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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 273/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 247/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2547 AR 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia di secondo grado adita, contrariis reiectis, previa fissazione di pubblica udienza, in accoglimento del suesposto motivo d'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata n. 247/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, Sez. n.
1, ricorso n. 171/2023 R.G., emessa l'11.11.2024, depositata in data 18.11.2024: - in via principale di merito, accertare e dichiarare la piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2547 del 24.03.2023, in materia di AR per l'anno 2021; - con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio". ll valore della controversia dichiarato è pari ad € 273,00
Conclusioni appellato: "Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado voglia confermare la sentenza oggetto dell'avversa impugnativa, come meglio indicata in epigrafe, e comunque dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese.
Ai fini del contributo unificato di cui al DPR 115/2002, si dichiara che non vengono proposte domande riconvenzionali".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina da un avviso di accertamento Tassa sui rifiuti (AR) – Anno 2021 n. 2547 del
24.3.2023, ove si assume il mancato pagamento per l'anno 2021 (con irrogazione sanzioni) della AR dovuta per l'abitazione e la cantina sita in Indirizzo_1 (Comune di Savona) di cui l'odierno appellato, insieme alla moglie Nominativo_1, è usufruttuario e ove, dopo interventi edilizi, ha trasferito la propria residenza a decorrere dal 10.7.2021. L'immobile veniva acquistato con intestazione della nuda proprietà ai figli minori della coppia e dell'usufrutto ai genitori. L'immobile era oggetto di ristrutturazione avente ad oggetto l'abitazione e la cantina e i lavori dovevano concludersi entro il 20.6.2021, ma in realtà si sono conclusi circa un mese dopo. Nelle more dei lavori di ristrutturazione, il contribuente viveva con la moglie ed i due figli nell'immobile sito in Indirizzo_1, privo di cantina, condotto in locazione e ubicato nello stesso edificio condominiale dell'appartamento acquistato. La residenza nell'appartamento ristrutturato è stata assunta dal contribuente in data 10.07.2021.
Su tali circostanze fattuali non sembra esservi contestazione.
Lo scambio preliminare di comunicazioni PEC tra le parti (ivi compreso il chiarimento offerto dalla
Concessionaria) non ha portato ad alcuna intesa, di conseguenza il contribuente iscrive ricorso presso la
Corte di Primo Grado di Savona, lamentando in sostanza una errata attribuzione da parte della
Concessionaria di un versamento F24 relativo al secondo semestre 2021. Secondo il contribuente, esso si riferisce al nuovo appartamento civico 2/A/9, mentre la Concessionaria lo ha attribuito al civico 2/A/6. Da ciò origina la pretesa per l'omesso pagamento AR 2021 per il civico 2/a/9
La Concessionaria si costituisce e insiste nella propria tesi, evidenziando che –avendo il contribuente trasferito la propria residenza al civico 2/A/9 il 10.07.21,- ha provveduto a rimborsare la differenza per il secondo semestre.
La Corte di Primo Grado accoglie il ricorso, sul presupposto che dalla lettura dell'F24 pagato il 03.01.22 si evince che lo stesso è riferito a due immobili (appartamento + cantina), e quindi non poteva intendersi riferito al civico 2/A/6 che è privo di cantina. Grava di spese parte resistente in misura pari al contributo unificato versato.
Successivamente La Concessionaria iscrive appello presso questa Corte di secondo grado, insistendo in sostanza come in primo grado e assumendo l'errore interpretativo dei primi giudici che non avrebbero adeguatamente valutato i chiarimenti e le tesi dalla stessa espressi.
Si costituisce il contribuente, che a sua volta insiste come in primo grado, assume la corretta interpretazione della vicenda da parte dei primi giudici e chiede conferma della prima sentenza.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza da remoto di parte appellante che insiste come in atti;
parte appellata risulta assente non collegata;
si dà atto che il sistema informatico non presenta malfunzionamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia, letti gli atti (in particolare gli F24, tutti agli atti) e udita la parte presente, è dell'avviso che l'appello non sia fondato.
La circostanza pacifica è che l'appartamento di Indirizzo_2 (non dotato di cantina) è stato occupato dalla contribuente fino alla data del 10.07.2021. Del pari pacifico è che per il primo semestre è stata regolarmente corrisposta AR e EF (F24 del 14.05.21).
Va osservato che l'F24 datato 14.05.21 (all.2 parte privata) che riporta come numero di immobili "1" non può che essere riferito al primo semestre per l'appartamento civico 2/A int. 6, sia per la data del pagamento sia per il numero di immobili, visto che l'immoble è privo di cantina.
Quanto all'F24 datato 03.01.2022 non è comprensibile come possa essere stato considerato dalla
Concessionaria come seconda rata per lo stesso appartamento, atteso che riporta nel numero di immobili "
2" e quindi doveva essere riferito ad altri immobili (nella fattispecie il civico 2/A int. 9, dotato anche di cantina).
Vero che l'assunto dei primi giudici non è corretto nella interpretazione delle due voci di versamento, atteso che attribuisce gli stessi uno all'appartamento (€ 273,00) e l'altro alla cantina (€ 13,00). Ma non appare corretta nemmeno l'interpretazione della Concessionaria, giacché pare invece doversi considerare che le somme indicate per AR E EF sono riferite entrambi alla somma del dovuto (per ciascun tributo) per i due immobili. Nella compilazione dell'F24 infatti non è verosimilmente possibile indicare la somma da pagare per ciascun immobile, bensì pare essere stata (correttamente) indicata la somma complessiva da pagare per AR e per EF per tutti gli immobili occupati dal versante.
Il fatto che la Concessionaria abbia informato via email la contribuente del proprio diverso avviso non vale a sanare l'errore interpretativo commesso, peraltro prontamente contestato dalla contribuente con lo stesso mezzo.
E' pertanto da ritenere che i versamenti di cui agli F24 datati 03.01.2022 e 13.05.2022 (recanti entrambi il numero di immobili "2") siano tutti e due da attribuire al pagamento AR E EF per il civico 2/A int. 9, ripetivamente per il secondo semestre 2021 dal 10.07 in poi e per il primo semestre 2022.
Quanto al periodo eventualmente scoperto del secondo semestre 2021 per il civico 2/A int. 6, per il quale non ci sarebbero stati (di conseguenza) versamenti, sarebbe stata corretta l'emissione di apposito avviso.
L'atto opposto va annullato.
Tanto ritenuto e considerato, l'appello della Concessionaria va respinto. Quanto alle spese, esse possono esere compensate, visto che la controversia origina dalla interpretazione di documenti e considerata la tenuità degli importi in contestazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Conferma -con motivazione parzialmente diversa- la sentenza di primo grado. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente e Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 273/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Andreani Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 247/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SAVONA sez. 1
e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2547 AR 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti: Conclusioni appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Giustizia di secondo grado adita, contrariis reiectis, previa fissazione di pubblica udienza, in accoglimento del suesposto motivo d'appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata n. 247/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Savona, Sez. n.
1, ricorso n. 171/2023 R.G., emessa l'11.11.2024, depositata in data 18.11.2024: - in via principale di merito, accertare e dichiarare la piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 2547 del 24.03.2023, in materia di AR per l'anno 2021; - con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio". ll valore della controversia dichiarato è pari ad € 273,00
Conclusioni appellato: "Chiede che codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado voglia confermare la sentenza oggetto dell'avversa impugnativa, come meglio indicata in epigrafe, e comunque dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto impugnato per i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese.
Ai fini del contributo unificato di cui al DPR 115/2002, si dichiara che non vengono proposte domande riconvenzionali".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia origina da un avviso di accertamento Tassa sui rifiuti (AR) – Anno 2021 n. 2547 del
24.3.2023, ove si assume il mancato pagamento per l'anno 2021 (con irrogazione sanzioni) della AR dovuta per l'abitazione e la cantina sita in Indirizzo_1 (Comune di Savona) di cui l'odierno appellato, insieme alla moglie Nominativo_1, è usufruttuario e ove, dopo interventi edilizi, ha trasferito la propria residenza a decorrere dal 10.7.2021. L'immobile veniva acquistato con intestazione della nuda proprietà ai figli minori della coppia e dell'usufrutto ai genitori. L'immobile era oggetto di ristrutturazione avente ad oggetto l'abitazione e la cantina e i lavori dovevano concludersi entro il 20.6.2021, ma in realtà si sono conclusi circa un mese dopo. Nelle more dei lavori di ristrutturazione, il contribuente viveva con la moglie ed i due figli nell'immobile sito in Indirizzo_1, privo di cantina, condotto in locazione e ubicato nello stesso edificio condominiale dell'appartamento acquistato. La residenza nell'appartamento ristrutturato è stata assunta dal contribuente in data 10.07.2021.
Su tali circostanze fattuali non sembra esservi contestazione.
Lo scambio preliminare di comunicazioni PEC tra le parti (ivi compreso il chiarimento offerto dalla
Concessionaria) non ha portato ad alcuna intesa, di conseguenza il contribuente iscrive ricorso presso la
Corte di Primo Grado di Savona, lamentando in sostanza una errata attribuzione da parte della
Concessionaria di un versamento F24 relativo al secondo semestre 2021. Secondo il contribuente, esso si riferisce al nuovo appartamento civico 2/A/9, mentre la Concessionaria lo ha attribuito al civico 2/A/6. Da ciò origina la pretesa per l'omesso pagamento AR 2021 per il civico 2/a/9
La Concessionaria si costituisce e insiste nella propria tesi, evidenziando che –avendo il contribuente trasferito la propria residenza al civico 2/A/9 il 10.07.21,- ha provveduto a rimborsare la differenza per il secondo semestre.
La Corte di Primo Grado accoglie il ricorso, sul presupposto che dalla lettura dell'F24 pagato il 03.01.22 si evince che lo stesso è riferito a due immobili (appartamento + cantina), e quindi non poteva intendersi riferito al civico 2/A/6 che è privo di cantina. Grava di spese parte resistente in misura pari al contributo unificato versato.
Successivamente La Concessionaria iscrive appello presso questa Corte di secondo grado, insistendo in sostanza come in primo grado e assumendo l'errore interpretativo dei primi giudici che non avrebbero adeguatamente valutato i chiarimenti e le tesi dalla stessa espressi.
Si costituisce il contribuente, che a sua volta insiste come in primo grado, assume la corretta interpretazione della vicenda da parte dei primi giudici e chiede conferma della prima sentenza.
Si procede in pubblica udienza, con la presenza da remoto di parte appellante che insiste come in atti;
parte appellata risulta assente non collegata;
si dà atto che il sistema informatico non presenta malfunzionamenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia, letti gli atti (in particolare gli F24, tutti agli atti) e udita la parte presente, è dell'avviso che l'appello non sia fondato.
La circostanza pacifica è che l'appartamento di Indirizzo_2 (non dotato di cantina) è stato occupato dalla contribuente fino alla data del 10.07.2021. Del pari pacifico è che per il primo semestre è stata regolarmente corrisposta AR e EF (F24 del 14.05.21).
Va osservato che l'F24 datato 14.05.21 (all.2 parte privata) che riporta come numero di immobili "1" non può che essere riferito al primo semestre per l'appartamento civico 2/A int. 6, sia per la data del pagamento sia per il numero di immobili, visto che l'immoble è privo di cantina.
Quanto all'F24 datato 03.01.2022 non è comprensibile come possa essere stato considerato dalla
Concessionaria come seconda rata per lo stesso appartamento, atteso che riporta nel numero di immobili "
2" e quindi doveva essere riferito ad altri immobili (nella fattispecie il civico 2/A int. 9, dotato anche di cantina).
Vero che l'assunto dei primi giudici non è corretto nella interpretazione delle due voci di versamento, atteso che attribuisce gli stessi uno all'appartamento (€ 273,00) e l'altro alla cantina (€ 13,00). Ma non appare corretta nemmeno l'interpretazione della Concessionaria, giacché pare invece doversi considerare che le somme indicate per AR E EF sono riferite entrambi alla somma del dovuto (per ciascun tributo) per i due immobili. Nella compilazione dell'F24 infatti non è verosimilmente possibile indicare la somma da pagare per ciascun immobile, bensì pare essere stata (correttamente) indicata la somma complessiva da pagare per AR e per EF per tutti gli immobili occupati dal versante.
Il fatto che la Concessionaria abbia informato via email la contribuente del proprio diverso avviso non vale a sanare l'errore interpretativo commesso, peraltro prontamente contestato dalla contribuente con lo stesso mezzo.
E' pertanto da ritenere che i versamenti di cui agli F24 datati 03.01.2022 e 13.05.2022 (recanti entrambi il numero di immobili "2") siano tutti e due da attribuire al pagamento AR E EF per il civico 2/A int. 9, ripetivamente per il secondo semestre 2021 dal 10.07 in poi e per il primo semestre 2022.
Quanto al periodo eventualmente scoperto del secondo semestre 2021 per il civico 2/A int. 6, per il quale non ci sarebbero stati (di conseguenza) versamenti, sarebbe stata corretta l'emissione di apposito avviso.
L'atto opposto va annullato.
Tanto ritenuto e considerato, l'appello della Concessionaria va respinto. Quanto alle spese, esse possono esere compensate, visto che la controversia origina dalla interpretazione di documenti e considerata la tenuità degli importi in contestazione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia respinge l'appello. Conferma -con motivazione parzialmente diversa- la sentenza di primo grado. Spese compensate.