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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 10/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 858 R.G. dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), nata a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
domiciliata in Teggiano (Sa) alla via Prato n. 75, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Stefania Parrella ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sala Consilina (Sa) alla via Mezzacapo n. 61,
- ricorrente -
E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente CP_1 C.F._2 in Teggiano (Sa) alla via Vecchia n.48, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.
Giovanni De Paola ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Teggiano (Sa) alla via
Salici Bonetti n. 16,
- resistente –
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro. avente ad oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 13.05.2025.
Il P.M. in data 31.05.2025 nulla ha opposto.
pagina 1 di 9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.09.2024 ha premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Teggiano (Sa) il 31.08.2006 e dal quale sono CP_1
Per_ nati due figli, il 24.04.2010 a Potenza e il 16.01.2014 a Polla (Sa); che in data Per_1
20.12.2022 i coniugi, previo accordo di separazione personale a mezzo di negoziazione assistita, hanno chiesto e ottenuto in data 12.01.2023 dal Procuratore della Repubblica presso gli affari civili del Tribunale di Lagonegro, l'autorizzazione a vivere separati alle seguenti condizioni: “1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto;
2. i coniugi avevano posto la residenza in Teggiano (SA) alla Via Vecchia n. 48; 3. La signora ha già Pt_1
provveduto a trasferire la propria residenza presso altra abitazione, sita in Teggiano alla via
Prato n. 75; 4. Il sig. è dipendente della soc. QUI Discount s.p.a. e la sig.ra è CP_1 Pt_1 dipendente dell'ASL Salerno, per cui entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e Per pertanto non v'è alcun assegno di mantenimento né obbligo tra le parti;
5. I figli e Per_1
vengono affidati ad entrambi i genitori con affidamento condiviso e con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre sig. . Sul punto si precisa che detta scelta è stata dettata CP_1 dall'attività lavorativa della sig.ra che essendo medico anestetista presso l'Ospedale di Pt_1
Polla svolge turni serrati e reperibilità.
6. La sig.ra potrà vedere i figli ogni qual volta Pt_1
vorrà compatibilmente con gli impegni propri e quelli scolastici dei minori ed in ogni caso la sig.ra potrà e dovrà tenere con sé i figli: f.1) nei fine settimana alternati dal sabato Pt_1
mattina alla domenica sera;
f.2) durante il periodo natalizio alternandosi con il sig. per CP_1
le singole festività dei giorni 24/25/26/31 dicembre 01/06 gennaio;
f.3) durante le vacanze pasquali alternandoli con il sig. per le singole festività della Domenica Pasquale e del CP_1
Lunedì in Albis;
f.4) durante ogni altra festa nazionale (a titolo esemplificativo: 01-02 novembre;
08 dicembre;
25 aprile;
01 maggio;
02 giugno) alternandosi con il signor;
f. 5) durante CP_1
il periodo estivo per una settimana consecutiva nel mese di giugno, luglio e agosto da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
7. La sig.ra corrisponderà al sig. Pt_1 CP_1 quale contributo per il mantenimento dei minori la somma di € 250,00 mensile, per ogni figlio
(per la complessiva somma di € 500,00) entro il giorno 05 di ogni mese da versarsi sul conto corrente bancario intestato al sig. aperto presso la Banca MontePruno di Rosciano, fil. CP_1
di Pantano avente Iban [...];
8. Il signor e la signora CP_1
parteciperanno ognuno al 50% per tutte le spese extra-ordinarie quali – a titolo Pt_1
pagina 2 di 9 meramente esemplificativo – spese scolastiche, spese universitarie, (tasse – alloggio e quanto altro necessario), eventuali corsi di potenziamento in base ai diversi livelli scolastici raggiunti dai figli, vacanze trascorse autonomamente senza genitori;
spese sportive relative all'iscrizione ai corsi e all'acquisto dell'attrezzatura necessaria;
sppese medico-sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese relative all'organizzazione di eventi, ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli (prima comunione, diciottesimo, laurea) e comunque secondo il protocollo del CNF attraverso le Linee Guida approvate nel 2017; 9. Per quanto riguarda la
Per casa coniugale i coniugi concordano che la stessa verrà destinata ai due figli e , Per_1
anche qualora il sig. dovesse avere altri figli;
10. I coniugi si prestano il reciproco CP_1 consenso al rilascio dei passaporti e di carata di identità valida per l'espatrio”; che in data
17.01.2023 detto accordo è stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Teggiano
(Sa) al n. 5, P.2, S. C, anno 2023; che sono trascorsi oltre sei mesi dal 12.01.2023 allorquando hanno ottenuto l'autorizzazione a vivere separati e da allora non vi è stata alcuna riconciliazione;
che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto in tutto o in parte le medesime domande con il presente giudizio o domande a esse connesse.
Su tali premesse ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare, ai sensi dell'art.3 n. 2, lett. b), Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il Signor ordinando all'Ufficiale dello stato Pt_1 CP_1 civile competente di procedere a annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, secondo le condizioni di cui all'accordo di separazione più sopra trascritto e all'allegato piano genitoriale;
c) assegnare la casa coniugale, sita in Teggiano alla via Vecchia n. 48 al Sig. ; d) stabilire a carico della Sig.ra un assegno di CP_1 Pt_1
mantenimento in favore di ciascun figlio minore pari ad euro 250,00 mensili, con la previsione di
CP_ adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall' oltre il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche documentate e comunque secondo il protocollo del CNF attraverso le linee Guida approvate nel 2017; Vinte le spese di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 19.12.2024 si è costituito il CP_1
quale, pur aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha dedotto che quale genitore collocatario si è occupato in maniera quasi esclusiva dell'accudimento dei figli Per_
e i quali sono ragazzi tranquilli e frequentano proficuamente le scuole del grado Per_1
pagina 3 di 9 mentre la , sebbene abbia corrisposto il mantenimento, ha esercitato in modo discontinuo e Pt_1
saltuario il diritto di visita trascorrendo con la prole intervalli di tempi limitati il più delle volte presso l'abitazione della nonna materna;
che, tra l'altro, il diritto di visita mal si concilia con la volontà della la quale, benché presta l'attività lavorativa all'Ospedale di Polla, distante 15 Pt_1
km da Teggiano, ha stabilito la residenza in Picerno (Pz) a circa 70 km dalla residenza dei minori;
inoltre, ha proposto domanda riconvenzionale al fine di ottenere la somma di euro 750,00
a titolo di mantenimento per ciascun figlio, sia per le condizioni economiche e reddituali godute dalla , notevolmente superiori rispetto a quelle del resistente, sia per le condizioni Pt_1
economiche godute dai figli nel periodo di convivenza con entrambi i genitori, nonché per le mutate esigenze dei figli legate alla loro crescita e al maggior tempo di permanenza con il genitore collocatario rispetto al minor contributo diretto del genitore non collocatario;
che all'epoca della separazione aveva 12 anni mentre oggi ne ha 14 e frequenta il secondo Per_1
Per_ anno del liceo Pomponio Leto di Teggiano, aveva 9 anni e oggi ne ha 11 e frequenta la seconda media presso l'Istituto Comprensivo di Teggiano;
che il resistente è impiegato, quale referente di punto presso il supermercato Gruppo GDA nel comune di Paterno (Pz), distante dalla residenza di circa 50 km e percepisce un stipendio mensile di euro 1.500,00 su cui gravano varie spese;
che invece la è medico anestesista presso l'ospedale di Polla con un reddito di euro Pt_1
124.526,67 per il 2023, euro 117.050,89 per l'anno 2022 ed euro 133.404,69 per il 2021.
Tanto premesso ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) Pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli art. 2 e 3 comma 3 lett. b della L. 01.12.70 n. 898, come modificato dlla L. 74/87, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Teggiano il giorno 31.08.2006 tra i sigg.ri e trascritto negli atto di matrimonio del Comune di Parte_2 CP_1
Teggiano, al n. 25 – Parte 2 – Serie A – dell'anno 2006 e, conseguentemente, ordinare l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teggiano di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 numero 396; 2) Confermare Per l'affidamento condiviso dei figli minori, e , ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso l'abitazione del padre, sig. , secondo le condizioni di cui CP_1 all'allegato piano genitoriale (all.07); 3) In via via riconvenzionale, disporre a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere mensilmente, a titolo di mantenimento, in Parte_1
favore di ciascun dei due figli minori, la somma pro-capite non inferiore ad Euro 750,00 mensili ovvero di altra maggiore/diversa somma che sarà meglio quantificata in corso di causa da pagina 4 di 9 versarsi, entro il giorno 05 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente del sig.
aperto presso la Banca MontePruno di Rosciano, filiale di Pantano, IBAN: CP_1
[...] con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat oltre il 50% delle spese straordinarie mediche scolastiche documentate e comunque secondo il protocollo del del CNF attraverso le linee Guida approvate nel 2017; 4) Assegnare, quale genitore collocatario, al sig. la casa CP_1
coniugale di sua proprietà sita in Teggiano alla via Vecchia n. 48; 5) Con vittoria di spese e onorario”.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., depositata il 31.12.2024, , previa Parte_1
opposizione alla domanda riconvenzionale proposta da perché nulla è mutato CP_1
nelle condizioni di vita del , ha contestato quanto dedotto da parte resistente precisando CP_1
che il collocamento dei minori presso il padre è stato deciso per i turni, anche di reperibilità, da ella esercitati e di avere fissato stabilmente il domicilio in Teggiano, a pochi metri dall'abitazione familiare;
infine si è riportata alle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo.
Con memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., depositata il 9.01.2025, , quale genitore CP_1
Per_ collocatario dei minori e , ha insistito per l'accoglimento della domanda Per_1
riconvenzionale della somma di euro 750,00 a titolo di mantenimento per ciascun figlio.
All'udienza del 21.01.2025 i procuratori hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo e hanno chiesto rinvio per la comparizione dei coniugi.
All'udienza del 13.05.2025, le parti sono comparse personalmente e hanno dichiarato di volere divorziare alle condizioni concordate riportate nell'accordo già sottoscritto il 17.01.2025 e depositato telematicamente il 20.01.2025.
La causa, quindi, è stata rimessa al collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al PM per il parere di competenza.
Il P.M. in data 31.05.2025 nulla ha opposto.
2. La domanda è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre sei mesi dalla convenzione di negoziazione assistita per separazione personale dei coniugi sottoscritta innanzi ai rispettivi procuratori e depositata il 20.12.2022, nel procedimento iscritto al n. 47/2020, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lagonegro, con nulla osta del P.M. del 5.01.2023 (dep. il pagina 5 di 9 12.01.2023) e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
D'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa (tra le altre il deposito della convenzione congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio), si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi è definitivamente venuta meno e non possa dunque ricostituirsi.
Devono essere quindi eseguite le formalità prescritte dalla legge
3. In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale prende atto dell'accordo intervenuto tra i coniugi, debitamente sottoscritto in data 17.01.2025, depositato telematicamente il 20.01.2025, nonché confermato personalmente dai medesimi all'udienza del 13.05.2025 con la precisazione al Per_ punto 5), che il versamento del mantenimento per i due figli, e , da parte della Per_1
verrà eseguito in favore del . Pt_1 CP_1
L'accordo prevede le seguenti condizioni:
“1) I sigg. e vivranno separati ciascuno impegnandosi a Parte_2 CP_1 tenere verso l'altro rapporti personali corretti e a prestare cura verso la prole, contribuendo alla sua crescita con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa;
2) la casa coniugale rimarrà assegnata al sig. , essendone proprietario;
CP_1
3) i figli e saranno affidati ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_3 Per_1
congiuntamente la potestà genitoriale, con residenza dei minori e collocamento prevalente presso il padre;
4) la sig.ra potrà frequentare e tenere i figli con sé tutte le volte che ne faccia richiesta, Pt_1 salvo diverso accordo con il sig. nell'interesse dei su indicati figli e, compatibilmente, CP_1
con le loro esigenze scolastiche, ricreative, sportive ed, in ogni caso, secondo il piano genitoriale dalla stessa depositato unitamente al ricorso introduttivo del presente giudizio che prevede:
FINE SETTIMANA: fine settimana alternati, presso la madre dal venerdì sera alle ore 19.00 alla domenica sera dopo cena ore 21.30; VACANZE ESTIVE: da concordarsi entro il 15 giugno di ogni anno, i figli minori trascorreranno una settimana continuativa con ciascun genitore, sia nel mese di luglio che ad agosto;
VACANZE INVERNALI: no VACANZE NATALIZIE: durante il
Per periodo natalizio i figli minori e trascorreranno, alternando le singole festività dei Per_1
giorni 24/25/26/31 dicembre 01/06 gennaio con ciascun genitore;
VACANZE PASQUALI:
Per durante le vacanze pasquali i figli minori e trascorreranno, alternando le singole Per_1
pagina 6 di 9 festività della Domenica Pasquale e del Lunedi in presso ciascun genitore;
FESTIVITA': Per_4
durante ogni altra festa nazionale (a titolo esemplificativo 01-02 novembre, 08 dicembre, 25 Per aprile, 01 maggio, 02 giugno) i figli minori e , la trascorreranno alternandola con Per_1
ciascun genitore.
5) la sig.ra contribuirà al mantenimento della prole a mezzo di un versamento mensile pari Pt_1 ad € 450/00 (€uroquattrocentocinquanta,00) in favore di ciascun figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, nonché al 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli, previamente concordate ed opportunamente documentate che esemplificativamente secondo il protocollo regolamentare vigente si sintetizzano: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) consigliata dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio,
pagina 7 di 9 grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (incluso di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.). In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
6) i Sigg.ri e concordano che l'assegno unico spettante per ciascun figlio, Pt_1 CP_1
attualmente erogato, nella misura del 100%, in favore del genitore collocatario, sig. CP_1
, continuerà ad essere a questi attribuito nella stessa misura”.
[...]
Ciò posto, in ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale preso atto della volontà dei coniugi, non risultando gli accordi contrari a norma imperativa e rispondendo agli interessi della prole, provvede in modo conforme nei termini di cui al dispositivo.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme al suo interesse.
4. Ricorrono giusti motivi, vista la natura della causa e le conclusioni congiunte, per dichiarare compensate tra le parti le spese processuali stante l'accordo raggiunto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero, contrariis reiectis, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 31.08.2006, in
Teggiano (Sa), tra , nato a [...] [...] e , CP_1 Parte_1 nata a [...] l'[...];
pagina 8 di 9 ➢ affida i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_5 Per_1
residenza privilegiata presso il padre;
disciplina il diritto-dovere di visita della madre nei termini di cui in parte motiva;
➢ assegna la casa familiare a;
CP_1
➢ pone a carico di quale contributo al mantenimento dei due figli Parte_1
l'importo mensile di euro 450,00 per ciascun figlio;
il suddetto assegno dovrà essere versato a entro il giorno 5 di ciascun mese;
CP_1
➢ pone altresì a carico di il pagamento del 50 % delle spese straordinarie Parte_1
nei termini concordati tra le parti e indicati in parte motiva;
➢ manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato civile competente per le annotazioni ai sensi dell'art. 5 della L. 898/70 e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (atto n. 25, Parte II, Serie
A, reg. atti matrimonio anno 2006 del Comune di Teggiano);
➢ dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d.
Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.06.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott. Maurizio Ferrara dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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