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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/12/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 566/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4 ottobre 2023 da
Parte_1
(C.F. e P. IVA ), in persona dei
[...] P.IVA_1
commissari liquidatori e legali rappresentanti avv. Alessandro Leproux, dott. Giuseppe Vidau e prof.ssa avv. Giuliana Scognamiglio, rappresentata e difesa dagli avv.i Fabrizio Daverio e Salvatore Florio, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
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-appellante- contro
(c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dagli avv.i Olimpio Cesare Stucchi e Paola Gobbi, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
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-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 138/23 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. – violazione – pagamento penale e risarcimento del danno
Causa trattata all'udienza del 13 novembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “A) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui sopra, la violazione del patto di non concorrenza sottoscritto
15 marzo 2013 da parte della Sig.ra B) Per l'effetto, Controparte_1
condannare la Sig.ra al pagamento, nei confronti di Controparte_1
, della somma Parte_1
di Euro 72.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di penale;
C) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui sopra e stante il comportamento posto in essere dalla signora il diritto al CP_1
risarcimento del danno subito da Parte_1
; D) Per l'effetto, condannare la Sig.ra
[...] CP_1
al pagamento della somma di Euro 287.332,56 o della maggiore o
[...]
minore somma ritenuta di giustizia, a titolo risarcitorio;
E) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: […]”
pag. 2/41 Conclusioni per parte appellata: “In via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità/ improcedibilità dell'impugnazione avversaria per i motivi indicati in atti e comunque con ogni miglior formula.
2. In via principale, respingere l'impugnazione avversaria, con ogni miglior formula e con conferma della gravata sentenza, anche con diversa motivazione.
3. In via subordinata e riservato il gravame: - In caso di condanna della signora al pagamento della penale, ridurre Controparte_1
massimamente la medesima alla luce dei motivi indicati in atti e secondo equità; - In caso di condanna della signora al Controparte_1
risarcimento del danno, ridurre massimamente il medesimo alla luce dei motivi indicati in atti e secondo equità.
In ogni caso, dichiarare integralmente e/o parzialmente compensate le somme che risulteranno dovute dalla signora a Controparte_1 [...]
con quanto dalla Parte_1
medesima dovuto alla appellata.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: […]”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 4 ottobre 2023 la
[...]
ha impugnato la sentenza Parte_1
n.138/23 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la domanda di accertamento della violazione del patto di non concorrenza stipulato nel 2013 con già dipendente con Controparte_1
mansioni di private banker, con conseguente condanna della convenuta al pag. 3/41 pagamento della penale prevista nel patto pari ad €.72.000,00, oltre al risarcimento del danno ulteriore rapportato alla perdita del margine di intermediazione finanziaria per il triennio di durata del patto, nella misura di €.287.332,56 (o in quella diversa valutata dal giudicante).
Con memoria depositata il 3 marzo 2025 si è costituta Controparte_1
chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero improcedibile l'impugnazione o, ancora, di respingerla.
La causa, previa riassegnazione all'estensore, è stata discussa all'udienza del 16 ottobre 2025 venendo differita all'odierna udienza al fine di verificare la possibilità di soluzione conciliativa. Preso atto dell'impraticabilità di una definizione bonaria della controversia, è stata definitivamente discussa e contestualmente decisa all'odierna udienza, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice del primo grado ha premesso che il contenzioso non riguardava le “passività” di , né poteva considerassi Parte_2
un contenzioso c.d. passivo ma, al contrario, “attivo” in quanto promosso dalla banca per ottenere un credito risarcitorio.
In tale prospettiva ha puntualizzato che il rapporto giuridico rientrava tra le attività incluse nel c.d. “Insieme Aggregato”, oggetto di cessione.
Ha richiamato la previsione del punto 3.1.1 del contratto di cessione secondo il quale “l'insieme aggregato è composto dai seguenti beni alla data di esecuzione, i quali rappresentano, per ciascuna delle due operazioni di cessione, un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria: a) le Attività incluse di le Passività Include si e b) CP_2 CP_2
le Attività Incluse di VB e le Passività Incluse di VB”.
pag. 4/41 Ha pure richiamato il successivo punto 3.1.2 nel quale era stabilito che
“per “Attività Incluse” si intendono i singoli beni, cespiti e rapporti delle
Banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e che sono indicati per categoria nel prospetto cui è allegato sub allegato d, che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 Marzo 2017, tra cui, in particolare: (xix) i rapporti contrattuali, anche bancari, in essere con i dipendenti, per un organico di circa 9.4555 persone in Italia (equamente distribuito fra CP_2
e VB) e circa 880 all'estero, ivi inclusi gli accantonamenti effettuati per il trattamento di fine rapporto, ferie non godute ed altre spettanze di legge”.
Ha rammentato che la previsione era stata invocata anche dall'istituto di credito ricorrente al fine di sostenerne l'inapplicabilità sul presupposto che il rapporto di lavoro della convenuta era cessato per dimissioni nel 2015, prima della stipula del contratto di cessione del 27 giugno 2017.
Pure dando atto dell'astratta correttezza di tale rilievo, ha rilevato che il caso in esame non riguardava una controversia afferente al rapporto di lavoro intercorso e cessato, ma la ritenuta violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale. Invero, non poteva considerarsi un rapporto esaurito quello relativo al patto in quanto cessato il rapporto di lavoro, essendo prevista la durata di 36 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligo di astensione a carico della dottoressa
Ne conseguiva che l'accordo continuava a spiegare i suoi effetti – CP_1
con vincolo a carico della dipendente e a favore della – dopo la data Pt_1
di presentazione delle dimissioni, determinandosi una prosecuzione del vincolo negoziale per tutta la durata convenuta tra le parti, nel caso di specie sino al novembre 2018.
pag. 5/41 Ha affermato che si trattava di un vincolo contrattuale causalmente autonomo rispetto al presupposto contratto di lavoro subordinato, anche laddove stipulato contestualmente a quest'ultimo, di talché non poteva dirsi esaurito al momento della cessione intervenuta a favore di Intesa CP_3
con contratto di cessione del giugno 2017.
[...]
Con il secondo passaggio logico della propria motivazione il primo giudice ha considerato che il patto di non concorrenza era funzionale all'attività bancaria proprio perché diretto a proteggere il valore del portafoglio clienti già gestito dalla dipendente, in possesso della banca, a sua volta oggetto di cessione in quanto attività inclusa nell'insieme aggregato, riconducibile alla fattispecie descritta al punto 3.1.2, punto ii) (“contratti attinenti la “raccolta diretta”).
Ha poi evidenziato che la clausola 3.1.2, al punto xix), valorizzava la persistenza del rapporto contrattuale al momento della cessione ai fini dell'inclusione tra le “Attività Incluse” e, nel peculiare caso dei patti di non concorrenza, tale persistenza prescindeva dalla sussistenza del presupposto rapporto di lavoro, rilevando invece la collocazione temporale della cessione all'interno del periodo di vigenza del patto.
Con l'ulteriore passaggio logico ha poi affermato che il contenzioso non era compreso nella categoria del c.d. “CO Escluso” dalla cessione: essendo i contenziosi richiamati nell'atto di cessione tra le passività (che possono essere incluse o escluse), mentre qui si era in presenza di un “CO Attivo”.
L'unico soggetto legittimato (in senso sostanziale, quale titolare) a far valere diritti transitati alla cessionaria con l'accertamento della violazione pag. 6/41 del patto e la richiesta risarcitoria, pertanto, era la società cessionaria e non la banca in LCA.
Anche non volendo accedere a tale ordine di considerazione ha preso in esame l'eccezione di nullità del patto di non concorrenza opposta dalla dottoressa CP_1
Ha richiamato quanto il patto prevedeva circa lo specifico obbligo in capo alla dottoressa per un periodo di 36 mesi dalla risoluzione del CP_1
rapporto di lavoro, limitatamente alla Regione , così testualmente Pt_1
riportato: “a qualsiasi titolo alcuna attività di gestione di portafogli finanziari di Clientela anche istituzionale o di intermediazione finanziaria
o di consulenza finanziaria o comunque in concorrenza con l'attività svolta dalla nostra Società. Tale impegno riguarda qualsiasi svolgimento di tale attività (diretta o indiretta;
autonoma, subordinata e/o imprenditoriale;
per conto proprio ovvero per persone fisiche e/o giuridiche e terzi in genere) a favore, diretto o indiretto, di qualsiasi soggetto (in particolare ed esemplificativamente: Società di Gestione, Assicurazioni, Banche, SIM, ecc.). Inoltre, Lei comunque si impegna a non acquisire e a non favorire
l'acquisizione, in alcun modo e così anche in via indiretta, da parte Sua o di terzi, di Clienti della nostra Società (sia persone fisiche sia persone giuridiche). Per Cliente si intende, anche in seguito, qualsiasi soggetto (sia persona fisica sia persona giuridica) che sia o sia stato in relazione con la nostra Società”.
In relazione a tale previsione la questione di nullità è stata vagliata in relazione a due i profili.
Col primo è stata esaminata l'eccezione relativa alla non determinabilità dell'oggetto del patto.
pag. 7/41 Premessa la previsione sul corrispettivo del patto (“a fronte degli obblighi di cui al presente patto, Le sarà corrisposto uno speciale assegno (assegno patto di non concorrenza) secondo la misura che già consensualmente abbiamo ritenuta adeguata – pari a Euro 6.000 (seimila) lordi annui che sarà ripartito in 12 mensilità, prima con lo stipendio del mese di marzo
2013”), il giudice ha puntualizzato che era omessa qualsivoglia previsione su una somma minima garantita, dipendendo l'ammontare del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto di lavoro, con la conseguente assoluta variabilità del corrispettivo in funzione di tale durata e, quindi, con possibile determinazione del compenso in misura infima nel caso di una rapida chiusura del rapporto (esemplificando: dopo un mese).
Ciò posto ha dato atto del recente arresto della giurisprudenza di legittimità
(n. 5540/2021) richiamandone le massima.
Formulando in rapporto al principio di diritto ivi affermato le seguenti
“precisazioni”:
a) La forma scritta è prevista a pena di nullità;
b) “Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso” (Cass. n. 5028 del 05/03/2007; Cass. n. n. 21352 del 09/10/2014);
c) “L'oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato specificamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, senza necessità di fare ricorso al comportamento successivo delle parti, dovendosi, quindi, escludere la possibilità di
pag. 8/41 applicazione, per la determinazione dell'oggetto del contratto, della regola ermeneutica stabilita dall'art. 1362, secondo comma, cod. civ., che consente di tenere conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento di questi successivo alla conclusione del contratto” (Cass. sez. II, n. 5385 del 07/03/2011);
d) è necessario che il contratto scritto, sin dal momento della stipula, contenga l'indicazione precisa del compenso o quanto meno gli elementi che consentano di determinarlo mediante un'operazione aritmetica;
e) se il corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza viene indicato con una somma variabile, il cui importo dipende dalla durata del rapporto di lavoro e la durata del rapporto dipende dalla volontà e dal comportamento delle parti successivo alla stipula, se ne ricava che il corrispettivo può essere determinato solamente ex post sulla base non solo dei parametri indicati nel contratto ma anche, e soprattutto, di un elemento esterno ad esso (non predeterminato, ma condizionato dalla successiva volontà delle parti, anche in via unilaterale) rappresentato dalla durata del rapporto.
Ha concluso, all'esito di tale ricognizione ed interpretazione dei dati normativi, ritenendo la nullità del patto per carenza del requisito della determinabilità del corrispettivo ex ante: in sostanza la determinabilità del corrispettivo costituiva condizione necessaria per non veder inibita la valutazione circa la congruità del corrispettivo, valutazione che non poteva essere svolta a posteriori per cui l'esiguità del compenso pacificamente determinava un vizio di nullità del contratto che non poteva dipendere da eventi successivi alla stipulazione, trattandosi di un vizio strutturale del negozio.
pag. 9/41 Non veniva in rilievo, pertanto, un vizio funzionale del rapporto, ma un vizio genetico come tale non può che esistere ab origine.
Nel caso di specie il testo contrattuale non consentiva di operare ex ante una valutazione di adeguatezza del compenso, perché legato ad un elemento “esterno, successivo e aleatorio” quale la durata del sotteso rapporto di lavoro subordinato.
Quanto al secondo profilo, attinente alla previsione circa la libera recedibilità dal patto, ha osservato che la previsione della cessazione degli effetti del patto di non concorrenza era collegata al mutamento delle mansioni della lavoratrice. Si trattava di una facoltà rimessa alla mera volontà del datore di lavoro, sia pure con preavviso di 12 mesi. Anche in questo caso ha richiamato il tenore del patto (“La validità e l'efficacia del patto sono correlate al permanere delle sue attuali mansioni di gestore private;
qualora dette mansioni dovessero, per qualsiasi motivo, cessare, sarà nostra facoltà di comunicarle il venir meno del patto;
in tal caso la cessazione avrà efficacia dopo 12 mesi dalla predetta comunicazione;
da tale ultimo momento non le sarà più dovuto il corrispettivo;
resterà acquisito invece il corrispettivo già incassato fino a tal momento”).
Circa la conformità di siffatta clausola alla disciplina imperativa ha richiamato alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8 gennaio 2013, n. 212;
Cass. 1 settembre 2021, n. 23723), ritenendola non sussistente: gli obblighi reciproci delle parti si erano cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella pag. 10/41 specie, finiva per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi dal vincolo (così Cass. n.23723 del 2021) in un momento successivo. Nel caso esaminato dalla citata giurisprudenza l'erogazione, pur se non caducata in caso di recesso unilaterale dal patto della era Pt_1
nulla per indeterminabilità temporale del vincolo e di predeterminazione del corrispettivo del patto tra le parti, essendo rimessa alla discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice. Ciò avveniva anche nel caso in esame in presenza del medesimo assetto contrattuale (fatta eccezione per la durata del preavviso di 12 mesi): la clausola in parola manifestava in modo inequivoco l'esclusivo interesse della Banca al mantenimento del patto in stretta correlazione con le mansioni di private banker della lavoratrice.
***
Formula il proprio appello la in LCA sulla scorta dei Parte_1
seguenti motivi.
2) Sul primo motivo
Presupposto il richiamo all'atto di cessione sopra citato la società ha contrastato le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice circa il proprio difetto di legittimazione attiva sulla base dei seguenti argomenti.
2.2) PRIMO ME
Operata una ricognizione delle previsioni contrattuali salienti, segnatamente l'art.
3.1.1 sul perimetro entro il quale la cessione operava mediante riferimento alle “attività incluse”, la cui nozione era contenuta nell'art. 3.1.2, ha richiamato la previsione dell'art.
3.1.4 con il quale era fissata la nozione generale di attività e passività “Escluse”. In particolare, ricorda che la medesima clausola contrattuale specificava che al punto b) - vi) “qualsiasi CO (e relativi effetti negativi, anche per oneri e
pag. 11/41 spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal CO Pregresso (di seguito il “CO Escluso”), nonché i relativi fondi”.
2.3) SECONDO ME
Assume che la cessione si collocava nello speciale procedimento disciplinato dal Testo Unico RI (nonché di quanto previsto dalle norme speciali di cui al D.L. 99/2017), alla stregua del quale la Parte_2
aveva ceduto a non già l'intera “azienda” o un suo
[...] Controparte_4
“ramo”, ma solo “certe attività, passività e rapporti giuridici di VB …il tutto come meglio precisato nel successivo articolo 3 e che nel complesso sono definiti ai fini del presente Contratto come l'Insieme Aggregato”.
La cessione era stata concepita con lo scopo di rafforzare il principio della conoscibilità con esattezza dello stato patrimoniale del complesso di beni oggetto di cessione per l'acquirente: non trattandosi di cessione di azienda e/o di un suo ramo, le “attività, passività e rapporti giuridici”, quindi, rilevavano negli stretti limiti in cui essi siano stati specificamente individuati nel contratto di cessione, rispetto al quale non era ammissibile alcuna interpretazione analogica. Afferma, quindi, che “I medesimi principi devono, ovviamente, ritenersi validi anche per le “attività” oggetto di cessione (come tale essendo pacificamente qualificabile il credito per cui
l'odierna appellante ha agito in giudizio): un'attività (o potenziale attività) può ritenersi trasferita dal cedente al cessionario solo in quanto specificamente individuata dal contratto.”.
2.3) ER ME
Lamenta che era stata omessa la considerazione del fondamentale criterio interpretativo (secondo cui solo ciò che è espressamente incluso nelle pag. 12/41 attività veniva trasferito) non valutando se le obbligazioni rispondessero ai criteri principali individuati tra le parti ai fini della loro inclusione nell'insieme aggregato (art. 3.1.2, lett. a del Contratto di cessione), ossia la loro inclusione: a) tra i “rapporti … considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”; b) la loro positiva inclusione tra quelli
“indicati per categoria nel prospetto allegato sub Allegato D”.
Nel caso di specie si trattava di un rapporto giuridico sostanziale derivante da un contratto di lavoro estinto prima della cessione: come tale, non poteva ritenersi inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria. In secondo luogo, il rapporto non era menzionato nell'allegato D.
2.4) QU ME
Deduce che, in luogo della “preliminare e dirimente operazione interpretativa”, la sentenza prende indebitamente in considerazione le esemplificazioni contenute nel medesimo contratto, come tali meri criteri sussidiari e non già principali: pur dando atto che i patti di non concorrenza non sono specificamente, né esemplificativamente, contemplati dal contratto di cessione, la sentenza fa indebito ricorso all'analogia.
2.5) QUINTO ME
Osserva che la controversia non ha ad oggetto la materia “commerciale”
(ossia alla tutela dei rapporti di investimento che il giudice ha ritenuto essere stati trasferiti a ) ma quella giuslavoristica, come tale Controparte_4
attinente ad obbligazioni, seppur autonome sotto un profilo causale, strettamente inerenti, accessorie e funzionali a un rapporto di lavoro, instaurato, svolto e concluso sotto l'esclusiva titolarità di e Parte_1
non trasferito a : si verte in materia di responsabilità Controparte_4
contrattuale del prestatore di lavoro, per cui i diritti derivanti dal rapporto pag. 13/41 di lavoro non possono essere esercitati da un soggetto che non è mai stato firmatario del contratto stesso (e del patto ad esso accessorio). Richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass.36940 del 2021 in tema di collegamento funzionale del patto con il contratto di lavoro).
Il fatto che il patto avesse come causale, anche quella di “proteggere” i rapporti dei clienti della Banca dai tentativi di distrazione della concorrenza nulla toglieva all'osservazione per cui tali rapporti giuridici non costituivano la fonte principale dei rapporti obbligatori per cui è causa che restava esclusivamente quella del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e la dottoressa mai ceduto a . Parte_1 CP_1 Controparte_4
2.6) SESTO ME
La società richiama un precedente di questa Corte (Sentenza n.645 del
2021) dando atto che “L'unica differenza tra il precedente citato e il caso qui trattato sta nel fatto che, in quella sede, era il dipendente ad agire per ottenere il pagamento del compenso di cui al PNC, mentre in questo caso è la ad agire per ottenere quanto dovuto in esecuzione del patto Pt_1
accessorio al contratto di lavoro (cessato) con la sig.ra ”. CP_1
2.7) ET ME
Rammenta che le parti, laddove avevano previsto che nel trasferimento rientrassero “(xix) i rapporti contrattuali, anche bancari, in essere con i dipendenti, per un organico di circa 9.4555 persone in Italia (equamente distribuito fra e VB) e circa 880 all'estero, ivi inclusi gli CP_2
accantonamenti effettuati per il trattamento di fine rapporto, ferie non godute ed altre spettanze di legge”, intendevano operare chiaro riferimento ai rapporti di lavoro e non già ad obbligazioni accessorie al rapporto di lavoro, in ipotesi autonome e ultra-attive, quale il patto di cui si discute.
pag. 14/41 Richiama il secondo atto ricognitivo del contratto di cessione che al punto
12, quanto al “CO giuslavoristico”, precisa che “le regole definite per il contenzioso civile con riferimento ai “rapporti estinti» valgono, nel contenzioso giuslavoristico, per i dipendenti il cui rapporto sia cessato per qualsivoglia ragione prima del trasferimento dell'Insieme Aggregato a Con
”.
2.8) OT ME
Osserva che, stando all'interpretazione offerta dal primo giudice,
[...]
si ritroverebbe “a propria insaputa” senza aver avuto possibilità CP_4
di contraddittorio in giudizio titolare di una posizione giuridica controversa.
Nel caso di nullità del patto, , pur avendo acquisito i Controparte_4
rapporti giuridici derivanti da esso, rimarrebbe comunque priva di capacità sostanziale (non essendo conferitaria del rapporto di lavoro della propria ex lavoratrice) e processuale per agire per ottenere la restituzione del compenso versatole in esecuzione del patto medesimo: è ovvio che, non essendo stato traferito il rapporto di lavoro della dottoressa a CP_1
, quest'ultima non potrebbe agire per la ripetizione delle Controparte_4
somme versatele dall'allora datore di lavoro, in costanza del Parte_1
rapporto.
2.9) NO ME
Con riguardo al criterio concorrente, individuato nel contratto di cessione, relativo alla successione processuale, il caso esaminato non rientra neppure tra i “contenziosi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”: vi era stato un contenzioso processuale introdotto dalla dottoressa ma CP_1
esso era stato dichiarato estinto, onde il contenzioso ora in essere non pag. 15/41 poteva in alcun modo ritenersi contemplato tra quelli posti ad oggetto della cessione, in quanto sorto successivamente ad essa.
Richiama ancora l'art. 3.1.4, nella arte in cui prevede: “(vi) “qualsiasi
CO (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal
CO Pregresso (di seguito il “CO Escluso”), nonché i relativi fondi”, venendo subito dopo precisato: “Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di
CO Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato o come rientranti, secondo il caso, tra le Attività
Escluse e/o e Passività Escluse e, in genere ai rapporti giuridici non ceduti.”.
Nel Secondo atto ricognitivo del contratto di cessione era anche previsto all'art.
1.1 che: “In coerenza con e in attuazione di quanto previsto dal
Contratto di Cessione in tema di CO Pregresso e CO
Escluso, la tabella sub All.
1.1 del presente Secondo Accordo Ricognitivo precisa i criteri di ripartizione del Contezioso e dei relativi effetti tra le Con Banche in LCA e , …”.
Inoltre, all'art. 1.2, era stato disposto che: “L'All.
1.2 del presente Secondo
Accordo Ricognitivo contiene l'elenco del CO Pregresso trasferito Con a … predisposto e definito nel contesto della due diligence dal
Collegio degli Esperti e dai loro coadiutori”. Infine, era stato disposto: al punto 4, che andava considerato “CO Escluso” dalla cessione
“CO giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno
pag. 16/41 relativo/connesso a rapporti estinti”; al punto 12 che, quanto al
“CO giuslavoristico”, “valgono gli stessi criteri del contenzioso civile” e che “le regole definite per il contenzioso civile con riferimento ai
“rapporti estinti» valgono, nel contenzioso giuslavoristico, per i dipendenti il cui rapporto sia cessato per qualsivoglia ragione prima del trasferimento Con dell'Insieme Aggregato a ”.
Rammenta che l' accordo era posto a disciplina di tutto il contenzioso, e non solo di quello “passivo”, costituendo definitiva “sanzione” dell'esclusione del presente contenzioso è rimasto esclusione dal perimetro della cessione. Richiama a tale proposito altro precedente di questa Corte
(Sentenza n. 481/23)
Andava considerata errata, quindi, la limitazione del criterio ora richiamato alle sole passività.
A chiusura dell'argomento rammenta che opera nella fattispecie il richiamo all'art. 3, d.l. n.99 del 2017.
3.10) IM ME
Richiama altra giurisprudenza di legittimità Cassazione (S.U. n. 2951 del
2016) circa il diritto al risarcimento dei danni subiti in capo a colui che era proprietario del bene danneggiato al momento dell'evento dannoso.
Puntualizza che il diritto al pagamento della penale matura istantaneamente, al momento in cui si verifica la violazione del patto medesimo. Nel caso di specie tale era maturato nel novembre 2015, epoca, dunque, ben anteriore - 20 mesi prima della cessione -, per cui solo Pt_1
aveva subito, quale titolare del contratto di lavoro e firmataria del
[...]
patto ad esso accessorio all'epoca, l'evento dannoso.
pag. 17/41 Mancava, inoltre, la prova della cessione dei rapporti di investimento a
; in ogni caso, quand'anche ciò fosse stato dimostrato il Controparte_4
pregiudizio patrimoniale si sarebbe prodotto, in massima parte (20 mesi su
36 di durata del patto;
da novembre 2015 alla data della cessione) prima della cessione, e ai soli danni di Parte_1
3) Si rende opportuno il partito esame dei singoli motivi di impugnazione, attesa la loro articolazione e complessità al fine di consentire di dare alla sentenza un unitario filo logico.
4) Per altro, fin da ora, prendendo posizione in relazione alle reiterate eccezioni di inammissibilità prospettate dall'appellata in relazione ai primi tre motivi di appello, senza per questo che sia necessario sindacare i profili di novità denunciati dall'appellata1, il gravame va ritenuto ammissibile.
Non si tratta, invero, come lamenta la controparte di una mera reiterazione delle deduzioni svolte in primo grado, in quanto la superiore illustrazione
(ma anche gli argomenti spesi a sostegno dei successivi due motivi di impugnazione) evidenzia i profili di critica avanzati ai passaggi fondamentali della motivazione della sentenza impugnata.
5) Il primo motivo merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
5.1) In assenza di un'espressa disciplina che regoli le sorti del patto di non concorrenza del dipendente il cui contratto non sia stato ceduto, si pone sul piano del diritto sostanziale la questione di quale sia il soggetto legittimato a dolersi dell'eventuale sua violazione egli effetti obbligatori.
pag. 18/41 5.2) In tale prospettiva non è considerata dal collegio errata la ricostruzione compiuta sul piano sistematico dal primo giudice. In primo luogo, la sentenza qualifica come autonomo il patto (da ultimo sul punto per quanto occorra il collegio richiama Cass n.9256 del 2025) senza che tale inquadramento sia sottoposto a reale critica, limitandosi la società appellante ad affermare il carattere accessorio al rapporto lavorativo.
E' in funzione di tale autonomia, quindi, che l'oggetto dell'attività concorrenziale va individuato – giusta clausola 3.1.2 , al punto xix) -, con la conseguenza che, quanto viene inibito, riguarda le “Attività Incluse”, quindi, gli asset attivi ceduti: da ciò la conseguenza che non si tratta più di eventuale attività che colpisca gli interessi ed il patrimonio della cedente.
Se, quindi, attesa l'estensione temporale il patto vincolava in una prima fase l'ex dipendente nei confronti della (ancor in bonis), ciò Parte_1
certamente non poteva più essere a seguito della messa in LCA.
Fin qui il condivisibile ragionamento adottato dal primo giudice.
5.3) A rafforzamento del ragionamento va evidenziato che ha rilievo l'efficacia temporale del patto in quanto possa incidere la sua violazione sul patrimonio attivo (quello pacificamente ceduto): diversamente rimarrebbe senza possibilità di riferire ad un patrimonio ancora nella disponibilità della
LCA le conseguenze della violazione dell'obbligo ricadente sul lavoratore.
5.3.1) Tale considerazione, a ben vedere, deve essere apprezzate rispetto alla disciplina legale che sullo sfondo ha dato legittimità al contratto di cessione.
La previsione del patto individua l'attività inibita in quella “di gestione di portafogli finanziari della Clientela anche istituzionale, o di
pag. 19/41 intermediazione finanziaria, o di consulenza finanziaria, o comunque in concorrenza con l'attività svolta dalla società”.
Ciò posto se nella fisiologia dei rapporti l'obbligazione del lavoratore il cui contratto non è stato ceduto resta in capo al proprio datore di lavoro, ciò non può affermarsi nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b) del d.l. n.99 del 2017 in forza del quale
“A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione
Europea di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone: a) … b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza”.
5.3.2) Se ne deve trarre la conseguenza che in modo radicale è venuto a mancare l'essenziale presupposto perché il patto potesse avere ancora effetti obbligatori nei confronti di un soggetto giuridico la cui attività
d'impresa era definitivamente venuta meno, residuando solo “per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto.”.
5.3.3) Se, quindi, la questione deve essere in ogni modo risolta negativamente in relazione alla prima delle attività inibite (ossia la gestione di portafogli finanziari della Clientela anche istituzionale), dal momento che si trattava di attività pacificamente cedute, tale effetto deve ritenersi pag. 20/41 operante anche in relazione alle ulteriori ipotesi (di intermediazione finanziaria, di consulenza finanziaria, o comunque di concorrenza “con
l'attività svolta dalla società”).
Posto che il vincolo contrattuale non poteva ritenersi “esaurito” in linea astratta, ciò non poteva dirsi in relazione al contenuto del contratto di cessione alla luce della citata previsione di legge, proprio perché, con effetto dalla cessione, qualsiasi attività finanziaria ulteriore era necessariamente venuta meno e quindi, con essa il carattere funzionale del patto alla sua tutela.
5.4) Non può essere condiviso, invece, l'ulteriore passaggio della motivazione nella parte in cui valuta che il contezioso sorto non possa essere considerato nella categoria del “CO Escluso”, su ritenuto presupposto che, essendo i contenziosi richiamati nell'atto di cessione solo tra le passività, nel caso di specie si tratta di contenzioso attivo.
5.5) Sulla questione, la società ha opposto un motivo di appello specifico.
Qui richiamato come “nono argomento” (ma già accennato col “primo argomento”) col quale viene valorizzata la previsione del contratto di cessione secondo la quale alla clausola 3.1.4 lett.b), punto vi) era previsto che tra le “passività escluse” “qualsiasi CO (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal CO Pregresso (di seguito il “CO Escluso”), nonché i relativi fondi”..
5.5.1) L'appellante ha correttamente evidenziato che la propria azione era stata promossa solo in data 17 maggio 2021 avanti al giudice del lavoro del
Tribunale di Verona (r.g.721/21) proseguendo a seguito di declaratoria di incompetenza (ordinanza dell'8 marzo 2022) e conseguente riassunzione pag. 21/41 avanti quello trevigiano, definito con la sentenza ora impugnata. Per cui si tratta pacificamente di contenzioso sorto successiva all'esecuzione della cessione.
5.5.2) Si tratta, quindi, di contenzioso distinto da quello “Pregresso”, ossia quello facente parte dell' “Insieme Aggregato” e nella specie delle
“Passività Incluse” (3.1.2 lett.b.), la cui definizione è pure individuabile nel contratto di cessione alla clausola 3.1.2, al punto vii) [“I contenziosi civili
(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversa da controversie con azionisti delle banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito, ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle banche in LCA e dai c.d. 'Inventivi
Welfare' (di seguito il 'CO Pregresso'), nonché i relativi fondi.”
].
L'Accordo ricognitivo del 22 gennaio 2018 al punto 2 ribadiva che “Ai sensi del'art.2.1.2(b)(vii) del Contratto di Cessione, è da intendersi
“Pregresso” il contenzioso che alla Data di Esecuzione fosse già pendente ai sensi dell'rt.39, ultimo comma , cod.proc.civ..”.
5.5.3) Quanto alla classificazione definitoria adottata dalle parti, tra le passività vi era anche la speciale ipotesi ora in esame, ossia il contezioso sorto successivamente alla cessione, pur riguardando le “Attività Incluse”, secondo la definizione contenuta alla clausola 3.1.2.
Per tale oggetto, dopo la definizione di carattere generale (“a) per “Attività incluse” si intendono i singoli beni, cespiti e rapporti delle banche in LCA che sono considerati utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, che sono indicati per categoria nel prospetto più allegato sub
pag. 22/41 allegato D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31
Marzo 2017,…”) in uno dei punti dell'elencazione che seguiva erano indicati anche “(ii) I contratti attinenti la 'raccolta diretta', anche con i dipendenti, ed ivi inclusi, a titolo ammesso, titolo esemplificativo, rapporti di conto corrente, certificati di deposito, depositi al risparmio, anche al portatore, e dei relativi saldi, nonché tutti i diritti e obblighi derivanti dagli stessi.”.
5.5.4) Su tale specifica questione l'appellata si limita a rilevare che la clausola ex art.
3.1.2. lett. b) conteneva un'affermazione generale e una catalogazione di sette ipotesi specifiche. Tra di esse quella sub vii) riguardava i giudizi civili relativi alle posizioni giuridiche passive indicate nella previsione generale (“debiti, passività, obbligazioni e impegni”) e pendenti alla data della stipulazione contrattuale. Tali posizioni venivano considerate con riferimento all'ipotesi in cui formassero oggetto di procedimenti giudiziari pendenti a tale data (nel caso di spece si trattava del
31 marzo 2017).
Puntualizza, quindi, che la pretesa della società non riguardava l'adempimento del patto di non concorrenza, bensì il pagamento di un risarcimento corrispondente ai c.d. margini che il portafoglio clienti, già seguito dall'ex dipendente avrebbe generato ove non trasferito presso altro istituto di credito nella vigenza del patto (fino al 19 novembre 2018); pertanto, reputa corretto che il primo giudice lo abbia considerato parte dell'Insieme Aggregato ceduto.
Quanto all'ulteriore doglianza dell'appellante relativa alla mancata considerazione della natura giuslavoristica della controversia osserva che l'appellante si focalizza solo sulla causa petendi (il patto di non pag. 23/41 concorrenza), ma non considera il suo petitum, ossia “il bene concreto per cui la vertenza è stata promossa”.
Reputa che non sia pertinente il richiamo a precedente di questa Corte
(Sentenza n.645/2021) trattandosi di controversia differente: il contenzioso era stato promosso da un ex dirigente apicale contro per Parte_1
ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo pattuito quale corrispettivo del patto di non concorrenza assunto in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avvenuta nel luglio 2015, quindi prima della messa in liquidazione coatta amministrativa. In tale senso richiama la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di poter escludere la legittimazione passiva della cessionaria Controparte_6
perché: “Se nessun debito nei confronti del personale ormai cessato è stato oggetto di cessione (che, invece, ha riguardato solo i debiti nei confronti del “personale trasferito”), da cui la impossibilità di ritenere ceduto lo specifico debito in questione (addirittura connesso ad una possibile situazione attiva che le parti non hanno convenuto di trasferire), è altresì da osservarsi che, secondo le pattuizioni intercorse tra e l'ex Parte_1
dirigente, il corrispettivo del patto di non concorrenza avrebbe dovuto essere pagato entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, così che il –lamentato-inadempimento si è verificato e consumato in capo a
assai prima della cessione, risolvendosi in un “debito” Parte_1
inerente ad un rapporto cessato e, come tale, non includibile nelle
“passività incluse”.
Non prende in esame, invece, la portata applicativa della clausola n.
3.1.4 e i richiami all'atto ricognitivo del 2018.
pag. 24/41 Si limita ad affermare, con specifico riferimento alla lettera a) che “la presente vertenza è stata considerata dal Tribunale di Treviso giustamente
“funzionale” all'attività bancaria, in senso lato, dal momento che con la richiesta di una penale e di una somma risarcitoria (cfr. le conclusioni anche dell'atto di appello) si ottengono somme che, stante la funzione del patto, corrispondono in astratto ai c.d. margini/profitti che il portafoglio clienti seguito dalla signora composto, in via esemplificativa da CP_1
conti correnti, certificati di deposito, depositi a risparmio etc.-. avrebbe generato alla Banca, quindi- esattamente- ciò che è “funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria” come richiesto dall'Art.
1.1 del contratto di cessione.”.
5.5.5) E' rimasta del tutto senza replica, quindi, la portata applicativa della clausola prevedente la esclusione dalle cessioni di “qualsiasi CO
(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal CO
Pregresso (di seguito il “CO Escluso”), nonché i relativi fondi”..
5.6) A chiusura poi di tale ricognizione è stato previsto dall'art.
3.2 che “Le
Banche in LCA e gli organi delle liquidazioni coatte amministrative Con faranno tutto quanto necessario e opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi CO Escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le banche in LCA, ai sensi per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera (c) del decreto legge Banche Venete e comunque per effetto di quanto previsto da questo
Contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente, sostanzialmente e processualmente sia verso i terzi sia nei rapporti interni Con con rispetto al predetto contenzioso escluso...”.
pag. 25/41 5.7) Alla luce delle superiori considerazioni restano assorbiti gli ulteriori argomenti a sostegno del motivo ora esaminato.
5.8) Tale assetto dei rapporti è coerente e trova collocazione anche rispetto al più recente intervento del giudice di legittimità che, proprio con riguardo al profilo ora in esame ha fissato i limiti e le condizioni per determinare il soggetto legittimato.
5.9) Con la Sentenza n.28771 del 2025 sono stati enunciati i seguenti principi e passaggi argomentativi, utili anche nel caso in esame.
A) Va richiamato il principio già affermato dalla Corte (Cass. ord. n.
15670/2025) secondo cui “In tema di controversie intraprese da o contro
o poi sottoposte a Parte_1 Controparte_7
liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di nella posizione sostanziale e Controparte_8
processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno
2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con giusta il d.l. n. 99 del 2017 Controparte_8
(convertito dalla l. n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. 'contenzioso escluso' previsto nel menzionato contratto”.
B) Lo stesso principio – relativo al contenzioso civile – ai sensi del punto
12 dell'accordo ricognitivo del 2018, si applica anche a quello giuslavoristico, essendo ivi previsto che per il “contenzioso giuslavoristico” valevano i medesimi criteri del “contenzioso civile”;
C) Le parti contraenti avevano anche previsto che “le regole definite per il contenzioso civile con riferimento ai 'rapporti estinti' valgono, nel contenzioso giuslavoristico, per i dipendenti il cui rapporto sia cessato per pag. 26/41 qualsivoglia ragione prima del trasferimento dell'insieme aggregato a CP_9
…”, ossia prima della cessione del 24/06/2017.
[...]
D) Tale previsione rispecchiava il comportamento complessivo dei contraenti anche successivamente al contratto di cessione, rilevante ai sensi dell'art. 1362, co. 2, c.c., (in tale senso già Cass. ord. n. 15670/2025).
E) L'art. 3, co. 1, lett. c), d.l. n. 99 cit. ( “restano in ogni caso” escluse dalla cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”) non consente di dedurre a contrario che tutte le altre controversie siano necessariamente incluse nella cessione.
F) La ratio di tale norma è quella di evitare che controversie ancora inesistenti – e, in quanto tali, non conosciute né conoscibili dal cessionario perché riferite ad atti o fatti occorsi prima della cessione – possano poi gravare sul cessionario, alterando i termini economico-finanziari della cessione del compendio aziendale bancario.
G) Tale ratio di certo non sussiste rispetto a controversie (come quella in esame avanti la Corte di Cassazione) già in corso e pendenti alla data della cessione.
H) L'esatta individuazione dell'oggetto della cessione, comunque, era rimessa ai commissari liquidatori e al cessionario (art. 3, co. 1, d.l. cit., primo periodo: “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono
a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla
pag. 27/41 cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1,
2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario …”.
I) La Corte Costituzionale (Sentenza n. 225/2022) ha espressamente affermato: “… l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare
l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta , o, meglio, della Controparte_8
riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione …”.
5.10) Si rinviene, quindi, una precisa corrispondenza tra la previsione contrattuale sopra citata (clausola 3.1.4, lett.b) vi - circa il contenzioso escluso dalla cessione e la previsione normativa qui oggetto di rilievo, in particolare ai superiori punti E) ed F).
6) Sul secondo motivo
L'appellante, dopo aver richiamato ampi stralci della motivazione dell'Ordinanza n. 5540 del 2021, già oggetto di considerazione da parte del pag. 28/41 primo giudice, rammenta che la precedente giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio per cui “il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere erogato anche in corso del rapporto di lavoro” (già Cass.
n.3507 del 1991).
Assume che la variabilità del corrispettivo in funzione della durata del rapporto di lavoro non esclude la sua determinabilità in base a parametri oggettivi.
L'opposta conclusione comporta “l'introduzione “creativa” di una regola nuova, non contenuta nella norma di cui all'art. 2125 c.c. e non voluta dal legislatore.”.
Ricorda che la clausola 6 del patto prevedeva una durata minima (36 mesi)
e che alle parti era concessa la facoltà di recesso dal Patto con congruo preavviso di 12 mesi.
Il primo giudice ha argomentato “con logica esattamente contraria a quella dettata dalla Cassazione, valutando il tema della determinabilità del compenso alla stregua di un elemento estrinseco”, riferendosi al possibile comportamento delle parti in epoca successiva al contratto, mentre era del tutto possibile in ragione della previsione della corresponsione di un corrispettivo annuo di €.6.000,00.
Erra ulteriormente nel valutare la determinabilità non adottando il criterio dell' “ex ante”, ma quello del “col senno di poi”, ossia considerando un elemento estrinseco al patto, l'ipotetica brevissima durata del contratto di lavoro.
Infine, la critica è riferita all'ulteriore argomento relativo alla concreta adeguatezza del compenso, aspetto del tutto eccentrico rispetto a quello della determinabilità.
pag. 29/41 7) Il motivo è infondato.
L'appellante critica tale parte della motivazione esaltandone la pretesa difformità dalla pronuncia n.5540 del 2021della Corte di Cassazione, ritenuta espressione della funzione nomofilattica, senza considerare, peraltro, che si tratta di pronuncia resa con rito camerale.
Reputa la Corte che gli argomenti addotti dal primo giudice per ritenere nullo il patto vadano condivisi.
7.1) Proprio perché la determinabilità del corrispettivo deve essere valutata con giudizio ex ante e nel momento genetico della conclusione dell'accordo, la possibilità di individuazione degli elementi che concretano, necessariamente in quella fase, la misura del corrispettivo nel caso in esame, è stata assolutamente pretermessa rispetto a tale momento genetico ed ancorata ad un accadimento esterno: una cosa è la possibilità, in via meramente ipotetica ed astratta, di sapere a quanto ammonta il corrispettivo mediante il solo moltiplicatore degli anni di durata del rapporto lavorativo;
altra cosa - ed è l'unica che rileva - è conoscere, al momento della conclusione dell'accordo quale sarà la misura del corrispettivo.
7.2) Che tale sia l'elemento qualificante la determinabilità ex art.1346 c.c. è dato dalla necessità che il dipendente sia messo in grado di conoscere al momento della stipula del patto quale sia l'entità del reciproco sacrificio, diversamente venendo vanificata la ragione che fonda ed impone di consentire la determinabilità del compenso: “Il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di sapere l'impegno assunto ovvero i criteri per
pag. 30/41 la sua concreta determinazione, il che può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, sia pure in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti.” (Cass.civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24790 del
19/10/2017, Rv. 646757 - 01).
7.3) In altri termini, come correttamente precisato dal giudice trevigiano, nel caso in cui la determinabilità venga intesa nella prima accezione, verrebbe lasciata la commisurazione del corrispettivo alla posteriore fase esecutiva e ad un elemento di totale incertezza, legato come sarebbe ad eventi futuri e di determinazione unilaterale (si pensi all'ipotesi del licenziamento che prescinde, quindi, totalmente dalla volontà della parte interessata).
7.4) Il criterio della determinabilità, nell'accezione valorizzata dall'appellante, perde la sua caratteristica principale, ossia di essere possibile ex ante in quanto la serie di n° “x” di ipotesi di quantificazione del corrispettivo, in funzione della durata del rapporto, quindi, di un comportamento successivo, non rende conoscibile la misura del corrispettivo effettivo al momento della sottoscrizione.
7.5) E' ben vero che la previsione del corrispettivo parametrato alle annualità di durata del rapporto è un criterio interno al patto, come tale rispondente al parametro fissato dalla giurisprudenza di legittimità, ma ciò solo apparentemente, dovendo la determinazione del corrispettivo, a sua volta, riferirsi ad un dato esterno costituito dal successivo comportamento delle parti.
7.6) Tale solo rilievo impone di arrestare l'esame al primo momento dei due fissati nella sequenza logica che la stessa giurisprudenza di legittimità
pag. 31/41 citata (da ultimo, Ordinanza n.9256 del 2025), prevede: un primo esame in ordine al rispetto della determinabilità del corrispettivo ex art.1346 c.c. e, successivamente, quello della sua congruità ex art.2125 c.c..
Solo nel caso in cui l'esame della determinabilità abbia dato esito positivo, quindi, è indispensabile la valutazione della congruità del corrispettivo.
In altri termini può darsi il caso che un corrispettivo determinato o determinabile, quindi, validato rispetto al primo momento di verifica, risulti, sempre con valutazione ex ante incongruo e manifestamente sproporzionato rispetto al sacrificio imposto al lavoratore, se raffrontato con le clausole limitative (durata, ambito territoriale, ambito operativo dell'obbligatoria astensione).
7.7) Nel caso in esame, inoltre, la previsione della clausola 6, invocata dall'appellante a sostegno della determinabilità del compenso, non determina alcuna concreta ricaduta ai fini della questione scrutinata. La clausola, infatti, prevede: “Trascorso un periodo minimo di 36 mesi dalla data di decorrenza in premessa, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dal medesimo, con un preavviso di almeno 12 mesi, mediante comunicazione indirizzata all'altra parte con lettera raccomandata A.R.. Alla data del recesso del pacco ci sarà ogni effetto riconducibile l'accordo stesso e resteranno per le acquisiti delle somme corrisposte.”. In realtà la data di decorrenza in premessa è individuata in quella di “cessazione del rapporto di lavoro” (punto 1 del patto). Nello stesso punto è fissata la durata dell'obbligo di astensione della lavoratrice
(36 mesi, ossia lo stesso limite temporale della clausola 6): se ne ricava che l'esercizio della facoltà sarà di fatto inutile e privo di ricadute circa la possibilità di liberarsi del vincolo.
pag. 32/41 7.8) Non va trascurato, infine, che la giurisprudenza di legittimità proprio precedente la Sentenza n.12743 del 1999 in tema di fideiussione omnibus2 in cui viene in gioco il concreto atteggiarsi della potenziale posizione
“dominante” del soggetto titolare di un potere di determinazione unilaterale delle condizioni contrattuale: situazione che non può essere esclusa nel caso in esame (con riguardo al potere di licenziamento, alla facoltà di recesso dal patto di cui alla clausola n.5, oggetto dell'esame del successivo motivo di gravame).
7.9) Un'ultima precisazione: la Corte di Cassazione nell'ammettere la corresponsione del compenso nel corso del rapporto per il patto non ha affatto giustificato per ciò solo la sussistenza ed il rispetto del criterio della determinabilità. La sentenza n.3507 del 1991, oltre ad enunciati di carattere generale sulla previsione degli art.1346 c.c. e 2125 c.c. si occupa della decorrenza della prescrizione e dell'assoggettamento del compenso a contribuzione.
Le ulteriori pronunce citate dall'appellante vertono anch'esse su temi affatto diversi: la prima (Ordinanza n.970 del 2020 riguarda il profilo di nullità relativo alla congruità del corrispettivo ex art.2125 c.c.), la seconda
(Ordinanza n.22247 del 2021, sulla distinzione tra patto di non concorrenza e divieto di storno di clientela, si sofferma sulla non estensibilità al secondo accordo della disciplina limitativa, ma sempre con riguardo all'art.2125
c.c.), la terza (ordinanza n.23418 del 2021, ancora vertente sulla conformità alla previsione dell'art.2125 c.c., enuncia anche la questione relativa alla 2 la questione della determinabilità era stata risolta ritenendola “per relationem” “sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto.” pag. 33/41 determinabilità in un caso di pagamento del corrispettivo la cui misura era rapportato alla progressiva durata del rapporto, ma non entra nel merito della questione)3 , infine la quarta (Ordinanza n.33424 del 2022 si limita a censuare la pronuncia in sede di rinvio nella parte in cui ha sovrapposto i distinti piani relativi alla determinabilità del corrispettivo ex art.1346 c.c. e quello della sua congruità ex art.2125 c.c.4).
8) Il terzo motivo
E' relativo alla censurata decisione circa la nullità della clausola n.5, riguardante la facoltà di recesso dal patto da parte del datore di lavoro nel caso di mutamento di mansioni.
La società deduce che si tratta di pattuizione coerente e funzionale con la causa del patto (la fidelizzazione del dipendente e, dall'altra, la conservazione del patrimonio di clientela al datore di lavoro).
Assume che la finalità di conservazione del patrimonio di clientela permane solo nell'ipotesi in cui il dipendente risulti, effettivamente, impiegato in mansioni che attengano alla gestione del patrimonio stesso, ovverosia quelle di “private banker”; “qualora dette mansioni, infatti, venissero meno, il dipendente non si troverebbe, alla cessazione del rapporto, a gestire alcun patrimonio da “proteggere” in caso di passaggio del dipendente stesso alla concorrenza.”.
Si tratta, quindi di previsione nel caso di mutamento delle predette mansioni in ragione di una causa “naturale“ di cessazione del patto per il caso di assegnazione permanente del dipendente a mansioni diverse da private banker: si verterebbe in un caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del patto (art. 1463 c.c.) e, comunque, per sopravvenuta carenza di interesse e di congrua causale. Si tratta di ipotesi di cessazione del rapporto sinallagmatico prevista dal codice civile.
Osserva che il precedente citato dal primo giudice (si tratta dell'Ordinanza
n. 4032 del 2022, così individuata dall'appellante) riguarda una fattispecie ben diversa da quella per cui è causa: il patto era stato ritenuto nullo in quanto esso conteneva – a differenza di quello in esame – una clausola con la quale la banca datrice si riservava, a propria completa e unilaterale discrezione di recedere dal vincolo obbligatorio (ed aggiunge: “anche, e non solo in caso di mutamento delle mansioni”), con la conseguenza che il corrispettivo, elemento essenziale del patto, fosse ab origine non determinato, né determinabile, essendo a discrezione della datrice il recesso in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, invece, non si era riservata il diritto Parte_1
discrezionale di recedere dal patto in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro, ma di comunicare la cessazione del patto solo per l'evenienza di attribuzione alla dottoressa di mansioni diverse da CP_1
quelle che giustificavano la stipula e la permanenza del patto, ossia quelle di private banker.
pag. 35/41 Diversamente il giudice ha ritenuto nulla un'inesistente clausola che avrebbe attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere arbitrariamente sulla durata temporanea del vincolo obbligatorio. “E' infatti indiscutibile che l'esercizio dello ius variandi – ossia la condizione prevista nel PNC che determina il sorgere del diritto della Banca di comunicare la cessazione anticipata del Patto - nel nostro Ordinamento, non può mai essere arbitrario.”), essendo sottoposto alle condizioni dell'art.2103 c.c..
Aggiunge che la previsione del diritto al compenso per tutto il preavviso di
12 mesi costituisce, comunque, una garanzia del compenso per la dipendente, che è tale da integrare (anziché escluderlo, come erroneamente ha ritenuto il tribunale) il requisito dell'interesse bilaterale delle Parti.
Richiama, infine, l'art.1419 comma 2 c.c. (nullità della sola clausola in assenza di prova circa la sua essenzialità (C.10536 del 2020)
9) Anche tale motivo è privo di fondamento.
A tale riguardo il collegio reputa sufficiente ed esaustivo il richiamo ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c. ai più significativi arresti della giurisprudenza di legittimità.
In motivazione l'Ordinanza n.23723 del 2021 già aveva puntualizzato: “8.
Pertanto, premesso che l'obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sorge, nella fattispecie, sin dall'inizio del rapporto di lavoro (Cass. n. 8715 del
2017), tamquam non esset va considerata la successiva rinuncia al patto stesso appunto perché, mediante questa, si finisce per esercitare la clausola nulla, tramite cui la parte datoriale unilateralmente riteneva di potersi sciogliere dal patto, facendo cessare ex post gli effetti, invero già
pag. 36/41 operativi, del patto stesso, in virtù di una condizione risolutiva affidata in effetti a mera discrezionalità di una sola parte contrattuale (Cass. n. 3 del
2018).”.
Successivamente con argomentazione pienamente confacente al caso di specie è intervenuta la Corte di legittimità che nel rigettare il ricorso avverso una sentenza di questa Corte (n.597 del 2018) con
L'Ordinanza n.10679 del 2024 (già citata dall'appellata), ha così argomentato: “…la Corte territoriale ha compiuto una complessiva ricostruzione del significato della clausola 7), in combinato disposto con le altre clausole del patto (secondo lo stesso metodo utilizzato dal Tribunale) ed ha ritenuto che la determinatezza o la determinabilità del compenso fosse gravemente inficiata da quella parte della clausola 7), in cui era previsto che la banca avrebbe cessato di pagare il corrispettivo in caso di assegnazione a mansioni diverse, fermo restando a carico del il Pt_3
vincolo discendente dal patto di non concorrenza (ivi compresa la penale) ancora per dodici mesi successivi a quel mutamento di mansioni.
Al riguardo i giudici d'appello hanno motivatamente escluso di poter condividere la tesi della banca, secondo cui si sarebbe trattato di un mutamento di mansioni che avrebbe privato di giustificazione causale la conservazione di quel corrispettivo. Tale interpretazione è conforme a diritto anche laddove la Corte territoriale si sforza di preservare la validità della clausola, evidenziando che a voler condividere la tesi della banca, il mantenimento per dodici mesi (decorrenti dall'assegnazione alle nuove mansioni) delle obbligazioni nascenti dal patto (ivi compresa la clausola penale) si sarebbe rivelato inutile sul piano causale. Ha quindi affermato che questo risultato avrebbe condotto ad un'interpretatio abrogans di
pag. 37/41 quella parte della clausola 7), in contrasto – appunto – con il principio di conservazione dettato dall'art. 1367 c.c.
In omaggio a questo criterio ermeneutico ha quindi evidenziato che il mantenimento – per dodici mesi successivi all'assegnazione a nuove mansioni – di tutte le obbligazioni nascenti dal patto avrebbe ricompreso anche quella relativa alla clausola penale, ciò che non poteva giustificarsi con la sola tesi – sostenuta dalla banca – del venir meno della giustificazione causale del corrispettivo, poiché questa ricostruzione avrebbe dovuto comportare – in omaggio al principio di corrispettività – anche il venir meno di tutti gli obblighi discendenti dal patto e gravanti sul lavoratore, conseguenza invece esclusa da quella clausola.
Trattasi di un'interpretazione non sindacabile da questa Corte, perché adeguatamente motivata e rispettosa dei criteri di ermeneutica contrattuale, ivi compreso l'art. 1367 c.c.
Né è condivisibile l'ulteriore argomento della banca ricorrente, secondo cui il mutamento di mansioni determinerebbe la nullità sopravvenuta del patto oppure la sua risoluzione per impossibilità sopravvenuta (v. ricorso per cassazione, p. 16), residuando solo il naturale obbligo di fedeltà ex art.
2105 c.c. La Corte d'Appello ha infatti evidenziato che se così fosse non si spiegherebbe allora il senso della clausola che fa gravare sul lavoratore per altri dodici mesi tutte le obbligazioni derivanti dal patto, ivi compresa la clausola penale.
In tale prospettiva non risulta falsamente applicata tale norma, come lamentato dalla ricorrente, per la semplice ragione che l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 cit. grava sul dipendente per tutta la durata del rapporto di lavoro.
pag. 38/41 Quindi correttamente a tale obbligo di fedeltà la Corte territoriale ha escluso di poter ricondurre quella clausola, che limitava temporalmente a dodici mesi (decorrenti dall'assegnazione a nuove mansioni) la durata degli obblighi derivanti dal patto di non concorrenza ed ivi ricomprendeva anche la clausola penale.”.
La stessa pronuncia rende ragione dell'infondatezza dell'ulteriore argomento addotto dall'appellante circa il carattere parziale dell'eventuale nullità del patto affermando: “Nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di “limiti di luogo”, ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente.
Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto
“a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola.
Ciò significa che ai fini della validità dell'intero patto occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la clausola 7) sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa
l'impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo
a quella clausola. La nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a quella di mancata pattuizione di un
pag. 39/41 corrispettivo, ciò che nella fattispecie delineata nell'art. 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto.
…
A quest'ultimo riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, sicché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. n. 23723/2021; Cass.
n. 212/2013).”.
10) Il quarto motivo, riferito alla statuizione sulle spese di lite, attiene alla riforma in conseguenza dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, anche in punto di spese, in virtù dell'ordinario principio di soccombenza. Si tratta di motivo assorbito dal rigetto del gravame.
11) Le spese di lite del grado, tenuto conto delle questioni ampiamente controvertibili e della rilevanza che i più recenti arresti di legittimità (anche successivi alla proposizione dell'impugnazione) hanno avuto nelle determinazioni del collegio vanno compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello per quanto in motivazione;
- compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari pag. 40/41 a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 novembre 2025
Il Presidente estensore
AN LE
pag. 41/41 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel costituirsi la dottoressa In via preliminare eccepisce la novità e inammissibilità delle seguenti deduzioni introdotte CP_1 tardivamente nel precedente grado di giudizio e riproposte, relativa: a) alla specificazione della decorrenza del nuovo rapporto lavorativo, in tesi avversaria, in violazione del patto;
b) alla qualificazione come comportamento concludente determinato dall'omesso riscontro alla lettera inviatale da in data 20 novembre 2015; c) alla circostanza sulla datazione delle Parte_1 richiesta di disinvestimento dal 19 novembre 2015 (quindi ancora prima delle dimissioni), per latro già oggetto di contestazione in primo grado;
d) alla assenza di “conoscenza immediata” dei codici di prodotto relativi alle richieste di disinvestimento. 3 Limitandosi a ritenere che “L'esame dei giudici di seconde cure è stato, pertanto, completo, esaustivo, logico e corretto giuridicamente, in relazione alle doglianze rite et recte sottoposte in appello, e resiste alle critiche sollevate dall'odierno ricorrente” premettendo che il giudice d'appello aveva ritenuto che tale modalità di determinazione del compenso “meglio contemperava gli interessi di entrambe le parti posto che una più lunga permanenza in un posto di lavoro specializzante poteva rendere più difficile una nuova collocazione sul mercato e quindi, idoneo a compensare il maggior sacrificio rispetto ad un rapporto di breve durata. 24. In ogni caso, la Corte territoriale ha aggiunto che la durata del vincolo era molto contenuta e riguardava una estensione territoriale limitata solo ad alcune regioni.”. Quindi, profili ancora una volta attinenti all'aspetto della congruità del compenso 4 Aggiungendo, peraltro, significativamente che “la variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi (tenendo anche conto, che, a monte, è stato altresì contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull'ammontare del PNC dovuto);” pag. 34/41
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. AN ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Nicola ARMIENTI Giudice Ausiliario di Corte d'Appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 4 ottobre 2023 da
Parte_1
(C.F. e P. IVA ), in persona dei
[...] P.IVA_1
commissari liquidatori e legali rappresentanti avv. Alessandro Leproux, dott. Giuseppe Vidau e prof.ssa avv. Giuliana Scognamiglio, rappresentata e difesa dagli avv.i Fabrizio Daverio e Salvatore Florio, giusta procura allegata al ricorso in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_1
Email_2
-appellante- contro
(c.f.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._1
difesa dagli avv.i Olimpio Cesare Stucchi e Paola Gobbi, giusta procura allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC:
Email_3
Email_4
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 138/23 del Tribunale di Treviso – sezione Lavoro
In punto: patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c. – violazione – pagamento penale e risarcimento del danno
Causa trattata all'udienza del 13 novembre 2025
Conclusioni per parte appellante: “A) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui sopra, la violazione del patto di non concorrenza sottoscritto
15 marzo 2013 da parte della Sig.ra B) Per l'effetto, Controparte_1
condannare la Sig.ra al pagamento, nei confronti di Controparte_1
, della somma Parte_1
di Euro 72.000,00 o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di penale;
C) Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui sopra e stante il comportamento posto in essere dalla signora il diritto al CP_1
risarcimento del danno subito da Parte_1
; D) Per l'effetto, condannare la Sig.ra
[...] CP_1
al pagamento della somma di Euro 287.332,56 o della maggiore o
[...]
minore somma ritenuta di giustizia, a titolo risarcitorio;
E) Con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria: […]”
pag. 2/41 Conclusioni per parte appellata: “In via preliminare, dichiarare
l'inammissibilità/ improcedibilità dell'impugnazione avversaria per i motivi indicati in atti e comunque con ogni miglior formula.
2. In via principale, respingere l'impugnazione avversaria, con ogni miglior formula e con conferma della gravata sentenza, anche con diversa motivazione.
3. In via subordinata e riservato il gravame: - In caso di condanna della signora al pagamento della penale, ridurre Controparte_1
massimamente la medesima alla luce dei motivi indicati in atti e secondo equità; - In caso di condanna della signora al Controparte_1
risarcimento del danno, ridurre massimamente il medesimo alla luce dei motivi indicati in atti e secondo equità.
In ogni caso, dichiarare integralmente e/o parzialmente compensate le somme che risulteranno dovute dalla signora a Controparte_1 [...]
con quanto dalla Parte_1
medesima dovuto alla appellata.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: […]”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 4 ottobre 2023 la
[...]
ha impugnato la sentenza Parte_1
n.138/23 del giudice del lavoro del Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la domanda di accertamento della violazione del patto di non concorrenza stipulato nel 2013 con già dipendente con Controparte_1
mansioni di private banker, con conseguente condanna della convenuta al pag. 3/41 pagamento della penale prevista nel patto pari ad €.72.000,00, oltre al risarcimento del danno ulteriore rapportato alla perdita del margine di intermediazione finanziaria per il triennio di durata del patto, nella misura di €.287.332,56 (o in quella diversa valutata dal giudicante).
Con memoria depositata il 3 marzo 2025 si è costituta Controparte_1
chiedendo di dichiarare inammissibile ovvero improcedibile l'impugnazione o, ancora, di respingerla.
La causa, previa riassegnazione all'estensore, è stata discussa all'udienza del 16 ottobre 2025 venendo differita all'odierna udienza al fine di verificare la possibilità di soluzione conciliativa. Preso atto dell'impraticabilità di una definizione bonaria della controversia, è stata definitivamente discussa e contestualmente decisa all'odierna udienza, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice del primo grado ha premesso che il contenzioso non riguardava le “passività” di , né poteva considerassi Parte_2
un contenzioso c.d. passivo ma, al contrario, “attivo” in quanto promosso dalla banca per ottenere un credito risarcitorio.
In tale prospettiva ha puntualizzato che il rapporto giuridico rientrava tra le attività incluse nel c.d. “Insieme Aggregato”, oggetto di cessione.
Ha richiamato la previsione del punto 3.1.1 del contratto di cessione secondo il quale “l'insieme aggregato è composto dai seguenti beni alla data di esecuzione, i quali rappresentano, per ciascuna delle due operazioni di cessione, un complesso organizzato come ramo d'azienda bancaria: a) le Attività incluse di le Passività Include si e b) CP_2 CP_2
le Attività Incluse di VB e le Passività Incluse di VB”.
pag. 4/41 Ha pure richiamato il successivo punto 3.1.2 nel quale era stabilito che
“per “Attività Incluse” si intendono i singoli beni, cespiti e rapporti delle
Banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e che sono indicati per categoria nel prospetto cui è allegato sub allegato d, che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31 Marzo 2017, tra cui, in particolare: (xix) i rapporti contrattuali, anche bancari, in essere con i dipendenti, per un organico di circa 9.4555 persone in Italia (equamente distribuito fra CP_2
e VB) e circa 880 all'estero, ivi inclusi gli accantonamenti effettuati per il trattamento di fine rapporto, ferie non godute ed altre spettanze di legge”.
Ha rammentato che la previsione era stata invocata anche dall'istituto di credito ricorrente al fine di sostenerne l'inapplicabilità sul presupposto che il rapporto di lavoro della convenuta era cessato per dimissioni nel 2015, prima della stipula del contratto di cessione del 27 giugno 2017.
Pure dando atto dell'astratta correttezza di tale rilievo, ha rilevato che il caso in esame non riguardava una controversia afferente al rapporto di lavoro intercorso e cessato, ma la ritenuta violazione del patto di non concorrenza post-contrattuale. Invero, non poteva considerarsi un rapporto esaurito quello relativo al patto in quanto cessato il rapporto di lavoro, essendo prevista la durata di 36 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro dell'obbligo di astensione a carico della dottoressa
Ne conseguiva che l'accordo continuava a spiegare i suoi effetti – CP_1
con vincolo a carico della dipendente e a favore della – dopo la data Pt_1
di presentazione delle dimissioni, determinandosi una prosecuzione del vincolo negoziale per tutta la durata convenuta tra le parti, nel caso di specie sino al novembre 2018.
pag. 5/41 Ha affermato che si trattava di un vincolo contrattuale causalmente autonomo rispetto al presupposto contratto di lavoro subordinato, anche laddove stipulato contestualmente a quest'ultimo, di talché non poteva dirsi esaurito al momento della cessione intervenuta a favore di Intesa CP_3
con contratto di cessione del giugno 2017.
[...]
Con il secondo passaggio logico della propria motivazione il primo giudice ha considerato che il patto di non concorrenza era funzionale all'attività bancaria proprio perché diretto a proteggere il valore del portafoglio clienti già gestito dalla dipendente, in possesso della banca, a sua volta oggetto di cessione in quanto attività inclusa nell'insieme aggregato, riconducibile alla fattispecie descritta al punto 3.1.2, punto ii) (“contratti attinenti la “raccolta diretta”).
Ha poi evidenziato che la clausola 3.1.2, al punto xix), valorizzava la persistenza del rapporto contrattuale al momento della cessione ai fini dell'inclusione tra le “Attività Incluse” e, nel peculiare caso dei patti di non concorrenza, tale persistenza prescindeva dalla sussistenza del presupposto rapporto di lavoro, rilevando invece la collocazione temporale della cessione all'interno del periodo di vigenza del patto.
Con l'ulteriore passaggio logico ha poi affermato che il contenzioso non era compreso nella categoria del c.d. “CO Escluso” dalla cessione: essendo i contenziosi richiamati nell'atto di cessione tra le passività (che possono essere incluse o escluse), mentre qui si era in presenza di un “CO Attivo”.
L'unico soggetto legittimato (in senso sostanziale, quale titolare) a far valere diritti transitati alla cessionaria con l'accertamento della violazione pag. 6/41 del patto e la richiesta risarcitoria, pertanto, era la società cessionaria e non la banca in LCA.
Anche non volendo accedere a tale ordine di considerazione ha preso in esame l'eccezione di nullità del patto di non concorrenza opposta dalla dottoressa CP_1
Ha richiamato quanto il patto prevedeva circa lo specifico obbligo in capo alla dottoressa per un periodo di 36 mesi dalla risoluzione del CP_1
rapporto di lavoro, limitatamente alla Regione , così testualmente Pt_1
riportato: “a qualsiasi titolo alcuna attività di gestione di portafogli finanziari di Clientela anche istituzionale o di intermediazione finanziaria
o di consulenza finanziaria o comunque in concorrenza con l'attività svolta dalla nostra Società. Tale impegno riguarda qualsiasi svolgimento di tale attività (diretta o indiretta;
autonoma, subordinata e/o imprenditoriale;
per conto proprio ovvero per persone fisiche e/o giuridiche e terzi in genere) a favore, diretto o indiretto, di qualsiasi soggetto (in particolare ed esemplificativamente: Società di Gestione, Assicurazioni, Banche, SIM, ecc.). Inoltre, Lei comunque si impegna a non acquisire e a non favorire
l'acquisizione, in alcun modo e così anche in via indiretta, da parte Sua o di terzi, di Clienti della nostra Società (sia persone fisiche sia persone giuridiche). Per Cliente si intende, anche in seguito, qualsiasi soggetto (sia persona fisica sia persona giuridica) che sia o sia stato in relazione con la nostra Società”.
In relazione a tale previsione la questione di nullità è stata vagliata in relazione a due i profili.
Col primo è stata esaminata l'eccezione relativa alla non determinabilità dell'oggetto del patto.
pag. 7/41 Premessa la previsione sul corrispettivo del patto (“a fronte degli obblighi di cui al presente patto, Le sarà corrisposto uno speciale assegno (assegno patto di non concorrenza) secondo la misura che già consensualmente abbiamo ritenuta adeguata – pari a Euro 6.000 (seimila) lordi annui che sarà ripartito in 12 mensilità, prima con lo stipendio del mese di marzo
2013”), il giudice ha puntualizzato che era omessa qualsivoglia previsione su una somma minima garantita, dipendendo l'ammontare del corrispettivo esclusivamente dalla durata del rapporto di lavoro, con la conseguente assoluta variabilità del corrispettivo in funzione di tale durata e, quindi, con possibile determinazione del compenso in misura infima nel caso di una rapida chiusura del rapporto (esemplificando: dopo un mese).
Ciò posto ha dato atto del recente arresto della giurisprudenza di legittimità
(n. 5540/2021) richiamandone le massima.
Formulando in rapporto al principio di diritto ivi affermato le seguenti
“precisazioni”:
a) La forma scritta è prevista a pena di nullità;
b) “Nei contratti in cui è richiesta la forma scritta ad substantiam, l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile sulla base degli elementi risultanti dal contratto stesso, non potendo farsi ricorso ad elementi estranei ad esso” (Cass. n. 5028 del 05/03/2007; Cass. n. n. 21352 del 09/10/2014);
c) “L'oggetto del contratto per il quale è necessaria la forma scritta può considerarsi determinabile, benché non indicato specificamente, solo se sia con certezza individuabile in base agli elementi prestabiliti dalle parti nello stesso atto scritto, senza necessità di fare ricorso al comportamento successivo delle parti, dovendosi, quindi, escludere la possibilità di
pag. 8/41 applicazione, per la determinazione dell'oggetto del contratto, della regola ermeneutica stabilita dall'art. 1362, secondo comma, cod. civ., che consente di tenere conto, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, del comportamento di questi successivo alla conclusione del contratto” (Cass. sez. II, n. 5385 del 07/03/2011);
d) è necessario che il contratto scritto, sin dal momento della stipula, contenga l'indicazione precisa del compenso o quanto meno gli elementi che consentano di determinarlo mediante un'operazione aritmetica;
e) se il corrispettivo dell'obbligo di non concorrenza viene indicato con una somma variabile, il cui importo dipende dalla durata del rapporto di lavoro e la durata del rapporto dipende dalla volontà e dal comportamento delle parti successivo alla stipula, se ne ricava che il corrispettivo può essere determinato solamente ex post sulla base non solo dei parametri indicati nel contratto ma anche, e soprattutto, di un elemento esterno ad esso (non predeterminato, ma condizionato dalla successiva volontà delle parti, anche in via unilaterale) rappresentato dalla durata del rapporto.
Ha concluso, all'esito di tale ricognizione ed interpretazione dei dati normativi, ritenendo la nullità del patto per carenza del requisito della determinabilità del corrispettivo ex ante: in sostanza la determinabilità del corrispettivo costituiva condizione necessaria per non veder inibita la valutazione circa la congruità del corrispettivo, valutazione che non poteva essere svolta a posteriori per cui l'esiguità del compenso pacificamente determinava un vizio di nullità del contratto che non poteva dipendere da eventi successivi alla stipulazione, trattandosi di un vizio strutturale del negozio.
pag. 9/41 Non veniva in rilievo, pertanto, un vizio funzionale del rapporto, ma un vizio genetico come tale non può che esistere ab origine.
Nel caso di specie il testo contrattuale non consentiva di operare ex ante una valutazione di adeguatezza del compenso, perché legato ad un elemento “esterno, successivo e aleatorio” quale la durata del sotteso rapporto di lavoro subordinato.
Quanto al secondo profilo, attinente alla previsione circa la libera recedibilità dal patto, ha osservato che la previsione della cessazione degli effetti del patto di non concorrenza era collegata al mutamento delle mansioni della lavoratrice. Si trattava di una facoltà rimessa alla mera volontà del datore di lavoro, sia pure con preavviso di 12 mesi. Anche in questo caso ha richiamato il tenore del patto (“La validità e l'efficacia del patto sono correlate al permanere delle sue attuali mansioni di gestore private;
qualora dette mansioni dovessero, per qualsiasi motivo, cessare, sarà nostra facoltà di comunicarle il venir meno del patto;
in tal caso la cessazione avrà efficacia dopo 12 mesi dalla predetta comunicazione;
da tale ultimo momento non le sarà più dovuto il corrispettivo;
resterà acquisito invece il corrispettivo già incassato fino a tal momento”).
Circa la conformità di siffatta clausola alla disciplina imperativa ha richiamato alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 8 gennaio 2013, n. 212;
Cass. 1 settembre 2021, n. 23723), ritenendola non sussistente: gli obblighi reciproci delle parti si erano cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella pag. 10/41 specie, finiva per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi dal vincolo (così Cass. n.23723 del 2021) in un momento successivo. Nel caso esaminato dalla citata giurisprudenza l'erogazione, pur se non caducata in caso di recesso unilaterale dal patto della era Pt_1
nulla per indeterminabilità temporale del vincolo e di predeterminazione del corrispettivo del patto tra le parti, essendo rimessa alla discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice. Ciò avveniva anche nel caso in esame in presenza del medesimo assetto contrattuale (fatta eccezione per la durata del preavviso di 12 mesi): la clausola in parola manifestava in modo inequivoco l'esclusivo interesse della Banca al mantenimento del patto in stretta correlazione con le mansioni di private banker della lavoratrice.
***
Formula il proprio appello la in LCA sulla scorta dei Parte_1
seguenti motivi.
2) Sul primo motivo
Presupposto il richiamo all'atto di cessione sopra citato la società ha contrastato le conclusioni a cui è pervenuto il primo giudice circa il proprio difetto di legittimazione attiva sulla base dei seguenti argomenti.
2.2) PRIMO ME
Operata una ricognizione delle previsioni contrattuali salienti, segnatamente l'art.
3.1.1 sul perimetro entro il quale la cessione operava mediante riferimento alle “attività incluse”, la cui nozione era contenuta nell'art. 3.1.2, ha richiamato la previsione dell'art.
3.1.4 con il quale era fissata la nozione generale di attività e passività “Escluse”. In particolare, ricorda che la medesima clausola contrattuale specificava che al punto b) - vi) “qualsiasi CO (e relativi effetti negativi, anche per oneri e
pag. 11/41 spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal CO Pregresso (di seguito il “CO Escluso”), nonché i relativi fondi”.
2.3) SECONDO ME
Assume che la cessione si collocava nello speciale procedimento disciplinato dal Testo Unico RI (nonché di quanto previsto dalle norme speciali di cui al D.L. 99/2017), alla stregua del quale la Parte_2
aveva ceduto a non già l'intera “azienda” o un suo
[...] Controparte_4
“ramo”, ma solo “certe attività, passività e rapporti giuridici di VB …il tutto come meglio precisato nel successivo articolo 3 e che nel complesso sono definiti ai fini del presente Contratto come l'Insieme Aggregato”.
La cessione era stata concepita con lo scopo di rafforzare il principio della conoscibilità con esattezza dello stato patrimoniale del complesso di beni oggetto di cessione per l'acquirente: non trattandosi di cessione di azienda e/o di un suo ramo, le “attività, passività e rapporti giuridici”, quindi, rilevavano negli stretti limiti in cui essi siano stati specificamente individuati nel contratto di cessione, rispetto al quale non era ammissibile alcuna interpretazione analogica. Afferma, quindi, che “I medesimi principi devono, ovviamente, ritenersi validi anche per le “attività” oggetto di cessione (come tale essendo pacificamente qualificabile il credito per cui
l'odierna appellante ha agito in giudizio): un'attività (o potenziale attività) può ritenersi trasferita dal cedente al cessionario solo in quanto specificamente individuata dal contratto.”.
2.3) ER ME
Lamenta che era stata omessa la considerazione del fondamentale criterio interpretativo (secondo cui solo ciò che è espressamente incluso nelle pag. 12/41 attività veniva trasferito) non valutando se le obbligazioni rispondessero ai criteri principali individuati tra le parti ai fini della loro inclusione nell'insieme aggregato (art. 3.1.2, lett. a del Contratto di cessione), ossia la loro inclusione: a) tra i “rapporti … considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”; b) la loro positiva inclusione tra quelli
“indicati per categoria nel prospetto allegato sub Allegato D”.
Nel caso di specie si trattava di un rapporto giuridico sostanziale derivante da un contratto di lavoro estinto prima della cessione: come tale, non poteva ritenersi inerente e funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria. In secondo luogo, il rapporto non era menzionato nell'allegato D.
2.4) QU ME
Deduce che, in luogo della “preliminare e dirimente operazione interpretativa”, la sentenza prende indebitamente in considerazione le esemplificazioni contenute nel medesimo contratto, come tali meri criteri sussidiari e non già principali: pur dando atto che i patti di non concorrenza non sono specificamente, né esemplificativamente, contemplati dal contratto di cessione, la sentenza fa indebito ricorso all'analogia.
2.5) QUINTO ME
Osserva che la controversia non ha ad oggetto la materia “commerciale”
(ossia alla tutela dei rapporti di investimento che il giudice ha ritenuto essere stati trasferiti a ) ma quella giuslavoristica, come tale Controparte_4
attinente ad obbligazioni, seppur autonome sotto un profilo causale, strettamente inerenti, accessorie e funzionali a un rapporto di lavoro, instaurato, svolto e concluso sotto l'esclusiva titolarità di e Parte_1
non trasferito a : si verte in materia di responsabilità Controparte_4
contrattuale del prestatore di lavoro, per cui i diritti derivanti dal rapporto pag. 13/41 di lavoro non possono essere esercitati da un soggetto che non è mai stato firmatario del contratto stesso (e del patto ad esso accessorio). Richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass.36940 del 2021 in tema di collegamento funzionale del patto con il contratto di lavoro).
Il fatto che il patto avesse come causale, anche quella di “proteggere” i rapporti dei clienti della Banca dai tentativi di distrazione della concorrenza nulla toglieva all'osservazione per cui tali rapporti giuridici non costituivano la fonte principale dei rapporti obbligatori per cui è causa che restava esclusivamente quella del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e la dottoressa mai ceduto a . Parte_1 CP_1 Controparte_4
2.6) SESTO ME
La società richiama un precedente di questa Corte (Sentenza n.645 del
2021) dando atto che “L'unica differenza tra il precedente citato e il caso qui trattato sta nel fatto che, in quella sede, era il dipendente ad agire per ottenere il pagamento del compenso di cui al PNC, mentre in questo caso è la ad agire per ottenere quanto dovuto in esecuzione del patto Pt_1
accessorio al contratto di lavoro (cessato) con la sig.ra ”. CP_1
2.7) ET ME
Rammenta che le parti, laddove avevano previsto che nel trasferimento rientrassero “(xix) i rapporti contrattuali, anche bancari, in essere con i dipendenti, per un organico di circa 9.4555 persone in Italia (equamente distribuito fra e VB) e circa 880 all'estero, ivi inclusi gli CP_2
accantonamenti effettuati per il trattamento di fine rapporto, ferie non godute ed altre spettanze di legge”, intendevano operare chiaro riferimento ai rapporti di lavoro e non già ad obbligazioni accessorie al rapporto di lavoro, in ipotesi autonome e ultra-attive, quale il patto di cui si discute.
pag. 14/41 Richiama il secondo atto ricognitivo del contratto di cessione che al punto
12, quanto al “CO giuslavoristico”, precisa che “le regole definite per il contenzioso civile con riferimento ai “rapporti estinti» valgono, nel contenzioso giuslavoristico, per i dipendenti il cui rapporto sia cessato per qualsivoglia ragione prima del trasferimento dell'Insieme Aggregato a Con
”.
2.8) OT ME
Osserva che, stando all'interpretazione offerta dal primo giudice,
[...]
si ritroverebbe “a propria insaputa” senza aver avuto possibilità CP_4
di contraddittorio in giudizio titolare di una posizione giuridica controversa.
Nel caso di nullità del patto, , pur avendo acquisito i Controparte_4
rapporti giuridici derivanti da esso, rimarrebbe comunque priva di capacità sostanziale (non essendo conferitaria del rapporto di lavoro della propria ex lavoratrice) e processuale per agire per ottenere la restituzione del compenso versatole in esecuzione del patto medesimo: è ovvio che, non essendo stato traferito il rapporto di lavoro della dottoressa a CP_1
, quest'ultima non potrebbe agire per la ripetizione delle Controparte_4
somme versatele dall'allora datore di lavoro, in costanza del Parte_1
rapporto.
2.9) NO ME
Con riguardo al criterio concorrente, individuato nel contratto di cessione, relativo alla successione processuale, il caso esaminato non rientra neppure tra i “contenziosi funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”: vi era stato un contenzioso processuale introdotto dalla dottoressa ma CP_1
esso era stato dichiarato estinto, onde il contenzioso ora in essere non pag. 15/41 poteva in alcun modo ritenersi contemplato tra quelli posti ad oggetto della cessione, in quanto sorto successivamente ad essa.
Richiama ancora l'art. 3.1.4, nella arte in cui prevede: “(vi) “qualsiasi
CO (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal
CO Pregresso (di seguito il “CO Escluso”), nonché i relativi fondi”, venendo subito dopo precisato: “Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di
CO Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato o come rientranti, secondo il caso, tra le Attività
Escluse e/o e Passività Escluse e, in genere ai rapporti giuridici non ceduti.”.
Nel Secondo atto ricognitivo del contratto di cessione era anche previsto all'art.
1.1 che: “In coerenza con e in attuazione di quanto previsto dal
Contratto di Cessione in tema di CO Pregresso e CO
Escluso, la tabella sub All.
1.1 del presente Secondo Accordo Ricognitivo precisa i criteri di ripartizione del Contezioso e dei relativi effetti tra le Con Banche in LCA e , …”.
Inoltre, all'art. 1.2, era stato disposto che: “L'All.
1.2 del presente Secondo
Accordo Ricognitivo contiene l'elenco del CO Pregresso trasferito Con a … predisposto e definito nel contesto della due diligence dal
Collegio degli Esperti e dai loro coadiutori”. Infine, era stato disposto: al punto 4, che andava considerato “CO Escluso” dalla cessione
“CO giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno
pag. 16/41 relativo/connesso a rapporti estinti”; al punto 12 che, quanto al
“CO giuslavoristico”, “valgono gli stessi criteri del contenzioso civile” e che “le regole definite per il contenzioso civile con riferimento ai
“rapporti estinti» valgono, nel contenzioso giuslavoristico, per i dipendenti il cui rapporto sia cessato per qualsivoglia ragione prima del trasferimento Con dell'Insieme Aggregato a ”.
Rammenta che l' accordo era posto a disciplina di tutto il contenzioso, e non solo di quello “passivo”, costituendo definitiva “sanzione” dell'esclusione del presente contenzioso è rimasto esclusione dal perimetro della cessione. Richiama a tale proposito altro precedente di questa Corte
(Sentenza n. 481/23)
Andava considerata errata, quindi, la limitazione del criterio ora richiamato alle sole passività.
A chiusura dell'argomento rammenta che opera nella fattispecie il richiamo all'art. 3, d.l. n.99 del 2017.
3.10) IM ME
Richiama altra giurisprudenza di legittimità Cassazione (S.U. n. 2951 del
2016) circa il diritto al risarcimento dei danni subiti in capo a colui che era proprietario del bene danneggiato al momento dell'evento dannoso.
Puntualizza che il diritto al pagamento della penale matura istantaneamente, al momento in cui si verifica la violazione del patto medesimo. Nel caso di specie tale era maturato nel novembre 2015, epoca, dunque, ben anteriore - 20 mesi prima della cessione -, per cui solo Pt_1
aveva subito, quale titolare del contratto di lavoro e firmataria del
[...]
patto ad esso accessorio all'epoca, l'evento dannoso.
pag. 17/41 Mancava, inoltre, la prova della cessione dei rapporti di investimento a
; in ogni caso, quand'anche ciò fosse stato dimostrato il Controparte_4
pregiudizio patrimoniale si sarebbe prodotto, in massima parte (20 mesi su
36 di durata del patto;
da novembre 2015 alla data della cessione) prima della cessione, e ai soli danni di Parte_1
3) Si rende opportuno il partito esame dei singoli motivi di impugnazione, attesa la loro articolazione e complessità al fine di consentire di dare alla sentenza un unitario filo logico.
4) Per altro, fin da ora, prendendo posizione in relazione alle reiterate eccezioni di inammissibilità prospettate dall'appellata in relazione ai primi tre motivi di appello, senza per questo che sia necessario sindacare i profili di novità denunciati dall'appellata1, il gravame va ritenuto ammissibile.
Non si tratta, invero, come lamenta la controparte di una mera reiterazione delle deduzioni svolte in primo grado, in quanto la superiore illustrazione
(ma anche gli argomenti spesi a sostegno dei successivi due motivi di impugnazione) evidenzia i profili di critica avanzati ai passaggi fondamentali della motivazione della sentenza impugnata.
5) Il primo motivo merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
5.1) In assenza di un'espressa disciplina che regoli le sorti del patto di non concorrenza del dipendente il cui contratto non sia stato ceduto, si pone sul piano del diritto sostanziale la questione di quale sia il soggetto legittimato a dolersi dell'eventuale sua violazione egli effetti obbligatori.
pag. 18/41 5.2) In tale prospettiva non è considerata dal collegio errata la ricostruzione compiuta sul piano sistematico dal primo giudice. In primo luogo, la sentenza qualifica come autonomo il patto (da ultimo sul punto per quanto occorra il collegio richiama Cass n.9256 del 2025) senza che tale inquadramento sia sottoposto a reale critica, limitandosi la società appellante ad affermare il carattere accessorio al rapporto lavorativo.
E' in funzione di tale autonomia, quindi, che l'oggetto dell'attività concorrenziale va individuato – giusta clausola 3.1.2 , al punto xix) -, con la conseguenza che, quanto viene inibito, riguarda le “Attività Incluse”, quindi, gli asset attivi ceduti: da ciò la conseguenza che non si tratta più di eventuale attività che colpisca gli interessi ed il patrimonio della cedente.
Se, quindi, attesa l'estensione temporale il patto vincolava in una prima fase l'ex dipendente nei confronti della (ancor in bonis), ciò Parte_1
certamente non poteva più essere a seguito della messa in LCA.
Fin qui il condivisibile ragionamento adottato dal primo giudice.
5.3) A rafforzamento del ragionamento va evidenziato che ha rilievo l'efficacia temporale del patto in quanto possa incidere la sua violazione sul patrimonio attivo (quello pacificamente ceduto): diversamente rimarrebbe senza possibilità di riferire ad un patrimonio ancora nella disponibilità della
LCA le conseguenze della violazione dell'obbligo ricadente sul lavoratore.
5.3.1) Tale considerazione, a ben vedere, deve essere apprezzate rispetto alla disciplina legale che sullo sfondo ha dato legittimità al contratto di cessione.
La previsione del patto individua l'attività inibita in quella “di gestione di portafogli finanziari della Clientela anche istituzionale, o di
pag. 19/41 intermediazione finanziaria, o di consulenza finanziaria, o comunque in concorrenza con l'attività svolta dalla società”.
Ciò posto se nella fisiologia dei rapporti l'obbligazione del lavoratore il cui contratto non è stato ceduto resta in capo al proprio datore di lavoro, ciò non può affermarsi nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b) del d.l. n.99 del 2017 in forza del quale
“A seguito dell'adozione della positiva decisione della Commissione
Europea di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze con uno o più decreti, adottati su proposta della Banca d'Italia, dispone: a) … b) la continuazione, ove necessario, dell'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto; in deroga all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e s.m. (Testo unico bancario) la continuazione è disposta senza necessità di acquisire autorizzazioni o pareri della Banca d'Italia o del comitato di sorveglianza”.
5.3.2) Se ne deve trarre la conseguenza che in modo radicale è venuto a mancare l'essenziale presupposto perché il patto potesse avere ancora effetti obbligatori nei confronti di un soggetto giuridico la cui attività
d'impresa era definitivamente venuta meno, residuando solo “per il tempo tecnico necessario ad attuare le cessioni previste ai sensi del presente decreto.”.
5.3.3) Se, quindi, la questione deve essere in ogni modo risolta negativamente in relazione alla prima delle attività inibite (ossia la gestione di portafogli finanziari della Clientela anche istituzionale), dal momento che si trattava di attività pacificamente cedute, tale effetto deve ritenersi pag. 20/41 operante anche in relazione alle ulteriori ipotesi (di intermediazione finanziaria, di consulenza finanziaria, o comunque di concorrenza “con
l'attività svolta dalla società”).
Posto che il vincolo contrattuale non poteva ritenersi “esaurito” in linea astratta, ciò non poteva dirsi in relazione al contenuto del contratto di cessione alla luce della citata previsione di legge, proprio perché, con effetto dalla cessione, qualsiasi attività finanziaria ulteriore era necessariamente venuta meno e quindi, con essa il carattere funzionale del patto alla sua tutela.
5.4) Non può essere condiviso, invece, l'ulteriore passaggio della motivazione nella parte in cui valuta che il contezioso sorto non possa essere considerato nella categoria del “CO Escluso”, su ritenuto presupposto che, essendo i contenziosi richiamati nell'atto di cessione solo tra le passività, nel caso di specie si tratta di contenzioso attivo.
5.5) Sulla questione, la società ha opposto un motivo di appello specifico.
Qui richiamato come “nono argomento” (ma già accennato col “primo argomento”) col quale viene valorizzata la previsione del contratto di cessione secondo la quale alla clausola 3.1.4 lett.b), punto vi) era previsto che tra le “passività escluse” “qualsiasi CO (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività
Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal CO Pregresso (di seguito il “CO Escluso”), nonché i relativi fondi”..
5.5.1) L'appellante ha correttamente evidenziato che la propria azione era stata promossa solo in data 17 maggio 2021 avanti al giudice del lavoro del
Tribunale di Verona (r.g.721/21) proseguendo a seguito di declaratoria di incompetenza (ordinanza dell'8 marzo 2022) e conseguente riassunzione pag. 21/41 avanti quello trevigiano, definito con la sentenza ora impugnata. Per cui si tratta pacificamente di contenzioso sorto successiva all'esecuzione della cessione.
5.5.2) Si tratta, quindi, di contenzioso distinto da quello “Pregresso”, ossia quello facente parte dell' “Insieme Aggregato” e nella specie delle
“Passività Incluse” (3.1.2 lett.b.), la cui definizione è pure individuabile nel contratto di cessione alla clausola 3.1.2, al punto vii) [“I contenziosi civili
(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversa da controversie con azionisti delle banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito, ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle banche in LCA e dai c.d. 'Inventivi
Welfare' (di seguito il 'CO Pregresso'), nonché i relativi fondi.”
].
L'Accordo ricognitivo del 22 gennaio 2018 al punto 2 ribadiva che “Ai sensi del'art.2.1.2(b)(vii) del Contratto di Cessione, è da intendersi
“Pregresso” il contenzioso che alla Data di Esecuzione fosse già pendente ai sensi dell'rt.39, ultimo comma , cod.proc.civ..”.
5.5.3) Quanto alla classificazione definitoria adottata dalle parti, tra le passività vi era anche la speciale ipotesi ora in esame, ossia il contezioso sorto successivamente alla cessione, pur riguardando le “Attività Incluse”, secondo la definizione contenuta alla clausola 3.1.2.
Per tale oggetto, dopo la definizione di carattere generale (“a) per “Attività incluse” si intendono i singoli beni, cespiti e rapporti delle banche in LCA che sono considerati utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, che sono indicati per categoria nel prospetto più allegato sub
pag. 22/41 allegato D che è stato predisposto sulla base delle informazioni al 31
Marzo 2017,…”) in uno dei punti dell'elencazione che seguiva erano indicati anche “(ii) I contratti attinenti la 'raccolta diretta', anche con i dipendenti, ed ivi inclusi, a titolo ammesso, titolo esemplificativo, rapporti di conto corrente, certificati di deposito, depositi al risparmio, anche al portatore, e dei relativi saldi, nonché tutti i diritti e obblighi derivanti dagli stessi.”.
5.5.4) Su tale specifica questione l'appellata si limita a rilevare che la clausola ex art.
3.1.2. lett. b) conteneva un'affermazione generale e una catalogazione di sette ipotesi specifiche. Tra di esse quella sub vii) riguardava i giudizi civili relativi alle posizioni giuridiche passive indicate nella previsione generale (“debiti, passività, obbligazioni e impegni”) e pendenti alla data della stipulazione contrattuale. Tali posizioni venivano considerate con riferimento all'ipotesi in cui formassero oggetto di procedimenti giudiziari pendenti a tale data (nel caso di spece si trattava del
31 marzo 2017).
Puntualizza, quindi, che la pretesa della società non riguardava l'adempimento del patto di non concorrenza, bensì il pagamento di un risarcimento corrispondente ai c.d. margini che il portafoglio clienti, già seguito dall'ex dipendente avrebbe generato ove non trasferito presso altro istituto di credito nella vigenza del patto (fino al 19 novembre 2018); pertanto, reputa corretto che il primo giudice lo abbia considerato parte dell'Insieme Aggregato ceduto.
Quanto all'ulteriore doglianza dell'appellante relativa alla mancata considerazione della natura giuslavoristica della controversia osserva che l'appellante si focalizza solo sulla causa petendi (il patto di non pag. 23/41 concorrenza), ma non considera il suo petitum, ossia “il bene concreto per cui la vertenza è stata promossa”.
Reputa che non sia pertinente il richiamo a precedente di questa Corte
(Sentenza n.645/2021) trattandosi di controversia differente: il contenzioso era stato promosso da un ex dirigente apicale contro per Parte_1
ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo pattuito quale corrispettivo del patto di non concorrenza assunto in sede di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avvenuta nel luglio 2015, quindi prima della messa in liquidazione coatta amministrativa. In tale senso richiama la motivazione nella parte in cui ha ritenuto di poter escludere la legittimazione passiva della cessionaria Controparte_6
perché: “Se nessun debito nei confronti del personale ormai cessato è stato oggetto di cessione (che, invece, ha riguardato solo i debiti nei confronti del “personale trasferito”), da cui la impossibilità di ritenere ceduto lo specifico debito in questione (addirittura connesso ad una possibile situazione attiva che le parti non hanno convenuto di trasferire), è altresì da osservarsi che, secondo le pattuizioni intercorse tra e l'ex Parte_1
dirigente, il corrispettivo del patto di non concorrenza avrebbe dovuto essere pagato entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, così che il –lamentato-inadempimento si è verificato e consumato in capo a
assai prima della cessione, risolvendosi in un “debito” Parte_1
inerente ad un rapporto cessato e, come tale, non includibile nelle
“passività incluse”.
Non prende in esame, invece, la portata applicativa della clausola n.
3.1.4 e i richiami all'atto ricognitivo del 2018.
pag. 24/41 Si limita ad affermare, con specifico riferimento alla lettera a) che “la presente vertenza è stata considerata dal Tribunale di Treviso giustamente
“funzionale” all'attività bancaria, in senso lato, dal momento che con la richiesta di una penale e di una somma risarcitoria (cfr. le conclusioni anche dell'atto di appello) si ottengono somme che, stante la funzione del patto, corrispondono in astratto ai c.d. margini/profitti che il portafoglio clienti seguito dalla signora composto, in via esemplificativa da CP_1
conti correnti, certificati di deposito, depositi a risparmio etc.-. avrebbe generato alla Banca, quindi- esattamente- ciò che è “funzionale all'esercizio dell'impresa bancaria” come richiesto dall'Art.
1.1 del contratto di cessione.”.
5.5.5) E' rimasta del tutto senza replica, quindi, la portata applicativa della clausola prevedente la esclusione dalle cessioni di “qualsiasi CO
(e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o Passività Incluse, diverso dal CO
Pregresso (di seguito il “CO Escluso”), nonché i relativi fondi”..
5.6) A chiusura poi di tale ricognizione è stato previsto dall'art.
3.2 che “Le
Banche in LCA e gli organi delle liquidazioni coatte amministrative Con faranno tutto quanto necessario e opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi CO Escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le banche in LCA, ai sensi per gli effetti di cui all'articolo 3, primo comma, lettera (c) del decreto legge Banche Venete e comunque per effetto di quanto previsto da questo
Contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente, sostanzialmente e processualmente sia verso i terzi sia nei rapporti interni Con con rispetto al predetto contenzioso escluso...”.
pag. 25/41 5.7) Alla luce delle superiori considerazioni restano assorbiti gli ulteriori argomenti a sostegno del motivo ora esaminato.
5.8) Tale assetto dei rapporti è coerente e trova collocazione anche rispetto al più recente intervento del giudice di legittimità che, proprio con riguardo al profilo ora in esame ha fissato i limiti e le condizioni per determinare il soggetto legittimato.
5.9) Con la Sentenza n.28771 del 2025 sono stati enunciati i seguenti principi e passaggi argomentativi, utili anche nel caso in esame.
A) Va richiamato il principio già affermato dalla Corte (Cass. ord. n.
15670/2025) secondo cui “In tema di controversie intraprese da o contro
o poi sottoposte a Parte_1 Controparte_7
liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di nella posizione sostanziale e Controparte_8
processuale delle banche suddette nelle liti pendenti alla data (26 giugno
2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con giusta il d.l. n. 99 del 2017 Controparte_8
(convertito dalla l. n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. 'contenzioso escluso' previsto nel menzionato contratto”.
B) Lo stesso principio – relativo al contenzioso civile – ai sensi del punto
12 dell'accordo ricognitivo del 2018, si applica anche a quello giuslavoristico, essendo ivi previsto che per il “contenzioso giuslavoristico” valevano i medesimi criteri del “contenzioso civile”;
C) Le parti contraenti avevano anche previsto che “le regole definite per il contenzioso civile con riferimento ai 'rapporti estinti' valgono, nel contenzioso giuslavoristico, per i dipendenti il cui rapporto sia cessato per pag. 26/41 qualsivoglia ragione prima del trasferimento dell'insieme aggregato a CP_9
…”, ossia prima della cessione del 24/06/2017.
[...]
D) Tale previsione rispecchiava il comportamento complessivo dei contraenti anche successivamente al contratto di cessione, rilevante ai sensi dell'art. 1362, co. 2, c.c., (in tale senso già Cass. ord. n. 15670/2025).
E) L'art. 3, co. 1, lett. c), d.l. n. 99 cit. ( “restano in ogni caso” escluse dalla cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”) non consente di dedurre a contrario che tutte le altre controversie siano necessariamente incluse nella cessione.
F) La ratio di tale norma è quella di evitare che controversie ancora inesistenti – e, in quanto tali, non conosciute né conoscibili dal cessionario perché riferite ad atti o fatti occorsi prima della cessione – possano poi gravare sul cessionario, alterando i termini economico-finanziari della cessione del compendio aziendale bancario.
G) Tale ratio di certo non sussiste rispetto a controversie (come quella in esame avanti la Corte di Cassazione) già in corso e pendenti alla data della cessione.
H) L'esatta individuazione dell'oggetto della cessione, comunque, era rimessa ai commissari liquidatori e al cessionario (art. 3, co. 1, d.l. cit., primo periodo: “I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono
a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla
pag. 27/41 cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1,
2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario …”.
I) La Corte Costituzionale (Sentenza n. 225/2022) ha espressamente affermato: “… l'art. 3 del d.l. n. 99 del 2017, come convertito, non è, di per sé, rivolto a regolare direttamente tali rapporti, perché rimetteva ai commissari liquidatori e al cessionario individuato di determinare
l'oggetto della cessione, e cioè se si dovesse trasferire l'azienda, suoi singoli rami, ovvero beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, oppure attività e passività, anche parziali o per quote, ponendo però ai contraenti un limite oggettivo e inderogabile, in forza del quale dovevano restare «in ogni caso esclusi» dal trasferimento le passività e i debiti elencati nelle lettere a), b) e c). La individuazione della legittimazione passiva in capo alla convenuta , o, meglio, della Controparte_8
riferibilità ad essa della titolarità sostanziale della posizione giuridica cui inerisce la pretesa dedotta in giudizio, non discende, quindi, dalla necessaria e immediata applicazione delle norme di legge su cui cadono i dubbi di legittimità costituzionale, quanto dall'ambito oggettivo del programma obbligatorio regolato dalle parti del contratto di cessione …”.
5.10) Si rinviene, quindi, una precisa corrispondenza tra la previsione contrattuale sopra citata (clausola 3.1.4, lett.b) vi - circa il contenzioso escluso dalla cessione e la previsione normativa qui oggetto di rilievo, in particolare ai superiori punti E) ed F).
6) Sul secondo motivo
L'appellante, dopo aver richiamato ampi stralci della motivazione dell'Ordinanza n. 5540 del 2021, già oggetto di considerazione da parte del pag. 28/41 primo giudice, rammenta che la precedente giurisprudenza di legittimità ha enunciato il principio per cui “il corrispettivo del patto di non concorrenza può essere erogato anche in corso del rapporto di lavoro” (già Cass.
n.3507 del 1991).
Assume che la variabilità del corrispettivo in funzione della durata del rapporto di lavoro non esclude la sua determinabilità in base a parametri oggettivi.
L'opposta conclusione comporta “l'introduzione “creativa” di una regola nuova, non contenuta nella norma di cui all'art. 2125 c.c. e non voluta dal legislatore.”.
Ricorda che la clausola 6 del patto prevedeva una durata minima (36 mesi)
e che alle parti era concessa la facoltà di recesso dal Patto con congruo preavviso di 12 mesi.
Il primo giudice ha argomentato “con logica esattamente contraria a quella dettata dalla Cassazione, valutando il tema della determinabilità del compenso alla stregua di un elemento estrinseco”, riferendosi al possibile comportamento delle parti in epoca successiva al contratto, mentre era del tutto possibile in ragione della previsione della corresponsione di un corrispettivo annuo di €.6.000,00.
Erra ulteriormente nel valutare la determinabilità non adottando il criterio dell' “ex ante”, ma quello del “col senno di poi”, ossia considerando un elemento estrinseco al patto, l'ipotetica brevissima durata del contratto di lavoro.
Infine, la critica è riferita all'ulteriore argomento relativo alla concreta adeguatezza del compenso, aspetto del tutto eccentrico rispetto a quello della determinabilità.
pag. 29/41 7) Il motivo è infondato.
L'appellante critica tale parte della motivazione esaltandone la pretesa difformità dalla pronuncia n.5540 del 2021della Corte di Cassazione, ritenuta espressione della funzione nomofilattica, senza considerare, peraltro, che si tratta di pronuncia resa con rito camerale.
Reputa la Corte che gli argomenti addotti dal primo giudice per ritenere nullo il patto vadano condivisi.
7.1) Proprio perché la determinabilità del corrispettivo deve essere valutata con giudizio ex ante e nel momento genetico della conclusione dell'accordo, la possibilità di individuazione degli elementi che concretano, necessariamente in quella fase, la misura del corrispettivo nel caso in esame, è stata assolutamente pretermessa rispetto a tale momento genetico ed ancorata ad un accadimento esterno: una cosa è la possibilità, in via meramente ipotetica ed astratta, di sapere a quanto ammonta il corrispettivo mediante il solo moltiplicatore degli anni di durata del rapporto lavorativo;
altra cosa - ed è l'unica che rileva - è conoscere, al momento della conclusione dell'accordo quale sarà la misura del corrispettivo.
7.2) Che tale sia l'elemento qualificante la determinabilità ex art.1346 c.c. è dato dalla necessità che il dipendente sia messo in grado di conoscere al momento della stipula del patto quale sia l'entità del reciproco sacrificio, diversamente venendo vanificata la ragione che fonda ed impone di consentire la determinabilità del compenso: “Il requisito della determinatezza o della determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione esprime la fondamentale esigenza di concretezza dell'atto contrattuale, avendo le parti la necessità di sapere l'impegno assunto ovvero i criteri per
pag. 30/41 la sua concreta determinazione, il che può essere pregiudicato dalla possibilità che la misura della prestazione sia discrezionalmente determinata, sia pure in presenza di precise condizioni legittimanti, da una soltanto delle parti.” (Cass.civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24790 del
19/10/2017, Rv. 646757 - 01).
7.3) In altri termini, come correttamente precisato dal giudice trevigiano, nel caso in cui la determinabilità venga intesa nella prima accezione, verrebbe lasciata la commisurazione del corrispettivo alla posteriore fase esecutiva e ad un elemento di totale incertezza, legato come sarebbe ad eventi futuri e di determinazione unilaterale (si pensi all'ipotesi del licenziamento che prescinde, quindi, totalmente dalla volontà della parte interessata).
7.4) Il criterio della determinabilità, nell'accezione valorizzata dall'appellante, perde la sua caratteristica principale, ossia di essere possibile ex ante in quanto la serie di n° “x” di ipotesi di quantificazione del corrispettivo, in funzione della durata del rapporto, quindi, di un comportamento successivo, non rende conoscibile la misura del corrispettivo effettivo al momento della sottoscrizione.
7.5) E' ben vero che la previsione del corrispettivo parametrato alle annualità di durata del rapporto è un criterio interno al patto, come tale rispondente al parametro fissato dalla giurisprudenza di legittimità, ma ciò solo apparentemente, dovendo la determinazione del corrispettivo, a sua volta, riferirsi ad un dato esterno costituito dal successivo comportamento delle parti.
7.6) Tale solo rilievo impone di arrestare l'esame al primo momento dei due fissati nella sequenza logica che la stessa giurisprudenza di legittimità
pag. 31/41 citata (da ultimo, Ordinanza n.9256 del 2025), prevede: un primo esame in ordine al rispetto della determinabilità del corrispettivo ex art.1346 c.c. e, successivamente, quello della sua congruità ex art.2125 c.c..
Solo nel caso in cui l'esame della determinabilità abbia dato esito positivo, quindi, è indispensabile la valutazione della congruità del corrispettivo.
In altri termini può darsi il caso che un corrispettivo determinato o determinabile, quindi, validato rispetto al primo momento di verifica, risulti, sempre con valutazione ex ante incongruo e manifestamente sproporzionato rispetto al sacrificio imposto al lavoratore, se raffrontato con le clausole limitative (durata, ambito territoriale, ambito operativo dell'obbligatoria astensione).
7.7) Nel caso in esame, inoltre, la previsione della clausola 6, invocata dall'appellante a sostegno della determinabilità del compenso, non determina alcuna concreta ricaduta ai fini della questione scrutinata. La clausola, infatti, prevede: “Trascorso un periodo minimo di 36 mesi dalla data di decorrenza in premessa, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dal medesimo, con un preavviso di almeno 12 mesi, mediante comunicazione indirizzata all'altra parte con lettera raccomandata A.R.. Alla data del recesso del pacco ci sarà ogni effetto riconducibile l'accordo stesso e resteranno per le acquisiti delle somme corrisposte.”. In realtà la data di decorrenza in premessa è individuata in quella di “cessazione del rapporto di lavoro” (punto 1 del patto). Nello stesso punto è fissata la durata dell'obbligo di astensione della lavoratrice
(36 mesi, ossia lo stesso limite temporale della clausola 6): se ne ricava che l'esercizio della facoltà sarà di fatto inutile e privo di ricadute circa la possibilità di liberarsi del vincolo.
pag. 32/41 7.8) Non va trascurato, infine, che la giurisprudenza di legittimità proprio precedente la Sentenza n.12743 del 1999 in tema di fideiussione omnibus2 in cui viene in gioco il concreto atteggiarsi della potenziale posizione
“dominante” del soggetto titolare di un potere di determinazione unilaterale delle condizioni contrattuale: situazione che non può essere esclusa nel caso in esame (con riguardo al potere di licenziamento, alla facoltà di recesso dal patto di cui alla clausola n.5, oggetto dell'esame del successivo motivo di gravame).
7.9) Un'ultima precisazione: la Corte di Cassazione nell'ammettere la corresponsione del compenso nel corso del rapporto per il patto non ha affatto giustificato per ciò solo la sussistenza ed il rispetto del criterio della determinabilità. La sentenza n.3507 del 1991, oltre ad enunciati di carattere generale sulla previsione degli art.1346 c.c. e 2125 c.c. si occupa della decorrenza della prescrizione e dell'assoggettamento del compenso a contribuzione.
Le ulteriori pronunce citate dall'appellante vertono anch'esse su temi affatto diversi: la prima (Ordinanza n.970 del 2020 riguarda il profilo di nullità relativo alla congruità del corrispettivo ex art.2125 c.c.), la seconda
(Ordinanza n.22247 del 2021, sulla distinzione tra patto di non concorrenza e divieto di storno di clientela, si sofferma sulla non estensibilità al secondo accordo della disciplina limitativa, ma sempre con riguardo all'art.2125
c.c.), la terza (ordinanza n.23418 del 2021, ancora vertente sulla conformità alla previsione dell'art.2125 c.c., enuncia anche la questione relativa alla 2 la questione della determinabilità era stata risolta ritenendola “per relationem” “sulla base di operazioni il cui compimento è sottratto al mero arbitrio della banca, in quanto questa è soggetta alle specifiche disposizioni, anche pubblicistiche, che regolano l'esercizio dell'attività creditizia, nonché ai doveri di correttezza e di buona fede ai quali deve attenersi il comportamento delle parti nell'esecuzione di ogni contratto.” pag. 33/41 determinabilità in un caso di pagamento del corrispettivo la cui misura era rapportato alla progressiva durata del rapporto, ma non entra nel merito della questione)3 , infine la quarta (Ordinanza n.33424 del 2022 si limita a censuare la pronuncia in sede di rinvio nella parte in cui ha sovrapposto i distinti piani relativi alla determinabilità del corrispettivo ex art.1346 c.c. e quello della sua congruità ex art.2125 c.c.4).
8) Il terzo motivo
E' relativo alla censurata decisione circa la nullità della clausola n.5, riguardante la facoltà di recesso dal patto da parte del datore di lavoro nel caso di mutamento di mansioni.
La società deduce che si tratta di pattuizione coerente e funzionale con la causa del patto (la fidelizzazione del dipendente e, dall'altra, la conservazione del patrimonio di clientela al datore di lavoro).
Assume che la finalità di conservazione del patrimonio di clientela permane solo nell'ipotesi in cui il dipendente risulti, effettivamente, impiegato in mansioni che attengano alla gestione del patrimonio stesso, ovverosia quelle di “private banker”; “qualora dette mansioni, infatti, venissero meno, il dipendente non si troverebbe, alla cessazione del rapporto, a gestire alcun patrimonio da “proteggere” in caso di passaggio del dipendente stesso alla concorrenza.”.
Si tratta, quindi di previsione nel caso di mutamento delle predette mansioni in ragione di una causa “naturale“ di cessazione del patto per il caso di assegnazione permanente del dipendente a mansioni diverse da private banker: si verterebbe in un caso di risoluzione per impossibilità sopravvenuta del patto (art. 1463 c.c.) e, comunque, per sopravvenuta carenza di interesse e di congrua causale. Si tratta di ipotesi di cessazione del rapporto sinallagmatico prevista dal codice civile.
Osserva che il precedente citato dal primo giudice (si tratta dell'Ordinanza
n. 4032 del 2022, così individuata dall'appellante) riguarda una fattispecie ben diversa da quella per cui è causa: il patto era stato ritenuto nullo in quanto esso conteneva – a differenza di quello in esame – una clausola con la quale la banca datrice si riservava, a propria completa e unilaterale discrezione di recedere dal vincolo obbligatorio (ed aggiunge: “anche, e non solo in caso di mutamento delle mansioni”), con la conseguenza che il corrispettivo, elemento essenziale del patto, fosse ab origine non determinato, né determinabile, essendo a discrezione della datrice il recesso in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro.
Nel caso in esame, invece, non si era riservata il diritto Parte_1
discrezionale di recedere dal patto in ogni momento entro la fine del rapporto di lavoro, ma di comunicare la cessazione del patto solo per l'evenienza di attribuzione alla dottoressa di mansioni diverse da CP_1
quelle che giustificavano la stipula e la permanenza del patto, ossia quelle di private banker.
pag. 35/41 Diversamente il giudice ha ritenuto nulla un'inesistente clausola che avrebbe attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere arbitrariamente sulla durata temporanea del vincolo obbligatorio. “E' infatti indiscutibile che l'esercizio dello ius variandi – ossia la condizione prevista nel PNC che determina il sorgere del diritto della Banca di comunicare la cessazione anticipata del Patto - nel nostro Ordinamento, non può mai essere arbitrario.”), essendo sottoposto alle condizioni dell'art.2103 c.c..
Aggiunge che la previsione del diritto al compenso per tutto il preavviso di
12 mesi costituisce, comunque, una garanzia del compenso per la dipendente, che è tale da integrare (anziché escluderlo, come erroneamente ha ritenuto il tribunale) il requisito dell'interesse bilaterale delle Parti.
Richiama, infine, l'art.1419 comma 2 c.c. (nullità della sola clausola in assenza di prova circa la sua essenzialità (C.10536 del 2020)
9) Anche tale motivo è privo di fondamento.
A tale riguardo il collegio reputa sufficiente ed esaustivo il richiamo ai sensi dell'art.118 disp att. c.p.c. ai più significativi arresti della giurisprudenza di legittimità.
In motivazione l'Ordinanza n.23723 del 2021 già aveva puntualizzato: “8.
Pertanto, premesso che l'obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto sorge, nella fattispecie, sin dall'inizio del rapporto di lavoro (Cass. n. 8715 del
2017), tamquam non esset va considerata la successiva rinuncia al patto stesso appunto perché, mediante questa, si finisce per esercitare la clausola nulla, tramite cui la parte datoriale unilateralmente riteneva di potersi sciogliere dal patto, facendo cessare ex post gli effetti, invero già
pag. 36/41 operativi, del patto stesso, in virtù di una condizione risolutiva affidata in effetti a mera discrezionalità di una sola parte contrattuale (Cass. n. 3 del
2018).”.
Successivamente con argomentazione pienamente confacente al caso di specie è intervenuta la Corte di legittimità che nel rigettare il ricorso avverso una sentenza di questa Corte (n.597 del 2018) con
L'Ordinanza n.10679 del 2024 (già citata dall'appellata), ha così argomentato: “…la Corte territoriale ha compiuto una complessiva ricostruzione del significato della clausola 7), in combinato disposto con le altre clausole del patto (secondo lo stesso metodo utilizzato dal Tribunale) ed ha ritenuto che la determinatezza o la determinabilità del compenso fosse gravemente inficiata da quella parte della clausola 7), in cui era previsto che la banca avrebbe cessato di pagare il corrispettivo in caso di assegnazione a mansioni diverse, fermo restando a carico del il Pt_3
vincolo discendente dal patto di non concorrenza (ivi compresa la penale) ancora per dodici mesi successivi a quel mutamento di mansioni.
Al riguardo i giudici d'appello hanno motivatamente escluso di poter condividere la tesi della banca, secondo cui si sarebbe trattato di un mutamento di mansioni che avrebbe privato di giustificazione causale la conservazione di quel corrispettivo. Tale interpretazione è conforme a diritto anche laddove la Corte territoriale si sforza di preservare la validità della clausola, evidenziando che a voler condividere la tesi della banca, il mantenimento per dodici mesi (decorrenti dall'assegnazione alle nuove mansioni) delle obbligazioni nascenti dal patto (ivi compresa la clausola penale) si sarebbe rivelato inutile sul piano causale. Ha quindi affermato che questo risultato avrebbe condotto ad un'interpretatio abrogans di
pag. 37/41 quella parte della clausola 7), in contrasto – appunto – con il principio di conservazione dettato dall'art. 1367 c.c.
In omaggio a questo criterio ermeneutico ha quindi evidenziato che il mantenimento – per dodici mesi successivi all'assegnazione a nuove mansioni – di tutte le obbligazioni nascenti dal patto avrebbe ricompreso anche quella relativa alla clausola penale, ciò che non poteva giustificarsi con la sola tesi – sostenuta dalla banca – del venir meno della giustificazione causale del corrispettivo, poiché questa ricostruzione avrebbe dovuto comportare – in omaggio al principio di corrispettività – anche il venir meno di tutti gli obblighi discendenti dal patto e gravanti sul lavoratore, conseguenza invece esclusa da quella clausola.
Trattasi di un'interpretazione non sindacabile da questa Corte, perché adeguatamente motivata e rispettosa dei criteri di ermeneutica contrattuale, ivi compreso l'art. 1367 c.c.
Né è condivisibile l'ulteriore argomento della banca ricorrente, secondo cui il mutamento di mansioni determinerebbe la nullità sopravvenuta del patto oppure la sua risoluzione per impossibilità sopravvenuta (v. ricorso per cassazione, p. 16), residuando solo il naturale obbligo di fedeltà ex art.
2105 c.c. La Corte d'Appello ha infatti evidenziato che se così fosse non si spiegherebbe allora il senso della clausola che fa gravare sul lavoratore per altri dodici mesi tutte le obbligazioni derivanti dal patto, ivi compresa la clausola penale.
In tale prospettiva non risulta falsamente applicata tale norma, come lamentato dalla ricorrente, per la semplice ragione che l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 cit. grava sul dipendente per tutta la durata del rapporto di lavoro.
pag. 38/41 Quindi correttamente a tale obbligo di fedeltà la Corte territoriale ha escluso di poter ricondurre quella clausola, che limitava temporalmente a dodici mesi (decorrenti dall'assegnazione a nuove mansioni) la durata degli obblighi derivanti dal patto di non concorrenza ed ivi ricomprendeva anche la clausola penale.”.
La stessa pronuncia rende ragione dell'infondatezza dell'ulteriore argomento addotto dall'appellante circa il carattere parziale dell'eventuale nullità del patto affermando: “Nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, fra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di “limiti di luogo”, ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente.
Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto
“a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto: l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola.
Ciò significa che ai fini della validità dell'intero patto occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la clausola 7) sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa
l'impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo
a quella clausola. La nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a quella di mancata pattuizione di un
pag. 39/41 corrispettivo, ciò che nella fattispecie delineata nell'art. 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto.
…
A quest'ultimo riguardo questa Corte ha già avuto modo di affermare che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, sicché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. n. 23723/2021; Cass.
n. 212/2013).”.
10) Il quarto motivo, riferito alla statuizione sulle spese di lite, attiene alla riforma in conseguenza dell'accoglimento totale o parziale dell'appello, anche in punto di spese, in virtù dell'ordinario principio di soccombenza. Si tratta di motivo assorbito dal rigetto del gravame.
11) Le spese di lite del grado, tenuto conto delle questioni ampiamente controvertibili e della rilevanza che i più recenti arresti di legittimità (anche successivi alla proposizione dell'impugnazione) hanno avuto nelle determinazioni del collegio vanno compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello per quanto in motivazione;
- compensa le spese di lite del grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell' appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari pag. 40/41 a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13 novembre 2025
Il Presidente estensore
AN LE
pag. 41/41 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel costituirsi la dottoressa In via preliminare eccepisce la novità e inammissibilità delle seguenti deduzioni introdotte CP_1 tardivamente nel precedente grado di giudizio e riproposte, relativa: a) alla specificazione della decorrenza del nuovo rapporto lavorativo, in tesi avversaria, in violazione del patto;
b) alla qualificazione come comportamento concludente determinato dall'omesso riscontro alla lettera inviatale da in data 20 novembre 2015; c) alla circostanza sulla datazione delle Parte_1 richiesta di disinvestimento dal 19 novembre 2015 (quindi ancora prima delle dimissioni), per latro già oggetto di contestazione in primo grado;
d) alla assenza di “conoscenza immediata” dei codici di prodotto relativi alle richieste di disinvestimento. 3 Limitandosi a ritenere che “L'esame dei giudici di seconde cure è stato, pertanto, completo, esaustivo, logico e corretto giuridicamente, in relazione alle doglianze rite et recte sottoposte in appello, e resiste alle critiche sollevate dall'odierno ricorrente” premettendo che il giudice d'appello aveva ritenuto che tale modalità di determinazione del compenso “meglio contemperava gli interessi di entrambe le parti posto che una più lunga permanenza in un posto di lavoro specializzante poteva rendere più difficile una nuova collocazione sul mercato e quindi, idoneo a compensare il maggior sacrificio rispetto ad un rapporto di breve durata. 24. In ogni caso, la Corte territoriale ha aggiunto che la durata del vincolo era molto contenuta e riguardava una estensione territoriale limitata solo ad alcune regioni.”. Quindi, profili ancora una volta attinenti all'aspetto della congruità del compenso 4 Aggiungendo, peraltro, significativamente che “la variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi (tenendo anche conto, che, a monte, è stato altresì contestato che la cessazione del rapporto effettivamente avesse influenza sull'ammontare del PNC dovuto);” pag. 34/41