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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/11/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 383/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 383/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Morges (Svizzera) il 08.01.1973 – CF , Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Napolitano Giulia e Litterio Antonio
E
n. a Lanciano il 27.03.1966– CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Daniela Giancristofaro
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 19.08.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 04.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita a Treglio (Ch) di proprietà esclusiva di Parte_2 resterà a quest'ultimo assegnata con facoltà della figlia della coppia, Persona_1 che è maggiorenne, di potervi accedere liberamente in qualsiasi momento;
2) La figlia della coppia, , potrà a sua scelta, continuare a vivere Persona_1 stabilmente presso la madre, nei periodi in cui farà rientro dall'università e, all'occorrenza, soggiornare presso il padre per tutto il tempo che vorrà;
3) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2
, la somma di € 370,00 mensili, direttamente su C/C bancario intestato alla stessa Per_1
, entro il giorno 23 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, Persona_1 somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) La Sig.ra verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, la somma di € 150,00 mensili, direttamente su C/C bancario intestato alla figlia Per_1
, entro il giorno 23 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, Persona_1 somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) Entrambi i ricorrenti continueranno a contribuire, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese per l'alloggio universitario, alle spese connesse agli studi universitari (pagamento delle tasse universitarie, spese per acquisto dei testi universitari, ecc.) nonché, sempre nella misura del 50% a qualsivoglia spesa straordinaria;
6) Le spese mensili del canone di locazione oltre utenze per l'immobile universitario verranno mensilmente corrisposte direttamente al proprietario dell'immobile sul C/C intestato a quest'ultimo, in ragione del 50% per ciascuno dei genitori entro la data di scadenza mensile prevista contrattualmente;
7) Le tasse universitarie verranno corrisposte sul C/C intestato alla figlia in Per_1 ragione del 50% per ciascuno dei genitori entro e non oltre la data di scadenza del relativo bollettino MAV;
8) L'assegno unico e universale per i figli a carico, per accordo delle parti, sarà riscosso direttamente da;
Per_1
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 21.06.1998 in Treglio alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treglio, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 1998, n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 383/2025 V.G., vertente
TRA
n. a Morges (Svizzera) il 08.01.1973 – CF , Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Napolitano Giulia e Litterio Antonio
E
n. a Lanciano il 27.03.1966– CF , Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Daniela Giancristofaro
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 19.08.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 04.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) La casa familiare sita a Treglio (Ch) di proprietà esclusiva di Parte_2 resterà a quest'ultimo assegnata con facoltà della figlia della coppia, Persona_1 che è maggiorenne, di potervi accedere liberamente in qualsiasi momento;
2) La figlia della coppia, , potrà a sua scelta, continuare a vivere Persona_1 stabilmente presso la madre, nei periodi in cui farà rientro dall'università e, all'occorrenza, soggiornare presso il padre per tutto il tempo che vorrà;
3) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_2
, la somma di € 370,00 mensili, direttamente su C/C bancario intestato alla stessa Per_1
, entro il giorno 23 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, Persona_1 somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) La Sig.ra verserà a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, la somma di € 150,00 mensili, direttamente su C/C bancario intestato alla figlia Per_1
, entro il giorno 23 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, Persona_1 somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
5) Entrambi i ricorrenti continueranno a contribuire, inoltre, nella misura del 50% al pagamento delle spese per l'alloggio universitario, alle spese connesse agli studi universitari (pagamento delle tasse universitarie, spese per acquisto dei testi universitari, ecc.) nonché, sempre nella misura del 50% a qualsivoglia spesa straordinaria;
6) Le spese mensili del canone di locazione oltre utenze per l'immobile universitario verranno mensilmente corrisposte direttamente al proprietario dell'immobile sul C/C intestato a quest'ultimo, in ragione del 50% per ciascuno dei genitori entro la data di scadenza mensile prevista contrattualmente;
7) Le tasse universitarie verranno corrisposte sul C/C intestato alla figlia in Per_1 ragione del 50% per ciascuno dei genitori entro e non oltre la data di scadenza del relativo bollettino MAV;
8) L'assegno unico e universale per i figli a carico, per accordo delle parti, sarà riscosso direttamente da;
Per_1
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 21.06.1998 in Treglio alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Treglio, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 1998, n. 2, parte II, serie A, Ufficio 1.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo