TAR Torino, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 842
TAR
Ordinanza collegiale 13 luglio 2023
>
TAR
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2025
>
TAR
Sentenza 8 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento degli importi dei lavori stralciati

    La controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto concessorio e a pretese di natura patrimoniale, rientrando pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Contestazione della percentuale di ribasso applicata

    La questione relativa all'esercizio del potere autoritativo nella determinazione della percentuale di ribasso è già stata decisa in altro giudizio. In questa sede, si tratta solo dei suoi effetti derivati nell'esecuzione del rapporto concessorio, che rientra nella giurisdizione ordinaria.

  • Inammissibile
    Impugnazione della relazione istruttoria

    La controversia attiene alla fase esecutiva del rapporto concessorio e a pretese di natura patrimoniale, rientrando pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 842
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 842
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo