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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/05/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.4360 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...], il [...] ed ivi elettivamente domiciliato, CP_1
presso lo studio dell'Avv. MARCEDDU EMMA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare il divorzio senza statuizioni di carattere
economico. Spese compensate.”
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e ”. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 08/07/2024 e regolare costituzione di in data 18.10.2024, Pt_1 CP_1
all'udienza del 19.11.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate e che dal deposito delle note di trattazione scritta, ex art 127 ter c.p.c, sostitutive della prima udienza di comparizione parti ( 20.12.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 08.07.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e .
[...] CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto non contrarie a norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a SAN GAVINO MONREALE
il 24/08/1985 tra nata a [...], il20/11/1962 e Parte_1
, nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello CP_1
Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.25, parte II, serie A, anno 1985- Comune
di SAN GAVINO MONREALE).
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 6.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti
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