Ordinanza collegiale 13 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 27 ottobre 2021
Sentenza 10 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 4 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 17 gennaio 2023
Parere definitivo 27 maggio 2024
Parere definitivo 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 03/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00150/2025 e data 03/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 29 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00391/2022
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto, ex art. 11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dal -OMISSIS- contro il questore della provincia di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento prot. n.1569 del 20 agosto 2021 con cui è stata revocata l’autorizzazione al soggiorno sul territorio nazionale ed è stata disposta l’archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno.
LA SEZIONE
Vista la relazione datata 24 luglio 2023, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visto il parere n.678 del 27 maggio 2024, reso nell’adunanza del 22 maggio 2024;
Vista la nota del Ministero dell’interno prot. n.0062553 del 17 luglio 2024;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso e considerato.
1. Con parere n.678 del 27 maggio 2024, reso nell’adunanza del 22 maggio 2024, la sezione è giunta alla conclusione che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, salva la facoltà per il ricorrente di riproporre la domanda dinanzi al giudice ordinario nei sensi e nei termini di cui in motivazione e con assorbimento della domanda cautelare proposta.
2. Con nota prot. n.0062553 del 17 luglio 2024, il Ministero dell’interno ha chiesto la correzione dell’errore materiale risultante nel prefato parere n.678/2024 nella parte in cui “ a pagina 4, reca al punto 6.2 ultimo capoverso, al punto 7 e al P.Q.M. la definizione ‘la ricorrente’ in luogo di ‘il ricorrente’ come da generalità riportate sull’atto di ricorso. ”
3. La sezione, confermando in toto la motivazione e la conclusione di cui al precedente parere n.678 del 27 maggio 2024, reso nell’adunanza del 22 maggio 2024, ritiene di dover disporre la correzione dell’errore materiale richiesta dal Ministero riferente.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che vada accolta l’istanza di correzione nei sensi di cui in motivazione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas