spese straordinarie riguardanti i propri figli;
con riferimento alla prima comunione ed alla cresima, ciascun genitore provvederà ad organizzare, in giornate differenti, le rispettive ricorrenze autonomamente con propri invitati sostenendo personalmente le relative spese e comunque le spese straordinarie non espressamente indicate nel sopra emarginato accordo verranno determinate sulla base del protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Lecce;
12) Nessuna spesa straordinaria superiore ad € 200,00 sostenuta da uno dei genitori potrà essere richiesta e condivisa con l'altro, se non mediante una concorde previsione e sostenibilità;
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di
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note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data 03/04/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, il quale nulla ha opposto (parere del
27/05/2025).
1.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15/07/2025, i coniugi hanno dichiarato di voler regolamentare la loro separazione secondo le condizioni indicate nell'atto introduttivo e secondo le seguenti condizioni integrative:
- a precisazione della condizione sub 5 del ricorso introduttivo, i coniugi hanno concordato di stabilire i due periodi di dieci giorni continuativi che i minori trascorreranno con il padre entro il giorno 15 giugno di ogni anno;
- in modifica della condizione sub 9 del ricorso introduttivo, i coniugi hanno concordato che verserà per ciascun figlio la Controparte_1 somma di € 187,50 (€ 750,00 complessivi), comprensiva della propria quota del 50% dell'assegno unico di sua spettanza, alla quale ha rinunciato in favore della moglie, la quale percepisce l'assegno unico al
100%.
Il giudice delegato, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di separazione così come precisate e modificate, ha rimesso la causa in decisione.
2.- La separazione consensuale è meritevole di essere omologata.
Le condizioni concordate tra le parti, infatti, appaiono conformi alla legge e rispondenti all'interesse della prole.
3.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
5 R.G.V.G. 1531/2025
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1531/2025 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 03/04/2025, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione consensuale tra Parte_1
(Poggiardo (LE), 08/11/1987) e (Matera Controparte_1
(MT), 04/11/1980) alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo così come precisate e modificate con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15/07/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Specchia per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/10/2025.
Il giudice estensore La Presidente
MI GR IA RE
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