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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4753/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 4753/2025 V.G.
promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. BELOTTI
SILVIA;
per l'adozione di
(C.F. ), nata il [...] in [...] e Testimone_1 C.F._2
residente in [...];
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI:
per l'adottando, come da conclusioni precisate all'udienza del 7.10.2025;
per il Pubblico Ministero, parere favorevole.
1 La domanda avanzata da , per l'adozione di è Parte_1 Testimone_1
fondata e va accolta.
Sussistono nel caso di specie i presupposti ex art. 291 ss. c.c., quale risultante a seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 19 maggio 1988, n. 557, per farsi luogo alla richiesta di adozione:
l'adottante, , nato il [...] in [...], ha i requisiti d'età Parte_1
previsti dalla citata norma, anche in relazione a quella dell'adottanda, Testimone_1
nata il [...] in [...]; l'adottante non ha discendenti legittimi;
la madre dell'adottanda
, in udienza, ha dichiarato il proprio assenso Persona_1
all'adozione; il padre biologico dell'adottanda Persona_2
è deceduto il 7.01.2008.
In udienza, sia , che hanno confermato la volontà Parte_1 Testimone_1 di farsi luogo all'adozione e di essere consapevoli delle relative conseguenze.
In particolare, ha dichiarato: “io voglio adottare la signora perchè lei è Parte_1 Tes_1 sempre stata con noi da quando aveva quasi 7 anni e l'ho sempre trattata come una figlia, l'ho sempre considerata come la mia prima figlia, poi sono nati gli altri due. Volevo ufficializzare la cosa perchè di fatto è come se fossimo già padre e figlia” (v. verbale udienza 7.10.2025). ha dichiarato: “il signor è come se fosse già mio padre;
mi ha Testimone_1 Pt_1
cresciuto lui. con il mio padre biologico non ho praticamente avuto nessun rapporto;
peraltro è deceduto dal 2008. Io sono pronta e vorrei prendermi cura del signor (v. verbale udienza Pt_1
7.10.2025).
A ciò si aggiunga, che le verifiche disposte a mezzo della Questura di Bergamo hanno consentito di evidenziare la convenienza dell'adozione per l'adottanda non essendo emersi precedenti penali e/o di polizia a carico dell'adottante.
In udienza, , in qualità di madre dell'adottanda, Persona_1 ha dichiarato “io presto il consenso all'adozione perchè sono tantissimi anni che siamo insieme e loro due hanno per me un rapporto genitoriale;
si è sempre preso cura e ha cresciuto mia figlia ocme Pt_1
un padre. Mia figlia lo considera parimenti come un padre. Io e abbiamo avuto altri due figli. Pt_1 il padre biologico di praticamente non c'è mai stato” (v. verbale udienza 7.10.2025). Tes_1
Non è stato, invece, possibile acquisire il consenso del padre naturale dell'adottanda, perché deceduto.
Alla luce di quanto sopra esposto, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, il Collegio ritiene che possa farsi luogo all'adozione
Quanto alla domanda di sostituzione del cognome proposta dal ricorrente, il Collegio ritiene di non poter accogliere tale istanza, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 53 del 18 aprile 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299,
2 comma 1, c.c., sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia con riferimento agli artt. 2 e 3, comma 1, della
Costituzione.
Come noto, la questione sottoposta al Giudice delle leggi concerneva la legittimità dell'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire – invece che aggiungere o anteporre – il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiorenne, pur in presenza di un consenso espresso da entrambi in tal senso, e in assenza di opposizione dei genitori biologici, ovvero nei casi in cui questi non possano esprimersi per morte o altra causa, qualora sia accertato che, successivamente al provvedimento di affidamento, essi siano venuti meno in modo grave, continuativo e ingiustificato ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. La Corte, dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in tema di tutela del diritto all'identità personale anche con riferimento al disposto dell'art. 299 c.c., in ragione della funzione identificativa e identitaria del cognome, ha osservato che “La duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale, rende, infatti, non irragionevole la scelta legislativa di escludere, con l'art. 299, primo comma, cod. civ., la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell'adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale”.
La Consulta ha poi richiamato le precedenti decisioni n. 120 del 2001 e n. 268 del 2002: la prima, che aveva ravvisato una possibile lesione dell'identità personale dell'adottato maggiorenne nel caso di
“soppressione del segno distintivo” rappresentato dal cognome originario;
la seconda, che aveva escluso l'illegittimità costituzionale del rinvio operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente di assumere, nell'adozione in casi particolari, il solo cognome dell'adottante, sebbene, in tale eventualità, per il minore, la costruzione dell'identità personale intorno all'originario cognome sia per definizione meno consolidata di quella che si riscontra nel caso del maggiore d'età.
Come chiarisce la stessa Corte “Perno di tale decisione è stata la tutela dell'originario cognome del minore quale «tratto essenziale della [...] identità personale», da cui si è dedotta la non irragionevolezza della scelta di preservare «il legame del minore col proprio passato e, perciò, con la sua identità personale come essa è stata ed è conosciuta nell'ambiente sociale di cui egli è, e deve continuare ad essere, parte». Un tale rilievo vale, evidentemente, tanto più nel caso dell'adottato maggiore d'età. Vero è che nella prospettazione del rimettente la sostituzione del cognome dell'adottato con quello dell'adottante richiederebbe, similmente a quanto previsto dalla sentenza n.
135 del 2023, un consenso all'adozione favorevole al prodursi del peculiare effetto riguardante il cognome. Sennonché, nel caso deciso con la sentenza n. 135 del 2023, il consenso dell'adottato è espressione dell'esigenza di dare maggior risalto al suo originario cognome, in quanto segno distintivo
3 dell'identità personale, e il consenso dell'adottante sottende una mera condivisione di detta esigenza, che, comunque, non sacrifica l'interesse a trasmettere anche il suo cognome. Di contro, nel caso della prospettata sostituzione del cognome dell'adottato, quest'ultimo dovrebbe far valere un interesse alla cancellazione del suo stesso cognome, il che lo espone al rischio di subire condizionamenti da parte dell'adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l'adozione civile apporta all'adottato sul piano successorio. Non può, dunque, ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di garantire, in via di automatismo, il mantenimento del cognome originario dell'adottato, a latere di quello dell'adottante”.
La ratio della decisione si rinviene, dunque, nella natura dell'interesse sotteso all'istanza di cancellazione del proprio cognome, che la Corte ritiene non coerente con la funzione dell'istituto. Essa osserva infatti che l'evoluzione dell'adozione di maggiorenne – riconosciuta e valorizzata anche dalla giurisprudenza costituzionale – non può tradursi in una perdita di autonomia dell'istituto stesso, il quale, accanto alla funzione originaria di “procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem)”, svolge oggi anche funzioni di tipo solidaristico (cfr. sentt. n.
135 del 2023 e n. 5 del 2024). In tale prospettiva, restano estranee all'adozione le valutazioni che attengono all'interesse, del tutto peculiare, di chi voglia cancellare il cognome che ha rappresentato a lungo un segno della propria identità, ma che oggi evoca, per l'interessato, una memoria pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono.
Un simile interesse – precisa la Corte – essendo tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona che quel cognome ha portato, non può trovare tutela nell'ambito del giudizio di adozione, ma in altre previsioni dell'ordinamento, e precisamente nell'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui “[s]alvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque [...] vuole cambiare il cognome, anche perché [...] rivela l'origine naturale [...], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il Collegio, aderendo all'impostazione interpretativa fornita dalla Corte costituzionale, rigetta la domanda di sostituzione del cognome avanzata dall'adottando e dispone che il cognome venga anteposto, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.c. Pt_1
Stante il tenore della presente causa, di volontaria giurisdizione, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili e resteranno a carico della parte che le ha anticipate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
4 dispone farsi luogo all'adozione da parte di la Parte_2
quale aggiungerà il cognome dell'adottante e lo anteporrà al proprio in modo da chiamarsi
[...]
Parte_2
dichiara le spese di lite irripetibili.
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo 4753/2025 V.G.
promossa da:
(C.F. ), nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'avv. BELOTTI
SILVIA;
per l'adozione di
(C.F. ), nata il [...] in [...] e Testimone_1 C.F._2
residente in [...];
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI:
per l'adottando, come da conclusioni precisate all'udienza del 7.10.2025;
per il Pubblico Ministero, parere favorevole.
1 La domanda avanzata da , per l'adozione di è Parte_1 Testimone_1
fondata e va accolta.
Sussistono nel caso di specie i presupposti ex art. 291 ss. c.c., quale risultante a seguito della pronuncia della Corte costituzionale del 19 maggio 1988, n. 557, per farsi luogo alla richiesta di adozione:
l'adottante, , nato il [...] in [...], ha i requisiti d'età Parte_1
previsti dalla citata norma, anche in relazione a quella dell'adottanda, Testimone_1
nata il [...] in [...]; l'adottante non ha discendenti legittimi;
la madre dell'adottanda
, in udienza, ha dichiarato il proprio assenso Persona_1
all'adozione; il padre biologico dell'adottanda Persona_2
è deceduto il 7.01.2008.
In udienza, sia , che hanno confermato la volontà Parte_1 Testimone_1 di farsi luogo all'adozione e di essere consapevoli delle relative conseguenze.
In particolare, ha dichiarato: “io voglio adottare la signora perchè lei è Parte_1 Tes_1 sempre stata con noi da quando aveva quasi 7 anni e l'ho sempre trattata come una figlia, l'ho sempre considerata come la mia prima figlia, poi sono nati gli altri due. Volevo ufficializzare la cosa perchè di fatto è come se fossimo già padre e figlia” (v. verbale udienza 7.10.2025). ha dichiarato: “il signor è come se fosse già mio padre;
mi ha Testimone_1 Pt_1
cresciuto lui. con il mio padre biologico non ho praticamente avuto nessun rapporto;
peraltro è deceduto dal 2008. Io sono pronta e vorrei prendermi cura del signor (v. verbale udienza Pt_1
7.10.2025).
A ciò si aggiunga, che le verifiche disposte a mezzo della Questura di Bergamo hanno consentito di evidenziare la convenienza dell'adozione per l'adottanda non essendo emersi precedenti penali e/o di polizia a carico dell'adottante.
In udienza, , in qualità di madre dell'adottanda, Persona_1 ha dichiarato “io presto il consenso all'adozione perchè sono tantissimi anni che siamo insieme e loro due hanno per me un rapporto genitoriale;
si è sempre preso cura e ha cresciuto mia figlia ocme Pt_1
un padre. Mia figlia lo considera parimenti come un padre. Io e abbiamo avuto altri due figli. Pt_1 il padre biologico di praticamente non c'è mai stato” (v. verbale udienza 7.10.2025). Tes_1
Non è stato, invece, possibile acquisire il consenso del padre naturale dell'adottanda, perché deceduto.
Alla luce di quanto sopra esposto, ricorrendo le condizioni previste dalla legge, il Collegio ritiene che possa farsi luogo all'adozione
Quanto alla domanda di sostituzione del cognome proposta dal ricorrente, il Collegio ritiene di non poter accogliere tale istanza, alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 53 del 18 aprile 2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 299,
2 comma 1, c.c., sollevate dal Tribunale di Reggio Emilia con riferimento agli artt. 2 e 3, comma 1, della
Costituzione.
Come noto, la questione sottoposta al Giudice delle leggi concerneva la legittimità dell'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di sostituire – invece che aggiungere o anteporre – il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiorenne, pur in presenza di un consenso espresso da entrambi in tal senso, e in assenza di opposizione dei genitori biologici, ovvero nei casi in cui questi non possano esprimersi per morte o altra causa, qualora sia accertato che, successivamente al provvedimento di affidamento, essi siano venuti meno in modo grave, continuativo e ingiustificato ai propri obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. La Corte, dopo aver ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale in tema di tutela del diritto all'identità personale anche con riferimento al disposto dell'art. 299 c.c., in ragione della funzione identificativa e identitaria del cognome, ha osservato che “La duplice funzione identificativa e identitaria del cognome, intorno al quale, unitamente al prenome, si stratifica nel tempo il diritto all'identità personale, rende, infatti, non irragionevole la scelta legislativa di escludere, con l'art. 299, primo comma, cod. civ., la possibile sostituzione, e dunque la cancellazione, del cognome originario dell'adottato, che per (almeno) diciotto anni ha rappresentato il segno distintivo della sua identità personale”.
La Consulta ha poi richiamato le precedenti decisioni n. 120 del 2001 e n. 268 del 2002: la prima, che aveva ravvisato una possibile lesione dell'identità personale dell'adottato maggiorenne nel caso di
“soppressione del segno distintivo” rappresentato dal cognome originario;
la seconda, che aveva escluso l'illegittimità costituzionale del rinvio operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente di assumere, nell'adozione in casi particolari, il solo cognome dell'adottante, sebbene, in tale eventualità, per il minore, la costruzione dell'identità personale intorno all'originario cognome sia per definizione meno consolidata di quella che si riscontra nel caso del maggiore d'età.
Come chiarisce la stessa Corte “Perno di tale decisione è stata la tutela dell'originario cognome del minore quale «tratto essenziale della [...] identità personale», da cui si è dedotta la non irragionevolezza della scelta di preservare «il legame del minore col proprio passato e, perciò, con la sua identità personale come essa è stata ed è conosciuta nell'ambiente sociale di cui egli è, e deve continuare ad essere, parte». Un tale rilievo vale, evidentemente, tanto più nel caso dell'adottato maggiore d'età. Vero è che nella prospettazione del rimettente la sostituzione del cognome dell'adottato con quello dell'adottante richiederebbe, similmente a quanto previsto dalla sentenza n.
135 del 2023, un consenso all'adozione favorevole al prodursi del peculiare effetto riguardante il cognome. Sennonché, nel caso deciso con la sentenza n. 135 del 2023, il consenso dell'adottato è espressione dell'esigenza di dare maggior risalto al suo originario cognome, in quanto segno distintivo
3 dell'identità personale, e il consenso dell'adottante sottende una mera condivisione di detta esigenza, che, comunque, non sacrifica l'interesse a trasmettere anche il suo cognome. Di contro, nel caso della prospettata sostituzione del cognome dell'adottato, quest'ultimo dovrebbe far valere un interesse alla cancellazione del suo stesso cognome, il che lo espone al rischio di subire condizionamenti da parte dell'adottante, tanto più ove si considerino i benefici che l'adozione civile apporta all'adottato sul piano successorio. Non può, dunque, ritenersi irragionevole la scelta del legislatore di garantire, in via di automatismo, il mantenimento del cognome originario dell'adottato, a latere di quello dell'adottante”.
La ratio della decisione si rinviene, dunque, nella natura dell'interesse sotteso all'istanza di cancellazione del proprio cognome, che la Corte ritiene non coerente con la funzione dell'istituto. Essa osserva infatti che l'evoluzione dell'adozione di maggiorenne – riconosciuta e valorizzata anche dalla giurisprudenza costituzionale – non può tradursi in una perdita di autonomia dell'istituto stesso, il quale, accanto alla funzione originaria di “procurare un figlio a chi non l'ha avuto in natura e nel matrimonio (adoptio in hereditatem)”, svolge oggi anche funzioni di tipo solidaristico (cfr. sentt. n.
135 del 2023 e n. 5 del 2024). In tale prospettiva, restano estranee all'adozione le valutazioni che attengono all'interesse, del tutto peculiare, di chi voglia cancellare il cognome che ha rappresentato a lungo un segno della propria identità, ma che oggi evoca, per l'interessato, una memoria pregiudizievole, in quanto capace di rinnovare il ricordo di un abbandono.
Un simile interesse – precisa la Corte – essendo tale da dover coinvolgere esclusivamente la persona che quel cognome ha portato, non può trovare tutela nell'ambito del giudizio di adozione, ma in altre previsioni dell'ordinamento, e precisamente nell'art. 89, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, secondo cui “[s]alvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque [...] vuole cambiare il cognome, anche perché [...] rivela l'origine naturale [...], deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta”.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il Collegio, aderendo all'impostazione interpretativa fornita dalla Corte costituzionale, rigetta la domanda di sostituzione del cognome avanzata dall'adottando e dispone che il cognome venga anteposto, ai sensi dell'art. 299, comma 1, c.c. Pt_1
Stante il tenore della presente causa, di volontaria giurisdizione, le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili e resteranno a carico della parte che le ha anticipate.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
4 dispone farsi luogo all'adozione da parte di la Parte_2
quale aggiungerà il cognome dell'adottante e lo anteporrà al proprio in modo da chiamarsi
[...]
Parte_2
dichiara le spese di lite irripetibili.
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti e per le previste comunicazioni di cui all'art. 314 c.c., con ordine di annotazione sui registri dello stato civile e dell'ufficio anagrafe per quanto di competenza.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente
dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est.
dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
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