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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/05/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3274/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 3274/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 26.03.2025 da
nato a [...] il [...] cittadino italiano con l'avv. Parte_1
Maria Teresa Gallinaro
e
nata a [...] il [...] cittadina italiana con l'avv. Controparte_1
Maria Teresa Gallinaro con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandosi gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto ed astenendosi ognuno da qualsivoglia interferenza nella vita privata dell'altro;
2) la casa coniugale sita in Cadoneghe (PD), Selciato Santo Stefano n. 1 int. 10, viene assegnata in uso esclusivo alla sig.ra con tutti gli arredi e corredi ivi Controparte_1
esistenti, la quale vi continuerà ad abitare insieme ai figli e . Per_1 Per_2
Il sig. provvederà a liberare definitivamente la casa coniugale entro 10 Parte_1 giorni dall'udienza, prelevando e portando con sé i propri effetti personali.
3) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
e continueranno ad abitare in via prevalente presso la madre;
4) in ragione della prossima maggiore età del figlio nonché dell'autonomia dello Per_1
stesso negli spostamenti, potrà vedere il padre quando vorrà previo accordo con la Per_1
madre e il padre.
Quanto alla figlia minore , il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando Per_2
vorrà, accordandosi con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extra- scolastiche della minore, e in ogni caso secondo il seguente calendario:
- un pomeriggio a settimana e con relativo pernotto, passando a prenderla a casa della madre alle ore 18.00 e riaccompagnandola direttamente a scuola il mattino successivo ovvero a casa della madre nei periodi di sospensione scolastica;
- i fine settimana saranno alternati tra i genitori, per cui la figlia starà con il padre a settimane alterne dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
- durante il periodo estivo la figlia starà con il padre quattro settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze invernali la figlia starà con il padre per sette giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di
Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, invece, per due giorni da concordarsi di volta in volta secondo le festività, il calendario scolastico e le esigenze della figlia;
- quanto alle altre festività infra-annuali e ai ponti scolastici, i medesimi verranno equamente divisi secondo il principio dell'alternanza fra i genitori e nel pieno rispetto delle esigenze e delle necessità scolastiche ed extrascolastiche della figlia.
Data l'età della figlia minore ed il periodo particolarmente delicato connesso alla Per_2
separazione dei genitori, i coniugi concordano sin da ora che la figlia venga sottoposta a visite/colloqui psicologici almeno una volta all'anno o anche di più nel caso in cui ne ravvisassero la necessità, con spese a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
5) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento di ciascun figlio ed entro il giorno 15 di ogni mese di competenza, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di euro 250,00 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e rimborserà il 50% delle spese straordinarie anticipate dalla madre, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e ben noto alle parti.
L'A.U.F. relativo ai figli verrà chiesto e percepito dai genitori come per legge.
6) i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a chiedere un contributo al proprio mantenimento fino a che le condizioni reddituali e patrimoniali degli stessi rimarranno invariate. 7) i coniugi prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza di separazione.
8) le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 26.03.2025; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 06.05.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss.
c.c. a quelli dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi Per_1 Per_2
minori e non economicamente autosufficienti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e
473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...]; Controparte_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Cadoneghe di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Cadoneghe al n. 2, parte II, Serie C dell'anno 2019;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte
[...] Controparte_1 per l'udienza; d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 3274/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 26.03.2025 da
nato a [...] il [...] cittadino italiano con l'avv. Parte_1
Maria Teresa Gallinaro
e
nata a [...] il [...] cittadina italiana con l'avv. Controparte_1
Maria Teresa Gallinaro con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandosi gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto ed astenendosi ognuno da qualsivoglia interferenza nella vita privata dell'altro;
2) la casa coniugale sita in Cadoneghe (PD), Selciato Santo Stefano n. 1 int. 10, viene assegnata in uso esclusivo alla sig.ra con tutti gli arredi e corredi ivi Controparte_1
esistenti, la quale vi continuerà ad abitare insieme ai figli e . Per_1 Per_2
Il sig. provvederà a liberare definitivamente la casa coniugale entro 10 Parte_1 giorni dall'udienza, prelevando e portando con sé i propri effetti personali.
3) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
e continueranno ad abitare in via prevalente presso la madre;
4) in ragione della prossima maggiore età del figlio nonché dell'autonomia dello Per_1
stesso negli spostamenti, potrà vedere il padre quando vorrà previo accordo con la Per_1
madre e il padre.
Quanto alla figlia minore , il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia quando Per_2
vorrà, accordandosi con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extra- scolastiche della minore, e in ogni caso secondo il seguente calendario:
- un pomeriggio a settimana e con relativo pernotto, passando a prenderla a casa della madre alle ore 18.00 e riaccompagnandola direttamente a scuola il mattino successivo ovvero a casa della madre nei periodi di sospensione scolastica;
- i fine settimana saranno alternati tra i genitori, per cui la figlia starà con il padre a settimane alterne dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
- durante il periodo estivo la figlia starà con il padre quattro settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze invernali la figlia starà con il padre per sette giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di
Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, invece, per due giorni da concordarsi di volta in volta secondo le festività, il calendario scolastico e le esigenze della figlia;
- quanto alle altre festività infra-annuali e ai ponti scolastici, i medesimi verranno equamente divisi secondo il principio dell'alternanza fra i genitori e nel pieno rispetto delle esigenze e delle necessità scolastiche ed extrascolastiche della figlia.
Data l'età della figlia minore ed il periodo particolarmente delicato connesso alla Per_2
separazione dei genitori, i coniugi concordano sin da ora che la figlia venga sottoposta a visite/colloqui psicologici almeno una volta all'anno o anche di più nel caso in cui ne ravvisassero la necessità, con spese a carico di entrambi nella misura del 50% ciascuno.
5) il sig. verserà alla sig.ra quale contributo al Parte_1 Parte_2
mantenimento di ciascun figlio ed entro il giorno 15 di ogni mese di competenza, a mezzo bonifico bancario, l'importo mensile di euro 250,00 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e rimborserà il 50% delle spese straordinarie anticipate dalla madre, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e ben noto alle parti.
L'A.U.F. relativo ai figli verrà chiesto e percepito dai genitori come per legge.
6) i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a chiedere un contributo al proprio mantenimento fino a che le condizioni reddituali e patrimoniali degli stessi rimarranno invariate. 7) i coniugi prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza di separazione.
8) le spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 26.03.2025; Parte_1 Controparte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 06.05.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss.
c.c. a quelli dei figli (nato il [...]) e (nata il [...]), entrambi Per_1 Per_2
minori e non economicamente autosufficienti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e
473.bis.51 c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...]; Controparte_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Cadoneghe di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Cadoneghe al n. 2, parte II, Serie C dell'anno 2019;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Pt_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte
[...] Controparte_1 per l'udienza; d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 06.05.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari