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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/12/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chine' Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 145/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIANFRANCA Parte_1
BEVILACQUA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Controparte_1
LUCIA FALCOMATA', giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di , dipendente dell'Ente Controparte_1 Parte_1 appellante con la qualifica di Agente di polizia Municipale Assistente Capo, convenendo in giudizio il datore di lavoro, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento datoriale e il danno patrimoniale e non patrimoniale -biologico- subito dalla ricorrente a cagione di ciò e, per l'effetto condannare l'ente resistente alla pronta ed immediata corresponsione della somma di Euro 3.258,57, o diversa ritenuta di giustizia, a titolo di importi retributivi indebitamente trattenuti, buste paga febbraio / marzo 2022 (1.768,85x2-279.13) oltre interessi e rivalutazione, ex l., e ulteriore somma, quantizzabile equitativamente, ex art.
1.226 c.c., per il danno biologico conseguente l'annientamento della dignità professionale e alla illegittima deprivazione delle risorse indispensabili per la sopravvivenza in un contesto familiare così greve, per la causale di cui in narrativa, comunque entro l'importo di Euro 5.200,00.”
A sostegno della domanda rappresentava: di versare in una situazione familiare particolarmente difficile, in quanto madre di due figli gravemente disabili, condizione comune altresì a suo fratello , invalido al 100%, Persona_1
“tutti e 3 certificati ex art. 3 co. 3, non rivedibili, a suo carico”; di aver usufruito, per un contingente precipitare della quotidianità familiare, di permessi, ferie e congedi straordinari, ex art. 42 l. 151/01 dal 15.10.21 all'1/4/22 e, pertanto, di non essersi ininterrottamente recata al lavoro in questo arco temporale;
di aver ricevuto in data 17.12.21 e dunque mentre usufruiva di permessi ex l. 104, una missiva, da parte del datore di lavoro, con l'invito a presentare, inderogabilmente entro cinque giorni dalla ricezione della stessa, la documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Dopo una serie di missive indirizzate al datore di lavoro - con le quali la lavoratrice chiedeva di sospendere l'iter avviato atteso che ella si trovava già in congedo - alle quali lo stesso o non rispondeva tout court o rispondeva inviando missive a varie figure apicali dell'Ente e a lei solo per conoscenza, aveva appreso incidentalmente, dalla motivazione del rigetto dell' istanza presentata il
1/02/2022, al fine di usufruire del congedo ex legge 151/2001 art. 42 a partire dal 02/04/2022 al
31/7/2022, di essere stata sospesa dal servizio con decorrenza dal 12/1/2022.
Stante la sospensione della retribuzione, aveva chiesto inutilmente la concessione dell'assegno alimentare ex art. 82 d.p.r. 3/57.
Sulla base di tali premesse in fatto la denunciava l'illegittimità del comportamento Pt_1 datoriale.
Il Comune, infatti, aveva applicato la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e la conseguente sospensione della retribuzione prevista dal comma 3 dell'art 4 ter d.l. n. 44 del 2021, vigente ratione temporis, in caso di accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale, in assenza dei presupposti, posto che ella, nel momento in cui era stata prima invitata a dimostrare l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo e successivamente sospesa dal lavoro, si trovava in congedo.
Chiedeva, infine, il risarcimento del danno biologico provocato dalla necessità di sopperire alle spese quotidiane in assenza non solo di retribuzione ma anche dell'assegno alimentare.
Nella resistenza del Comune il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che “La norma di legge citata prevedeva che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative. La sospensione del rapporto di lavoro era accompagnata dal venir meno, temporaneo , di ogni emolumento per cui al datore non poteva farsi carico di alcuna somma da corrispondere al dipendente destinatario della sospensione.
A fronte di tale perentoria disposizione , non si rinviene alcun apporto utile al fatto che fino a aprile 2022 beneficiasse di assenza ad altro titolo
La legge infatti in modo tassativo nega retribuzioni ed emolumenti .
Deve oggi prendersi atto che sulla legittimità costituzionale della legislazione vaccinale in argomento è intervenuta la giurisprudenza costituzionale che con sentenze n.14 e 15 del 2023 della
Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale disposto dalla legge.
In particolare con la sentenza n.15 cit. la Corte delle leggi ha dichiarato legittimo , pur su casi di docenti scolastici diversi dagli appartenenti alla polizia locale ma pur sempre contemplati dalla medesima norma , legittima la previsione di sospensione dalla attività lavorativa e senza retribuzione e alcun compenso con esclusione anche dell'assegno alimentare . la Corte infatti ha scrutinato il comma 3 dell'art 4 ter d.l. cit. .
Ne discende che non può esservi ragione giuridica per ritenere ulteriormente non applicabile la legge attesa la diffusa e argomentata decisione della Corte Costituzionale che l'organo nazionale deputato alla verifica di costituzionalità
Nelle note scritte la ricorrente insiste in domanda proponendo censure basate riferimenti normativi sovranazionali, e le perplessità di ordine giuridico sull'obbligo vaccinale .
Il decidente però ravvisa generico il profilo di ulteriore contestazione e non ravvisa ragioni per discostarsi dalle pronunce rese .
Pertanto l'operato del resistente , attuato in applicazione della legislazione vigente e CP_1 delle circolari emanate dal Ministero risulta altresì confortato dalla costituzionalità della norma per cui va escluso ogni profilo antigiuridico nella condotta della parte resistente e la lesione di diritti della ricorrente ., con infondatezza sia della erogazione delle somme trattenute sia dell'allegato- peraltro in modo generico – danno alla salute .”
Ha proposto appello la er i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 dicembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello, la dopo avere rappresentato che l'obbligo vaccinale “…per la Pt_1 prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, secondo “gli approfondimenti scientifici, e soprattutto l'evidenza dei fatti –fatti notori- elementi entrambi già evidenti al momento della redazione della sentenza” sarebbero sostanzialmente inutile allo scopo, ha denunciato l'erronea interpretazione della normativa da parte del Giudice di primo grado, in quanto l'assenza dal posto di lavoro per altro motivo, ne escludeva in radice l'applicabilità.
A parte le non condivisibili affermazioni sull'efficacia dei vaccini, supportati da giurisprudenza minoritaria, l'appello è parzialmente fondato.
L'art. 2 del D.L. n 172/21 ha inserito, dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, l'art.
4-ter intitolato “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli ((organismi di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124)), delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e degli Istituti penitenziari” a mente del quale:
- “1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del ((decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87)), si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (...)
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. (..)
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente ((l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1)) acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione ((attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale)).
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.(…)
5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1
è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi
1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.».”
Ora, già dall'interpretazione letterale dell'articolo in parola appare evidente che l'obbligo è riconnesso all'effettivo svolgimento delle mansioni.
La ratio della norma e l'ambito soggettivo di applicabilità della stessa non possono che confermare il risultato ermeneutico raggiunto.
Si tratta infatti di un obbligo che ricade, non su tutti i consociati, bensì solo su una particolare categoria di lavoratori a tutela della pubblica incolumità, in quanto gli stessi prestano il loro servizio in settori particolarmente sensibili;
non ha dunque ha alcun fondamento giuridico “sganciare”
l'obbligo di vaccinazione dall'effettivo svolgimento delle mansioni.
In altri termini, la normativa non prevede una sanzione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, bensì solo la sospensione dal diritto di svolgere le proprie mansioni, per fatto e colpa del lavoratore, cui corrisponde, visto il sinallagma contrattuale, la sospensione del diritto alla corresponsione della retribuzione e di qualsiasi altro emolumento.
La circostanza, dunque, che la si trovasse, nel momento in cui è stata sospesa dal Pt_1 servizio da tempo e fino al 1° aprile 2022 in congedo, fa venir meno il presupposto stesso di applicabilità della norma, ovvero l'effettivo svolgimento delle mansioni lavorative.
Come è stato autorevolmente chiarito proprio dalle sentenze della Corte costituzionale citate dal primo giudice a supporto della motivazione resa : “all'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge.
In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro.
Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività( Corte Cost 15 /23).”
La sospensione disposta dal era dunque illegittima atteso che la lavoratrice, nel CP_1 momento in cui è stata oggetto del relativo provvedimento, non era tenuta a svolgere le proprie mansioni, posto che si trovava in congedo, con la conseguenza che la sospensione adottata dal
Comune è illegittima e lo stesso è tenuto alla restituzione della retribuzione non corrisposta, quantificata dalla n €3.258,57, importo non oggetto di alcuna contestazione. Pt_1
Da rigettare, invece la richiesta di risarcimento del danno, genericamente allegato e comunque sprovvisto di prova.
L'originaria ricorrente aveva infatti rappresentato che a causa delle necessità di sopperire alle spese quotidiane in assenza di retribuzione era derivato “un crollo psichico”.
Manca però l'allegazione e prova che la retribuzione della lavoratrice fosse l'unica deputata a sostenere il menage familiare (dallo stato di famiglia emerge che la è coniugata) ed è del Pt_1 tutto sprovvista di prova, anche sul piano meramente indiziario, la sussistenza di un danno biologico, essendoci in atti solo una richiesta di vista psicologica, di cui non si conosce l'esito.
La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese di lite , in ragione di ½, restante l'ulteriore metà a carico del nella misura liquidata in dispositivo sulla base CP_1 del Dm. n 147/22, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
contro
Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 388/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, Controparte_1 pubblicata in 23/02/2023 , in accoglimento parziale dell'appello dichiara l'illegittimità della sospensione irrogata dal e condanna il alla restituzione di €3.258,57, oltre CP_1 CP_1 interessi dal dovuto al soddisfo;
rigetta nel resto
Compensa in ragione di ½ le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.
Condanna il al pagamento, in favore dell'appellata, della restante metà delle spese di CP_1 lite che liquida in €657,00, oltre accesori di legge, per il primo grado di giudizio, ed in € 729,00, olte accessori di legge per il secondo grado di giudizio,
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Ginevra Chine')
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Ginevra Chine' Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 145/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIANFRANCA Parte_1
BEVILACQUA, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. Controparte_1
LUCIA FALCOMATA', giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di , dipendente dell'Ente Controparte_1 Parte_1 appellante con la qualifica di Agente di polizia Municipale Assistente Capo, convenendo in giudizio il datore di lavoro, rassegnava le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento datoriale e il danno patrimoniale e non patrimoniale -biologico- subito dalla ricorrente a cagione di ciò e, per l'effetto condannare l'ente resistente alla pronta ed immediata corresponsione della somma di Euro 3.258,57, o diversa ritenuta di giustizia, a titolo di importi retributivi indebitamente trattenuti, buste paga febbraio / marzo 2022 (1.768,85x2-279.13) oltre interessi e rivalutazione, ex l., e ulteriore somma, quantizzabile equitativamente, ex art.
1.226 c.c., per il danno biologico conseguente l'annientamento della dignità professionale e alla illegittima deprivazione delle risorse indispensabili per la sopravvivenza in un contesto familiare così greve, per la causale di cui in narrativa, comunque entro l'importo di Euro 5.200,00.”
A sostegno della domanda rappresentava: di versare in una situazione familiare particolarmente difficile, in quanto madre di due figli gravemente disabili, condizione comune altresì a suo fratello , invalido al 100%, Persona_1
“tutti e 3 certificati ex art. 3 co. 3, non rivedibili, a suo carico”; di aver usufruito, per un contingente precipitare della quotidianità familiare, di permessi, ferie e congedi straordinari, ex art. 42 l. 151/01 dal 15.10.21 all'1/4/22 e, pertanto, di non essersi ininterrottamente recata al lavoro in questo arco temporale;
di aver ricevuto in data 17.12.21 e dunque mentre usufruiva di permessi ex l. 104, una missiva, da parte del datore di lavoro, con l'invito a presentare, inderogabilmente entro cinque giorni dalla ricezione della stessa, la documentazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
Dopo una serie di missive indirizzate al datore di lavoro - con le quali la lavoratrice chiedeva di sospendere l'iter avviato atteso che ella si trovava già in congedo - alle quali lo stesso o non rispondeva tout court o rispondeva inviando missive a varie figure apicali dell'Ente e a lei solo per conoscenza, aveva appreso incidentalmente, dalla motivazione del rigetto dell' istanza presentata il
1/02/2022, al fine di usufruire del congedo ex legge 151/2001 art. 42 a partire dal 02/04/2022 al
31/7/2022, di essere stata sospesa dal servizio con decorrenza dal 12/1/2022.
Stante la sospensione della retribuzione, aveva chiesto inutilmente la concessione dell'assegno alimentare ex art. 82 d.p.r. 3/57.
Sulla base di tali premesse in fatto la denunciava l'illegittimità del comportamento Pt_1 datoriale.
Il Comune, infatti, aveva applicato la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e la conseguente sospensione della retribuzione prevista dal comma 3 dell'art 4 ter d.l. n. 44 del 2021, vigente ratione temporis, in caso di accertato inadempimento dell'obbligo vaccinale, in assenza dei presupposti, posto che ella, nel momento in cui era stata prima invitata a dimostrare l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo e successivamente sospesa dal lavoro, si trovava in congedo.
Chiedeva, infine, il risarcimento del danno biologico provocato dalla necessità di sopperire alle spese quotidiane in assenza non solo di retribuzione ma anche dell'assegno alimentare.
Nella resistenza del Comune il Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo che “La norma di legge citata prevedeva che la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative. La sospensione del rapporto di lavoro era accompagnata dal venir meno, temporaneo , di ogni emolumento per cui al datore non poteva farsi carico di alcuna somma da corrispondere al dipendente destinatario della sospensione.
A fronte di tale perentoria disposizione , non si rinviene alcun apporto utile al fatto che fino a aprile 2022 beneficiasse di assenza ad altro titolo
La legge infatti in modo tassativo nega retribuzioni ed emolumenti .
Deve oggi prendersi atto che sulla legittimità costituzionale della legislazione vaccinale in argomento è intervenuta la giurisprudenza costituzionale che con sentenze n.14 e 15 del 2023 della
Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'obbligo vaccinale disposto dalla legge.
In particolare con la sentenza n.15 cit. la Corte delle leggi ha dichiarato legittimo , pur su casi di docenti scolastici diversi dagli appartenenti alla polizia locale ma pur sempre contemplati dalla medesima norma , legittima la previsione di sospensione dalla attività lavorativa e senza retribuzione e alcun compenso con esclusione anche dell'assegno alimentare . la Corte infatti ha scrutinato il comma 3 dell'art 4 ter d.l. cit. .
Ne discende che non può esservi ragione giuridica per ritenere ulteriormente non applicabile la legge attesa la diffusa e argomentata decisione della Corte Costituzionale che l'organo nazionale deputato alla verifica di costituzionalità
Nelle note scritte la ricorrente insiste in domanda proponendo censure basate riferimenti normativi sovranazionali, e le perplessità di ordine giuridico sull'obbligo vaccinale .
Il decidente però ravvisa generico il profilo di ulteriore contestazione e non ravvisa ragioni per discostarsi dalle pronunce rese .
Pertanto l'operato del resistente , attuato in applicazione della legislazione vigente e CP_1 delle circolari emanate dal Ministero risulta altresì confortato dalla costituzionalità della norma per cui va escluso ogni profilo antigiuridico nella condotta della parte resistente e la lesione di diritti della ricorrente ., con infondatezza sia della erogazione delle somme trattenute sia dell'allegato- peraltro in modo generico – danno alla salute .”
Ha proposto appello la er i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti. Sono state depositate note nel termine dell'11 dicembre 2025 fissato nel predetto decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'appello, la dopo avere rappresentato che l'obbligo vaccinale “…per la Pt_1 prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”, secondo “gli approfondimenti scientifici, e soprattutto l'evidenza dei fatti –fatti notori- elementi entrambi già evidenti al momento della redazione della sentenza” sarebbero sostanzialmente inutile allo scopo, ha denunciato l'erronea interpretazione della normativa da parte del Giudice di primo grado, in quanto l'assenza dal posto di lavoro per altro motivo, ne escludeva in radice l'applicabilità.
A parte le non condivisibili affermazioni sull'efficacia dei vaccini, supportati da giurisprudenza minoritaria, l'appello è parzialmente fondato.
L'art. 2 del D.L. n 172/21 ha inserito, dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n.
44, l'art.
4-ter intitolato “Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli ((organismi di cui alla legge 3 agosto
2007, n. 124)), delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e degli Istituti penitenziari” a mente del quale:
- “1. Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-
CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del ((decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87)), si applica anche alle seguenti categorie:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (...)
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. (..)
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente ((l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1)) acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione ((attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale)).
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.(…)
5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1
è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi
1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.».”
Ora, già dall'interpretazione letterale dell'articolo in parola appare evidente che l'obbligo è riconnesso all'effettivo svolgimento delle mansioni.
La ratio della norma e l'ambito soggettivo di applicabilità della stessa non possono che confermare il risultato ermeneutico raggiunto.
Si tratta infatti di un obbligo che ricade, non su tutti i consociati, bensì solo su una particolare categoria di lavoratori a tutela della pubblica incolumità, in quanto gli stessi prestano il loro servizio in settori particolarmente sensibili;
non ha dunque ha alcun fondamento giuridico “sganciare”
l'obbligo di vaccinazione dall'effettivo svolgimento delle mansioni.
In altri termini, la normativa non prevede una sanzione in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, bensì solo la sospensione dal diritto di svolgere le proprie mansioni, per fatto e colpa del lavoratore, cui corrisponde, visto il sinallagma contrattuale, la sospensione del diritto alla corresponsione della retribuzione e di qualsiasi altro emolumento.
La circostanza, dunque, che la si trovasse, nel momento in cui è stata sospesa dal Pt_1 servizio da tempo e fino al 1° aprile 2022 in congedo, fa venir meno il presupposto stesso di applicabilità della norma, ovvero l'effettivo svolgimento delle mansioni lavorative.
Come è stato autorevolmente chiarito proprio dalle sentenze della Corte costituzionale citate dal primo giudice a supporto della motivazione resa : “all'inosservanza dell'obbligo vaccinale, la legge impositiva dello stesso attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero, in qualsiasi altra forma e in considerazione delle necessità dell'ambiente di cura, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
Essendo la vaccinazione elevata dalla legge a requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati, il datore di lavoro, messo a conoscenza della accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte del lavoratore, è stato tenuto ad adottare i provvedimenti di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale, ovvero fino al completamento del piano vaccinale nazionale o comunque fino al termine stabilito dalla stessa legge.
In tal senso, la sospensione del lavoratore non vaccinato, prevista dalla disposizione censurata, è in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 del codice civile e dall'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con valenza integrativa del contenuto sinallagmatico del contratto individuale di lavoro.
Avendo riguardo alla posizione dei lavoratori, la vaccinazione anti SARS-CoV-2 ha, a sua volta, ampliato il novero degli obblighi di cura della salute e di sicurezza prescritti dall'art. 20 del d.lgs. n. 81 del 2008, nonché degli obblighi di prevenzione e controllo stabiliti dal successivo art. 279 per i lavoratori addetti a particolari attività( Corte Cost 15 /23).”
La sospensione disposta dal era dunque illegittima atteso che la lavoratrice, nel CP_1 momento in cui è stata oggetto del relativo provvedimento, non era tenuta a svolgere le proprie mansioni, posto che si trovava in congedo, con la conseguenza che la sospensione adottata dal
Comune è illegittima e lo stesso è tenuto alla restituzione della retribuzione non corrisposta, quantificata dalla n €3.258,57, importo non oggetto di alcuna contestazione. Pt_1
Da rigettare, invece la richiesta di risarcimento del danno, genericamente allegato e comunque sprovvisto di prova.
L'originaria ricorrente aveva infatti rappresentato che a causa delle necessità di sopperire alle spese quotidiane in assenza di retribuzione era derivato “un crollo psichico”.
Manca però l'allegazione e prova che la retribuzione della lavoratrice fosse l'unica deputata a sostenere il menage familiare (dallo stato di famiglia emerge che la è coniugata) ed è del Pt_1 tutto sprovvista di prova, anche sul piano meramente indiziario, la sussistenza di un danno biologico, essendoci in atti solo una richiesta di vista psicologica, di cui non si conosce l'esito.
La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese di lite , in ragione di ½, restante l'ulteriore metà a carico del nella misura liquidata in dispositivo sulla base CP_1 del Dm. n 147/22, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da
contro
Parte_1 [...]
avverso la sentenza n. 388/2023 del Giudice del lavoro di Reggio Calabria, Controparte_1 pubblicata in 23/02/2023 , in accoglimento parziale dell'appello dichiara l'illegittimità della sospensione irrogata dal e condanna il alla restituzione di €3.258,57, oltre CP_1 CP_1 interessi dal dovuto al soddisfo;
rigetta nel resto
Compensa in ragione di ½ le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio.
Condanna il al pagamento, in favore dell'appellata, della restante metà delle spese di CP_1 lite che liquida in €657,00, oltre accesori di legge, per il primo grado di giudizio, ed in € 729,00, olte accessori di legge per il secondo grado di giudizio,
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dott.ssa Ginevra Chine')