Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/03/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, costituito dal giudice, dott. Luca Venditto, all'esito dell'udienza del 13/03/2025, tenutasi nelle forme sostitutive previste dall'art. 127 ter c.p.c.; vista l'ordinanza del 05/11/2024, con cui è stata, tra l'altro, fissata l'udienza per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate in data 05/03/2025 da parte attrice;
lette le note scritte depositate in data 11/03/2025 da parte convenuta;
pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6536 Cont. dell'anno 2018
TRA
- C.F./P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in via Roma n. 116 - Terracina
(LT) presso lo studio dell'avv. Fabio DE FELICE, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in via Pirandello n.
4 - Terracina (LT) presso lo studio degli avv.ti Ada
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: ripetizione indebito.
CONCLUSIONI: per parte attrice (note scritte del 05/03/2025): “Voglia Ill.mo
Tribunale adito, contraris reiectis: 1) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che ha indebitamente percepito da Controparte_1 Parte_1 la somma di € 1.399,32 oltre interessi quale quota dovuta all'erario dalla ricorrente
a titolo di ritenuta d'acconto da trattenersi sui compensi corrispostigli e per l'effetto, condannarlo alla ripetizione di detto indebito, oltre interessi e rivalutazione monetaria”; per parte convenuta (note scritte dell'11/03/2025): “Richiamati i precedenti scritti difensivi e le richieste ed eccezioni tutte ivi contenute, ivi compresa l'eccezione di inammissibile estensione del thema decidendum in ordine a fatti e circostanze non dedotti nel Ricorso introduttivo, operata da parte ricorrente nella memoria ex Art.
183 c.p.c. I termine, si riportano ai precedenti scritti difensivi ed alle conclusioni ivi contenute insistendo nell'accoglimento delle stesse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato telematicamente in data
27/11/2018, premesso che con decreto ingiuntivo n. 640/2015 le è Parte_1 stato ingiunto il pagamento di € 8.247,00 in favore di notificato Controparte_1
unitamente al precetto in data 27/10/2015 per la somma complessiva di € 9.647,83; che, avviata la procedura esecutiva (R.G. n. 31/2016), avente ad oggetto l'immobile della distinto in catasto terreni del Comune di San Felice Circeo Parte_1
al foglio 16, p.lla 677, ha provveduto al pagamento della somma dovuta di €
12.802,20, con conseguente formale rinuncia alla procedura esecutiva da parte del creditore;
che la somma corrisposta di cui alla fattura n. 34 del 01/10/2014, posto a fondamento del richiamato decreto ingiuntivo, risultava comprensiva della ritenuta d'acconto. Ritenuta d'acconto, dunque, nella prospettazione attorea, indebitamente incassata da , il quale, nonostante la bonaria richiesta di Controparte_1
restituzione, non ha provveduto alla ripetizione.
Dedotto il pagamento della somma di € 1.300,00 (oltre sanzioni pecuniarie per ravvedimento operoso pari ad € 99) dovuta all'ente impositore, stante l'omesso versamento di detta ritenuta da parte del resistente, e la mancata restituzione della somma da parte di quest'ultimo, ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Parte_1
Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare e dichiarare che ha indebitamente percepito da Controparte_1 [...] la somma di €. 1.399,32 oltre interessi quale quota dovuta all'erario Parte_1
dalla ricorrente a titolo di ritenuta d' acconto da trattenersi sui compensi corrispostigli e per l'effetto, condannarlo alla ripetizione di detto indebito, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2) Vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
1.1 Fissata con decreto udienza per la comparizione delle parti, con atto del
29/04/2019, si è costituito in giudizio , il quale ha preliminarmente Controparte_1 eccepito l'improcedibilità della domanda, trattandosi di materia soggetta al procedimento di negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del D. L. n.
132/2014, nonché il difetto di legittimazione passiva, atteso che la controversia è sorta in ragione di un'errata gestione dell'iter fiscale da parte della ricorrente, che avrebbe dovuto richiedere il pagamento all'ente che ha ricevuto le somme, vale a dire l'Agenzia delle Entrate.
Dedotta l'insussistenza dell'indebito lamentato, parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda proposta.
1.2 Esperito il procedimento di negoziazione assistita, all'udienza del
05/03/2020 è stato disposto il mutamento del rito, con assegnazione su istanza delle parti dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c..
Con ordinanza dell'11/01/2021 è stata ammessa la prova per interpello articolata da parte attrice.
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 05/11/2024, il neodesignato g.i. ha fissato per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza del 13/03/2025, contestualmente sostituita dal deposito di note scritte. Con ordinanza del 14/03/2025, il giudice si è riservato di provvedere ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
Va rilevato sulle modalità della presente decisione che l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 31/10/2024, n. 164, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile
e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata dispone che «3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n.
149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.»; che, ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies
c.p.c., «Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni», disposizione aggiunta dall'art. 3, comma 19, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149; che, in ragione di ciò, il giudice, come rilevato, con ordinanza del 14/03/2025, si è riservato di depositare la sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. In merito all'eccepito difetto di legittimazione passiva va osservato quanto segue.
Preliminarmente va operato un distinguo tra legittimazione passiva, che opera sul piano processuale, e la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa.
La questione relativa alla legittimazione si risolve nell'individuazione, dal punto vista attivo, del soggetto che può validamente esercitare l'azione e, dal lato passivo, del soggetto nei cui confronti l'azione può validamente essere esercitata.
Parte convenuta ha dedotto la propria estraneità al rapporto giuridico controverso, in quanto le doglianze di parte attrice deriverebbero da un'errata gestione dell'iter fiscale da parte della stessa con conseguente inopponibilità nei suoi confronti delle successive condotte fiscali e delle relative conseguenze, dovendo parte attrice agire nei confronti dell'Ente impositore che ha ricevuto le somme.
Tuttavia, nel presente giudizio, la società attrice ha agito ai fini della ripetizione della somma versata a titolo di acconto, non trattenuta alla fonte al momento del pagamento in favore del convenuto, che, pertanto, risulterebbe indebitamente percepita da quest'ultimo.
Si tratta, dunque, di questioni che non attengono alla legittimazione passiva bensì al merito della causa e alla fondatezza della pretesa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'eccezione sollevata è priva di fondamento e non merita, pertanto, accoglimento.
3. La domanda di parte attrice non può essere accolta per le ragioni di fatto e di diritto di seguito esposte.
La ha agito ai fini della ripetizione della somma di € Parte_1
1.399,32 versata, in qualità di sostituto d'imposta, al fisco a titolo di ritenuta d'acconto, non trattenuta alla fonte (mediante ritenuta d'acconto sul compenso corrisposto al sostituito convenuto per la prestazione svolta), ma versata successivamente all'erogazione dell'importo “lordo” indicato nella fattura n. 34 del
2014, posta a fondamento del decreto ingiuntivo n. 640/2015 non opposto (ove è stato ingiunto a di pagare la somma di € 8.247,20, senza tener conto Parte_1 della ritenuta d'acconto indicata nella fattura azionata).
Dedotto il carattere indebito della somma percepita da , Controparte_1
nella parte relativa all'imposta IRPEF sui compensi (non trattenuta alla fonte mediante ritenuta d'acconto), la società attrice ha agito ai fini della restituzione della somma indicata.
Va osservato come nel caso di specie, l'importo “lordo” (ovverosia senza operare la ritenuta d'acconto, poi versata) è stato corrisposto a seguito di provvedimento giudiziale (decreto ingiuntivo n. 640/15 non opposto).
Il pagamento del compenso, anche laddove determinato nell'ammontare da un provvedimento giudiziale, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di operare le ritenute di legge, come previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973 (“I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 15 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa”).
Pertanto, l'eventuale decurtazione delle somme liquidate nel provvedimento giudiziale, per effetto delle ritenute, non configura una condotta elusiva dello stesso trattandosi di obbligo gravante sul sostituto d'imposta.
3.1 Nel caso in esame, la società attrice ha corrisposto integralmente l'importo ingiunto (con conseguente estinzione della procedura esecutiva intrapresa dal creditore procedente, odierno convenuto), mediante assegni del 04/10/2017 e del
24/11/2017 (doc. 4 allegato al ricorso), senza, tuttavia, operare la ritenuta d'acconto, successivamente versata, in qualità di sostituto d'imposta, in data 05/07/2018 (doc. 6 allegato al ricorso).
Qualora il sostituto d'imposta, per tale intendendosi “chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso … Chi in forza di … legge è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, ha diritto di rivalsa” (cfr. art. 64 del d.P.R. n. 600/1973), non abbia operato, come avrebbe dovuto, le ritenute d'acconto, rimane obbligato, come già osservato, nei confronti del fisco, salvo il suo diritto di rivalersi nei riguardi del sostituito, la c.d. rivalsa successiva (Cass. civ., sez. V, 28/12/2017, n. 31028).
La controversia fra sostituto d'imposta e sostituito, avente ad oggetto la pretesa del primo di rivalersi delle somme versate al fisco a titolo di ritenuta d'acconto non detratta dagli importi erogati al secondo, non afferisce alla ripetizione di un indebito bensì all'esercizio di un diritto di rivalsa.
In via generale, per ragioni di semplificazione e speditezza nonché di sicura riscossione dei tributi unitamente ad una riduzione dell'evasione fiscale e all'estensione della responsabilità patrimoniale a favore del fisco, l'ordinamento, ai fini dell'adempimento dell'obbligazione tributaria, si avvale di soggetto diverso dal contribuente, denominato sostituto d'imposta, su cui grava un obbligo contributivo. Il meccanismo mediante il quale il sostituto procede al recupero dell'imposta o della ritenuta d'acconto versata 'per conto' del sostituito è la c.d. rivalsa, che può realizzarsi attraverso la ritenuta alla fonte (ritenuta a titolo di imposta o a titolo di acconto) o, in assenza di ritenuta, attraverso gli ordinari strumenti previsti dal codice civile.
Nell'ambito delle ritenute IRPEF effettuate a titolo d'acconto (ad esempio quelle operate dal datore di lavoro sulle somme corrisposte al lavoratore dipendente), soggetto passivo d'imposta è il sostituito e non il sostituto e, di norma, il rapporto fiscale intercorre tra il sostituito e il fisco, mentre il rapporto di rivalsa che corre tra il sostituto e il sostituito è un rapporto privatistico e non di diritto tributario (e per tale ragione la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le liti tra sostituto e sostituito appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non delle Commissioni tributarie, Cass. civ., sez. un., 26/06/2009, n. 15032).
Si tratta, invero, di un diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di natura privatistica cui è estraneo l'esercizio del potere impositivo proprio del rapporto tributario.
A differenza di quanto avviene nella sostituzione a titolo d'imposta, il sostituto, all'atto del pagamento della somma costituente reddito per il sostituito, opera la ritenuta cui è obbligato per legge, provvedendo a versarne l'importo all'ente impositore nei termini (entro il 16 del mese successivo a quello in cui ha corrisposto il compenso per la prestazione svolta) e secondo le modalità stabilite dalla legge.
Il sostituto deve altresì rilasciare apposita certificazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all' , Controparte_2 CP_3 attestante l'ammontare complessivo, tra l'altro, delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali (art. 4, comma 6 ter del d.P.R. n. 322/1998).
Tali certificazioni, che serve, dunque, per determinare l'imponibile da inserire nella dichiarazione dei redditi, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme sono state corrisposte, devono essere trasmesse ai soggetti interessati, vale a dire il sostituito (art. 4, comma 6 quater, del d.P.R. n. 322/1998) e all'Agenzia delle
Entrate (art. 4, comma 6 quinquies, del d.P.R. n. 322/1998). Atteso che la ritenuta a titolo d'acconto, in relazione al reddito su cui incide, non esaurisce gli obblighi tributari del sostituito, costituendo solo un acconto dell'IRPEF, che dovrà essere determinata nella dichiarazione dei redditi, il sostituito deve dichiarare tale reddito nella propria dichiarazione tributaria e conguagliare l'imposta dovuta. Nella liquidazione dell'imposta dovuta, il contribuente sostituito, se ha regolarmente subito la ritenuta, ne scomputa l'ammontare dall'imposta scaturente dalla dichiarazione (art. 22 del d.P.R. n. 917/1986).
A tal fine, è necessario che il sostituito sia edotto della ritenuta o del successivo pagamento effettuato dal sostituto d'imposta, in modo da evitare una doppia contribuzione.
Nel caso di specie, non risulta che la società attrice, ancorché abbia versato tardivamente l'imposta dovuta senza operare la ritenuta d'acconto, abbia inviato al convenuto la certificazione dell'importo corrisposto a titolo di acconto di cui all'art. 4, comma 6-quater, del d.P.R. n. 322/1998, il quale, come risulta dalla documentazione in atti (cfr. deposito del 19/01/2022 a seguito di ordine di esibizione), non ha scomputato in sede di dichiarazione relativa ai redditi del 2017 la ritenuta operata dall'odierna società attrice.
Ancorché ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta attestante la ritenuta operata non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta stessa con mezzi equipollenti, onde evitare un duplice prelievo. Si è evidenziato, in proposito, che l'attestato del sostituto
è prova tipica, ma non esclusiva, la cui assenza non è in grado di esporre il sostituito
a preclusioni difensive (Cass. 07/6/2017, n. 14138 e, tra le più recenti, Cass.
07/06/2022 n. 18179) L'attestazione del sostituto d'imposta costituisce, pertanto, per la sostituita prova tipica – ancorché non esclusiva – della ritenuta subita. (Cass. civ., sez. V, 03/08/2023, ord. n. 23666), nel caso in esame, la circostanza dell'omessa conoscenza dell'effettivo versamento dedotto da parte convenuta, non risulta contestata da parte attrice.
Risulta altresì che la certificazione all'Agenzia delle Entrate sia stata trasmessa dalla in data 29/10/2018, a fronte del pagamento Parte_1
avvenuto in data 05/07/2018. Pertanto, risulta effettuato un duplice prelievo, imputabile, in ragione di quanto sopra evidenziato, alla società attrice, la quale, dunque, non può agire in rivalsa nei confronti dell'odierno convenuto, che, diversamente, verserebbe due volte l'imposta dovuta.
A ciò si aggiunga che “in tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare
l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. sostituito)[…]Deve, dunque, affermarsi che il lavoratore, che si identifica con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso delle somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto ai richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d'imposta.”(Cass. civ., sez. V, 27/04/2021, n. 11050).
Sussiste, dunque, una legittimazione tanto del sostituto quanto del sostituito a richiedere il rimborso delle imposte versate a mezzo ritenuta o ad ogni modo versate al fisco in eccedenza.
Pertanto, la società attrice potrebbe recuperare la somma versata chiedendone il relativo rimborso, laddove sussistano i presupposti normativamente indicati.
Sebbene, dunque, nei rapporti tra sostituto e sostituito sussista un diritto di rivalsa del sostituto d'imposta, anche successiva, laddove quest'ultimo non effettui la ritenuta (d'imposta o d'acconto) ma versi ugualmente al fisco l'ammontare corrispondente (che, in tale ipotesi, può essere effettuata anche successivamente a titolo di regresso secondo le normali azioni civilistiche), qualora si verifichi un duplice prelievo per condotta imputabile al sostituto d'imposta, la rivalsa non può operare.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
4. In applicazione del criterio del disputatum, alla stregua del quale il valore della causa è pari alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata e a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta (così da ultimo Cass. civ., sez. VI, ord., 30/11/2022, n. 35195), le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, come aggiornati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 1,100,01 ed €
5.200,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del tenore delle difese svolte) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in € 1.276,00 per compenso al difensore, oltre Controparte_1
rimborso delle spese generali nella percentuale del 15%, IVA e CPA nella misura di legge.
Latina, lì 13/03/2025
Il giudice
Luca Venditto