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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1076/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1076/2025 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Barbagiovanni Gasparo con studio in C.F._1
Ferrara, Via Ariosto n. 6, Scala B ), in forza di mandato in atti (per le notifiche C.F._2
e le comunicazioni: P.E.C.: ) Email_1
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Beltrame
( ), con studio in Ferrara, Via A. Lollio n. 18, ove è elettivamente domiciliato C.F._4 ovvero virtualmente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, PEC:
come da procura alle liti allegata al fascicolo telematico Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Chiede che il Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente e, verificate le condizioni di legge, mediante
Sentenza, anche parziale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra i coniugi Pt_1
e , come sopra generalizzati, alle seguenti condizioni:
1. I figli minori
[...] Controparte_1
e sono affidati congiuntamente ai genitori, e la madre è il Persona_1 Persona_2 Parte_1
pagina 1 di 12 genitore collocatario prevalente, con mantenimento dell'iscrizione anagrafica dei minori presso di lei, anche in ipotesi di trasferimento nel Comune di Fiesso Umbertiano RO, come da autorizzazione richiesta in narrativa.
2. Il padre terrà con sé i bambini tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore
14.30 alle 18.45; tutti i giorni una baby-sitter prenderà il figlio maggiore a scuola e lo accompagnerà presso l'attività del padre, mentre il padre prenderà a scuola il figlio minore e lo terrà con sé fin quando la madre, uscendo dal lavoro, passerà a prenderlo insieme al fratello minore;
il costo dell'attività sportiva frequentata da , sarà ripartito fra i genitori in parti uguali.
3. A fine Persona_1 settimana alternati, dal temine delle attività scolastiche del venerdì pomeriggio alla mattina del lunedì successivo staranno con il padre, il quale li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salva eventualmente la decisione condivisa di passare i fine settimana presso il padre.
4. Tutti i lunedì, il padre li terrà con sé da quando avranno terminato le rispettive attività scolastiche li accompagnerà la mattina dopo presso l'abitazione materna.
5. I due figli minori trascorreranno, ad anni alterni, le festività natalizie dal 24 al 31 dicembre con la madre, e il Capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
durante le festività pasquali, i minori trascorreranno col padre un periodo continuativo di tre giorni da ricomprendere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
6. I due ex coniugi reciprocamente si autorizzano al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta
d'identità per i figli minori e dei documenti validi per l'espatrio.
7. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli minori secondo le proprie risorse e le proprie capacità lavorative.
8. Il padre verserà entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alla madre , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € 400,00 mensili, Persona_1 Persona_2 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla totalità della quota di assegni familiari. 9.
Ciascun genitore concorrerà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie documentate sostenute dall'altro nell'interesse dei figli, spese il cui elenco, esemplificativo e non esaustivo, anche in relazione alla necessità o meno del preventivo accordo tra i genitori, è quello riportato sopra in narrativa, a pag. 3, N. 6, lettere a-f.”.
Le conclusioni di parte resistente: “Chiede all'Ill.mo Tribunale adito di volere disporre lo scioglimento del vincolo matrimoniale per cui è causa alle medesime condizioni di cui alla separazione omologata da codesto Tribunale in data 01/02/2022, e quindi ribadendo la collocazione dei figli presso la residenza della madre, da intendersi entro il territorio del Comune di Ferrara, l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori. Si chiede che sia disposta la riduzione del contributo al mantenimento mensile dei figli posto a carico del padre ad € 100,00 per ciascun figlio, oltre la ripartizione dell'assegno unico erogato in favore della famiglia nella misura del 50% per ciascun genitore. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria si chiede di pagina 2 di 12 ordinare alla ricorrente l'esibizione e la produzione della documentazione di seguito indicata: - ricorso per separazione consensuale e verbale dell'udienza presidenziale, relativi al giudizio di separazione;
- tutta la documentazione volta a ricostruire le condizioni reddituali e patrimoniali della ricorrente (ai redditi, conti corrente, posizione lavorativa ed erogazione dell'assegno unico relativi all'anno 2024 e 2025)”.
Il P.M. malgrado il proprio intervento non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, domandava lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con a Ferrara il 13 giugno 2013, esponendo che Controparte_1 dalla unione coniugale sono nati i figli , nato a [...] il [...], e , nato Persona_1 Persona_2
a Bologna il 21/04/2019; che i coniugi si sono separati consensualmente, giusta decreto di omologa di questo Tribunale reso in data 22 febbraio 2022, alle seguenti condizioni: “
1. e Parte_1 [...] convengono che i figli minori e siano affidati Controparte_1 Persona_1 Persona_2 congiuntamente ai genitori, indicando in il genitore collocatario prevalente, con Parte_1 mantenimento dell'iscrizione anagrafica dei minori presso la madre.
2. Il padre terrà con sé i bambini tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 18.45; il lunedì pomeriggio, dalle ore 17 fino
a fine turno di lavoro della madre, i bambini saranno affidati a una baby-sitter, le cui spese saranno sostenute dalla madre;
il venerdì pomeriggio, dalle ore 16 fino alle ore 18.30, i bambini verranno affidati a una baby-sitter i cui costi saranno sostenuti dal padre. A fine settimana alternati, dalle 18.30 del venerdì pomeriggio alla mattina del lunedì successivo staranno con il padre, il quale li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
3. La settimana in cui i bimbi trascorrono il fine settimana con la madre, il padre li terrà con sé anche il martedì dalle ore 14.30 e li accompagnerà la mattina dopo presso l'abitazione materna.
4. I due figli minori trascorreranno, ad anni alterni, le festività natalizie dal 24 al 31 dicembre con la madre, e il Capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
durante le festività pasquali, i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di tre giorni da ricomprendere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. I coniugi reciprocamente si autorizzano al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità per i figli minori e dei documenti validi per l'espatrio.
5. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli minori secondo le proprie risorse e le proprie capacità lavorative. Il padre verserà entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alla madre , a titolo Parte_1 di mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € 400,00 Persona_1 Persona_2 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre ad euro 100,00 a titolo di quota di
pagina 3 di 12 assegni familiari.
6. Ciascun genitore concorrerà, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie documentate sostenute dall'altro nell'interesse dei figli, spese che di seguito vengono indicate in modo esemplificativo e non esaustivo, anche in relazione alla necessità o meno del preventivo accordo tra i genitori: A. Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, ortopediche, psicoterapeutiche, chirurgiche, esami diagnostici e analisi cliniche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, prescritti dal medico;
d) tickets sanitari e farmaci prescritti dal medico;
B. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, ortopediche, psicoterapeutiche, chirurgiche, esami diagnostici e analisi cliniche presso strutture private, non dettati da motivi d'urgenza b) cure termali e fisioterapiche c) farmaci particolari, d) trattamenti sanitari in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
C. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto, c) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno d) gite scolastiche senza pernottamento;
D. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati, ivi comprese le rette di asilo nido o scuola materna privata;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
E. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo scolastico prolungato, mensa scolastica, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature fino a un tetto massimo di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo rimarrà a carico del genitore proponente;
F. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, anche musicali e relative attrezzature b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze in assenza dei genitori d) campi estivi. G. Nel caso in cui i minori si rechino in vacanza con pernotto con un genitore, l'altro avrà
l'obbligo di comunicare il luogo in cui i minori trascorreranno la notte e il recapito telefonico al quale sarà possibile contattare i minori stessi nel rispetto della riservatezza del genitore con il quale si trovano i figli”; che nelle more della separazione, la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non si è mai più ricostituita, per cui sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Rappresentava la ricorrente, ai fini delle statuizioni accessorie relative alla prole, che a seguito della separazione il marito, nel maggio 2024, ha intrapreso un'attività di lavoro autonomo, denominata TIPO
R Ciclofficina con sede in Ferrara, Via della Luna n. 18 che ha comportato, di fatto, la riduzione del tempo dal medesimo dedicato ai figli, con la conseguenza che la gestione concreta dei bambini è pagina 4 di 12 ricaduta sostanzialmente sulle spalle della madre;
di avere in programma di trasferire la propria residenza presso il nuovo compagno, insieme ai figli, in Fiesso Umbertiano, distante solo 21,00 chilometri dal domicilio del padre;
che i bambini nella nuova abitazione avrebbero la loro stanza, frequenterebbero le scuole nel territorio del nuovo comune di residenza e, dal punto di vista organizzativo, non vi sarebbe alcun disagio per loro, che vivrebbero anche in un paese più piccolo e raccolto, al contempo fruendo la madre del sostegno materiale nella gestione dei minori da parte della famiglia del nuovo compagno.
Domandava, perciò, in caso di dissenso del padre, di essere autorizzata a trasferirsi presso il nuovo domicilio in Fiesso Umbertiano con i figli minori, con possibilità di per il padre di prolungare il tempo da trascorrere con i figli, eventualmente anche ogni fine settimana.
Si costituiva in giudizio associandosi alla domanda di divorzio, chiedendo la Controparte_1 conferma delle condizioni di separazione, opponendosi al trasferimento dei figli con la madre nel nuovo luogo di residenza dalla medesima indicato in ricorso e svolgendo domanda riconvenzionale tesa ad ottenere una diminuzione del contributo di mantenimento della prole posto a proprio carico in sede di separazione.
Deduceva che il trasferimento a Fiesso Umbertiano, volto a soddisfare una mera esigenza personale della madre e non di certo l'interesse dei figli, comporterebbe uno stravolgimento della vita dei minori e del loro rapporto con il padre, oltre che una ingiustificata compressione dei diritti dello stesso;
che infatti i minori sono da sempre soliti trascorrere molto tempo con il padre, il quale ha la possibilità di tenerli con sé tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola fino all'ora di cena, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, oltre che a week end alterni ed una notte durante la settimana quando i figli non stanno con lui al week end;
di essere quindi molto più presente in modo attivo nella vita dei figli, seguendoli nello studio e nelle loro attività extrascolastiche, più di quanto non lo faccia la madre, che li tiene con se solo per cenare e dormire;
che e , inoltre, hanno frequentato rispettivamente le scuole Per_2 Per_1 dell'infanzia e la IV elementare a Ferrara, hanno coltivato amicizie ed affetti anche al di fuori delle stretta cerchia famigliare, praticando sport e svolgendo attività extrascolastiche;
che visto il maggior tempo (attivo) trascorso con i minori e l'impegno profuso per la loro gestione quotidiana, appare evidente che la figura paterna svolga un ruolo determinante ed imprescindibile nella loro educazione che verrebbe del tutto stravolto con il loro trasferimento a Fiesso Umbertiano;
che la ricorrente esclude abitualmente la figura paterna dalle scelte relative alla vita dei minori, fra cui la scelta della scuola e delle attività sportive.
Insisteva, quindi, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa.
pagina 5 di 12 Intervenuto il P.M., all'udienza in data 8 ottobre 2025 il giudice delegato, sentite anche personalmente le parti e tentatane la conciliazione, ritenendo la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al
Collegio.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio con rito civile a
Ferrara il 13 giugno 2013 in regime di separazione dei beni (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
Dalla unione coniugale sono nati i figli , nato a [...] il [...], e , nato Persona_1 Persona_2
a Bologna il 21/04/2019.
La residenza familiare veniva fissata a Ferrara in Via Carlo Mayr n. 150 interno 1.
I coniugi si sono separati consensualmente, giusta decreto di omologa di questo Tribunale n. 2814/2022 del 1° febbraio 2022.
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziato.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta in data 1° febbraio 2022, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
***
Sul regime di affidamento della prole, la collocazione, la residenza abituale e la regolamentazione delle visite.
Le parti concordano sulla prosecuzione del regime di affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
, in forza del quale la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. Per_2
337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore esercita la responsabilità sulla prole separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza dei figli presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute i genitori assumono di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire ai minori un effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al loro sviluppo ed alla loro educazione.
pagina 6 di 12 I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Le decisioni più importanti fra cui quelle relative alla scuola, alle attività ricreative, alla salute ed alla residenza abituale dei minori debbono essere sempre condivise e mai assunte in maniera unilaterale.
In caso di disaccordo, le parti debbono investire il Tribunale della relativa decisione.
Orbene, nel caso di specie, posto che le parti concordano sulla prosecuzione della collocazione prevalente e della residenza privilegiata della prole presso la madre, così come stabilito in sede di separazione, si pone oggi alla valutazione di questo Tribunale la questione relativa alla domanda di trasferimento di madre e figli da Ferrara a Fiesso Umbertiano, in ragione della ferma opposizione del padre.
La valutazione fa fatta nell'ottica del preminente e superiore interesse dei minori.
Ciò che è emerso sia dagli atti che dalla audizione personale delle parti è che e sono nati Per_1 Per_2
e cresciuti nel contesto ferrarese;
hanno sempre abitato a Ferrara, esattamente nel centro cittadino, frequentato scuole della città e praticato sport ed altre attività ricreative. I minori, fin dalla separazione dei genitori, sono soliti trascorrere tutti i pomeriggi dopo la scuola con il padre, che li tiene dal lunedì al venerdì, oltre ai week end (lunghi, dal venerdì al lunedì mattina) alternati.
Il trasferimento a Fiesso Umbertiano con la madre priverebbe i minori di queste loro consolidate abitudini di vita, del loro tessuto sociale familiare scolastico ed amicale, ma soprattutto della loro quotidiana frequentazione col padre (circostanza quest'ultima confermata dalle parti all'udienza dell'8 ottobre 2025).
Del resto, le ragioni (per lo più personali) addotte dalla ricorrente per giustificare il proprio trasferimento a Fiesso Umbertiano non appaiono in alcun modo prevalenti rispetto all'interesse dei bambini a conservare la loro attuale residenza.
La domanda di autorizzazione al trasferimento di residenza dei minori non può, pertanto, essere accolta.
Per gli stessi motivi non si giustifica alcuna modifica della regolamentazione delle visite e della permanenza dei minori col padre rispetto a quanto originariamente concordato dalle parti in sede di separazione.
Pertanto, si conferma che il padre terrà con sé i bambini tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore
14.30 alle 18.45; il lunedì pomeriggio, dalle ore 17 fino a fine turno di lavoro della madre, i bambini saranno affidati a una baby-sitter, le cui spese saranno sostenute dalla madre;
il venerdì pomeriggio, pagina 7 di 12 dalle ore 16 fino alle ore 18.30, i bambini verranno affidati a una baby-sitter i cui costi saranno sostenuti dal padre. A fine settimana alternati, dalle 18.30 del venerdì pomeriggio alla mattina del lunedì successivo staranno con il padre, il quale li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
3. La settimana in cui i bimbi trascorrono il fine settimana con la madre, il padre li terrà con sé anche il martedì dalle ore 14.30 e li accompagnerà la mattina dopo presso l'abitazione materna.
4. I due figli minori trascorreranno, ad anni alterni, le festività natalizie dal 24 al 31 dicembre con la madre, e il
Capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
durante le festività pasquali, i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di tre giorni da ricomprendere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento alla prole, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
A tal riguardo giova precisare che la documentazione versata in atti appare idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione economica delle parti, non essendo, invero, necessario né un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario (cfr. Cass. 20 gennaio 2021 n. 975; n.
20866/21; Cass. 10 giugno 2022, n. 18880).
Ciò premesso, si rileva che risulta assunta a tempo indeterminato, a far data dall'8 Parte_1 gennaio 2024, dalla con sede in Via F. De Pisis n. 43, a Ferrara, con Controparte_2 mansioni di addetta all'infanzia/assistenza. La sua retribuzione mensile netta in media è di circa 900,00 euro. Non risulta avere beni immobili a sé intestati. Corrisponde un canone di locazione per l'abitazione in cui vive coi figli a Ferrara, Via Carlo Mayr n. 150, di 400 euro. Al tempo della separazione la ricorrente lavorava, anche se non a tempo indeterminato, presso l'associazione che poi nel gennaio 2024 si è trasformata nella Cooperativa Lilliput.
Ad oggi, per accordo intervenuto fra le parti successivamente alla separazione e a modifica del patto sul punto, ella percepisce per intero l'AUU che ammonta a circa 230,00 euro a figlio.
è dipendente a tempo indeterminato part-time con mansioni di Help Desk, Controparte_1 tecnico DTM, per la società EPI Spa, presso gli uffici di Ferrara, e percepisce una retribuzione mensile ordinaria di circa € 1.080,00 (cfr. doc.ti 2, 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Egli è altresì titolare della ditta individuale Tipor per la quale esercita in proprio l'attività di artigiano, meccanico di biciclette (cfr. doc. 5). Egli è nudo proprietario, nella misura di ½, a seguito di successione ereditaria, dell'immobile sito in Campobello di Mazara del Vallo (TP), via XXIV Maggio pagina 8 di 12 n. 30, composto da garage, magazzino e unità commerciale al piano terra e civile abitazione al primo piano. Su tale immobile è stato costituito il diritto di abitazione vita natural durante in favore dei genitori (cfr. doc. 10). È intestatario del conto corrente n. 100571737322 acceso presso la CP_3
il cui saldo al 30/06/2025 è di € 2.241,17 (cfr. doc. 11). Sul tale conto sono accreditati lo
[...] stipendio ed i ricavi derivanti dalla propria attività di artigiano. Il sig. ha contratto un Per_1 finanziamento di € 20.000,00 con la Younited Credit SA. che prevede il rimborso di capitale ed interessi con il versamento di 84 rate mensili di € 356,25 (cfr. doc. 12).
Ha asserito di non essere titolare di polizze e di non aver effettuato investimenti di alcun tipo, di non essere intestatario di alcun bene mobile registrato e di non essere gravato da alcuna spesa alloggiativa potendo usufruire dell'appartamento in cui vive, sito in Via Fondobanchetto n. 17, di proprietà dell'attuale compagna che glielo ha concesso in uso gratuito (cfr. doc.ti 13 e 14).
In sede di separazione consensuale risalente all'anno 2022, quando i minori avevano solo sette e tre anni, le parti avevano concordato un contributo a carico del padre di 400,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Percepivano l'AUU al 50%, mentre oggi è percepito per intero dalla ricorrente nella misura sopra indicata.
Nel riferito contesto, dunque:
- considerato che l'art. 337 ter, 4° comma c.c., stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”;
- tenuto conto:
a) dell'età dei minori che oggi hanno dieci e sei anni;
quindi, delle loro aumentate esigenze rispetto al tempo della separazione (cfr. sul punto Cass. sez. 1, sentenza n. 11724/2023: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, pagina 9 di 12 crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma
1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)”;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati, confermati quelli della separazione;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata e riscontrata in atti;
d) della circostanza per cui ad oggi l'AUU è interamente percepito dalla madre nella misura di circa 233,00 euro al mese per ciascun figlio;
e) di quanto era stato concordato dai coniugi in sede di separazione, risalente all'inizio del 2022;
- considerato che la percezione da parte della madre dell'AUU nella sua interezza costituisce circostanza da soppesare necessariamente, non solo con la attuale, seppur sensibile, disparità economica delle parti, ma soprattutto con le accresciute esigenze dei minori rispetto al tempo della separazione;
- considerato, inoltre, che rispetto al tempo della separazione nella situazione lavorativa e reddituale delle parti non sono sopraggiunte modifiche significative;
tutto ciò premesso e considerato, si ritiene equo confermare a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli e pari ad euro 400,00 al mese (rivalutato all'attualità e da Per_1 Per_2 rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
- Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. pagina 10 di 12 - Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con parziale soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ferrara il 13 giugno 2013 fra Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Controparte_1
(TP) il 13/08/1985.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2013 Atto n. 82 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. CONFERMA l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica privilegiata presso la madre in Ferrara, Via Carlo Mayr n. 150. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare pagina 11 di 12 all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
5. CONFERMA la regolamentazione delle visite col padre come da separazione e quindi con le modalità riportate nella narrativa.
6. CONFERMA a carico del padre il contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad euro
400,00 (rivalutato all'attualità e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
7. RIGETTA ogni altra domanda proposta dalle parti.
8. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1076/2025 R.G. promosso da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Barbagiovanni Gasparo con studio in C.F._1
Ferrara, Via Ariosto n. 6, Scala B ), in forza di mandato in atti (per le notifiche C.F._2
e le comunicazioni: P.E.C.: ) Email_1
RICORRENTE nei confronti di
), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Beltrame
( ), con studio in Ferrara, Via A. Lollio n. 18, ove è elettivamente domiciliato C.F._4 ovvero virtualmente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, PEC:
come da procura alle liti allegata al fascicolo telematico Email_2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI:
Le conclusioni di parte ricorrente: “Chiede che il Tribunale adito voglia fissare l'udienza di comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente e, verificate le condizioni di legge, mediante
Sentenza, anche parziale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato fra i coniugi Pt_1
e , come sopra generalizzati, alle seguenti condizioni:
1. I figli minori
[...] Controparte_1
e sono affidati congiuntamente ai genitori, e la madre è il Persona_1 Persona_2 Parte_1
pagina 1 di 12 genitore collocatario prevalente, con mantenimento dell'iscrizione anagrafica dei minori presso di lei, anche in ipotesi di trasferimento nel Comune di Fiesso Umbertiano RO, come da autorizzazione richiesta in narrativa.
2. Il padre terrà con sé i bambini tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore
14.30 alle 18.45; tutti i giorni una baby-sitter prenderà il figlio maggiore a scuola e lo accompagnerà presso l'attività del padre, mentre il padre prenderà a scuola il figlio minore e lo terrà con sé fin quando la madre, uscendo dal lavoro, passerà a prenderlo insieme al fratello minore;
il costo dell'attività sportiva frequentata da , sarà ripartito fra i genitori in parti uguali.
3. A fine Persona_1 settimana alternati, dal temine delle attività scolastiche del venerdì pomeriggio alla mattina del lunedì successivo staranno con il padre, il quale li riaccompagnerà presso l'abitazione materna, salva eventualmente la decisione condivisa di passare i fine settimana presso il padre.
4. Tutti i lunedì, il padre li terrà con sé da quando avranno terminato le rispettive attività scolastiche li accompagnerà la mattina dopo presso l'abitazione materna.
5. I due figli minori trascorreranno, ad anni alterni, le festività natalizie dal 24 al 31 dicembre con la madre, e il Capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
durante le festività pasquali, i minori trascorreranno col padre un periodo continuativo di tre giorni da ricomprendere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
6. I due ex coniugi reciprocamente si autorizzano al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta
d'identità per i figli minori e dei documenti validi per l'espatrio.
7. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli minori secondo le proprie risorse e le proprie capacità lavorative.
8. Il padre verserà entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alla madre , a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € 400,00 mensili, Persona_1 Persona_2 rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre alla totalità della quota di assegni familiari. 9.
Ciascun genitore concorrerà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie documentate sostenute dall'altro nell'interesse dei figli, spese il cui elenco, esemplificativo e non esaustivo, anche in relazione alla necessità o meno del preventivo accordo tra i genitori, è quello riportato sopra in narrativa, a pag. 3, N. 6, lettere a-f.”.
Le conclusioni di parte resistente: “Chiede all'Ill.mo Tribunale adito di volere disporre lo scioglimento del vincolo matrimoniale per cui è causa alle medesime condizioni di cui alla separazione omologata da codesto Tribunale in data 01/02/2022, e quindi ribadendo la collocazione dei figli presso la residenza della madre, da intendersi entro il territorio del Comune di Ferrara, l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori. Si chiede che sia disposta la riduzione del contributo al mantenimento mensile dei figli posto a carico del padre ad € 100,00 per ciascun figlio, oltre la ripartizione dell'assegno unico erogato in favore della famiglia nella misura del 50% per ciascun genitore. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In via istruttoria si chiede di pagina 2 di 12 ordinare alla ricorrente l'esibizione e la produzione della documentazione di seguito indicata: - ricorso per separazione consensuale e verbale dell'udienza presidenziale, relativi al giudizio di separazione;
- tutta la documentazione volta a ricostruire le condizioni reddituali e patrimoniali della ricorrente (ai redditi, conti corrente, posizione lavorativa ed erogazione dell'assegno unico relativi all'anno 2024 e 2025)”.
Il P.M. malgrado il proprio intervento non ha rassegnato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10 giugno 2025, domandava lo scioglimento del Parte_1 matrimonio civile contratto con a Ferrara il 13 giugno 2013, esponendo che Controparte_1 dalla unione coniugale sono nati i figli , nato a [...] il [...], e , nato Persona_1 Persona_2
a Bologna il 21/04/2019; che i coniugi si sono separati consensualmente, giusta decreto di omologa di questo Tribunale reso in data 22 febbraio 2022, alle seguenti condizioni: “
1. e Parte_1 [...] convengono che i figli minori e siano affidati Controparte_1 Persona_1 Persona_2 congiuntamente ai genitori, indicando in il genitore collocatario prevalente, con Parte_1 mantenimento dell'iscrizione anagrafica dei minori presso la madre.
2. Il padre terrà con sé i bambini tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle 18.45; il lunedì pomeriggio, dalle ore 17 fino
a fine turno di lavoro della madre, i bambini saranno affidati a una baby-sitter, le cui spese saranno sostenute dalla madre;
il venerdì pomeriggio, dalle ore 16 fino alle ore 18.30, i bambini verranno affidati a una baby-sitter i cui costi saranno sostenuti dal padre. A fine settimana alternati, dalle 18.30 del venerdì pomeriggio alla mattina del lunedì successivo staranno con il padre, il quale li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
3. La settimana in cui i bimbi trascorrono il fine settimana con la madre, il padre li terrà con sé anche il martedì dalle ore 14.30 e li accompagnerà la mattina dopo presso l'abitazione materna.
4. I due figli minori trascorreranno, ad anni alterni, le festività natalizie dal 24 al 31 dicembre con la madre, e il Capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
durante le festività pasquali, i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di tre giorni da ricomprendere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. I coniugi reciprocamente si autorizzano al rilascio e al rinnovo del passaporto e della carta d'identità per i figli minori e dei documenti validi per l'espatrio.
5. Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento dei figli minori secondo le proprie risorse e le proprie capacità lavorative. Il padre verserà entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alla madre , a titolo Parte_1 di mantenimento dei figli minori e , la somma complessiva di € 400,00 Persona_1 Persona_2 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre ad euro 100,00 a titolo di quota di
pagina 3 di 12 assegni familiari.
6. Ciascun genitore concorrerà, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie documentate sostenute dall'altro nell'interesse dei figli, spese che di seguito vengono indicate in modo esemplificativo e non esaustivo, anche in relazione alla necessità o meno del preventivo accordo tra i genitori: A. Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, ortopediche, psicoterapeutiche, chirurgiche, esami diagnostici e analisi cliniche presso strutture pubbliche c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, prescritti dal medico;
d) tickets sanitari e farmaci prescritti dal medico;
B. Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche, ortopediche, psicoterapeutiche, chirurgiche, esami diagnostici e analisi cliniche presso strutture private, non dettati da motivi d'urgenza b) cure termali e fisioterapiche c) farmaci particolari, d) trattamenti sanitari in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private;
C. Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto, c) libri di testo e materiali di corredo scolastico di inizio anno d) gite scolastiche senza pernottamento;
D. Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati, ivi comprese le rette di asilo nido o scuola materna privata;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
E. Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo scolastico prolungato, mensa scolastica, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature fino a un tetto massimo di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo rimarrà a carico del genitore proponente;
F. Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, anche musicali e relative attrezzature b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze in assenza dei genitori d) campi estivi. G. Nel caso in cui i minori si rechino in vacanza con pernotto con un genitore, l'altro avrà
l'obbligo di comunicare il luogo in cui i minori trascorreranno la notte e il recapito telefonico al quale sarà possibile contattare i minori stessi nel rispetto della riservatezza del genitore con il quale si trovano i figli”; che nelle more della separazione, la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non si è mai più ricostituita, per cui sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Rappresentava la ricorrente, ai fini delle statuizioni accessorie relative alla prole, che a seguito della separazione il marito, nel maggio 2024, ha intrapreso un'attività di lavoro autonomo, denominata TIPO
R Ciclofficina con sede in Ferrara, Via della Luna n. 18 che ha comportato, di fatto, la riduzione del tempo dal medesimo dedicato ai figli, con la conseguenza che la gestione concreta dei bambini è pagina 4 di 12 ricaduta sostanzialmente sulle spalle della madre;
di avere in programma di trasferire la propria residenza presso il nuovo compagno, insieme ai figli, in Fiesso Umbertiano, distante solo 21,00 chilometri dal domicilio del padre;
che i bambini nella nuova abitazione avrebbero la loro stanza, frequenterebbero le scuole nel territorio del nuovo comune di residenza e, dal punto di vista organizzativo, non vi sarebbe alcun disagio per loro, che vivrebbero anche in un paese più piccolo e raccolto, al contempo fruendo la madre del sostegno materiale nella gestione dei minori da parte della famiglia del nuovo compagno.
Domandava, perciò, in caso di dissenso del padre, di essere autorizzata a trasferirsi presso il nuovo domicilio in Fiesso Umbertiano con i figli minori, con possibilità di per il padre di prolungare il tempo da trascorrere con i figli, eventualmente anche ogni fine settimana.
Si costituiva in giudizio associandosi alla domanda di divorzio, chiedendo la Controparte_1 conferma delle condizioni di separazione, opponendosi al trasferimento dei figli con la madre nel nuovo luogo di residenza dalla medesima indicato in ricorso e svolgendo domanda riconvenzionale tesa ad ottenere una diminuzione del contributo di mantenimento della prole posto a proprio carico in sede di separazione.
Deduceva che il trasferimento a Fiesso Umbertiano, volto a soddisfare una mera esigenza personale della madre e non di certo l'interesse dei figli, comporterebbe uno stravolgimento della vita dei minori e del loro rapporto con il padre, oltre che una ingiustificata compressione dei diritti dello stesso;
che infatti i minori sono da sempre soliti trascorrere molto tempo con il padre, il quale ha la possibilità di tenerli con sé tutti i pomeriggi dall'uscita di scuola fino all'ora di cena, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, oltre che a week end alterni ed una notte durante la settimana quando i figli non stanno con lui al week end;
di essere quindi molto più presente in modo attivo nella vita dei figli, seguendoli nello studio e nelle loro attività extrascolastiche, più di quanto non lo faccia la madre, che li tiene con se solo per cenare e dormire;
che e , inoltre, hanno frequentato rispettivamente le scuole Per_2 Per_1 dell'infanzia e la IV elementare a Ferrara, hanno coltivato amicizie ed affetti anche al di fuori delle stretta cerchia famigliare, praticando sport e svolgendo attività extrascolastiche;
che visto il maggior tempo (attivo) trascorso con i minori e l'impegno profuso per la loro gestione quotidiana, appare evidente che la figura paterna svolga un ruolo determinante ed imprescindibile nella loro educazione che verrebbe del tutto stravolto con il loro trasferimento a Fiesso Umbertiano;
che la ricorrente esclude abitualmente la figura paterna dalle scelte relative alla vita dei minori, fra cui la scelta della scuola e delle attività sportive.
Insisteva, quindi, nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa.
pagina 5 di 12 Intervenuto il P.M., all'udienza in data 8 ottobre 2025 il giudice delegato, sentite anche personalmente le parti e tentatane la conciliazione, ritenendo la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al
Collegio.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che le parti contraevano matrimonio con rito civile a
Ferrara il 13 giugno 2013 in regime di separazione dei beni (cfr. doc. 2 allegato al ricorso).
Dalla unione coniugale sono nati i figli , nato a [...] il [...], e , nato Persona_1 Persona_2
a Bologna il 21/04/2019.
La residenza familiare veniva fissata a Ferrara in Via Carlo Mayr n. 150 interno 1.
I coniugi si sono separati consensualmente, giusta decreto di omologa di questo Tribunale n. 2814/2022 del 1° febbraio 2022.
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti deve essere senz'altro pronunziato.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, avvenuta in data 1° febbraio 2022, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
***
Sul regime di affidamento della prole, la collocazione, la residenza abituale e la regolamentazione delle visite.
Le parti concordano sulla prosecuzione del regime di affidamento condiviso dei figli minori e Per_1
, in forza del quale la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. Per_2
337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore esercita la responsabilità sulla prole separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza dei figli presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute i genitori assumono di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire ai minori un effettivo e reale apporto congiunto, costante ed univoco al loro sviluppo ed alla loro educazione.
pagina 6 di 12 I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza dei minori, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Le decisioni più importanti fra cui quelle relative alla scuola, alle attività ricreative, alla salute ed alla residenza abituale dei minori debbono essere sempre condivise e mai assunte in maniera unilaterale.
In caso di disaccordo, le parti debbono investire il Tribunale della relativa decisione.
Orbene, nel caso di specie, posto che le parti concordano sulla prosecuzione della collocazione prevalente e della residenza privilegiata della prole presso la madre, così come stabilito in sede di separazione, si pone oggi alla valutazione di questo Tribunale la questione relativa alla domanda di trasferimento di madre e figli da Ferrara a Fiesso Umbertiano, in ragione della ferma opposizione del padre.
La valutazione fa fatta nell'ottica del preminente e superiore interesse dei minori.
Ciò che è emerso sia dagli atti che dalla audizione personale delle parti è che e sono nati Per_1 Per_2
e cresciuti nel contesto ferrarese;
hanno sempre abitato a Ferrara, esattamente nel centro cittadino, frequentato scuole della città e praticato sport ed altre attività ricreative. I minori, fin dalla separazione dei genitori, sono soliti trascorrere tutti i pomeriggi dopo la scuola con il padre, che li tiene dal lunedì al venerdì, oltre ai week end (lunghi, dal venerdì al lunedì mattina) alternati.
Il trasferimento a Fiesso Umbertiano con la madre priverebbe i minori di queste loro consolidate abitudini di vita, del loro tessuto sociale familiare scolastico ed amicale, ma soprattutto della loro quotidiana frequentazione col padre (circostanza quest'ultima confermata dalle parti all'udienza dell'8 ottobre 2025).
Del resto, le ragioni (per lo più personali) addotte dalla ricorrente per giustificare il proprio trasferimento a Fiesso Umbertiano non appaiono in alcun modo prevalenti rispetto all'interesse dei bambini a conservare la loro attuale residenza.
La domanda di autorizzazione al trasferimento di residenza dei minori non può, pertanto, essere accolta.
Per gli stessi motivi non si giustifica alcuna modifica della regolamentazione delle visite e della permanenza dei minori col padre rispetto a quanto originariamente concordato dalle parti in sede di separazione.
Pertanto, si conferma che il padre terrà con sé i bambini tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore
14.30 alle 18.45; il lunedì pomeriggio, dalle ore 17 fino a fine turno di lavoro della madre, i bambini saranno affidati a una baby-sitter, le cui spese saranno sostenute dalla madre;
il venerdì pomeriggio, pagina 7 di 12 dalle ore 16 fino alle ore 18.30, i bambini verranno affidati a una baby-sitter i cui costi saranno sostenuti dal padre. A fine settimana alternati, dalle 18.30 del venerdì pomeriggio alla mattina del lunedì successivo staranno con il padre, il quale li riaccompagnerà presso l'abitazione materna.
3. La settimana in cui i bimbi trascorrono il fine settimana con la madre, il padre li terrà con sé anche il martedì dalle ore 14.30 e li accompagnerà la mattina dopo presso l'abitazione materna.
4. I due figli minori trascorreranno, ad anni alterni, le festività natalizie dal 24 al 31 dicembre con la madre, e il
Capodanno dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre;
durante le festività pasquali, i minori trascorreranno con il padre un periodo continuativo di tre giorni da ricomprendere, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo.
Sul mantenimento della prole.
Per quanto concerne il contributo al mantenimento alla prole, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
A tal riguardo giova precisare che la documentazione versata in atti appare idonea e sufficiente a consentire al Collegio una attendibile ricostruzione della complessiva situazione economica delle parti, non essendo, invero, necessario né un accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, né una ricostruzione analitica dal punto di vista contabile e finanziario (cfr. Cass. 20 gennaio 2021 n. 975; n.
20866/21; Cass. 10 giugno 2022, n. 18880).
Ciò premesso, si rileva che risulta assunta a tempo indeterminato, a far data dall'8 Parte_1 gennaio 2024, dalla con sede in Via F. De Pisis n. 43, a Ferrara, con Controparte_2 mansioni di addetta all'infanzia/assistenza. La sua retribuzione mensile netta in media è di circa 900,00 euro. Non risulta avere beni immobili a sé intestati. Corrisponde un canone di locazione per l'abitazione in cui vive coi figli a Ferrara, Via Carlo Mayr n. 150, di 400 euro. Al tempo della separazione la ricorrente lavorava, anche se non a tempo indeterminato, presso l'associazione che poi nel gennaio 2024 si è trasformata nella Cooperativa Lilliput.
Ad oggi, per accordo intervenuto fra le parti successivamente alla separazione e a modifica del patto sul punto, ella percepisce per intero l'AUU che ammonta a circa 230,00 euro a figlio.
è dipendente a tempo indeterminato part-time con mansioni di Help Desk, Controparte_1 tecnico DTM, per la società EPI Spa, presso gli uffici di Ferrara, e percepisce una retribuzione mensile ordinaria di circa € 1.080,00 (cfr. doc.ti 2, 3 e 4 allegati alla comparsa di costituzione e risposta). Egli è altresì titolare della ditta individuale Tipor per la quale esercita in proprio l'attività di artigiano, meccanico di biciclette (cfr. doc. 5). Egli è nudo proprietario, nella misura di ½, a seguito di successione ereditaria, dell'immobile sito in Campobello di Mazara del Vallo (TP), via XXIV Maggio pagina 8 di 12 n. 30, composto da garage, magazzino e unità commerciale al piano terra e civile abitazione al primo piano. Su tale immobile è stato costituito il diritto di abitazione vita natural durante in favore dei genitori (cfr. doc. 10). È intestatario del conto corrente n. 100571737322 acceso presso la CP_3
il cui saldo al 30/06/2025 è di € 2.241,17 (cfr. doc. 11). Sul tale conto sono accreditati lo
[...] stipendio ed i ricavi derivanti dalla propria attività di artigiano. Il sig. ha contratto un Per_1 finanziamento di € 20.000,00 con la Younited Credit SA. che prevede il rimborso di capitale ed interessi con il versamento di 84 rate mensili di € 356,25 (cfr. doc. 12).
Ha asserito di non essere titolare di polizze e di non aver effettuato investimenti di alcun tipo, di non essere intestatario di alcun bene mobile registrato e di non essere gravato da alcuna spesa alloggiativa potendo usufruire dell'appartamento in cui vive, sito in Via Fondobanchetto n. 17, di proprietà dell'attuale compagna che glielo ha concesso in uso gratuito (cfr. doc.ti 13 e 14).
In sede di separazione consensuale risalente all'anno 2022, quando i minori avevano solo sette e tre anni, le parti avevano concordato un contributo a carico del padre di 400,00 euro al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie. Percepivano l'AUU al 50%, mentre oggi è percepito per intero dalla ricorrente nella misura sopra indicata.
Nel riferito contesto, dunque:
- considerato che l'art. 337 ter, 4° comma c.c., stabilisce che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”;
- tenuto conto:
a) dell'età dei minori che oggi hanno dieci e sei anni;
quindi, delle loro aumentate esigenze rispetto al tempo della separazione (cfr. sul punto Cass. sez. 1, sentenza n. 11724/2023: “In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, pagina 9 di 12 crescenti con l'età – che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma
1, c.c. – non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. “spese straordinarie”, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento (Cass., n. 13664/2022)”;
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore come sopra individuati, confermati quelli della separazione;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori come sopra rappresentata e riscontrata in atti;
d) della circostanza per cui ad oggi l'AUU è interamente percepito dalla madre nella misura di circa 233,00 euro al mese per ciascun figlio;
e) di quanto era stato concordato dai coniugi in sede di separazione, risalente all'inizio del 2022;
- considerato che la percezione da parte della madre dell'AUU nella sua interezza costituisce circostanza da soppesare necessariamente, non solo con la attuale, seppur sensibile, disparità economica delle parti, ma soprattutto con le accresciute esigenze dei minori rispetto al tempo della separazione;
- considerato, inoltre, che rispetto al tempo della separazione nella situazione lavorativa e reddituale delle parti non sono sopraggiunte modifiche significative;
tutto ciò premesso e considerato, si ritiene equo confermare a carico del padre il contributo al mantenimento dei figli e pari ad euro 400,00 al mese (rivalutato all'attualità e da Per_1 Per_2 rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
- Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico. pagina 10 di 12 - Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) campi estivi;
b) baby- sitter.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
L'esito complessivo del giudizio, con parziale soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione fra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato a Ferrara il 13 giugno 2013 fra Pt_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...]
[...] Controparte_1
(TP) il 13/08/1985.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrara di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2013 Atto n. 82 Parte I
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_1 coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
4. CONFERMA l'affidamento condiviso di e ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 Per_2 anagrafica privilegiata presso la madre in Ferrara, Via Carlo Mayr n. 150. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà i figli con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare pagina 11 di 12 all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ. l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni. Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
5. CONFERMA la regolamentazione delle visite col padre come da separazione e quindi con le modalità riportate nella narrativa.
6. CONFERMA a carico del padre il contributo mensile al mantenimento dei figli pari ad euro
400,00 (rivalutato all'attualità e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT), da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
7. RIGETTA ogni altra domanda proposta dalle parti.
8. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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