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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 12/02/2026, n. 2095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2095 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2095/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
TOMASELLI IA PAOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17894/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400111619000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 218/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone al preavviso di fermo amministrativo n. 9780202400111619000 notificato il 01.10.2024, recante l'invito al pagamento delle somme intimate con cartelle di pagamento: n.
09720190218257864000, notificata il 19 ottobre 2019, n. 09720220149751682000, notificata il 23 settembre
2022; n. 09720220183834162000, notificata il 14 dicembre 2022; n. 09720230103928343000, notificata il
04 maggio 2023; n. 09720230131978456000, notificata il 18 maggio 2023; n. 09720230188930343000, notificata il 01 settembre 2023; n. 09720240093306110000, notificata il 25 marzo 2024 e n.
09720240120355156000, notificata il 06 maggio 2024, per un importo complessivo di € 59.209,75 sotto pena di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo JEEP Avenger 12 turbo targato Targa_1
Come primo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce l'improcedibilità del fermo amministrativo su un veicolo strumentale alla propria attività professionale di consulente del lavoro ed amministratrice di condomini, acquistato con indicazione del numero di partita IVA come da fattura d'acquisto.
La ricorrente eccepisce inoltre l'Illegittima emissione del preavviso in presenza di sospensione disposta dal
Tribunale di Roma nella procedura di pignoramento presso terzi per la riscossione degli stessi crediti.
Per ultimo la ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa di € 18.962,56, intimata con cartella n.
097202301039283430, afferente imposte oggetto di dichiarazioni integrative che facevano venire meno il presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio ribadendo la piena esigibilità dei crediti in quanto riferiti a cartelle non impugnate e definitive fatta eccezione per la n. 097 2024 0093306110000 oggetto di giudizio pendente in secondo grado su appello dell'Ufficio.
Si costituisce in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ribadisce la legittimità della comunicazione preventiva di fermo, la sua non impugnabilità e l'infondatezza della eccezione di sospensione disposta dal Tribunale di Roma atteso che il Giudice disponeva la sospensione del pignoramento presso terzi, che impedisce la progressione dell'azione esecutiva, non la esecutorietà delle cartelle di pagamento allo stesso sottese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere, innanzitutto, che, come illustrato dalla ricorrente nelle proprie memorie aggiuntive, nelle more del presente giudizio la controversia ha subito numerose e rilevanti variazioni.
In particolare, la sig.ra Ricorrente_1 ha provveduto spontaneamente a pagare le somme intimate con le cartelle 09720190218257864000, 09720220149751682000, 09720230188930343000 e 09720240120355156000 che erano rimaste insolute.
Inoltre, con atto di intimazione del 9 settembre 2025, n. 097 2025 90643924 80/000, la stessa ADER ha rideterminato l'importo della cartella di pagamento 09720240093306110, riducendolo da quello di
€ 23.436,02 intimato con l'atto qui impugnato a quello di € 283,36 effettivamente dovuto.
La ricorrente ha inoltre richiesto all'ADER la rateizzazione dei crediti ancora iscritti a ruolo ed ha provveduto al pagamento della prima rata.
Premesso ciò, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione della minor somma intimata con l'atto di intimazione del 9 settembre 2025 ed il pagamento della prima rata comportano non solo l'estinzione della procedura esecutiva intrapresa dall'ADER, ma anche il divieto di portare a compimento la procedura di apposizione del fermo amministrativo attivata con il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Presidente estensore
AN EN
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente e Relatore
CRUCIANI ANDREA, Giudice
TOMASELLI IA PAOLA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17894/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione N. 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202400111619000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 218/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 si oppone al preavviso di fermo amministrativo n. 9780202400111619000 notificato il 01.10.2024, recante l'invito al pagamento delle somme intimate con cartelle di pagamento: n.
09720190218257864000, notificata il 19 ottobre 2019, n. 09720220149751682000, notificata il 23 settembre
2022; n. 09720220183834162000, notificata il 14 dicembre 2022; n. 09720230103928343000, notificata il
04 maggio 2023; n. 09720230131978456000, notificata il 18 maggio 2023; n. 09720230188930343000, notificata il 01 settembre 2023; n. 09720240093306110000, notificata il 25 marzo 2024 e n.
09720240120355156000, notificata il 06 maggio 2024, per un importo complessivo di € 59.209,75 sotto pena di iscrizione di fermo amministrativo sul veicolo JEEP Avenger 12 turbo targato Targa_1
Come primo motivo di impugnazione la ricorrente eccepisce l'improcedibilità del fermo amministrativo su un veicolo strumentale alla propria attività professionale di consulente del lavoro ed amministratrice di condomini, acquistato con indicazione del numero di partita IVA come da fattura d'acquisto.
La ricorrente eccepisce inoltre l'Illegittima emissione del preavviso in presenza di sospensione disposta dal
Tribunale di Roma nella procedura di pignoramento presso terzi per la riscossione degli stessi crediti.
Per ultimo la ricorrente eccepisce l'illegittimità della pretesa di € 18.962,56, intimata con cartella n.
097202301039283430, afferente imposte oggetto di dichiarazioni integrative che facevano venire meno il presupposto impositivo.
L'Agenzia delle Entrate si costituisce in giudizio ribadendo la piena esigibilità dei crediti in quanto riferiti a cartelle non impugnate e definitive fatta eccezione per la n. 097 2024 0093306110000 oggetto di giudizio pendente in secondo grado su appello dell'Ufficio.
Si costituisce in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ribadisce la legittimità della comunicazione preventiva di fermo, la sua non impugnabilità e l'infondatezza della eccezione di sospensione disposta dal Tribunale di Roma atteso che il Giudice disponeva la sospensione del pignoramento presso terzi, che impedisce la progressione dell'azione esecutiva, non la esecutorietà delle cartelle di pagamento allo stesso sottese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere, innanzitutto, che, come illustrato dalla ricorrente nelle proprie memorie aggiuntive, nelle more del presente giudizio la controversia ha subito numerose e rilevanti variazioni.
In particolare, la sig.ra Ricorrente_1 ha provveduto spontaneamente a pagare le somme intimate con le cartelle 09720190218257864000, 09720220149751682000, 09720230188930343000 e 09720240120355156000 che erano rimaste insolute.
Inoltre, con atto di intimazione del 9 settembre 2025, n. 097 2025 90643924 80/000, la stessa ADER ha rideterminato l'importo della cartella di pagamento 09720240093306110, riducendolo da quello di
€ 23.436,02 intimato con l'atto qui impugnato a quello di € 283,36 effettivamente dovuto.
La ricorrente ha inoltre richiesto all'ADER la rateizzazione dei crediti ancora iscritti a ruolo ed ha provveduto al pagamento della prima rata.
Premesso ciò, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione della minor somma intimata con l'atto di intimazione del 9 settembre 2025 ed il pagamento della prima rata comportano non solo l'estinzione della procedura esecutiva intrapresa dall'ADER, ma anche il divieto di portare a compimento la procedura di apposizione del fermo amministrativo attivata con il provvedimento qui impugnato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il preavviso di fermo amministrativo. Spese compensate.
Così deciso in Roma il 14.01.2026
Il Presidente estensore
AN EN