Articolo 7 della Legge 22 dicembre 1980, n. 882
Articolo 6Articolo 8
Versione
28 dicembre 1980
Art. 7.
La pena pecuniaria per le violazioni previste dal primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 , e successive modificazioni, non si applica a carico del soggetto che ha chiesto piu' volte l'attribuzione del codice fiscale con gli stessi dati di identificazione, ne' a carico del soggetto cui sono stati attribuiti diversi numeri di codice fiscale a seguito di piu' richieste. In quest'ultimo caso la pena pecuniaria non si applica a condizione che il soggetto dichiari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari del Ministero delle finanze, di aver richiesto piu' volte l'attribuzione del numero di codice fiscale, indicando tutti i numeri attribuitigli.
Le pene pecuniarie per le violazioni previste dai commi dal secondo all'undicesimo del predetto articolo 13 non si applicano a condizione che il soggetto, se richiesto dall'ufficio competente, provveda ad eliminare la omissione o la inesattezza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa. Resta ferma l'efficacia degli atti e delle iscrizioni indicati nell'articolo 12, secondo comma, e nell'articolo 21, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 , come sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784 .
I soggetti in possesso di numero di codice fiscale provvisorio possono richiedere l'attribuzione del numero di codice definitivo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza applicazione di sanzioni.
Entrata in vigore il 28 dicembre 1980
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