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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 01/09/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritto al numero di ruolo generale
1908/2024, promossa da:
(c.f. ), nata ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. MARIA CARMEN DE CESARE, ricorrente; contro
(c.f. ), nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
LORELLA CESANA, resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
pagina 1 di 6 di Lecco
CONCLUSIONI piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e in parziale modifica di quanto disposto dalla Corte d'Appello di Milano con decreto del 7/10/2020 nel procedimento R.g. 773/2017 V.G., così provvedere:
1^) Preliminarmente, darsi atto che, al fine di migliorare il dialogo genitoriale, le parti hanno già intrapreso prima d'ora un percorso di mediazione familiare, conferendo incarico a tal fine alla dott.ssa con studio in Lecco, c.so Promessi Sposi 44, specializzata in mediazione Testimone_1 familiare, con appuntamenti della durata massima di 12 incontri, con cadenza settimanale o quindicinale, in modalita' presenza/telematica (videoconferenza), a seconda delle specifiche esigenze delle parti;
il tutto come meglio regolamentato nella scrittura privata sottoscritta il 7 aprile 2025, che integralmente si richiama;
2^) Modificare i giorni di permanenza dei minori presso il padre, prevedendo la modalita' dei weekend alternati, quando quest'ultimo li preleverà dall'abitazione della madre, dal venerdì alle ore 19 sino all'orario di ingresso a scuola del lunedì e comunque nel rispetto delle loro esigenze scolastiche quotidiane;
l'orario di prelievo sarà anticipato alle ore 18, allorche' ricomincerà il calcio, o Per_1 altra attivita' sportiva.
Prevedere altresì che, i compleanni di ciascun genitore, ricadenti in un giorno infrasettimale e/o nel weekend, saranno festeggiati nel fine settimana immediatamente successivo, di pertinenza del festeggiato;
3^) Precisare nel contempo le modalita' di permanenza con la madre nel periodo estivo, per 3/4 settimane, anche non consecutive, secondo il calendario ferie che la ricorrente comunicherà a mezzo mail al sig. entro il 10 maggio di ogni anno;
CP_1
4^) Rideterminare il contributo al mantenimento a carico del padre e sino alla loro indipendenza economica, nella misura di Euro 600,00 (pari a Euro 300,00 per ciascun figlio), oltre aumento Istat come per legge;
4^) Compensi professionali e spese del presente procedimento compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. I sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
hanno intrattenuto una relazione more uxorio, nel corso della quale sono nati i figli pagina 2 di 6 (a Monza, il 7.12.2008) e (a Monza, il Persona_2 Persona_3
12.10.2011).
Con decreto n. 9692/2017 del 7.11.2017, il Tribunale di Lecco ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre (assegnataria della casa familiare) e ha regolamentato il diritto di visita paterno, prevedendo fine settimana alternati ed un giorno infrasettimanale (senza pernotto), oltre l'alternanza delle festività, la paritaria suddivisione dei giorni di vacanza e un periodo di tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive. Per quanto riguarda gli aspetti economici, ha altresì previsto un contributo al mantenimento della prole, a carico del padre, nella misura di € 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
A seguito di reclamo proposto dal sig. , la Corte d'Appello di Milano, con CP_1
decreto del 7.10.2020, emesso all'esito del giudizio n. 773/2017 V.G., ha parzialmente riformato il provvedimento emesso in primo grado, prevedendo, in particolare, un ampliamento del diritto di visita paterno (a settimane alterne, tutti i pomeriggi dopo la scuola, con pernotto il mercoledì e fine settimana compreso) e una riduzione del contributo al mantenimento dei minori, da € 350,00 ad € 200,00 mensili (ovvero € 100,00
a figlio).
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, la sig.ra ha chiesto, in parziale Pt_1
modifica del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano, la limitazione del diritto di visita paterno ai soli fine settimana alternati, nonché l'aumento del contributo al mantenimento dei minori ad € 600,00 mensili (pari ad € 300,00 per ciascun figlio), in ragione del minor tempo trascorso da questi ultimi con il padre.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente allega che la modifica richiesta in punto di visite padre/figli ricalca semplicemente l'assetto venutosi a creare, per comune volontà dei figli e del sig. , dal mese di ottobre 2024, dopo un'interruzione degli CP_1
pagina 3 di 6 incontri voluta dal resistente a causa della sua difficoltà a gestire i minori e del suo atteggiamento “ossessivamente” controllante nei confronti degli stessi.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14.2.2025, il sig. , pur CP_1
contestando la veridicità dei fatti narrati dalla ricorrente, ha sostanzialmente aderito a tutte le domande dalla stessa formulate, confermando l'attuale regolamentazione del suo diritto di visita.
All'udienza chiamata per il giorno 19.3.2025, le parti hanno pertanto dato atto della sostanziale convergenza delle rispettive conclusioni, cosicché, in accoglimento della congiunta istanza, il Giudice relatore ha fissato il termine del 26.3.2025, per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni congiunte.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2) Accordo raggiunto tra le parti. Con foglio di precisazione delle conclusioni sottoscritto il 12.6.2025 e depositato in data 16.6.2025, i sigg.ri e Parte_1
, dato atto di avere intrapreso un percorso di mediazione Controparte_1
familiare, hanno chiesto la modifica degli aspetti riguardanti il diritto di visita ordinario del genitore non collocatario ed il mantenimento dei due figli.
Le parti hanno previsto che la permanenza dei minori presso il padre ridotto rispetto a quanto previsto dalla Corte d'Appello e che dunque avvenga a fine settimana alternati, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 19.00 (o 18.00 laddove il figlio Per_1
ricominci l'attività sportiva) e accompagnamento a scuola il lunedì mattina. Hanno inoltre previsto che il compleanno di ciascun genitore sia festeggiato nel fine settimana successivo di competenza del festeggiato e che nel periodo estivo i minori trascorrano un periodo di 3/4 settimane, anche non consecutive, con la madre.
I sig.ri e hanno infine definito un contributo al mantenimento della Pt_1 CP_1
prole a carico del resistente in ragione di complessivi € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
pagina 4 di 6 3) Idoneità delle condizioni previste dalle parti. Con riguardo alle condizioni relative a e , quanto previsto appare rispondente agli interessi morali e materiali Per_2 Per_1
degli stessi: infatti, la nuova regolamentazione, ricalcando l'assetto venutosi a creare per comune volontà delle parti e degli stessi minori (ormai adolescenti e in grado di poter esprimere le proprie preferenze rispetto alla frequentazione del genitore), rappresenta la misura più appropriata per mantenere quel nuovo equilibrio che si è venuto a creare dopo il periodo di distacco.
Inoltre, appare congruo in relazione alle esigenze di vita dei due minori, la determinazione del contributo a carico del resistente per il loro mantenimento in complessivi € 600,00 mensili, fermo restando quanto già previsto con il decreto del 7.11.2017, relativo al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
4) Compensazione delle spese processuali. Le spese del presente procedimento devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e delle conclusioni congiunte, come del resto dalle stesse concordato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da Pt_1
nei confronti di , in parziale modifica delle condizioni
[...] Controparte_1
per la regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite con decreto del 7.10.2020 della Corte d'Appello di Milano, emesso all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione n. 773/2017, fermo tutto il resto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE CHE
1) versi ad , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_2
e , di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente
[...] Persona_3
secondo gli indici ISTAT;
pagina 5 di 6 2) il diritto di visita ordinario del sig. sia regolato come segue: Controparte_1
a fine settimana alternati, con prelievo dei minori e Persona_2 Per_3
presso l'abitazione della madre il venerdì alle ore 19 e riaccompagno il
[...]
lunedì all'orario di ingresso presso il plesso scolastico e, comunque, nel rispetto delle esigenze scolastiche quotidiane dei minori;
l'orario di prelievo sarà anticipato alle ore 18, alla ripresa da parte di dell'attività sportiva;
Per_1
3) i compleanni di ciascun genitore, ricadenti in un giorno infrasettimale e/o nel weekend, siano festeggiati con i minori nel fine settimana immediatamente successivo, di pertinenza del festeggiato;
4) nel periodo estivo, i minori trascorrano con la madre 3/4 settimane, anche non consecutive, secondo il calendario ferie che la ricorrente comunicherà a mezzo e- mail al sig. , entro il 10 maggio di ogni anno;
CP_1
COMPENSA
integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Marco Erminio Maria Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice rel. dott. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritto al numero di ruolo generale
1908/2024, promossa da:
(c.f. ), nata ad [...], il [...] Parte_1 C.F._1
e residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. MARIA CARMEN DE CESARE, ricorrente; contro
(c.f. ), nato a [...], il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
LORELLA CESANA, resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
pagina 1 di 6 di Lecco
CONCLUSIONI piaccia al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e in parziale modifica di quanto disposto dalla Corte d'Appello di Milano con decreto del 7/10/2020 nel procedimento R.g. 773/2017 V.G., così provvedere:
1^) Preliminarmente, darsi atto che, al fine di migliorare il dialogo genitoriale, le parti hanno già intrapreso prima d'ora un percorso di mediazione familiare, conferendo incarico a tal fine alla dott.ssa con studio in Lecco, c.so Promessi Sposi 44, specializzata in mediazione Testimone_1 familiare, con appuntamenti della durata massima di 12 incontri, con cadenza settimanale o quindicinale, in modalita' presenza/telematica (videoconferenza), a seconda delle specifiche esigenze delle parti;
il tutto come meglio regolamentato nella scrittura privata sottoscritta il 7 aprile 2025, che integralmente si richiama;
2^) Modificare i giorni di permanenza dei minori presso il padre, prevedendo la modalita' dei weekend alternati, quando quest'ultimo li preleverà dall'abitazione della madre, dal venerdì alle ore 19 sino all'orario di ingresso a scuola del lunedì e comunque nel rispetto delle loro esigenze scolastiche quotidiane;
l'orario di prelievo sarà anticipato alle ore 18, allorche' ricomincerà il calcio, o Per_1 altra attivita' sportiva.
Prevedere altresì che, i compleanni di ciascun genitore, ricadenti in un giorno infrasettimale e/o nel weekend, saranno festeggiati nel fine settimana immediatamente successivo, di pertinenza del festeggiato;
3^) Precisare nel contempo le modalita' di permanenza con la madre nel periodo estivo, per 3/4 settimane, anche non consecutive, secondo il calendario ferie che la ricorrente comunicherà a mezzo mail al sig. entro il 10 maggio di ogni anno;
CP_1
4^) Rideterminare il contributo al mantenimento a carico del padre e sino alla loro indipendenza economica, nella misura di Euro 600,00 (pari a Euro 300,00 per ciascun figlio), oltre aumento Istat come per legge;
4^) Compensi professionali e spese del presente procedimento compensate tra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Svolgimento del processo. I sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
hanno intrattenuto una relazione more uxorio, nel corso della quale sono nati i figli pagina 2 di 6 (a Monza, il 7.12.2008) e (a Monza, il Persona_2 Persona_3
12.10.2011).
Con decreto n. 9692/2017 del 7.11.2017, il Tribunale di Lecco ha disposto l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento prevalente presso la madre (assegnataria della casa familiare) e ha regolamentato il diritto di visita paterno, prevedendo fine settimana alternati ed un giorno infrasettimanale (senza pernotto), oltre l'alternanza delle festività, la paritaria suddivisione dei giorni di vacanza e un periodo di tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore durante le vacanze estive. Per quanto riguarda gli aspetti economici, ha altresì previsto un contributo al mantenimento della prole, a carico del padre, nella misura di € 350,00 mensili (€ 175,00 per ciascun figlio), oltre il 50% delle spese straordinarie.
A seguito di reclamo proposto dal sig. , la Corte d'Appello di Milano, con CP_1
decreto del 7.10.2020, emesso all'esito del giudizio n. 773/2017 V.G., ha parzialmente riformato il provvedimento emesso in primo grado, prevedendo, in particolare, un ampliamento del diritto di visita paterno (a settimane alterne, tutti i pomeriggi dopo la scuola, con pernotto il mercoledì e fine settimana compreso) e una riduzione del contributo al mantenimento dei minori, da € 350,00 ad € 200,00 mensili (ovvero € 100,00
a figlio).
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, la sig.ra ha chiesto, in parziale Pt_1
modifica del decreto emesso dalla Corte d'Appello di Milano, la limitazione del diritto di visita paterno ai soli fine settimana alternati, nonché l'aumento del contributo al mantenimento dei minori ad € 600,00 mensili (pari ad € 300,00 per ciascun figlio), in ragione del minor tempo trascorso da questi ultimi con il padre.
A sostegno delle proprie domande, la ricorrente allega che la modifica richiesta in punto di visite padre/figli ricalca semplicemente l'assetto venutosi a creare, per comune volontà dei figli e del sig. , dal mese di ottobre 2024, dopo un'interruzione degli CP_1
pagina 3 di 6 incontri voluta dal resistente a causa della sua difficoltà a gestire i minori e del suo atteggiamento “ossessivamente” controllante nei confronti degli stessi.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14.2.2025, il sig. , pur CP_1
contestando la veridicità dei fatti narrati dalla ricorrente, ha sostanzialmente aderito a tutte le domande dalla stessa formulate, confermando l'attuale regolamentazione del suo diritto di visita.
All'udienza chiamata per il giorno 19.3.2025, le parti hanno pertanto dato atto della sostanziale convergenza delle rispettive conclusioni, cosicché, in accoglimento della congiunta istanza, il Giudice relatore ha fissato il termine del 26.3.2025, per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le conclusioni congiunte.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2) Accordo raggiunto tra le parti. Con foglio di precisazione delle conclusioni sottoscritto il 12.6.2025 e depositato in data 16.6.2025, i sigg.ri e Parte_1
, dato atto di avere intrapreso un percorso di mediazione Controparte_1
familiare, hanno chiesto la modifica degli aspetti riguardanti il diritto di visita ordinario del genitore non collocatario ed il mantenimento dei due figli.
Le parti hanno previsto che la permanenza dei minori presso il padre ridotto rispetto a quanto previsto dalla Corte d'Appello e che dunque avvenga a fine settimana alternati, con prelievo presso l'abitazione materna alle ore 19.00 (o 18.00 laddove il figlio Per_1
ricominci l'attività sportiva) e accompagnamento a scuola il lunedì mattina. Hanno inoltre previsto che il compleanno di ciascun genitore sia festeggiato nel fine settimana successivo di competenza del festeggiato e che nel periodo estivo i minori trascorrano un periodo di 3/4 settimane, anche non consecutive, con la madre.
I sig.ri e hanno infine definito un contributo al mantenimento della Pt_1 CP_1
prole a carico del resistente in ragione di complessivi € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
pagina 4 di 6 3) Idoneità delle condizioni previste dalle parti. Con riguardo alle condizioni relative a e , quanto previsto appare rispondente agli interessi morali e materiali Per_2 Per_1
degli stessi: infatti, la nuova regolamentazione, ricalcando l'assetto venutosi a creare per comune volontà delle parti e degli stessi minori (ormai adolescenti e in grado di poter esprimere le proprie preferenze rispetto alla frequentazione del genitore), rappresenta la misura più appropriata per mantenere quel nuovo equilibrio che si è venuto a creare dopo il periodo di distacco.
Inoltre, appare congruo in relazione alle esigenze di vita dei due minori, la determinazione del contributo a carico del resistente per il loro mantenimento in complessivi € 600,00 mensili, fermo restando quanto già previsto con il decreto del 7.11.2017, relativo al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
4) Compensazione delle spese processuali. Le spese del presente procedimento devono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura del giudizio e delle conclusioni congiunte, come del resto dalle stesse concordato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto con ricorso da Pt_1
nei confronti di , in parziale modifica delle condizioni
[...] Controparte_1
per la regolamentazione della responsabilità genitoriale stabilite con decreto del 7.10.2020 della Corte d'Appello di Milano, emesso all'esito del procedimento di volontaria giurisdizione n. 773/2017, fermo tutto il resto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
DISPONE CHE
1) versi ad , entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1
mese, la somma a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_2
e , di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente
[...] Persona_3
secondo gli indici ISTAT;
pagina 5 di 6 2) il diritto di visita ordinario del sig. sia regolato come segue: Controparte_1
a fine settimana alternati, con prelievo dei minori e Persona_2 Per_3
presso l'abitazione della madre il venerdì alle ore 19 e riaccompagno il
[...]
lunedì all'orario di ingresso presso il plesso scolastico e, comunque, nel rispetto delle esigenze scolastiche quotidiane dei minori;
l'orario di prelievo sarà anticipato alle ore 18, alla ripresa da parte di dell'attività sportiva;
Per_1
3) i compleanni di ciascun genitore, ricadenti in un giorno infrasettimale e/o nel weekend, siano festeggiati con i minori nel fine settimana immediatamente successivo, di pertinenza del festeggiato;
4) nel periodo estivo, i minori trascorrano con la madre 3/4 settimane, anche non consecutive, secondo il calendario ferie che la ricorrente comunicherà a mezzo e- mail al sig. , entro il 10 maggio di ogni anno;
CP_1
COMPENSA
integralmente le spese di lite tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il GIUDICE rel. Il PRESIDENTE
Dott. Dario Colasanti Dott. Marco Tremolada
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