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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/08/2025, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3625/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3433/2018 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce Parte_1 dell'atto di citazione, dall'Avv. Anna SANTARSIERO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE-OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa CP_1 di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Filomena PINTO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA -OPPOSTA avente ad oggetto: contratto di finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La icorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse alla CP_1
i pagare, senza dilazione, alla medesima ricorrente la somma di Parte_1 euro 57.503,00, oltre agli interessi ex d. lgs. 231/2002 («dalle singole scadenze»), a titolo di restituzione di un finanziamento concesso: la prima era socia della seconda, e le aveva erogato, appunto, un finanziamento, pari ad euro 62.253,00 complessivi, di cui euro 4.750,00 erano stati già rimborsati.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n. 1013/2018, tuttavia non immediatamente esecutivo: e, quanto agli interessi, non richiamava il d. lgs. 231/2002, limitandosi a parlare di «interessi legali», e con decorrenza dalla domanda.
3. La roponeva opposizione. Parte_1
1 N. 3625/2016 R.G.A.C.
Il prestito, infruttifero, era regolato dalle condizioni stabilite dall'assemblea dei soci, svoltasi il 20 Aprile 2013, la quale stabiliva la restituzione non prima della scadenza del 31
Dicembre 2025, «salvo la possibilità di ulteriori proroghe al verificarsi di specifiche situazioni previste all'art. 5 – punto 4) e 5)».
La peraltro, avrebbe dovuto erogare, nel complesso, la somma di CP_1 euro 150.000,00: l'opponente si riservava di agire all'esito del presente giudizio.
4. Resisteva la dubitando della stessa esistenza dell'assemblea, CP_1 menzionata dalla controparte: assemblea cui, comunque, non era stata convocata.
5. In corso di causa, si dibatteva se la cognizione del giudizio dovesse essere rimessa alla sezione specializzata in materia di impresa: il Presidente della Sezione Civile confermava, tuttavia, l'assegnazione dell'affare come già disposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia non appare ricompresa fra quelle di cui all'art. 3, d. lgs. 168/2003, sicché deve condividersi quanto stabilito, all'epoca, dal Presidente della Sezione Civile di questo
Tribunale.
2.a Il verbale dell'assemblea del 20 Aprile 2013 riporta la presenza, altresì, della CP_1
mediante il proprio procuratore
[...] Persona_1
La tuttavia, nel costituirsi, osservava, in proposito: CP_1
La questione, allora, è se il verbale costituisca un falso.
2.b Il teste escusso all'udienza del 1° Marzo 2023, e che si Testimone_1 qualificava come socio, analogamente alla della odierna opponente, ricorda CP_1 essersi svolta l'assemblea, con la partecipazione, altresì, del , rappresentante Per_1 della e che il verbale veniva redatto ed approvato contestualmente. CP_1
Lo stesso teste confermava quanto deciso dall'assemblea, come contenuto nel verbale, ed aggiungeva che dal 2015 in poi la non aveva più partecipato alle CP_1 assemblee.
Il testimone udito anch'egli il 1° Marzo u.s., riferisce di essere Testimone_2 un collaboratore dell'attrice, mediante la società SDB SERVICE S.A.S. DI CP_2
2
[...] N. 3625/2016 R.G.A.C.
Domenico, e ricorda che il era procuratore della in tale qualità, Per_1 CP_1 sollecitava la al rimborso «di somme conferite alla società Parte_1 nell'ambito dei rapporti sociali fra la e la anche perché necessitavano CP_1 Pt_1 di tali importi per effettuare altri investimenti nel settore».
Il teste escusso il 20 Giugno 2023, riferisce che l'assemblea si Testimone_3 svolse, e che ciò accadde nella sede dello studio professionale e presso cui egli CP_3 Per_2 all'epoca lavorava: aggiunge che il partecipò all'assemblea, nella sede dello Per_1 studio;
elenca i nomi di coloro i quali egli ricordava che avessero partecipato ad assemblee svoltesi presso lo studio (« , , , che era Controparte_4 Persona_3 Persona_4
l'amministratore, ricordo una signora che mi pare si chiamasse , il defunto Persona_5
e poi anche »). Persona_6 Persona_1
Il teste udito il 27 Settembre 2023, era anch'egli collaboratore Testimone_4 dello studio e e rende dichiarazioni simili a quelle del . CP_3 Per_2 Tes_3
Il testimone anch'egli escusso il 27 Settembre 2023, Controparte_4 partecipava all'assemblea, quale socio della e ricorda che vi Parte_1 partecipò altresì il : conferma, altresì, la «tempistica dei rimborsi». Per_1
Il 15 Maggio 2024, infine, venivano assunte le deposizioni dei soci
[...]
e i quali confermavano essersi svolta l'assemblea, alla Per_5 Persona_3 presenza pure del , e che fu stabilito anche «il regolamento finanziario». Per_1
L'assemblea, insomma, si svolse, e vi partecipò pure in Persona_1 rappresentanza della costui, peraltro, come risulta dal verbale, votò sinanche CP_1
a favore del deliberato adottato, che risulta stabilito all'unanimità.
La partecipazione della rende irrilevante ogni questione circa CP_1
l'avvenuta convocazione (che, a detta dell'opponente, e come si evince, altresì, da deposizioni testimoniali, veniva eseguita in maniera informale: salvo che, successivamente, essendosi deteriorati i rapporti con la questa veniva avvisata attraverso la posta CP_1 elettronica certificata).
2.c Dinanzi a questi elementi, univocamente tali da rendere dimostrata la prospettazione della parte opponente, non assumono valore determinante quelli addotti dalla CP_1
La circostanza che una somma (euro 10.253,00) fosse stata versata già il 7 gennaio 2013, ossia alcuni mesi prima dell'assemblea, non implica che non si sia svolta l'assemblea medesima, il successivo 20 Aprile: può essersi trattato di un finanziamento diverso ed anteriore
(e cfr. la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., depositata dall'opponente) o, comunque, poteva essere già nota l'esigenza della di ottenere denaro dai soci, che, Parte_1 poi, veniva sancita in maniera compiuta da quell'assemblea.
Più complesso spiegare come mai, nel 2018, dinanzi alla richiesta della CP_1
rivolta alla di restituzione della somma di euro 52.753,00,
[...] Parte_1 oggetto di finanziamento, quest'ultima rispondesse, mediante il proprio avvocato, senza invocare le decisioni dell'assemblea, ma replicando trattarsi di importo «imputabile alla CP_ vendita da parte della alla mia cliente di n. 55517, 55430 e 53809 che sono CP_1
3 N. 3625/2016 R.G.A.C.
poi risultate difformi rispetto a quanto preventivamente deliberato in tal senso da Parte_1
per quanto concerne, in particolare, la tracciabilità finanziaria ed amministrativa
[...]
(documentale) delle relative operazioni nonché anomale e differenti nelle qualità e caratteristiche al punto da determinare, in sede di utilizzo, alla mia cliente un danno economico di gran lunga maggiore rispetto alla somma richiesta.».
La circostanza, tuttavia, non implica che l'assemblea non si fosse svolta, bensì che tra le due società possano essere intercorsi più rapporti, e che, alla fine, nel presente giudizio, la bbia riconosciuto essersi trattato, rispetto a questa somma, di un Parte_1 prestito.
3. Il regolamento del prestito, come approvato dall'assemblea del 20 Aprile 2013, era il seguente:
4 5
N. 3625/2016 R.G.A.C. 6
N. 3625/2016 R.G.A.C. N. 3625/2016 R.G.A.C.
Il prestito, dunque, era infruttifero (artt. 3, 6, 7) e la restituzione doveva essere eseguita non prima del 31 Dicembre 2025 (artt. 3 e 5).
Trattandosi di prestito infruttifero, gli interessi non possono che decorrere dalla data della prevista restituzione, quali interessi moratori, mentre non sono previsti interessi compensativi antecedenti.
La data del rimborso poteva essere condizionata dai fattori elencati dall'art. 5, al punto n. 4: ma l'opponente non ne ha trattato specificamente nella causa.
4. La circostanza che la non abbia versato alla controparte l'intero CP_1 importo di euro 150.000,00, promesso in prestito, non esclude che, alla scadenza, le debba essere restituito quanto, comunque, anticipato alla quest'ultima Parte_1 avrebbe potuto agire, ove interessata, perché fosse accertato il debito della controparte e questa fosse condannata a versare il rimanente.
5. All'esito di tutto quanto precede non può che revocarsi il decreto ingiuntivo, e condannarsi la in parziale (il termine di adempimento era stato, Parte_1
7 N. 3625/2016 R.G.A.C.
come detto, mal indicato dalla parte creditrice, così come la misura e la decorrenza degli interessi) accoglimento della domanda proposta col ricorso monitorio, a pagare, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del 31 Dicembre 2025, alla a CP_1 somma di euro 57.503,00, oltre agli interessi legali, ex art. 1284 c.c., in caso di mora, sino al soddisfo.
6. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della particolare complessità della causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3433/2018 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro la costituitasi Parte_1 CP_1 in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1013/2018, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. condanna la a pagare, a decorrere dal giorno successivo alla Parte_1 scadenza del termine del 31 Dicembre 2025, alla la somma di euro CP_1
57.503,00, oltre agli interessi legali, ex art. 1284 c.c., in caso di mora, sino al soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 21 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
8
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3433/2018 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in calce Parte_1 dell'atto di citazione, dall'Avv. Anna SANTARSIERO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
ATTRICE-OPPONENTE
E in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura allegata alla comparsa CP_1 di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Filomena PINTO, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA -OPPOSTA avente ad oggetto: contratto di finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La icorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse alla CP_1
i pagare, senza dilazione, alla medesima ricorrente la somma di Parte_1 euro 57.503,00, oltre agli interessi ex d. lgs. 231/2002 («dalle singole scadenze»), a titolo di restituzione di un finanziamento concesso: la prima era socia della seconda, e le aveva erogato, appunto, un finanziamento, pari ad euro 62.253,00 complessivi, di cui euro 4.750,00 erano stati già rimborsati.
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n. 1013/2018, tuttavia non immediatamente esecutivo: e, quanto agli interessi, non richiamava il d. lgs. 231/2002, limitandosi a parlare di «interessi legali», e con decorrenza dalla domanda.
3. La roponeva opposizione. Parte_1
1 N. 3625/2016 R.G.A.C.
Il prestito, infruttifero, era regolato dalle condizioni stabilite dall'assemblea dei soci, svoltasi il 20 Aprile 2013, la quale stabiliva la restituzione non prima della scadenza del 31
Dicembre 2025, «salvo la possibilità di ulteriori proroghe al verificarsi di specifiche situazioni previste all'art. 5 – punto 4) e 5)».
La peraltro, avrebbe dovuto erogare, nel complesso, la somma di CP_1 euro 150.000,00: l'opponente si riservava di agire all'esito del presente giudizio.
4. Resisteva la dubitando della stessa esistenza dell'assemblea, CP_1 menzionata dalla controparte: assemblea cui, comunque, non era stata convocata.
5. In corso di causa, si dibatteva se la cognizione del giudizio dovesse essere rimessa alla sezione specializzata in materia di impresa: il Presidente della Sezione Civile confermava, tuttavia, l'assegnazione dell'affare come già disposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia non appare ricompresa fra quelle di cui all'art. 3, d. lgs. 168/2003, sicché deve condividersi quanto stabilito, all'epoca, dal Presidente della Sezione Civile di questo
Tribunale.
2.a Il verbale dell'assemblea del 20 Aprile 2013 riporta la presenza, altresì, della CP_1
mediante il proprio procuratore
[...] Persona_1
La tuttavia, nel costituirsi, osservava, in proposito: CP_1
La questione, allora, è se il verbale costituisca un falso.
2.b Il teste escusso all'udienza del 1° Marzo 2023, e che si Testimone_1 qualificava come socio, analogamente alla della odierna opponente, ricorda CP_1 essersi svolta l'assemblea, con la partecipazione, altresì, del , rappresentante Per_1 della e che il verbale veniva redatto ed approvato contestualmente. CP_1
Lo stesso teste confermava quanto deciso dall'assemblea, come contenuto nel verbale, ed aggiungeva che dal 2015 in poi la non aveva più partecipato alle CP_1 assemblee.
Il testimone udito anch'egli il 1° Marzo u.s., riferisce di essere Testimone_2 un collaboratore dell'attrice, mediante la società SDB SERVICE S.A.S. DI CP_2
2
[...] N. 3625/2016 R.G.A.C.
Domenico, e ricorda che il era procuratore della in tale qualità, Per_1 CP_1 sollecitava la al rimborso «di somme conferite alla società Parte_1 nell'ambito dei rapporti sociali fra la e la anche perché necessitavano CP_1 Pt_1 di tali importi per effettuare altri investimenti nel settore».
Il teste escusso il 20 Giugno 2023, riferisce che l'assemblea si Testimone_3 svolse, e che ciò accadde nella sede dello studio professionale e presso cui egli CP_3 Per_2 all'epoca lavorava: aggiunge che il partecipò all'assemblea, nella sede dello Per_1 studio;
elenca i nomi di coloro i quali egli ricordava che avessero partecipato ad assemblee svoltesi presso lo studio (« , , , che era Controparte_4 Persona_3 Persona_4
l'amministratore, ricordo una signora che mi pare si chiamasse , il defunto Persona_5
e poi anche »). Persona_6 Persona_1
Il teste udito il 27 Settembre 2023, era anch'egli collaboratore Testimone_4 dello studio e e rende dichiarazioni simili a quelle del . CP_3 Per_2 Tes_3
Il testimone anch'egli escusso il 27 Settembre 2023, Controparte_4 partecipava all'assemblea, quale socio della e ricorda che vi Parte_1 partecipò altresì il : conferma, altresì, la «tempistica dei rimborsi». Per_1
Il 15 Maggio 2024, infine, venivano assunte le deposizioni dei soci
[...]
e i quali confermavano essersi svolta l'assemblea, alla Per_5 Persona_3 presenza pure del , e che fu stabilito anche «il regolamento finanziario». Per_1
L'assemblea, insomma, si svolse, e vi partecipò pure in Persona_1 rappresentanza della costui, peraltro, come risulta dal verbale, votò sinanche CP_1
a favore del deliberato adottato, che risulta stabilito all'unanimità.
La partecipazione della rende irrilevante ogni questione circa CP_1
l'avvenuta convocazione (che, a detta dell'opponente, e come si evince, altresì, da deposizioni testimoniali, veniva eseguita in maniera informale: salvo che, successivamente, essendosi deteriorati i rapporti con la questa veniva avvisata attraverso la posta CP_1 elettronica certificata).
2.c Dinanzi a questi elementi, univocamente tali da rendere dimostrata la prospettazione della parte opponente, non assumono valore determinante quelli addotti dalla CP_1
La circostanza che una somma (euro 10.253,00) fosse stata versata già il 7 gennaio 2013, ossia alcuni mesi prima dell'assemblea, non implica che non si sia svolta l'assemblea medesima, il successivo 20 Aprile: può essersi trattato di un finanziamento diverso ed anteriore
(e cfr. la memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c., depositata dall'opponente) o, comunque, poteva essere già nota l'esigenza della di ottenere denaro dai soci, che, Parte_1 poi, veniva sancita in maniera compiuta da quell'assemblea.
Più complesso spiegare come mai, nel 2018, dinanzi alla richiesta della CP_1
rivolta alla di restituzione della somma di euro 52.753,00,
[...] Parte_1 oggetto di finanziamento, quest'ultima rispondesse, mediante il proprio avvocato, senza invocare le decisioni dell'assemblea, ma replicando trattarsi di importo «imputabile alla CP_ vendita da parte della alla mia cliente di n. 55517, 55430 e 53809 che sono CP_1
3 N. 3625/2016 R.G.A.C.
poi risultate difformi rispetto a quanto preventivamente deliberato in tal senso da Parte_1
per quanto concerne, in particolare, la tracciabilità finanziaria ed amministrativa
[...]
(documentale) delle relative operazioni nonché anomale e differenti nelle qualità e caratteristiche al punto da determinare, in sede di utilizzo, alla mia cliente un danno economico di gran lunga maggiore rispetto alla somma richiesta.».
La circostanza, tuttavia, non implica che l'assemblea non si fosse svolta, bensì che tra le due società possano essere intercorsi più rapporti, e che, alla fine, nel presente giudizio, la bbia riconosciuto essersi trattato, rispetto a questa somma, di un Parte_1 prestito.
3. Il regolamento del prestito, come approvato dall'assemblea del 20 Aprile 2013, era il seguente:
4 5
N. 3625/2016 R.G.A.C. 6
N. 3625/2016 R.G.A.C. N. 3625/2016 R.G.A.C.
Il prestito, dunque, era infruttifero (artt. 3, 6, 7) e la restituzione doveva essere eseguita non prima del 31 Dicembre 2025 (artt. 3 e 5).
Trattandosi di prestito infruttifero, gli interessi non possono che decorrere dalla data della prevista restituzione, quali interessi moratori, mentre non sono previsti interessi compensativi antecedenti.
La data del rimborso poteva essere condizionata dai fattori elencati dall'art. 5, al punto n. 4: ma l'opponente non ne ha trattato specificamente nella causa.
4. La circostanza che la non abbia versato alla controparte l'intero CP_1 importo di euro 150.000,00, promesso in prestito, non esclude che, alla scadenza, le debba essere restituito quanto, comunque, anticipato alla quest'ultima Parte_1 avrebbe potuto agire, ove interessata, perché fosse accertato il debito della controparte e questa fosse condannata a versare il rimanente.
5. All'esito di tutto quanto precede non può che revocarsi il decreto ingiuntivo, e condannarsi la in parziale (il termine di adempimento era stato, Parte_1
7 N. 3625/2016 R.G.A.C.
come detto, mal indicato dalla parte creditrice, così come la misura e la decorrenza degli interessi) accoglimento della domanda proposta col ricorso monitorio, a pagare, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del 31 Dicembre 2025, alla a CP_1 somma di euro 57.503,00, oltre agli interessi legali, ex art. 1284 c.c., in caso di mora, sino al soddisfo.
6. Le spese di lite possono essere compensate, in ragione della particolare complessità della causa.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3433/2018 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro la costituitasi Parte_1 CP_1 in persona del l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1013/2018, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. condanna la a pagare, a decorrere dal giorno successivo alla Parte_1 scadenza del termine del 31 Dicembre 2025, alla la somma di euro CP_1
57.503,00, oltre agli interessi legali, ex art. 1284 c.c., in caso di mora, sino al soddisfo;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 21 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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