Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 29/12/2025, n. 3746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3746 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03746/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02432/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2432 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in Forma Abbreviata, NW Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina n. 149;
Comune di Paternò, Città Metropolitana di Catania, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare,
- dell'atto del 15.9.2025 prot. n. 10253 della Regione Siciliana Assessorato regionale dei beni culturali e I.S. Dipartimento regionale dei beni culturali e I.S. S13 - Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania Unità operativa di base S13.2 Sezione per i beni architettonici e storico-artistici paesaggistici e demoetnoantropologici, avente ad oggetto “Comune di Paternò - Ditta NW SpA - Progetto per la realizzazione di una Stazione Radio Base a servizio dei gestori di telefonia mobile, di proprietà NW S.p.A., da realizzarsi nel Comune di Paternò, provincia di Catania, su immobile sito in Strada Provinciale 58, s.n.c., distinto al NCT di Paternò al Fg. 82, Mapp. 151, identificata come I657CT_Paternò Ponte Barca” - Conclusione Procedimento” ;
- e, ove occorrer possa, per l'annullamento e/o la disapplicazione dei seguenti atti laddove intesi in senso preclusivo per la pretesa fatta valere dall'odierna ricorrente: D.A. 031/GAB del 3.10.2018 nonché del Piano Paesaggistico relativo agli ambiti regionali 8, 11, 12, 13, 14, 16, 16 ricadenti nella provincia di Catania;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa GA RI AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La società ricorrente espone quanto segue:
- con istanza presentata il 23 luglio 2025 ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, ha chiesto di essere autorizzata alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Paternò (CT), Strada provinciale 58 snc, su porzione di immobile in catasto al Foglio 82, P.lla 151;
- l’istanza e i relativi allegati sono stati contestualmente inviati al S.U.A.P. del Comune di Paternò e alla competente Soprintendenza che, tuttavia, con nota del 15 settembre 2025 ha comunicato di non poter dare corso all’istanza in quanto la stessa deve transitare esclusivamente all’interno del procedimento unico attivato dal S.U.A.P. del Comune di competenza.
La NW lamenta la illegittimità di tale nota sotto i seguenti profili:
Violazione degli artt. 2-3-43-44-45-49 del d.lgs. N. 259/2003. Violazione degli artt. 2 e 4 del dpr n. 160/2010. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.
Le motivazioni addotte dalla Soprintendenza sarebbero del tutto illegittime tenuto conto del fatto che il Dipartimento dei beni culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, con atto del 4 giugno 2024 prot. n. 23697 indirizzato alle Soprintendenze regionali, ha precisato quanto segue: « Pervengono allo scrivente da parte di aziende operanti nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni e, in particolare, del 5G, segnalazioni circa le difficoltà riscontrate dagli sportelli unici di alcuni Comuni nella trasmissione delle istanze di autorizzazione paesaggistica tramite piattaforma “paesaggistica Sicilia”. In merito, nelle more del superamento delle succitate criticità, vogliano le competenti Soprintendenze accogliere le istanze in questione anche se trasmesse tramite PEC ».
Il rifiuto di dar corso al procedimento sarebbe, inoltre, illegittimo in quanto la Soprintendenza aveva a disposizione tutta la documentazione necessaria, così come inviata dalla ricorrente il 23 luglio 2025.
Né gioverebbero le norme invocate dalla Soprintendenza, ovvero gli articoli 2 e 4 del D.P.R. n. 160/2010.
2. Con atto di mero stile depositato il 28 novembre 2025 si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale per i beni culturali e dell’identità siciliana.
3. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
L’art. 4 comma 2 del DPR 160/2010 (che la stessa Soprintendenza ha espressamente richiamato), prevede che “le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessate al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati” precisando nel contempo che esse “sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente” .
La motivazione posta a fondamento della nota con cui è stata archiviata l’istanza presentata dalla NW (secondo cui tale istanza avrebbe dovuto “ transitare esclusivamente all’interno del procedimento unico attivato dal S.U.A.P. del Comune di competenza” ), risulta, pertanto, non in linea con la detta disposizione, dovendo la Soprintendenza, tutt’al più, provvedere essa stessa alla trasmissione dell’istanza al S.U.A.P.
Nel caso di specie, peraltro, la NW non ha bypassato il S.U.A.P., trasmettendo l’istanza alla Soprintendenza, ma ha contestualmente inviato l’istanza sia allo Sportello Unico, sia, per conoscenza, alla Soprintendenza anche in ottica di collaborazione con la P.A. ai fini di una sollecita definizione dell’istanza, che, va ricordato, ai sensi dell’art. 44, comma 10, del D.lgs. n. 259/2003, decorsi 60 giorni dalla relativa presentazione, si intende accolta, qualora “non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”.
Come condivisibilmente ritenuto dalla giurisprudenza, “l’unico presupposto necessario per la decorrenza del termine e la formazione del silenzio-assenso ex art. 44 comma 10 del Dlgs. 259/2003 è che l’amministrazione preposta alla tutela di interessi ambientali, paesistici o culturali riceva la richiesta di autorizzazione, completa di tutti gli allegati rientranti nel settore di interesse. È irrilevante che la trasmissione sia effettuata a cura degli uffici comunali o direttamente dal richiedente, ed è parimenti irrilevante che il richiedente qualifichi il coinvolgimento della Soprintendenza come subordinato a quello del Comune, ad esempio con la formula dell’invio per conoscenza, come nel caso in esame. Il richiedente non è tenuto a conoscere i rapporti interni tra le autorità competenti, e certamente non può imporre agli uffici la scelta di un modulo procedimentale a preferenza di un altro. Quando il richiedente interpella un’amministrazione ha però un’aspettativa tutelata a ricevere da quella amministrazione una risposta entro il termine massimo stabilito per legge; osservando la fattispecie dal lato dell’amministrazione, è indubbio che dal momento in cui riceve la richiesta di autorizzazione la Soprintendenza è in grado di esprimere il proprio parere, e poiché si trova in questa condizione ha anche l’onere di farlo, se intende evitare di concorrere alla formazione del silenzio-assenso” (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 25 agosto 2025, n. 776).
5. Il ricorso è, pertanto, fondato e deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese di lite, fatta eccezione per la refusione del contributo unificato da porre a carico dell’amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite, fatta eccezione per la refusione del contributo unificato da porre a carico dell’amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN AR VA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
GA RI AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA RI AU | AN AR VA |
IL SEGRETARIO