Art. 13. (( (Abrogazione delle disposizioni che prevedono il riconoscimento o autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni e per acquistare beni stabili). )) (( 1. L' articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218 , sono abrogati. Sono altresi' abrogati l' articolo 600, il quarto comma dell' articolo 782 e l' articolo 786 del codice civile , nonche' le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte di persone giuridiche, ovvero il riconoscimento o autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ))
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ))