Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 0 0474/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto ZIO E LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Erminio RAVAGNANI R.G.N. 7619/98 - 848 - Consigliere- Dott. Bruno BATTIMIELLO Cron. Rel. Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Rep. - - Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.10/10/00 Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta LE2DRE SENTENZA dal Sig. 3000 per light GEN. 2001 diritti sul ricorso proposto da: 15 AR TO, elettivamente domiciliata in IL CANCELLIERE ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA FABBRINI FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SPEDALIERE LEOPOLDO, giusta delega in atti;
CC402458 - ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Rilasciata copia legale -> al Sig. IWPS persona del legale rappresentante pro tempore, per diritti L. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 112 FEB. 2001 . IL CANCELLIERE ↑ 2000 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FABIANIrappresentato e difeso dagli avvocati 4096 Rilasciata copia legale al sig. SPEDALIERA -1- per diritti L. ✓ 11 122-201 IL CANCELLIERE e CE RG CI RT UI giusta delega in GIUSEPPE, calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 3338/97 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 11/07/97 R.G.N. 40515/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/00 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 3.4.1994, TO EN proponeva appello avverso la sentenza del 18.12.1993 con la quale il Pretore di Napoli aveva parzialmente accolto la sua domanda rivolta all'Inps per ottenere l'adeguamento monetario della sua indennità di disoccupazione agricola (prevista dall'art. 32 della legge n. 464 del 1949, modificato dall'art. 1 del d.P.R., n. 1049 del 1970 e dall'art. 13 del d.l. n. 30 del 1974, convertito, con modificazioni, nella legge n. 114 del 1974) per effetto della pronunzia della Corte costituzionale n. 497 del 1988. Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Napoli, con sentenza dell'11.7.1997, rilevava d'ufficio la nullità della procura rilasciata su foglio separato al difensore deliricorrente su foglio separato e solo materialmente unito al ricorso, mediante spillette metalliche. Avverso detta sentenza la EN propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L'Istituto è costituito con la sola procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione dell'art. 83, c.3 c.p.c. come modificato dalla sopravvenuta legge 27 maggio 1997, n. 141, applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Lamenta, in particolare, la ricorrente che il Tribunale ha omesso di considerare che nella procura, valida anche per il grado di appello, erano indicate le parti e l'organo giudicante in primo grado, sicchè ne era certa la riferibilità al giudizio. Il ricorso merita accoglimento. Le SSUU di questa Corte (sent. 10.3.1998, nn. 2642 e 2646) superando un contrasto insorto all'interno della stessa Corte di legittimità, hanno statuito che: quando dalla copia notificata all'altra parte risulta che il ricorso per 3 : cassazione (o il controricorso) presentano a margine o in calce ovvero in foglio separato ad essi unito materialmente una procura rilasciata al difensore che ha sottoscritto l'atto, tale procura - salvo che dal suo testo non si rilevi il contrario - deve considerarsi conferita per il giudizio di cassazione e soddisfa perciò il requisito della specialità previsto dall'art 365 cod. proc. civ. anche se non contiene alcun riferimento alla sentenza da impugnare o al giudizio da promuovere, deponendo per la validità di siffatta procura l'art. 83 cod. proc. civ. (nella nuova formulazione risultante dall'art. 1 della legge 27 maggio 1997 n.141) il quale, interpretato alla luce dei criteri letterale, teleologico e sistematico, fornisce argomenti per ritenere che la posizione topografica della procura, (il cui rilascio può ora avvenire oltrechè in calce e a margine dell'atto anche in un foglio separato, ma congiunto materialmente all'atto) è idonea, al tempo stesso, a conferire la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede, senza che per contro, in sede di legittimità, considerato il carattere prevalentemente (ancorchè non esclusivamente) privato degli interessi regolati dal codice di rito con le disposizioni concernenti il rilascio della procura (il controllo giudiziario della quale, sotto il profilo della autenticità e specificità, deve da quel carattere trarre criteri di orientamento) e tenuto conto delle esigenze inerenti al diritto di difesa, costituzionalmente garantito davanti a qualsivoglia giudice in ogni stato e grado del giudizio, ed esprimentesi in materia, nella libera scelta del difensore operata dai privati, possa esigersi dalla parte conferente l'espressa enunciazione nella procura, a garanzia dell'altra parte, di quanto quest'ultima può già ritenervi compreso in ragione dell'essere tale procura contenuta nell'atto contro di essa diretto, potendo fra l'altro una tale non prevista necessità risolversi in pregiudizio del diritto di difesa della parte non giustificato da esigenze di tutela della controparte. Il principio appena rievocato, in quanto applicabile anche alla procura riferita al ricorso in appello proposto dalla EN nei confronti dell'Inps, comporta l'annullamento della sentenza impugnata la cui soluzione appare superata dalla citata legge n. 141 del 1997 applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, per espressa previsione dell'art.2 della stessa legge. La presente causa va, pertanto, rinviata ad un nuovo giudice di secondo grado - che si designa nella Corte di appello di Napoli - il quale provvederà alla trattazione nel merito della controversia, nonché alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli Così deciso all'udienza del 10.10.2000 Il Presidente Il Consigliere estensore Paraguan Jemniani. Still IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 15 GEN. 2001 oggi, A DLC. IL COLLABORATORE M E R DI CANCELLERIA P U I N O Z A ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 633