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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2027 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Spada, presso il quale è elettivamente domiciliato, per procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(nata a [...] – To -il 22.5.1960, c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(nato a [...] il [...], c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Rita
[...] C.F._3
Laracca, presso la quale sono elettivamente domiciliati, per procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza dell'1.10.2024 svolta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Con le presenti note di trattazione scritta, nel rispetto dei termini concessi dal G.I., parte attrice precisa le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle richieste integrali così come formulate nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, nessuna esclusa ivi comprese quelle relative alle richieste istruttorie. Con richiesta della concessione dei termini 190 cpc, anche ridotti, tenuto conto della natura documentale della controversia, per il deposito delle memorie conclusionali.”
Per e Controparte_1 CP_2
“Senza alcuna rinuncia, anzi insistendo, nelle eccezioni, allegazioni e domande già formulate, con le presenti note, si chiede il rigetto di tutte le avverse istanze perché inammissibili ed irrilevanti, nonché infondate in fatto e diritto.
Si precisano, dunque, le proprie conclusioni da intendersi in questa sede integralmente trascritte, così come rassegnate negli scritti difensivi ritualmente depositati, da questa difesa. 2
In via istruttoria: si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie come articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata.
Si chiede, da ultimo, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.12.2021 e il successivo giorno 20, Parte_1
conveniva in giudizio, rispettivamente e dinanzi al Tribunale CP_2 Controparte_1
di Roma e proponeva la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 2901 c.c., come descritti nella premessa del presente atto qui integralmente richiamati e riportati, disporre la revocatoria dell'atto a rogito
Notaio stipulato in data 21 dicembre 2016, rep. num. 90185-30952, Persona_1
debitamente registrato e trascritto a Roma 1 in data 28 dicembre 2016 al num. 15253 di form., con il quale la signora ha ceduto il proprio patrimonio immobiliare al figlio Controparte_1
signor , CP_2 dichiarare per l'effetto inefficace nei confronti dell'attore, l'atto medesimo e le disposizioni patrimoniali nello stesso contenute ed effettuate.
Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio, da distrarsi nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario.” esponeva che, nei confronti di , era titolare del credito Parte_1 Controparte_1 per il pagamento di € 78.551,14, in base al decreto ingiuntivo n. 15495/2013 dell'importo capitale di € 62.214,50, emesso il 23.7.2013 dal Tribunale di Roma, che lo aveva confermato con sentenza n. 23717/2019, resa a definizione della causa di opposizione, iscritta al n. 68715/2013 R.G.
(documenti allegati alla memoria depositata il 6.7.2022, nel secondo termine ex art. 183, c. VI,
c.p.c.); che aveva stipulato l'atto intitolato “Vitalizio alimentare”, rogato il Controparte_1
21.12.2016 dal notaio Dott. (repertorio n. 90185, raccolta n. 30952 – Persona_1 documento allegato all'atto di citazione), con cui aveva ceduto al figlio, il diritto di CP_2
nuda proprietà del suo patrimonio immobiliare, riservandosi il diritto di usufrutto e abitazione.
L'attore deduceva che e erano stati consapevoli che tale atto Controparte_1 CP_2 consentiva alla cedente di eludere le garanzie del creditore, previste dall'art. 2740 c.c., e che sussistevano i presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Era confermata l'udienza di prima comparizione indicata citazione per il 10.5.2022. 3
e si costituivano in giudizio il 9.5.2022 e contestavano la Controparte_1 CP_2
fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto, con le conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Giustizia adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con espressa riserva ed integrazione e/o modificazione delle conclusioni, ogni più ampia ed ulteriore difesa, eccezione, deduzione ed istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei termini di procedura.”
I convenuti negavano la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., sostenendo che tale disposizione patrimoniale era stata effettuata in buona fede, mentre era in corso la causa di opposizione a decreto ingiuntivo (documenti n. 1 e 2); assumevano che il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile a seguito della pronuncia della sentenza n. 23717/2019, pubblicata il 10.12.2019, sicché l'atto dispositivo concluso in precedenza non costituiva presupposto per affermare la sussistenza de consilium fraudis e della scientia damni, né l'attore aveva provato il dolo e la finalità di privarlo della garanzia di cui all'art. 2740 c.c., né alcun pregiudizio.
I convenuti aggiungevano che, alla data della costituzione del vitalizio alimentare, i beni immobili siti in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 204 e in Via Giovanni Vestri n. 14, erano gravati da due ipoteche giudiziali a favore di e della Banca Monte dei Paschi di Siena Controparte_3
S.p.a., iscritte rispettivamente in date 21.2.2008 e 27.10.2010, nonché dal pignoramento trascritto il
17.6.2013, come indicato all'art. 6 dell'atto notarile del 21.12.2016; che questi gravami erano stati eseguiti prima della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. e non si configurava la consapevolezza di ledere la realizzazione del diritto di credito dell'attore, in considerazione dei crediti privilegiati delle banche;
che, in esito a una procedura esecutiva mobiliare ex artt. 543 e segg. c.p.c., dal 2019 la retribuzione dovuta da a era stata mensilmente ridotta dell'importo di € CP_4 Controparte_1
208, assegnato a (documento n. 3); Parte_1
che il contratto stipulato il 21.12.2016 aveva prevalente contenuto di prestazione assistenziale a carattere personale e non patrimoniale, né l'attore aveva provato la consapevole conoscenza e/o partecipazione da parte del terzo all'asserita dolosa preordinazione di ledere la sua garanzia patrimoniale, né questo presupposto poteva essere ravvisato nel vincolo di parentela tra i contraenti.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., prodotta documentazione e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza dell'1.10.2024 la causa passava in decisione, con i termini previsti ex art. 190 c.p.c. e indicati in complessivi ottanta giorni. 4
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza resa il 18.11.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
I presupposti per l'accoglimento della domanda prevista dall'art. 2901, comma 1°, c.c. consistono nella sussistenza del diritto di credito, nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e, in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione di questi alla preordinazione.
La preesistenza della ragione di credito di rispetto alla stipulazione dell'atto Parte_1
dispositivo del 21.12.2016 risulta dal decreto ingiuntivo n. 15495-2013, munito di formula esecutiva il 22.5.2015 (documento n. 1 e 2 memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., II termine, dell'attore), con cui il preesistente credito controverso ha acquisito i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di esperire l'azione revocatoria da parte del creditore avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c. “è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente” (Cass. civ., sez. I civ., sentenza n.
14166 del 14.11.2001, n.14166; conformi Cass. civ., sez. III, 17/10/2001, n.12678 Cass. civ., sez.
II, 24/02/2000, n.2104) ed è stato chiarito che: “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del 22.3.2016, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 639291-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del 9.2.2012; cfr. Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 23208 del 15.11.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1593 del 24.1.2020; Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 11121 del 10.6.2020; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1414 del 18.1.2023).
Dalla documentata anteriorità dell'insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo patrimoniale concluso dal debitore deriva che “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), 5
essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7262 del 1.6.2000, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 537106-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14489 del 29.7.2004).
Nella specie, non può essere messa in dubbio la consapevolezza di di recare Controparte_1 pregiudizio alle ragioni creditorie di per l'avvenuta notificazione del Parte_1
decreto ingiuntivo, perfezionata il 20.8.2013.
Con l'atto di disposizione oggetto della domanda ex art. 2901 c.c., la debitrice ha pregiudicato la garanzia patrimoniale del credito avendo ceduto al figlio, i beni costituenti il CP_2
proprio patrimonio immobiliare, così descritti in tale atto:
“a) appartamento in Roma, Via Circonvallazione Gianicolense n. 204, distinto con il numero sei
(6), al secondo piano, confinante con o aventi causa, pianerottolo Controparte_5
condominiale, vano scala, distacchi, con annesso vano cantina al quarto piano, distinta con il numero 6, confinante con soffitta numero 5, corridoio di accesso terrazzo, il tutto per una consistenza di sei vani catastali.
Censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 461, particella 12, sub. 6, Z.c. 4, Categ. A/2, C1. 2, vani 6, rendita € 1.239,50;
b) diritti pari ad un sesto (1/6) dell'appartamento sito come sopra, Via Giovanni Vestri n. 14, distinto con il numero interno dieci (10), della scala A, composto di tre vani e mezzo catastali al secondo piano, confinante con vano scala, altra proprietà a più lati.
Censito nel Catasto Fabbricati al foglio 457, particella 401, sub. 14, Z.C. 4, Categ. A/3, Cl. 3, vani
3,5, rendita € 632,66;
c) appartamento in Paliano, Via del Carmine n. 46, composto di un vano e mezzo catastali al primo piano, confinante con detta Via a due lati, proprietà o aventi causa. Censito nel Persona_2
Catasto dei Fabbricati al foglio MU, particella 577, sub. 4, Categ. A/4, Cl. 1, vani 1,5, Rendita €
40,28; 6
d) locale deposito al piano terra, sito come sopra, alla Via della Rocca n. 6, della superficie di mq
21, confinante con detta via, altra proprietà a più lati.
Censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 77, particella 540, sub. 1, Categ. c/2, Cl. 5, mq 21, rendita € 39,04.”
Il cessionario si è obbligato, “per sé e aventi causa a qualsiasi titolo”, a prestare alla parte cedente ogni assistenza, e a fornirle generi alimentari, vestiario, giornali, riviste, libri oggetti per la casa e, in caso di bisogno, l'alloggio, e a sostenere spese per cure mediche e infermieristiche, per ricovero in ospedale o clinica.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito: “[…] (Cass.n. 7479 del 25.03.2013) se la cessione di un immobile, che ha come corrispettivo il mantenimento del cedente, presenta una evidente sproporzione tra le due prestazioni, allora si presume che si tratti di donazione.” (Cass., Seconda
Sezione Civile, sentenza n. 7179-2018, C.E.D. Corte di Cassazione;
cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 15904 del 29.7.2016)
Le ipoteche e l'atto di pignoramento gravanti sui beni immobili oggetto della disposizione patrimoniale non sono idonei a dimostrare l'assenza di pregiudizio alle ragioni creditorie, la parte convenuta non ha prodotto le note d'iscrizione e trascrizione, né il contratto indica l'importo dei crediti sottesi a tali atti e neanche i titoli che vi hanno dato luogo e va considerato il principio secondo cui: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo).” (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 16221 del 18.6.2019, ivi,
Rv. 654318-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanze n. 19207 del 19.7.2018 e n. 20232 del
14.7.2023).
Circa la consapevolezza del terzo, requisito che non ricorre negli atti a titolo gratuito, è stato affermato che “La prova della 'participatio fraudis' del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento 7
dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici e che la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo rende 'estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente' (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1286 del 18.1.2019, ivi, Rv. 652471).
Nell'ipotesi di atti a titolo oneroso, l'intensità dell'elemento soggettivo è graduata a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso, si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (c.d. scientia fraudis), pur se non si ritiene necessaria, una sua specifica conoscenza del debito gravante sull'alienante, e delle sue caratteristiche (Cass., Sez. 1 civ., sentenze n. 5741 del 23.3.2004 e n. 22365 del 25.10.2007; Cass.,
Sez. 2 civ., sentenza n. 10623 del 3.5.2010); nel secondo caso che egli sia, come il debitore, consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod.civ., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
“Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa"”
(Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7507 del 27.3.2007, ivi, Rv. 596058 – 01).
Inoltre, va considerato il principio secondo cui: “In tema di dell'azione revocatoria di cui all'art.2901 cod.civ., il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 2303 del
19.3.1996, ivi, Rv. 496439-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 5741 del 23.3.2004; Cass., Sez.
1 civ., sentenza n. 22365 del 25.10.2007; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10623 del 3.5.2010).
Si rileva che l'esistenza del vincolo di parentela tra le parti del contratto per cui è causa rende inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5359/2009; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1286/2019; Cass., Sez. 6- 8
3 civ., ordinanza n. 10928 del 9.6.2020), né è verosimile che la debitrice abbia taciuto al figlio l'esistenza di tale contenzioso, che in precedenza aveva coinvolto anche il padre, Persona_3
poi deceduto.
Questa presunzione è confermata dal rapporto di fiducia sotteso all'assunzione da parte di
[...] dell'obbligo di assistenza morale e materiale della cedente. CP_2
Per conseguenza, la domanda di cui all'atto di citazione va accolta e va dichiarata l'inopponibilità a del contratto di “Vitalizio alimentare” rogato il 21.12.2016 dal notaio Dott. Parte_1
(repertorio n. 90185, raccolta n. 30952). Persona_1
Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'Avv. Vittorio Spada, in considerazione dell'istruttoria documentale della causa e del valore del credito a tutela del quale è stata esercitata l'azione ex art. 2901 c.c. (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 10089 del 9.5.2014).
L'annotazione della sentenza è a cura della parte (art. 2655 c.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, a norma dell'art. 2901 c.c., dichiara inopponibile a il contratto Parte_1
rogato il 21.12.2016 dal notaio Dott. (repertorio n. 90185, raccolta n. Persona_1
30952), con cui , riservando a sé l'usufrutto vitalizio e il diritto di abitazione, Controparte_1
ha ceduto a il diritto di nuda proprietà dei beni immobili, così ivi descritti: CP_2
“a) appartamento in Roma, Via Circonvallazione Gianicolense n. 204, distinto con il numero sei
(6), al secondo piano, confinante con o aventi causa, pianerottolo Controparte_5
condominiale, vano scala, distacchi, con annesso vano cantina al quarto piano, distinta con il numero 6, confinante con soffitta numero 5, corridoio di accesso terrazzo, il tutto per una consistenza di sei vani catastali.
Censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 461, particella 12, sub. 6, Z.c. 4, Categ. A/2, C1. 2, vani 6, rendita € 1.239,50;
b) diritti pari ad un sesto (1/6) dell'appartamento sito come sopra, Via Giovanni Vestri n. 14, distinto con il numero interno dieci (10), della scala A, composto di tre vani e mezzo catastali al secondo piano, confinante con vano scala, altra proprietà a più lati.
Censito nel Catasto Fabbricati al foglio 457, particella 401, sub. 14, Z.C. 4, Categ. A/3, Cl. 3, vani
3,5, rendita € 632,66;
c) appartamento in Paliano, Via del Carmine n. 46, composto di un vano e mezzo catastali al primo piano, confinante con detta Via a due lati, proprietà o aventi causa. Censito nel Persona_2 9
Catasto dei Fabbricati al foglio MU, particella 577, sub. 4, Categ. A/4, Cl. 1, vani 1,5, Rendita €
40,28;
d) locale deposito al piano terra, sito come sopra, alla Via della Rocca n. 6, della superficie di mq
21, confinante con detta via, altra proprietà a più lati.
Censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 77, particella 540, sub. 1, Categ. c/2, Cl. 5, mq 21, rendita € 39,04.”
A norma dell'art. 93 c.p.c, condanna e in via solidale, a Controparte_1 CP_2 rifondere all'Avv. Vittorio Spada le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di €
8.670,00 (570 anticipazioni, 1.400 fase di studio, 1.200 fase introduttiva, 3.000 trattazione e istruttoria, 2.500 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 5.3.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. Daniela Gaetano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2027 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Spada, presso il quale è elettivamente domiciliato, per procura allegata in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(nata a [...] – To -il 22.5.1960, c.f. ) e Controparte_1 C.F._2 CP_2
(nato a [...] il [...], c.f. ) rappresentati e difesi dall'Avv. Rita
[...] C.F._3
Laracca, presso la quale sono elettivamente domiciliati, per procure allegate alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni precisate in vista dell'udienza dell'1.10.2024 svolta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per Parte_1
“Con le presenti note di trattazione scritta, nel rispetto dei termini concessi dal G.I., parte attrice precisa le proprie conclusioni, chiedendo l'accoglimento delle richieste integrali così come formulate nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, nessuna esclusa ivi comprese quelle relative alle richieste istruttorie. Con richiesta della concessione dei termini 190 cpc, anche ridotti, tenuto conto della natura documentale della controversia, per il deposito delle memorie conclusionali.”
Per e Controparte_1 CP_2
“Senza alcuna rinuncia, anzi insistendo, nelle eccezioni, allegazioni e domande già formulate, con le presenti note, si chiede il rigetto di tutte le avverse istanze perché inammissibili ed irrilevanti, nonché infondate in fatto e diritto.
Si precisano, dunque, le proprie conclusioni da intendersi in questa sede integralmente trascritte, così come rassegnate negli scritti difensivi ritualmente depositati, da questa difesa. 2
In via istruttoria: si reitera la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie come articolate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata.
Si chiede, da ultimo, la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 17.12.2021 e il successivo giorno 20, Parte_1
conveniva in giudizio, rispettivamente e dinanzi al Tribunale CP_2 Controparte_1
di Roma e proponeva la domanda:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: accertata l'esistenza dei presupposti di cui all'articolo 2901 c.c., come descritti nella premessa del presente atto qui integralmente richiamati e riportati, disporre la revocatoria dell'atto a rogito
Notaio stipulato in data 21 dicembre 2016, rep. num. 90185-30952, Persona_1
debitamente registrato e trascritto a Roma 1 in data 28 dicembre 2016 al num. 15253 di form., con il quale la signora ha ceduto il proprio patrimonio immobiliare al figlio Controparte_1
signor , CP_2 dichiarare per l'effetto inefficace nei confronti dell'attore, l'atto medesimo e le disposizioni patrimoniali nello stesso contenute ed effettuate.
Con vittoria di spese, onorari e competenze di giudizio, da distrarsi nei confronti del procuratore che si dichiara antistatario.” esponeva che, nei confronti di , era titolare del credito Parte_1 Controparte_1 per il pagamento di € 78.551,14, in base al decreto ingiuntivo n. 15495/2013 dell'importo capitale di € 62.214,50, emesso il 23.7.2013 dal Tribunale di Roma, che lo aveva confermato con sentenza n. 23717/2019, resa a definizione della causa di opposizione, iscritta al n. 68715/2013 R.G.
(documenti allegati alla memoria depositata il 6.7.2022, nel secondo termine ex art. 183, c. VI,
c.p.c.); che aveva stipulato l'atto intitolato “Vitalizio alimentare”, rogato il Controparte_1
21.12.2016 dal notaio Dott. (repertorio n. 90185, raccolta n. 30952 – Persona_1 documento allegato all'atto di citazione), con cui aveva ceduto al figlio, il diritto di CP_2
nuda proprietà del suo patrimonio immobiliare, riservandosi il diritto di usufrutto e abitazione.
L'attore deduceva che e erano stati consapevoli che tale atto Controparte_1 CP_2 consentiva alla cedente di eludere le garanzie del creditore, previste dall'art. 2740 c.c., e che sussistevano i presupposti per la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Era confermata l'udienza di prima comparizione indicata citazione per il 10.5.2022. 3
e si costituivano in giudizio il 9.5.2022 e contestavano la Controparte_1 CP_2
fondatezza della domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto, con le conclusioni:
“Piaccia all'Ill.ma Giustizia adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, nel merito, respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Con espressa riserva ed integrazione e/o modificazione delle conclusioni, ogni più ampia ed ulteriore difesa, eccezione, deduzione ed istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei termini di procedura.”
I convenuti negavano la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c., sostenendo che tale disposizione patrimoniale era stata effettuata in buona fede, mentre era in corso la causa di opposizione a decreto ingiuntivo (documenti n. 1 e 2); assumevano che il credito era divenuto certo, liquido ed esigibile a seguito della pronuncia della sentenza n. 23717/2019, pubblicata il 10.12.2019, sicché l'atto dispositivo concluso in precedenza non costituiva presupposto per affermare la sussistenza de consilium fraudis e della scientia damni, né l'attore aveva provato il dolo e la finalità di privarlo della garanzia di cui all'art. 2740 c.c., né alcun pregiudizio.
I convenuti aggiungevano che, alla data della costituzione del vitalizio alimentare, i beni immobili siti in Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 204 e in Via Giovanni Vestri n. 14, erano gravati da due ipoteche giudiziali a favore di e della Banca Monte dei Paschi di Siena Controparte_3
S.p.a., iscritte rispettivamente in date 21.2.2008 e 27.10.2010, nonché dal pignoramento trascritto il
17.6.2013, come indicato all'art. 6 dell'atto notarile del 21.12.2016; che questi gravami erano stati eseguiti prima della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2901 c.c. e non si configurava la consapevolezza di ledere la realizzazione del diritto di credito dell'attore, in considerazione dei crediti privilegiati delle banche;
che, in esito a una procedura esecutiva mobiliare ex artt. 543 e segg. c.p.c., dal 2019 la retribuzione dovuta da a era stata mensilmente ridotta dell'importo di € CP_4 Controparte_1
208, assegnato a (documento n. 3); Parte_1
che il contratto stipulato il 21.12.2016 aveva prevalente contenuto di prestazione assistenziale a carattere personale e non patrimoniale, né l'attore aveva provato la consapevole conoscenza e/o partecipazione da parte del terzo all'asserita dolosa preordinazione di ledere la sua garanzia patrimoniale, né questo presupposto poteva essere ravvisato nel vincolo di parentela tra i contraenti.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., prodotta documentazione e precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, all'udienza dell'1.10.2024 la causa passava in decisione, con i termini previsti ex art. 190 c.p.c. e indicati in complessivi ottanta giorni. 4
Le istanze istruttorie volte all'ammissione di prove costituende non sono state accolte con l'ordinanza resa il 18.11.2022, che si richiama (circa la legittimità processuale della motivazione cd. per relationem cfr. Cass., S.U., 16.1.2015, n. 642) e in relazione alla quale non è stata proposta alcuna argomentata istanza di revoca.
I presupposti per l'accoglimento della domanda prevista dall'art. 2901, comma 1°, c.c. consistono nella sussistenza del diritto di credito, nella conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicarne il soddisfacimento e, in caso di atto a titolo oneroso, la consapevolezza del terzo del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, la partecipazione di questi alla preordinazione.
La preesistenza della ragione di credito di rispetto alla stipulazione dell'atto Parte_1
dispositivo del 21.12.2016 risulta dal decreto ingiuntivo n. 15495-2013, munito di formula esecutiva il 22.5.2015 (documento n. 1 e 2 memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., II termine, dell'attore), con cui il preesistente credito controverso ha acquisito i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.
Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: “Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, al fine di esperire l'azione revocatoria da parte del creditore avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore ai sensi dell'art. 2901 c.c. “è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito ancorché non accertata giudizialmente” (Cass. civ., sez. I civ., sentenza n.
14166 del 14.11.2001, n.14166; conformi Cass. civ., sez. III, 17/10/2001, n.12678 Cass. civ., sez.
II, 24/02/2000, n.2104) ed è stato chiarito che: “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del 22.3.2016, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 639291-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del 9.2.2012; cfr. Cass., Sez.
3 civ., sentenza n. 23208 del 15.11.2016; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1593 del 24.1.2020; Cass.,
Sez. 3 civ., sentenza n. 11121 del 10.6.2020; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1414 del 18.1.2023).
Dalla documentata anteriorità dell'insorgenza del credito rispetto all'atto dispositivo patrimoniale concluso dal debitore deriva che “In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), 5
essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") ne' la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore ("eventus damni"), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7262 del 1.6.2000, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 537106-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 14489 del 29.7.2004).
Nella specie, non può essere messa in dubbio la consapevolezza di di recare Controparte_1 pregiudizio alle ragioni creditorie di per l'avvenuta notificazione del Parte_1
decreto ingiuntivo, perfezionata il 20.8.2013.
Con l'atto di disposizione oggetto della domanda ex art. 2901 c.c., la debitrice ha pregiudicato la garanzia patrimoniale del credito avendo ceduto al figlio, i beni costituenti il CP_2
proprio patrimonio immobiliare, così descritti in tale atto:
“a) appartamento in Roma, Via Circonvallazione Gianicolense n. 204, distinto con il numero sei
(6), al secondo piano, confinante con o aventi causa, pianerottolo Controparte_5
condominiale, vano scala, distacchi, con annesso vano cantina al quarto piano, distinta con il numero 6, confinante con soffitta numero 5, corridoio di accesso terrazzo, il tutto per una consistenza di sei vani catastali.
Censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 461, particella 12, sub. 6, Z.c. 4, Categ. A/2, C1. 2, vani 6, rendita € 1.239,50;
b) diritti pari ad un sesto (1/6) dell'appartamento sito come sopra, Via Giovanni Vestri n. 14, distinto con il numero interno dieci (10), della scala A, composto di tre vani e mezzo catastali al secondo piano, confinante con vano scala, altra proprietà a più lati.
Censito nel Catasto Fabbricati al foglio 457, particella 401, sub. 14, Z.C. 4, Categ. A/3, Cl. 3, vani
3,5, rendita € 632,66;
c) appartamento in Paliano, Via del Carmine n. 46, composto di un vano e mezzo catastali al primo piano, confinante con detta Via a due lati, proprietà o aventi causa. Censito nel Persona_2
Catasto dei Fabbricati al foglio MU, particella 577, sub. 4, Categ. A/4, Cl. 1, vani 1,5, Rendita €
40,28; 6
d) locale deposito al piano terra, sito come sopra, alla Via della Rocca n. 6, della superficie di mq
21, confinante con detta via, altra proprietà a più lati.
Censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 77, particella 540, sub. 1, Categ. c/2, Cl. 5, mq 21, rendita € 39,04.”
Il cessionario si è obbligato, “per sé e aventi causa a qualsiasi titolo”, a prestare alla parte cedente ogni assistenza, e a fornirle generi alimentari, vestiario, giornali, riviste, libri oggetti per la casa e, in caso di bisogno, l'alloggio, e a sostenere spese per cure mediche e infermieristiche, per ricovero in ospedale o clinica.
Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito: “[…] (Cass.n. 7479 del 25.03.2013) se la cessione di un immobile, che ha come corrispettivo il mantenimento del cedente, presenta una evidente sproporzione tra le due prestazioni, allora si presume che si tratti di donazione.” (Cass., Seconda
Sezione Civile, sentenza n. 7179-2018, C.E.D. Corte di Cassazione;
cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 15904 del 29.7.2016)
Le ipoteche e l'atto di pignoramento gravanti sui beni immobili oggetto della disposizione patrimoniale non sono idonei a dimostrare l'assenza di pregiudizio alle ragioni creditorie, la parte convenuta non ha prodotto le note d'iscrizione e trascrizione, né il contratto indica l'importo dei crediti sottesi a tali atti e neanche i titoli che vi hanno dato luogo e va considerato il principio secondo cui: “Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita di un immobile stipulato dal debitore convenuto, il cui patrimonio immobiliare residuo risultava gravato da un fondo patrimoniale e da iscrizioni ipotecarie, reputando irrilevante che il credito sottostante a una di tali iscrizioni fosse stato contestato dal debitore medesimo, in seno ad un giudizio instaurato successivamente all'atto dispositivo).” (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 16221 del 18.6.2019, ivi,
Rv. 654318-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanze n. 19207 del 19.7.2018 e n. 20232 del
14.7.2023).
Circa la consapevolezza del terzo, requisito che non ricorre negli atti a titolo gratuito, è stato affermato che “La prova della 'participatio fraudis' del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento 7
dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici e che la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo rende 'estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente' (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1286 del 18.1.2019, ivi, Rv. 652471).
Nell'ipotesi di atti a titolo oneroso, l'intensità dell'elemento soggettivo è graduata a seconda che l'atto impugnato sia anteriore o successivo al sorgere del credito: nel primo caso, si richiede che il terzo sia a conoscenza della dolosa preordinazione del debitore (c.d. scientia fraudis), pur se non si ritiene necessaria, una sua specifica conoscenza del debito gravante sull'alienante, e delle sue caratteristiche (Cass., Sez. 1 civ., sentenze n. 5741 del 23.3.2004 e n. 22365 del 25.10.2007; Cass.,
Sez. 2 civ., sentenza n. 10623 del 3.5.2010); nel secondo caso che egli sia, come il debitore, consapevole delle conseguenze pregiudizievoli dell'atto stesso.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod.civ., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
“Nel caso di vendita contestuale in favore di un terzo di una pluralità di beni del debitore, ovvero di vendita dell'unico bene immobile di proprietà del debitore, l'esistenza e la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di questi dell'azione pauliana, possono ritenersi "in re ipsa"”
(Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 7507 del 27.3.2007, ivi, Rv. 596058 – 01).
Inoltre, va considerato il principio secondo cui: “In tema di dell'azione revocatoria di cui all'art.2901 cod.civ., il requisito della consapevolezza, da parte del terzo acquirente, del pregiudizio arrecato dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore dell'alienante prescinde dalla specifica conoscenza del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esperita, investendo invece la riduzione delle garanzie offerte dal debitore, in relazione alla consistenza patrimoniale considerata ed ai vincoli già esistenti nei confronti di altri creditori.” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 2303 del
19.3.1996, ivi, Rv. 496439-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 5741 del 23.3.2004; Cass., Sez.
1 civ., sentenza n. 22365 del 25.10.2007; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 10623 del 3.5.2010).
Si rileva che l'esistenza del vincolo di parentela tra le parti del contratto per cui è causa rende inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente
(Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5359/2009; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1286/2019; Cass., Sez. 6- 8
3 civ., ordinanza n. 10928 del 9.6.2020), né è verosimile che la debitrice abbia taciuto al figlio l'esistenza di tale contenzioso, che in precedenza aveva coinvolto anche il padre, Persona_3
poi deceduto.
Questa presunzione è confermata dal rapporto di fiducia sotteso all'assunzione da parte di
[...] dell'obbligo di assistenza morale e materiale della cedente. CP_2
Per conseguenza, la domanda di cui all'atto di citazione va accolta e va dichiarata l'inopponibilità a del contratto di “Vitalizio alimentare” rogato il 21.12.2016 dal notaio Dott. Parte_1
(repertorio n. 90185, raccolta n. 30952). Persona_1
Le spese processuali seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano come in dispositivo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'Avv. Vittorio Spada, in considerazione dell'istruttoria documentale della causa e del valore del credito a tutela del quale è stata esercitata l'azione ex art. 2901 c.c. (Cass., Sez.
6-3 civ., ordinanza n. 10089 del 9.5.2014).
L'annotazione della sentenza è a cura della parte (art. 2655 c.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, a norma dell'art. 2901 c.c., dichiara inopponibile a il contratto Parte_1
rogato il 21.12.2016 dal notaio Dott. (repertorio n. 90185, raccolta n. Persona_1
30952), con cui , riservando a sé l'usufrutto vitalizio e il diritto di abitazione, Controparte_1
ha ceduto a il diritto di nuda proprietà dei beni immobili, così ivi descritti: CP_2
“a) appartamento in Roma, Via Circonvallazione Gianicolense n. 204, distinto con il numero sei
(6), al secondo piano, confinante con o aventi causa, pianerottolo Controparte_5
condominiale, vano scala, distacchi, con annesso vano cantina al quarto piano, distinta con il numero 6, confinante con soffitta numero 5, corridoio di accesso terrazzo, il tutto per una consistenza di sei vani catastali.
Censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 461, particella 12, sub. 6, Z.c. 4, Categ. A/2, C1. 2, vani 6, rendita € 1.239,50;
b) diritti pari ad un sesto (1/6) dell'appartamento sito come sopra, Via Giovanni Vestri n. 14, distinto con il numero interno dieci (10), della scala A, composto di tre vani e mezzo catastali al secondo piano, confinante con vano scala, altra proprietà a più lati.
Censito nel Catasto Fabbricati al foglio 457, particella 401, sub. 14, Z.C. 4, Categ. A/3, Cl. 3, vani
3,5, rendita € 632,66;
c) appartamento in Paliano, Via del Carmine n. 46, composto di un vano e mezzo catastali al primo piano, confinante con detta Via a due lati, proprietà o aventi causa. Censito nel Persona_2 9
Catasto dei Fabbricati al foglio MU, particella 577, sub. 4, Categ. A/4, Cl. 1, vani 1,5, Rendita €
40,28;
d) locale deposito al piano terra, sito come sopra, alla Via della Rocca n. 6, della superficie di mq
21, confinante con detta via, altra proprietà a più lati.
Censito nel Catasto dei Fabbricati al foglio 77, particella 540, sub. 1, Categ. c/2, Cl. 5, mq 21, rendita € 39,04.”
A norma dell'art. 93 c.p.c, condanna e in via solidale, a Controparte_1 CP_2 rifondere all'Avv. Vittorio Spada le spese processuali, che liquida nel complessivo importo di €
8.670,00 (570 anticipazioni, 1.400 fase di studio, 1.200 fase introduttiva, 3.000 trattazione e istruttoria, 2.500 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 5.3.2025
Il Giudice
Daniela Gaetano