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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 5254/2021 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Sorgi ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, P.zza Amendola n.31, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in CP_1
Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, CP_1
con l'avv. Maria Grazia Sparacino che lo rappresenta e difende giusta procura indicata in atti.
- resistente -
Oggetto: Riliquidazione pensione e corresponsione TFS.
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 30 ottobre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contradditorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso :
1 ❖ Rigetta la domanda di riliquidazione della pensione n. 50350866 e del a seguito del rinnovo del CCNL per il periodo 2016-2018.
❖ Dichiara il diritto di a percepire il TFS e, conseguentemente Parte_1
condanna l' a erogare l'importo dovuto a tale titolo, nella misura prevista, CP_1
previa detrazione delle somme spettanti ad a seguito della sentenza n. CP_3
3840/2023 dell'11 agosto 2023 emessa dal Tribunale di Palermo (sezione VI civ.) nel giudizio di opposizione ex art 615 cpc recante n. RG 6671/2020.
❖ Compensa integralmente le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.6.2021 il ricorrente, come in epigrafe indicato, dopo aver premesso:
- d'aver prestato servizio prestato presso il Controparte_4
fino al 20.11.2018 anno di cessazione del rapporto di lavoro per
[...]
infermità non dipendente da causa di servizio;
- d'aver ricevuto in data 06.05.2019 comunicazione dall' con la quale gli veniva CP_1
conferita la pensione diretta di inabilità n. 50350866, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 21.11.2018;
- d'aver presentato in data 04.12.2019 ricorso amministrativo chiedendo la riliquidazione della pensione definitiva n. 50350866;
- di non aver avuto riscontro alcuno;
- di trovarsi costretto stante il lungo lasso di tempo trascorso (oltre 24 mesi) a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere i propri diritti;
conveniva in giudizio l' innanzi a questo tribunale per ivi sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che il Sig. è titolare della Parte_1
pensione n. 50350866; accertare e dichiarare che al Sig. non è stato Parte_1
liquidato il TFS;
accertare e dichiarare, poi, che il Sig. ha diritto alla Parte_1
riliquidazione della propria pensione e del Tfs a seguito del rinnovo del CCNL per il periodo 2016-2018; conseguentemente condannare l' alla liquidazione del TFS e alla CP_1
conseguente riliquidazione della pensione con il pagamento di eventuali differenze dovute
a titolo di arretrati in favore del Giunta oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria” col favore delle spese di lite. 2 Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando CP_1
la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto eccependo, in particolare:
1. il difetto di giurisdizione, rientrando la fattispecie nella giurisdizione della Corte dei
Conti;
2. l'improponibilità del ricorso per mancanza di domanda amministrativa;
3. l'inammissibilità della domanda per mancanza di elementi identificativi per la riliquidazione della pensione e del TFS alla luce del CCNL 2016-2018, in assenza dell'aggiornamento dei dati necessari per la riliquidazione;
4. l'intervenuta liquidazione del TFS con valuta 08/11/2019 non erogata stante il pignoramento presso terzi notificato da (per debiti pregressi verso l'ente CP_3
riscossore), con vincolo di accantonamento dell'importo pignorato.
La causa, disposta l'audizione del funzionario responsabile della pratica e istruita documentalmente, assunta in riserva all'udienza del 30 ottobre 2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso merita di essere accolto solo parzialmente.
Anzitutto va disattesa la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione in quanto la domanda formulata contiene un petitum sostanziale che concerne la richiesta riliquidazione della pensione a seguito degli incrementi contrattuali stipendiali 2016-2018 per coloro che sono andati in pensione nel periodo di vigenza del CCNL 2016-2018 (che attengono strettamente al rapporto lavorativo).
Ciò premesso, com'è ben noto il trattamento di fine servizio (TFS) è una indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro, ai dipendenti pubblici statali assunti prima del
1° gennaio 2001 che, rispetto al TFR (che ha natura contributiva), ha carattere non solo di salario differito (natura retributiva), ma ha anche carattere previdenziale.
Infatti, mentre nel TFS l'accantonamento è a carico del datore di lavoro e si calcola sull'ultima retribuzione integralmente percepita, nel TFR i contributi previdenziali vengono versati in percentuale maggiore dal datore di lavoro e per una percentuale minore dal dipendente e non ha alcun rapporto con la retribuzione in essere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
3 Orbene, nel caso in esame, in assenza di valida documentazione che era onere di parte ricorrente allegare, la domanda di riliquidazione della pensione e, conseguentemente, del
TFS va rigettata.
Infatti, se è certamente vero che, alla luce della previsione dell'articolo 87 CCNL
2016-2018, coloro che sono andati in pensione a partire dall' 1/1/2016, stante la definitiva sottoscrizione del CCNL avvenuta il 19/12/2019, hanno diritto a vedersi adeguato sia il trattamento pensionistico in ragione degli aumenti contrattuali e alle scadenze previste dallo stesso CCNL sia il TFS (in relazione alle sole quote di incrementi stipendiali maturati alla data di cessazione dal servizio) è altrettanto vero che non compete in modo autonomo all'ente previdenziale provvedere alla riliquidazione in quanto è obbligo dell'ufficio del personale dell'amministrazione datrice di lavoro provvedere a comunicare all' i CP_1
nuovi valori delle voci retributive.
Né emerge dalla documentazione versata in atti che il ricorrente abbia provveduto a richiedere all'Amministrazione se e quando siano state effettuate le comunicazioni all'ente previdenziale, in quanto solo successivamente a detta comunicazione è possibile sollecitare l' provinciale ad adempiere alla riliquidazione. CP_1
Per quanto riguarda invece la liquidazione del TFS, il funzionario dell'istituto (
[...]
), la cui audizione è stata disposta ex art 421 cpc da questo giudice, CP_5 all'udienza del 5.10.2022 riferiva: “ [..]Premesso che il Giunta ha aderito al fondo di previdenza complementare, dalla data di adesione cambia il regime nel senso che il TFR è costituito da due parti;
una prima il TFS maturato dalla data di assunzione fino alla data di adesione al fondo di previdenza complementare del 2008 (15.5.2008); una seconda dall'adesione al fondo complementare fino alla cessazione dal servizio. In base a ciò, è stata liquidata la somma lorda di euro 33.434,40 a titolo di TFR di spettanza dell' (la CP_1
residua parte va pagata dal fondo complementare) e TFS. In base al disposto di cui all'art. 48 bis dpr 602/73 – blocco dei pagamenti – si è provveduto, trattandosi di somme superiori ai 5.000,00 a sospendere un quinto del pagamento. Successivamente (in data
13.8.2019) l'istituto ha ricevuto da parte dell'ente riscossore l'ordine di pagamento in proprio favore delle somme dovute dal Giunta. In data 7.1.2020, Controparte_6 comunicava all'istituto che la procedura esecutiva a carico del Giunta era stata sospesa da Tribunale a seguito di giudizio di opposizione agli atti esecutivi con l'ordine di
4 trattenere le somme accantonate fino a nuova comunicazione. In data 27.1.2022 l'istituto chiedeva a notizie in ordine alla pratica e in data 7.2.2022 l'ente Controparte_6
riscossore riferiva che il procedimento era ancora pendente con udienza fissata nel marzo
2022. Da allora più nessuna comunicazione è arrivata [..]”.
Orbene, emerge ex actis che:
1. il giudizio di opposizione agli atti esecutivi recante n. RG 6671/2020 si è concluso con sentenza n. 3840/2023 dell'11 agosto 2023 emessa dal Tribunale di Palermo, sezione VI civ, nel giudizio di opposizione ex art 615 cpc. che ha fondamentalmente rigettato l'opposizione (fatta eccezione per una cartella - n. 29620050002282150 - peraltro neppure inserita nell'atto di pignoramento presso terzi);
2. il totale del credito vantato da è di euro 9.230,88; CP_3
3. l'ente previdenziale ha liquidato la somma lorda di euro 33.434,40 a titolo di TFR di spettanza dell' e TFS secondo quanto riferito dal funzionario (ma non v'è alcuna CP_1
documentazione in atti al riguardo).
Conseguentemente, ribadito il diritto del Giunta ad ottenere l'erogazione del TFS, non potendo questo giudice in base alla documentazione depositata dalle parti, individuare con certezza né la somma spettante a titolo di TFS né la somma concretamente dovuta dall' (quale terzo pignorato) ad l'ente previdenziale dovrà essere condannato CP_1 CP_3
a erogare l'importo dovuto per il Trattamento di Fine Servizio, nella misura allo stato prevista (in assenza di indici e parametri per la riliquidazione), previa detrazione delle somme spettanti ad a seguito della sentenza n. 3840/2023 . CP_3
In considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso e della peculiarità delle questioni trattate, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 30 ottobre
2024
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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