Articolo 19 della Legge 27 ottobre 1988, n. 470
Articolo 18Articolo 20
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8 novembre 1988
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19 febbraio 2026
Art. 19. 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.
2. ((COMMA ABROGRATO DALLA L. 19 GENNAIO 2026, N. 11)) .
3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 19 febbraio 2026
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