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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9831 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9831/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. TIBERINO MARCO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
PA
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, con il procuratore avv. PIETRO PAOLO CARLO Resistente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
Convenuto contumace
1
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 25.07.2024, l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la cartella esattoriale n. 01420240036414212000, notificata in data 25.06.2024, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 29.173,12, comprensiva degli oneri di riscossione, a titolo di contribuzione minima soggettiva e di maternità per gli anni per gli anni 1998-1999-2000, da versarsi all'ente . CP_1
Ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alla cartella di pagamento. Ha, in ogni caso, contestato la sussistenza del presupposto impositivo, atteso che “nell'anno 1998/1999-2000 non svolgeva l'attività professionale di ingegnere” - non avendo maturato il diritto alla pensione a carico “circostanza che da solo lo abiliterebbe, anche ove dovesse CP_1 decidere di versare le somme pretese, ad ottenere il rimborso delle somme versate” - avendo, invece, da “sempre rivestito la qualifica di amministratore di società come da visura storica che si allega, società da cui percepiva un compenso quale amministratore, indi soggetto alla regolamentazione INPS e non ” (cfr. pag. 3 del ricorso). CP_1 Ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni applicati. Ciò premesso, ha contestato la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'ente previdenziale, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la PA
convenuta ha difeso la legittimità del proprio operato, chiedendo il
[...] rigetto dell'opposizione.
L , pur ritualmente evocata nel presente giudizio, è rimasta Controparte_2 contumace.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Avuto riguardo all'oggetto del giudizio, occorre in via preliminare precisare in linea generale che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 46 del 1999, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2°, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia ine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto> per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso da proporre davanti al giudice
2 dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2°, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile>- sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie>. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
Tanto premesso, occorre inquadrare l'odierna domanda: la parte opponente si duole della illegittimità della pretesa contributiva, con ciò configurando una opposizione al merito della pretesa contributiva nei confronti della quale è legittimato passivo l
[...] (qui di seguito, per brevità, Controparte_3
) senza al contempo sollevare alcuna doglianza di tipo formale, qualificabile quale CP_1 motivo di opposizione agli atti esecutivi, donde la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal concessionario della riscossione, estraneo ai motivi di opposizione siccome afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva.
Invero, in ordine alla questione della legittimazione passiva, si osserva che, con particolare riguardo ai motivi dell'opposizione inerenti il merito della pretesa, (esistenza dei crediti contributivi in contestazione) alla luce del nuovo testo dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 (che prevedeva che il ricorso fosse notificato all'ente impositore ed al concessionario), come modificato dall'art. 4, comma 2 quater, del d.l. n. 209/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 265/2002, (che ha soppresso le parole “ed al concessionario”), l'atto di opposizione non deve essere notificato anche al concessionario della riscossione, che, pertanto, non rivestirebbe la qualità di litisconsorte necessario.
D'altra parte, anche con riferimento al testo originario della citata norma, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale il concessionario -soggetto destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito -non assume la qualità di contraddittore necessario, per cui l'adempimento della notifica anche nei suoi confronti del ricorso in opposizione, richiesta dall'art. 24, comma quinto, del d. lgs. n. 46 del 1999, assolve alla funzione di una mera "denuntiatio litis", per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una "vocatio in jus"” (cfr. Cass. 9113/2007).
Passando all'esame dei motivi dell'opposizione, occorre distinguere –come già si è fatto nel considerare il profilo della legittimazione passiva –che parte ricorrente contesta soltanto il merito
3 della pretesa di riscossione, motivo di opposizione rispetto al quale è legittimata passiva la CP_1 convenuta.
Preliminarmente, devono ritenersi tempestivi i motivi di opposizione afferenti il merito della pretesa di riscossione, da proporre, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999, nel termine di Contr 40 giorni dalla notifica della cartella atteso che dalla documentazione prodotta da si evince che la notifica della cartella di pagamento al ricorrente è avvenuta in data 25.06.2024 e, pertanto, il ricorso, depositato il 25.07.2024, risulta tempestivo.
Passando, dunque, ad esaminare il merito della pretesa contributiva, l'opposizione risulta infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni di cui alla presente motivazione.
È opportuno premettere che l'opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Com'è noto, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà la stura ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione al ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova. Da siffatte premesse discende che l'attore-opposto deve indicare, sin dall'atto iniziale della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata. Soltanto ove si siano compiutamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1353/04 e giurisprudenza successiva) che necessariamente postula che l'allegazione esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendosi negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n. 5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Ulteriormente, si richiama l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell'ente previdenziale, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (cfr. Cass. n. 27274/2018).
Nel caso di specie, è pacifico oltre che documentato che il ricorrente, Ing. sia stato Parte_1 iscritto al relativo albo professionale (Albo tenuto dall'Ordine degli Ingegneri di Bari) nel periodo in causa e sia stato, altresì, titolare della partita IVA , con data inizio attività: 01/10/1996 P.IVA_1 e data cessazione: 31/12/2000.
Il ricorrente, come accennato, contesta la sussistenza dei presupposti di legge fondanti l'obbligo contributivo, per aver svolto, nel periodo di causa, attività estranea all'attività professionale
4 ingegneristica stricto sensu intesa, da ricondurre ad altra forma previdenziale obbligatoria e non avendo esercitato la professione con carattere di continuità.
In particolare, il ricorrente ha testualmente dedotto che “nell'anno 1998/1999-2000 non svolgeva l'attività professionale di ingegnere” - non avendo maturato il diritto alla pensione a carico
“circostanza che da solo lo abiliterebbe, anche ove dovesse decidere di versare le CP_1 somme pretese, ad ottenere il rimborso delle somme versate” - avendo, invece, da “sempre rivestito la qualifica di amministratore di società come da visura storica che si allega, società da cui percepiva un compenso quale amministratore, indi soggetto alla regolamentazione INPS e non ” CP_1 (cfr. pag. 3 del ricorso).
Orbene, si rileva che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria, nel periodo per cui è causa (anni 1998-2000).
Ciò posto, assume rilievo l'art 21 della L. n. 6/1981 che regola la materia dell'iscrizione e che recita, al comma 1, L'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano
CP_1 la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione alla avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato
CP_1 all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuita'. (… comma 2). Sono esclusi dall'iscrizione alla ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046,
CP_1 gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata. (comma 5). Con disposizione di analogo tenore, l'art. 7 dello Statuto (approvato giusta le
CP_1 disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994) dispone che: 7.1 - L'iscrizione ad è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano
CP_1 la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. 7.2 - Ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale con carattere di
CP_1 continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A. (…) 7.5 - Sono esclusi dall'iscrizione ad gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di CP_1 previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
Tanto premesso, non specificamente contestati e, in ogni caso, documentati risultano essere i requisiti sub a) e c); invero, parte ricorrente sostiene l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e di versamento di contribuzione facendo leva sul requisito sub b) siccome soggetto ad iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria (INPS) e non avendo, nel periodo di causa, esercitato la professione con carattere di continuità, avendo svolto attività asseritamente estranea all'attività professionale ingegneristica stricto sensu intesa.
Certamente sarebbe fondato l'assunto secondo cui l'iscrizione all' è preclusa agli CP_1 ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata (art. 2, l. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, l. n. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto , approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994). CP_1 Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere
5 e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all' , nella forma di una maggiorazione CP_1 percentuale che deve essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il CP_1 debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10, l. n. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza ); tuttavia, come visto più sopra, nel CP_1 caso di specie, non risulta che il ricorrente, negli anni di causa, sia stato iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.
Quanto, poi, allo svolgimento continuativo di attività in concreto riconducibile alla professione di ingegnere, con conseguente obbligo di iscrizione e contribuzione in favore di , si CP_1 osserva quanto segue.
Sul punto, si premette che sulla questione della sussistenza dell'obbligo contributivo in favore della da parte dell'ingegnere che pur non svolgendo, in tutto od in parte, le attività tipiche della CP_1 professione (definite dall'art.7 L. 24.6.1923 n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del r.d. 23.10.1925 n. 2537, quali il progetto e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali occorrenti per le costruzioni e per le industrie;
opere di edilizia civile, rilievi geometrici ed operazioni di estimo), svolga comunque attività che richiedano la competenza professionale propria dell'ingegnere, un Co orientamento più risalente della riteneva che a tal fine non era sufficiente lo svolgimento di attività solo potenzialmente ed intellettualmente collegate alle conoscenze e competenze dell'ingegnere, ma si richiedeva l'effettivo svolgimento della pratica professionale e dunque delle attività tipiche della professione (Cass. 04/07/1991 n.7389, Cass. 02/03/2001 n. 3064, Cass. 11/06/2004 n.11154, Cass. 21/02/2005 n.3468), con conseguente onere della di provare l'effettivo svolgimento di attività CP_1 obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (Cass. n.11154/2004 cit.). In particolare, si riteneva che l'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, ponesse l'obbligo di iscrizione solo per quegli ingegneri ed architetti che esercitassero la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dall'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dagli arti. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, restando irrilevante il fatto che la competenza professionale e culturale acquisita come ingegnere potesse influire sull'attività in concreto svolta (cfr. Cass. ord. 26/01/2012 n. 1139 cfr. in tal senso anche Cass. 12/05/2010 n. 11472). La Suprema Corte ha poi precisato (con sentenza n. 14684/2012 seguita da succ. conf. n. 5827/2013, 9076/2013, n. 11161/2016, n. 11161/2017 e, da ultimo, da Cass. n. 20389/2018), proprio con riguardo alla che « l'imponibile contributivo va determinato alla stregua PA dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività» sottolineando che « la limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli CP_1 architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.» (cfr. Cass. 29/08/2012 n. 14684 e 15/04/2013 n. 9076). Si è chiarito che «nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione» evidenziando come tale interpretazione, valida per tutte le categorie professionali - che si traduce nell'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista - sia stata suggerita dalla Corte
6 costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla di previdenza ai sensi della L. n. 576 dei 1980, art. 11, CP_1 comma 1, e nella quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell'attività propria della libera professione;
in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune. In definitiva, secondo la lettura adeguatrice della Corte costituzionale, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda. Il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell'attività stessa alla professione. (Cass. ult. cit. ed anche recentemente Cass. 27/05/2016 n. 11013).
Ebbene, nell'ipotesi in esame, l'attività disimpegnata dal ricorrente negli anni di causa - quale amministratore, tra le altre cariche ricoperte nel periodo di riferimento, di società esercenti attività di
“Trattamento e rivestimento dei metalli”, “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria”, “Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli;
metallurgia delle polveri” come da visura camerale in atti - appare attività che, pur non professionalmente tipica, presenta un evidente nesso con l'attività professionale strettamente intesa in quanto richiede e presuppone competenze tecniche proprie dell'ingegnere e nel cui svolgimento, quindi, il ricorrente mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione. Detto altrimenti, il possesso di una laurea in ingegneria ed il bagaglio culturale a ciò conseguente, risultano elementi necessari per lo svolgimento di tale attività e tali poter far riscontrare lo speciale contributo fornito dal professionista in ragione delle sue specifiche conoscenze e competenze legate al titolo posseduto tali da influire direttamente sull'attività svolta e da connotarla significativamente, dovendo per l'appunto ritenersi che rientrano nell'attività professionale di ciascuna professione l'assolvimento di tutti quei compiti nei quali il professionista si avvale anche, sia pure non esclusivamente, della sua specifica competenza tecnica e, quindi, sia in fatto, strettamente collegata alle sue cognizioni tecnico-scientifiche.
Peraltro, a fronte dei suindicati elementi ritraibili dagli atti di causa, la parte ricorrente neppure ha allegato “il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità)” vale a dire l'estraneità dell'attività stessa alla professione, ciò che sarebbe stato suo onere altresì provare, trattandosi di fatto ostativo al sorgere dell'obbligo contributivo e tenuto conto anche del principio di vicinanza della prova. Sul punto, invero, parte ricorrente si è limitata ad affermare di non avere svolto nel periodo in causa
“l'attività professionale di ingegnere”, avendo, invece, da “sempre rivestito la qualifica di amministratore di società come da visura storica che si allega” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione formulata in ricorso, avuto riguardo alla sequenza di atti interruttivi del corso della medesima ritualmente prodotti dall'ente previdenziale.
In particolare, si tratta delle seguenti missive, tutte indirizzate all'opponente e regolarmente ricevute dal medesimo ovvero da persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento: “la nota prot. CANC 20010430 spedita con racc. r.r. del 29/05/2001 ricevuta il 4/06/2001 … (Doc. n. 1); - la nota prot. n. 0009319 del 27/06/2003 spedita a mezzo racc. r.r. ricevuta il 17/07/2003 (Doc. n. 2); - la nota prot. n. 0484483 del 30/11/2005 spedita a mezzo racc. r.r. il 2/12/2005 … (Doc. n. 3) e riscontrata dall'ing.
con racc. r.r. del 19/12/2005 (Doc. n. 4); - la nota prot. n. 0328158 del 17/07/2006 Parte_1 inviata unitamente all'allegato estratto conto a mezzo racc. r.r. spedita il 19/07/2006 e consegnata il 26/07/2006 (Doc. n. 5); - la nota prot. n. 0497033 del 19/10/2010 inviata a mezzo racc. r.r. spedita il 27/10/2010 e consegnata il 02/11/2010 (Doc. n. 6); - la nota prot. n. 0280725 del 02/04/2014
7 inviata unitamente all'allegato estratto conto a mezzo racc. consegnata il 14/04/2014 (Doc. n. 7); - la nota prot. n. 0898946 dell'8/10/2015 inviata unitamente all'allegato estratto conto a mezzo racc. consegnata il 17/10/2015 (Doc. n. 8); - la nota prot. n. 00094828 del 2/02/2016 inviata unitamente al riepilogo dei debiti contributivi a mezzo racc. r.r. spedita il 5/02/2016 e consegnata il 12/02/2016 (Doc. n. 9) – la nota prot. n. 2053207 del 13/11/2020 inviata a mezzo racc. r.r. spedita il 19/11/2020 e consegnata il 24/11/2020 (Doc. n. 10) - la nota prot. n. 0051766 del 19/01/2021 inviata a mezzo racc. r.r. spedita il 25/01/2021 e consegnata il 29/01/2021 (Doc. n. 11), e da ultimo - la nota prot. n. 1788888 del 25/10/2022 inviata a mezzo racc. r.r. spedita il 2/11/2022 e consegnata l'8/11/2022 (Doc. n. 12)” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva;
all. nn. da 1 a 12 del fascicolo di parte resistente).
In proposito, con riguardo alla eccepita “nullità” della notifica delle note inviate a mezzo raccomandata del 29/5/2001 e del 27/6/2003 (v. all. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente), si osserva che le stesse sono state inoltrate (e, peraltro, correttamente ricevute) presso recapito che lo stesso ricorrente ha ripetutamente indicato quale indirizzo di riferimento del mittente in numerose missive dal medesimo inviate proprio all'ente resistente (v. all. n. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del fascicolo di parte resistente); recapito che, dunque, va riguardato alla stregua di centro di interessi del professionista.
Né risulta tardiva la relativa produzione di parte resistente, considerato che la stessa, oltre ad essere stata sollecitata dalle difese ed eccezioni svolte dalla parte ricorrente, attiene alla rilevanza della eccezione di interruzione della prescrizione, come noto eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio.
In merito, poi, alla produzione della sola copia dell'avviso di ricevimento, non anche degli originali, vale la pena di osservare che il disconoscimento formulato in maniera aspecifica deve ritenersi tamquam non esset.
Sull'argomento la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da Equitalia l'efficacia della contestazione CP_6 formulata dall'opponente con la dichiarazione, riportata sia nel ricorso che nel controricorso, di "disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte...", espressa nel verbale del 25 febbraio 2009, relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014).
Il disconoscimento opposto ai sensi dell'art. 2719 c.c. di tutta la documentazione allegata dalla parte resistente, in quanto prodotta in mera copia e priva di qualsivoglia attestazione di conformità all'originale, oltre che non idonea a provare la regolarità della notifica nei propri confronti è, tuttavia, estremamente generico, e come tale irrilevante. Invero, giova ribadire che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico con-tenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia
8 probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. n. 23902/2017; Cass., sez. II, 16/01/2018, n. 882).
Nel caso di specie, come già detto, non vi sono neppure contestazioni relative a “specifiche difformità”, bensì soltanto un generico disconoscimento.
Inoltre, vale la pena di osservare che il destinatario della missiva risulta correttamente individuato nell'odierna parte ricorrente.
Non può, del resto, accedersi alla tesi prospettata dalla parte ricorrente del mancato perfezionamento della notifica nei propri confronti. Non può dirsi che parte ricorrente non abbia avuto legale conoscenza dell'atto per la asserita estraneità del soggetto, indicato quale ricevente nella cartolina di ricevimento della lettera raccomandata, reperito presso l'indirizzo facente capo al soggetto destinatario e la cui firma è stata apposta per ricezione dell'atto.
In proposito, è sufficiente rammentare che “alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 12-04-2016, n. 7184). In altri termini, la presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare infatti la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, il quale, ove voglia dimostrare il contrario, ha l'onere di fornire la prova di non aver mai potuto prendere possesso della missiva.
Peraltro, in merito, può richiamarsi la giurisprudenza in materia di notificazioni a mezzo raccomandata, secondo la quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (Cass.16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019).
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto dell'opposizione deve essere rigettata, risultando fondata la pretesa creditoria azionata dalla CP_1
Segue la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della cartella opposta, concesso in corso di causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
9 Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti della PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il Controparte_7 25.07.2024, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e revoca la sospensione dell'esecuzione della cartella n. 01420240036414212000; 2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...] che PA liquida in complessivi € 3.500,00, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge. Bari, lì 03/07/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9831/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. TIBERINO MARCO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
PA
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, con il procuratore avv. PIETRO PAOLO CARLO Resistente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
Convenuto contumace
1
Oggetto: Opposizione a cartella di pagamento;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 25.07.2024, l'istante in epigrafe indicato ha impugnato la cartella esattoriale n. 01420240036414212000, notificata in data 25.06.2024, con la quale gli è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 29.173,12, comprensiva degli oneri di riscossione, a titolo di contribuzione minima soggettiva e di maternità per gli anni per gli anni 1998-1999-2000, da versarsi all'ente . CP_1
Ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dei crediti di cui alla cartella di pagamento. Ha, in ogni caso, contestato la sussistenza del presupposto impositivo, atteso che “nell'anno 1998/1999-2000 non svolgeva l'attività professionale di ingegnere” - non avendo maturato il diritto alla pensione a carico “circostanza che da solo lo abiliterebbe, anche ove dovesse CP_1 decidere di versare le somme pretese, ad ottenere il rimborso delle somme versate” - avendo, invece, da “sempre rivestito la qualifica di amministratore di società come da visura storica che si allega, società da cui percepiva un compenso quale amministratore, indi soggetto alla regolamentazione INPS e non ” (cfr. pag. 3 del ricorso). CP_1 Ha, infine, eccepito la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni applicati. Ciò premesso, ha contestato la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dall'ente previdenziale, chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
Costituitasi in giudizio, la PA
convenuta ha difeso la legittimità del proprio operato, chiedendo il
[...] rigetto dell'opposizione.
L , pur ritualmente evocata nel presente giudizio, è rimasta Controparte_2 contumace.
*
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Avuto riguardo all'oggetto del giudizio, occorre in via preliminare precisare in linea generale che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. n. 46 del 1999, da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 46 del 1999, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) da proporre dinanzi al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, comma 2°, c.p.c. e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia ine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto> per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli relativi alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso da proporre davanti al giudice
2 dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2°, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1°, c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14 marzo 2005 n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80.
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. n. 46 del 1999 – a norma del quale inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile>- sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'art. 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie>. Il citato art. 57 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'art. 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è se non un estratto del ruolo) dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
Tanto premesso, occorre inquadrare l'odierna domanda: la parte opponente si duole della illegittimità della pretesa contributiva, con ciò configurando una opposizione al merito della pretesa contributiva nei confronti della quale è legittimato passivo l
[...] (qui di seguito, per brevità, Controparte_3
) senza al contempo sollevare alcuna doglianza di tipo formale, qualificabile quale CP_1 motivo di opposizione agli atti esecutivi, donde la fondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal concessionario della riscossione, estraneo ai motivi di opposizione siccome afferenti al merito della pretesa creditoria contributiva.
Invero, in ordine alla questione della legittimazione passiva, si osserva che, con particolare riguardo ai motivi dell'opposizione inerenti il merito della pretesa, (esistenza dei crediti contributivi in contestazione) alla luce del nuovo testo dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999 (che prevedeva che il ricorso fosse notificato all'ente impositore ed al concessionario), come modificato dall'art. 4, comma 2 quater, del d.l. n. 209/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 265/2002, (che ha soppresso le parole “ed al concessionario”), l'atto di opposizione non deve essere notificato anche al concessionario della riscossione, che, pertanto, non rivestirebbe la qualità di litisconsorte necessario.
D'altra parte, anche con riferimento al testo originario della citata norma, secondo l'indirizzo espresso dalla Suprema Corte, “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale il concessionario -soggetto destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito -non assume la qualità di contraddittore necessario, per cui l'adempimento della notifica anche nei suoi confronti del ricorso in opposizione, richiesta dall'art. 24, comma quinto, del d. lgs. n. 46 del 1999, assolve alla funzione di una mera "denuntiatio litis", per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una "vocatio in jus"” (cfr. Cass. 9113/2007).
Passando all'esame dei motivi dell'opposizione, occorre distinguere –come già si è fatto nel considerare il profilo della legittimazione passiva –che parte ricorrente contesta soltanto il merito
3 della pretesa di riscossione, motivo di opposizione rispetto al quale è legittimata passiva la CP_1 convenuta.
Preliminarmente, devono ritenersi tempestivi i motivi di opposizione afferenti il merito della pretesa di riscossione, da proporre, ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999, nel termine di Contr 40 giorni dalla notifica della cartella atteso che dalla documentazione prodotta da si evince che la notifica della cartella di pagamento al ricorrente è avvenuta in data 25.06.2024 e, pertanto, il ricorso, depositato il 25.07.2024, risulta tempestivo.
Passando, dunque, ad esaminare il merito della pretesa contributiva, l'opposizione risulta infondata e va, pertanto, respinta per le ragioni di cui alla presente motivazione.
È opportuno premettere che l'opposizione viene esperita avverso un titolo unilaterale di derivazione stragiudiziale e determina l'instaurazione di un giudizio in cui, per la prima volta, il titolo esecutivo è sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria. Com'è noto, il processo relativo alle controversie per il pagamento di contributi previdenziali dà la stura ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, in cui l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione al ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova. Da siffatte premesse discende che l'attore-opposto deve indicare, sin dall'atto iniziale della lite gli elementi di fatto e di diritto posti a base della domanda, laddove la mancata specificazione di tali elementi consente il ricorso, in chiave integrativa, all'esame complessivo dell'atto, anche in relazione al tenore della documentazione allo stesso allegata. Soltanto ove si siano compiutamente delineati gli oneri assertivi gravanti sulle parti processuali potrà operare il principio di non contestazione (cfr. SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1353/04 e giurisprudenza successiva) che necessariamente postula che l'allegazione esaustiva dei requisiti costitutivi della pretesa azionata in giudizio, non potendosi negare la necessaria circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
di qui l'impossibilità di contestare o richiedere prova su fatti non contestati nonché su circostanze che non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. Cass., Sent. n. 2802/03; Sent. n. 5526/02; Sent. n. 15820/00; nonché, in senso conforme, Cass., Sent. n. 1878/12). D'altro canto, a fronte di deduzioni puntuali ed esaustive, la contestazione non potrà essere generica, non potendo concretizzarsi in clausole di stile, in asserzioni apodittiche, ma dovrà essere puntuale, circostanziata, dettagliata ed onnicomprensiva di tutte le circostanze in relazione alle quali venga chiesta la prova.
Ulteriormente, si richiama l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale per il recupero di contributi previdenziali l'onere della prova gravante a carico dell'ente previdenziale, parte attrice in senso sostanziale, resta condizionato dalla preventiva allegazione nell'atto di opposizione del debitore, parte attrice in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, di specifiche ragioni di contestazione dei fatti costitutivi della pretesa impositiva, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., con conseguente rigetto dell'opposizione nell'ipotesi di contestazioni generiche e di stile (cfr. Cass. n. 27274/2018).
Nel caso di specie, è pacifico oltre che documentato che il ricorrente, Ing. sia stato Parte_1 iscritto al relativo albo professionale (Albo tenuto dall'Ordine degli Ingegneri di Bari) nel periodo in causa e sia stato, altresì, titolare della partita IVA , con data inizio attività: 01/10/1996 P.IVA_1 e data cessazione: 31/12/2000.
Il ricorrente, come accennato, contesta la sussistenza dei presupposti di legge fondanti l'obbligo contributivo, per aver svolto, nel periodo di causa, attività estranea all'attività professionale
4 ingegneristica stricto sensu intesa, da ricondurre ad altra forma previdenziale obbligatoria e non avendo esercitato la professione con carattere di continuità.
In particolare, il ricorrente ha testualmente dedotto che “nell'anno 1998/1999-2000 non svolgeva l'attività professionale di ingegnere” - non avendo maturato il diritto alla pensione a carico
“circostanza che da solo lo abiliterebbe, anche ove dovesse decidere di versare le CP_1 somme pretese, ad ottenere il rimborso delle somme versate” - avendo, invece, da “sempre rivestito la qualifica di amministratore di società come da visura storica che si allega, società da cui percepiva un compenso quale amministratore, indi soggetto alla regolamentazione INPS e non ” CP_1 (cfr. pag. 3 del ricorso).
Orbene, si rileva che parte ricorrente non ha fornito alcuna prova della iscrizione ad altra forma previdenziale obbligatoria, nel periodo per cui è causa (anni 1998-2000).
Ciò posto, assume rilievo l'art 21 della L. n. 6/1981 che regola la materia dell'iscrizione e che recita, al comma 1, L'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano
CP_1 la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione alla avviene tanto d'ufficio, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato
CP_1 all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuita'. (… comma 2). Sono esclusi dall'iscrizione alla ai sensi dell'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046,
CP_1 gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attivita' esercitata. (comma 5). Con disposizione di analogo tenore, l'art. 7 dello Statuto (approvato giusta le
CP_1 disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994) dispone che: 7.1 - L'iscrizione ad è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano
CP_1 la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. 7.2 - Ai fini dell'iscrizione ad il requisito dell'esercizio professionale con carattere di
CP_1 continuità ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata;
c) in possesso di partita I.V.A. (…) 7.5 - Sono esclusi dall'iscrizione ad gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di CP_1 previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata.
Tanto premesso, non specificamente contestati e, in ogni caso, documentati risultano essere i requisiti sub a) e c); invero, parte ricorrente sostiene l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione e di versamento di contribuzione facendo leva sul requisito sub b) siccome soggetto ad iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria (INPS) e non avendo, nel periodo di causa, esercitato la professione con carattere di continuità, avendo svolto attività asseritamente estranea all'attività professionale ingegneristica stricto sensu intesa.
Certamente sarebbe fondato l'assunto secondo cui l'iscrizione all' è preclusa agli CP_1 ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata (art. 2, l. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, l. n. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto , approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994). CP_1 Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere
5 e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all' , nella forma di una maggiorazione CP_1 percentuale che deve essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume di affari e versata alla indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il CP_1 debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (art. 10, l. n. 6/1981, riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza ); tuttavia, come visto più sopra, nel CP_1 caso di specie, non risulta che il ricorrente, negli anni di causa, sia stato iscritto ad altre forme di previdenza obbligatorie.
Quanto, poi, allo svolgimento continuativo di attività in concreto riconducibile alla professione di ingegnere, con conseguente obbligo di iscrizione e contribuzione in favore di , si CP_1 osserva quanto segue.
Sul punto, si premette che sulla questione della sussistenza dell'obbligo contributivo in favore della da parte dell'ingegnere che pur non svolgendo, in tutto od in parte, le attività tipiche della CP_1 professione (definite dall'art.7 L. 24.6.1923 n. 1395 e dagli artt. 51 e 52 del r.d. 23.10.1925 n. 2537, quali il progetto e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali occorrenti per le costruzioni e per le industrie;
opere di edilizia civile, rilievi geometrici ed operazioni di estimo), svolga comunque attività che richiedano la competenza professionale propria dell'ingegnere, un Co orientamento più risalente della riteneva che a tal fine non era sufficiente lo svolgimento di attività solo potenzialmente ed intellettualmente collegate alle conoscenze e competenze dell'ingegnere, ma si richiedeva l'effettivo svolgimento della pratica professionale e dunque delle attività tipiche della professione (Cass. 04/07/1991 n.7389, Cass. 02/03/2001 n. 3064, Cass. 11/06/2004 n.11154, Cass. 21/02/2005 n.3468), con conseguente onere della di provare l'effettivo svolgimento di attività CP_1 obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (Cass. n.11154/2004 cit.). In particolare, si riteneva che l'art. 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, ponesse l'obbligo di iscrizione solo per quegli ingegneri ed architetti che esercitassero la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dall'art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 e dagli arti. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, restando irrilevante il fatto che la competenza professionale e culturale acquisita come ingegnere potesse influire sull'attività in concreto svolta (cfr. Cass. ord. 26/01/2012 n. 1139 cfr. in tal senso anche Cass. 12/05/2010 n. 11472). La Suprema Corte ha poi precisato (con sentenza n. 14684/2012 seguita da succ. conf. n. 5827/2013, 9076/2013, n. 11161/2016, n. 11161/2017 e, da ultimo, da Cass. n. 20389/2018), proprio con riguardo alla che « l'imponibile contributivo va determinato alla stregua PA dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorché questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando che le cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscono sull'esercizio dell'attività» sottolineando che « la limitazione dell'imponibile contributivo ai soli redditi da attività professionali tipiche non trova fondamento nell'art. 7 della legge n. 1395 del 1923 e negli artt. 51, 52 e 53 del r.d. n. 2537 del 1925, che riguardano soltanto la ripartizione di competenze tra ingegneri e architetti, mentre l'art. 21 della legge n. 6 del 1981 stabilisce unicamente che l'iscrizione alla è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli CP_1 architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità.» (cfr. Cass. 29/08/2012 n. 14684 e 15/04/2013 n. 9076). Si è chiarito che «nel concetto in questione deve ritenersi compreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi) anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione» evidenziando come tale interpretazione, valida per tutte le categorie professionali - che si traduce nell'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile un intreccio tra tipo di attività e conoscenze tipiche del professionista - sia stata suggerita dalla Corte
6 costituzionale nella nota sentenza n. 402 del 1991, resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori iscritti alla di previdenza ai sensi della L. n. 576 dei 1980, art. 11, CP_1 comma 1, e nella quale si è esplicitamente affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione ai contenuti dell'attività propria della libera professione;
in sostanza le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune. In definitiva, secondo la lettura adeguatrice della Corte costituzionale, il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l'attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia la base culturale su cui l'attività stessa si fonda. Il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità) è l'estraneità dell'attività stessa alla professione. (Cass. ult. cit. ed anche recentemente Cass. 27/05/2016 n. 11013).
Ebbene, nell'ipotesi in esame, l'attività disimpegnata dal ricorrente negli anni di causa - quale amministratore, tra le altre cariche ricoperte nel periodo di riferimento, di società esercenti attività di
“Trattamento e rivestimento dei metalli”, “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria”, “Fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli;
metallurgia delle polveri” come da visura camerale in atti - appare attività che, pur non professionalmente tipica, presenta un evidente nesso con l'attività professionale strettamente intesa in quanto richiede e presuppone competenze tecniche proprie dell'ingegnere e nel cui svolgimento, quindi, il ricorrente mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipo logicamente propria della sua professione. Detto altrimenti, il possesso di una laurea in ingegneria ed il bagaglio culturale a ciò conseguente, risultano elementi necessari per lo svolgimento di tale attività e tali poter far riscontrare lo speciale contributo fornito dal professionista in ragione delle sue specifiche conoscenze e competenze legate al titolo posseduto tali da influire direttamente sull'attività svolta e da connotarla significativamente, dovendo per l'appunto ritenersi che rientrano nell'attività professionale di ciascuna professione l'assolvimento di tutti quei compiti nei quali il professionista si avvale anche, sia pure non esclusivamente, della sua specifica competenza tecnica e, quindi, sia in fatto, strettamente collegata alle sue cognizioni tecnico-scientifiche.
Peraltro, a fronte dei suindicati elementi ritraibili dagli atti di causa, la parte ricorrente neppure ha allegato “il limite di tale connessione (e, pertanto, del parametro di assoggettabilità)” vale a dire l'estraneità dell'attività stessa alla professione, ciò che sarebbe stato suo onere altresì provare, trattandosi di fatto ostativo al sorgere dell'obbligo contributivo e tenuto conto anche del principio di vicinanza della prova. Sul punto, invero, parte ricorrente si è limitata ad affermare di non avere svolto nel periodo in causa
“l'attività professionale di ingegnere”, avendo, invece, da “sempre rivestito la qualifica di amministratore di società come da visura storica che si allega” (cfr. pag. 3 del ricorso).
Infondata è, poi, l'eccezione di prescrizione formulata in ricorso, avuto riguardo alla sequenza di atti interruttivi del corso della medesima ritualmente prodotti dall'ente previdenziale.
In particolare, si tratta delle seguenti missive, tutte indirizzate all'opponente e regolarmente ricevute dal medesimo ovvero da persona che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento: “la nota prot. CANC 20010430 spedita con racc. r.r. del 29/05/2001 ricevuta il 4/06/2001 … (Doc. n. 1); - la nota prot. n. 0009319 del 27/06/2003 spedita a mezzo racc. r.r. ricevuta il 17/07/2003 (Doc. n. 2); - la nota prot. n. 0484483 del 30/11/2005 spedita a mezzo racc. r.r. il 2/12/2005 … (Doc. n. 3) e riscontrata dall'ing.
con racc. r.r. del 19/12/2005 (Doc. n. 4); - la nota prot. n. 0328158 del 17/07/2006 Parte_1 inviata unitamente all'allegato estratto conto a mezzo racc. r.r. spedita il 19/07/2006 e consegnata il 26/07/2006 (Doc. n. 5); - la nota prot. n. 0497033 del 19/10/2010 inviata a mezzo racc. r.r. spedita il 27/10/2010 e consegnata il 02/11/2010 (Doc. n. 6); - la nota prot. n. 0280725 del 02/04/2014
7 inviata unitamente all'allegato estratto conto a mezzo racc. consegnata il 14/04/2014 (Doc. n. 7); - la nota prot. n. 0898946 dell'8/10/2015 inviata unitamente all'allegato estratto conto a mezzo racc. consegnata il 17/10/2015 (Doc. n. 8); - la nota prot. n. 00094828 del 2/02/2016 inviata unitamente al riepilogo dei debiti contributivi a mezzo racc. r.r. spedita il 5/02/2016 e consegnata il 12/02/2016 (Doc. n. 9) – la nota prot. n. 2053207 del 13/11/2020 inviata a mezzo racc. r.r. spedita il 19/11/2020 e consegnata il 24/11/2020 (Doc. n. 10) - la nota prot. n. 0051766 del 19/01/2021 inviata a mezzo racc. r.r. spedita il 25/01/2021 e consegnata il 29/01/2021 (Doc. n. 11), e da ultimo - la nota prot. n. 1788888 del 25/10/2022 inviata a mezzo racc. r.r. spedita il 2/11/2022 e consegnata l'8/11/2022 (Doc. n. 12)” (cfr. pag. 4 della memoria difensiva;
all. nn. da 1 a 12 del fascicolo di parte resistente).
In proposito, con riguardo alla eccepita “nullità” della notifica delle note inviate a mezzo raccomandata del 29/5/2001 e del 27/6/2003 (v. all. n. 1 e 2 del fascicolo di parte resistente), si osserva che le stesse sono state inoltrate (e, peraltro, correttamente ricevute) presso recapito che lo stesso ricorrente ha ripetutamente indicato quale indirizzo di riferimento del mittente in numerose missive dal medesimo inviate proprio all'ente resistente (v. all. n. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del fascicolo di parte resistente); recapito che, dunque, va riguardato alla stregua di centro di interessi del professionista.
Né risulta tardiva la relativa produzione di parte resistente, considerato che la stessa, oltre ad essere stata sollecitata dalle difese ed eccezioni svolte dalla parte ricorrente, attiene alla rilevanza della eccezione di interruzione della prescrizione, come noto eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio.
In merito, poi, alla produzione della sola copia dell'avviso di ricevimento, non anche degli originali, vale la pena di osservare che il disconoscimento formulato in maniera aspecifica deve ritenersi tamquam non esset.
Sull'argomento la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da Equitalia l'efficacia della contestazione CP_6 formulata dall'opponente con la dichiarazione, riportata sia nel ricorso che nel controricorso, di "disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte...", espressa nel verbale del 25 febbraio 2009, relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014).
Il disconoscimento opposto ai sensi dell'art. 2719 c.c. di tutta la documentazione allegata dalla parte resistente, in quanto prodotta in mera copia e priva di qualsivoglia attestazione di conformità all'originale, oltre che non idonea a provare la regolarità della notifica nei propri confronti è, tuttavia, estremamente generico, e come tale irrilevante. Invero, giova ribadire che, secondo giurisprudenza ormai consolidata, “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità della copia fotostatica prodotta in giudizio all'originale di una scrittura privata, pur non implicando l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico con-tenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia
8 probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (Cass., 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. n. 23902/2017; Cass., sez. II, 16/01/2018, n. 882).
Nel caso di specie, come già detto, non vi sono neppure contestazioni relative a “specifiche difformità”, bensì soltanto un generico disconoscimento.
Inoltre, vale la pena di osservare che il destinatario della missiva risulta correttamente individuato nell'odierna parte ricorrente.
Non può, del resto, accedersi alla tesi prospettata dalla parte ricorrente del mancato perfezionamento della notifica nei propri confronti. Non può dirsi che parte ricorrente non abbia avuto legale conoscenza dell'atto per la asserita estraneità del soggetto, indicato quale ricevente nella cartolina di ricevimento della lettera raccomandata, reperito presso l'indirizzo facente capo al soggetto destinatario e la cui firma è stata apposta per ricezione dell'atto.
In proposito, è sufficiente rammentare che “alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 12-04-2016, n. 7184). In altri termini, la presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare infatti la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, il quale, ove voglia dimostrare il contrario, ha l'onere di fornire la prova di non aver mai potuto prendere possesso della missiva.
Peraltro, in merito, può richiamarsi la giurisprudenza in materia di notificazioni a mezzo raccomandata, secondo la quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (Cass.16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019).
Ai rilievi che precedono consegue il rigetto dell'opposizione deve essere rigettata, risultando fondata la pretesa creditoria azionata dalla CP_1
Segue la revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della cartella opposta, concesso in corso di causa.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
9 Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti della PA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e di
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il Controparte_7 25.07.2024, così provvede: 1) rigetta l'opposizione e revoca la sospensione dell'esecuzione della cartella n. 01420240036414212000; 2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali in favore della
[...] che PA liquida in complessivi € 3.500,00, oltre al rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, come per legge. Bari, lì 03/07/2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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