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2 aprile 1971
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29 luglio 2003
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15 settembre 2005
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Art. 35. 1. A giudizio del comandante o del conduttore, i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto, in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'.
((13)) --------------- AGGIORNAMENTO (13)
- Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs.
- Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2003, n. 15182Provvedimento: • REPUBBLICA ITALIANA LA CORT U51 82 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Reof. Givie TE ZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SABATINI - Presidente Dott. Francesco R.G.N. 11883/00 - Dott. Fabio Consigliere MAZZA 14328/00 30838 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere- Cron. Rep. 34028 Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere- Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere Ud. 05/06/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMMERCIAL UNION ITALIA SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PLE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato PIETRO ANTONUCCIO, che la difende anche disgiuntamente …Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- onere di riproposizione in appello·
- surrogazione assicurativa·
- difetti di costruzione·
- art. 292 Cod. Nav.·
- incidente di navigazione·
- vizi di motivazione·
- responsabilità civile·
- custodia natante·
- art. 294 Cod. Nav.