CASS
Sentenza 24 marzo 2021
Sentenza 24 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/03/2021, n. 11451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11451 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PE CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/11/2020 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni del P.G. LUIGI GIORDANO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 11451 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 04/03/2021 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30/11/2020 il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di CO FI, riqualificato il fatto di cui alla lett. E) come bancarotta fallimentare preferenziale e distrattiva, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, fondata sulla gravità indiziaria anche di due episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi C e L). 2. Nell'interesse del FI è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sottolineando che tutti i fatti contestati all'indagato risalgono al 2016 - 2018 e che il FI non riveste più alcuna qualifica o carica idonea ad alimentare o provocare nuovamente gli illeciti contestati. Si aggiunge: a) che il Tribunale, in tale cornice di riferimento, non avrebbe considerato che la misura era stata applicata il 29/09/2020, in un contesto aziendale completamente mutato, dal momento che gli organi della Banca Popolare di Bari, già commissariata, erano stati completamente sostituiti;
b) che in termini del tutto assertivi, sganciati dal contesto logico e probatorio, il Tribunale aveva ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione, congetturalmente facendo riferimento alla persistenza di collegamenti tra il FI e imprenditori legati alla Banca e alla possibilità di entrare in relazione con quest'ultima; c) che la conversazione del 23/09/2019, tra l'ex-direttore generale della banca e il vice direttore generale della stessa, dimostrava l'esatto contrario di quanto assunto dal Tribunale, dal momento che gli interlocutori escludevano in radice qualunque possibilità di intervento del FI;
d) che irrazionalmente si era fondato il pericolo di reiterazione sul ruolo assunto dall'indagato come socio unico della Ades & Consulting s.r.l.s. (peraltro, era stato documentato il recesso operato anche da tale società), poiché la personalità dell'indagato, assolutamente incensurato, e la cessazione di ogni rapporto con la banca o con soggetti gravitanti intorno a questa o alle società fallite o ad altri coindagati sin dal 2018, non consentiva di giustificare siffatta conclusione;
e) che l'attività svolta presso altri soggetti (prima la AR AR s.r.l. e poi la LI) non si era accompagnata ad alcun canale di interlocuzione privilegiato con la banca o di altre relazioni idonee ad interferire nei processi di lavoro di quest'ultima; f) che nessun rilievo poteva assumere il fatto che il FI fosse coinvolto in altro procedimento per il reato di cui all'art. 2638 cod. civ., sia perché vengono in rilievo condotte ancora più risalenti, sia perché i beni giuridici tutelati da siffatta fattispecie e da quelle fallimentari sono distinti. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata concessione di misura meno afflittiva, alla luce dei principi di proporzionalità, adeguatezza e minor sacrificio, disattesi con motivazione apparente che aveva fatto riferimento all'asserita esistenza di indeterminate e indeterminabili occasioni prossime per delinquere non fronteggiabili se non con gli arresti domiciliari. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 2706280i). Ora, nel caso di specie, le deduzioni del ricorrente, in termini, peraltro, di assoluta assenza di specificità - perché non si confrontano in termini puntuali con l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata -, aspira ad una rivalutazione degli elementi raccolti e persino del contenuto di conversazioni (laddove, questa Corte ha chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 26371501). E ciò non senza aggiungere che del tutto razionalmente il Tribunale ha apprezzato la persistente attività del FI, anche indirizzata nei confronti di soggetti legati da rapporti negoziali con la Banca Popolare di Bari: ciò che rende razionalmente recessivo il mutamento di governance. Ed è proprio il rilievo delle condotte poste in essere dall'indagato e documentate dalle comunicazioni intercettate a corroborare il giudizio di attualità espresso rispetto alla pericolosità del FI. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo, non essendo ravvisabile alcuna illogicità nella valutazione di inadeguatezza di misure meno incisive degli arresti domiciliari rispetto ad una attività che, secondo l'apprezzamento dei giudici di merito, si svolge essenzialmente attraverso contatti con imprenditori legati all'indagato da rapporto fiduciario, indipendentemente dalla formalizzazione di incarichi di consulenza o di altra natura. 2 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2021
lette le conclusioni del P.G. LUIGI GIORDANO, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 11451 Anno 2021 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 04/03/2021 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30/11/2020 il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta nell'interesse di CO FI, riqualificato il fatto di cui alla lett. E) come bancarotta fallimentare preferenziale e distrattiva, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari, fondata sulla gravità indiziaria anche di due episodi di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi C e L). 2. Nell'interesse del FI è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, sottolineando che tutti i fatti contestati all'indagato risalgono al 2016 - 2018 e che il FI non riveste più alcuna qualifica o carica idonea ad alimentare o provocare nuovamente gli illeciti contestati. Si aggiunge: a) che il Tribunale, in tale cornice di riferimento, non avrebbe considerato che la misura era stata applicata il 29/09/2020, in un contesto aziendale completamente mutato, dal momento che gli organi della Banca Popolare di Bari, già commissariata, erano stati completamente sostituiti;
b) che in termini del tutto assertivi, sganciati dal contesto logico e probatorio, il Tribunale aveva ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione, congetturalmente facendo riferimento alla persistenza di collegamenti tra il FI e imprenditori legati alla Banca e alla possibilità di entrare in relazione con quest'ultima; c) che la conversazione del 23/09/2019, tra l'ex-direttore generale della banca e il vice direttore generale della stessa, dimostrava l'esatto contrario di quanto assunto dal Tribunale, dal momento che gli interlocutori escludevano in radice qualunque possibilità di intervento del FI;
d) che irrazionalmente si era fondato il pericolo di reiterazione sul ruolo assunto dall'indagato come socio unico della Ades & Consulting s.r.l.s. (peraltro, era stato documentato il recesso operato anche da tale società), poiché la personalità dell'indagato, assolutamente incensurato, e la cessazione di ogni rapporto con la banca o con soggetti gravitanti intorno a questa o alle società fallite o ad altri coindagati sin dal 2018, non consentiva di giustificare siffatta conclusione;
e) che l'attività svolta presso altri soggetti (prima la AR AR s.r.l. e poi la LI) non si era accompagnata ad alcun canale di interlocuzione privilegiato con la banca o di altre relazioni idonee ad interferire nei processi di lavoro di quest'ultima; f) che nessun rilievo poteva assumere il fatto che il FI fosse coinvolto in altro procedimento per il reato di cui all'art. 2638 cod. civ., sia perché vengono in rilievo condotte ancora più risalenti, sia perché i beni giuridici tutelati da siffatta fattispecie e da quelle fallimentari sono distinti. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla mancata concessione di misura meno afflittiva, alla luce dei principi di proporzionalità, adeguatezza e minor sacrificio, disattesi con motivazione apparente che aveva fatto riferimento all'asserita esistenza di indeterminate e indeterminabili occasioni prossime per delinquere non fronteggiabili se non con gli arresti domiciliari. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l'assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 2706280i). Ora, nel caso di specie, le deduzioni del ricorrente, in termini, peraltro, di assoluta assenza di specificità - perché non si confrontano in termini puntuali con l'apparato argomentativo dell'ordinanza impugnata -, aspira ad una rivalutazione degli elementi raccolti e persino del contenuto di conversazioni (laddove, questa Corte ha chiarito che, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 26371501). E ciò non senza aggiungere che del tutto razionalmente il Tribunale ha apprezzato la persistente attività del FI, anche indirizzata nei confronti di soggetti legati da rapporti negoziali con la Banca Popolare di Bari: ciò che rende razionalmente recessivo il mutamento di governance. Ed è proprio il rilievo delle condotte poste in essere dall'indagato e documentate dalle comunicazioni intercettate a corroborare il giudizio di attualità espresso rispetto alla pericolosità del FI. 2. Inammissibile è anche il secondo motivo, non essendo ravvisabile alcuna illogicità nella valutazione di inadeguatezza di misure meno incisive degli arresti domiciliari rispetto ad una attività che, secondo l'apprezzamento dei giudici di merito, si svolge essenzialmente attraverso contatti con imprenditori legati all'indagato da rapporto fiduciario, indipendentemente dalla formalizzazione di incarichi di consulenza o di altra natura. 2 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 04/03/2021