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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9404 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 48898/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
NA VA Presidente
LA Di UL IC
Corrado Bile IC relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da cittadino del OS D'OR Parte_1
nato il [...], cod. fisc. , C.U.I. rappresentato e difeso C.F._1 C.F._2 dall'Avv. Elisabetta Sorze nei confronti del rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla Questura di Roma il 10.10.2024 e notificato in data 12.11.2024.
*****
Il ricorrente, premesso di risiedere in Italia da molti anni, ha riferito di aver presentato il 29.05.2023, domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del
D. Lgs. 286/1998.
La Questura di Roma con provvedimento del 10.10.2024 ha rigettato la domanda del ricorrente, facendo affidamento al parere negativo della Commissione Territoriale di Foggia con cui si rilevava l'assenza di documentazione comprovante un effettivo radicamento socio lavorativo in Italia.
Il sig. nell'impugnare il diniego ha evidenziato che un suo eventuale allontanamento dal Pt_1
territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato, sia dal punto di vista lavorativo che sociale, nonché una forte esposizione alla condizione di povertà cui verrebbe esposto in caso di rientro nel suo paese d'origine.
Il , ritualmente citato, non si è costituito. CP_1 In diritto
Il ricorso appare infondato.
In via preliminare, si osserva che circa la situazione presente nel Paese di origine, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale nella zona di provenienza del ricorrente, che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile.
I dati quantitativi raccolti dall' evidenziano Controparte_2 un'incidenza contenuta e stabile degli eventi legati alla sicurezza e dei relativi decessi: nel 2024, il totale è stato di 80 eventi con 20 morti;
nel 2023, 76 eventi con 27 morti (cfr., , strumento CP_2
Explorer, Political Violence, periodi a confronto: 01/01/2023 – 31/12/2023; 01/01/2024 –
31/12/2024, OS D'OR, https://acleddata.com/explorer/).
Le fonti consultate riferiscono di isolate violenze che si sono concentrate durante le elezioni locali e regionali del settembre 2023, che hanno visto prevalere il partito al governo sulle opposizioni (“I leader e i sostenitori dell'opposizione hanno affermato che le elezioni erano state rovinate da irregolarità nel voto e che ad alcuni elettori era stato impedito di raggiungere le urne, con il risultato che diversi partiti hanno respinto i risultati delle elezioni e una serie di dimostrazioni e violenze. Le elezioni contestate hanno innescato dimostrazioni guidate dall'opposizione e scontri tra sostenitori dei partiti politici, forze statali e sostenitori dei partiti concorrenti nei distretti di Abidjan, Per_1
e . Durante il processo di voto, i gruppi hanno anche distrutto Persona_2 Per_3 Per_4
materiale elettorale e vandalizzato gli edifici della Commissione elettorale nei distretti di Per_1
e Woroba, costringendo all'evacuazione degli agenti elettorali.”, cfr. , Regional Per_3 CP_2
Overview Africa September 2023, 5 ottobre 2023, https://acleddata.com/2023/10/05/regional- overview-africa-september-2023/).
Con riferimento alla minaccia jihadista proveniente dai Paesi confinanti, non si registrano recenti eventi riconducibili alla sicurezza, e secondo recenti autorevoli fonti, il governo ivoriano ha attuato politiche efficaci per il suo contenimento (“Nel 2020, presunti jihadisti hanno ucciso quattordici soldati nella città di confine di , mentre l'anno successivo si è verificata una serie di incursioni Per_5 minori appena a sud del Burkina Faso. L'attacco di Kafolo è stato determinante nel portare il governo ivoriano a rafforzare le proprie misure. Sul fronte della sicurezza, ha costruito basi militari e schierato unità antiterrorismo lungo i confini settentrionali con Mali e Burkina Faso. Sul fronte sociale, ha avviato un vasto programma di sviluppo economico che, tra le altre cose, offre apprendistati per competenze professionali e varie forme di credito, anche per giovani e donne. Dal 2022, il paese non ha più subito attacchi di grande entità.”, cfr., ICG – International Crisis Group, Keeping Jihadists Out of Northern Côte d'Ivoire, 11 agosto 2023, http://ecoi.net/en/file/local/2095706/b192-northern-cote- divoire.pdf, si veda anche USDOS- US Deparment of State, Country Report on Terrorism 2023 -
Capitolo 1 - OS d'OR, 12 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2118949.html )
Né le violenze legate alle elezioni, circoscritte nel tempo e nello spazio, né la minaccia jihadista, attualmente contenuta grazie alle misure adottate dal governo ivoriano, assumono un'intensità tale da configurare un conflitto armato interno o internazionale, né tantomeno presentano un livello di indiscriminatezza tale da esporre qualsiasi civile a un rischio grave per la propria incolumità.
Infine, dalla lettura dei più autorevoli è aggiornati report sulla OS D'OR (USDOS – US
Department of State, Country Report on Terrorism 2023 - Chapter 1 – Ivory Coast, 12 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2118949.html; OHCHR - UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Country Visit to Côte d'Ivoire of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism:
Preliminary Findings, 9 December 2024, 9 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119231/2024-12-09-sr-ct-eom-cote-divoire-en.pdf ; HRC - UN
Human Rights Council, Côte d'Ivoire; Compilation of information prepared by the Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights [A/HRC/WG.6/47/CIV/2], 23 agosto 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2115954/g2413986.pdf; Controparte_3 [...]
; Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its Controparte_4
causes and consequences, [ 2], 1 July 2024, Persona_6 C.F._3
https://www.ecoi.net/en/file/local/2113551/g2410248.pdf; Controparte_5 [...]
Côte d'Ivoire 2023, 24 April 2024 Controparte_6
https://www.ecoi.net/en/document/2107866.html; USDOS - US Department of State: 2023 Country
Report on Human Rights Practices: Côte d'Ivoire, 23 April 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107653.html; Freedom House, Freedom in the World 2024 -
Côte d'Ivoire, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2115516.html) non emergono ulteriori profili rilevanti ai fini dell'analisi della situazione di sicurezza.
Il Collegio osserva altresì che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Collegio osserva come il ricorrente non abbia dimostrato di aver maturato un grado sufficiente di “inserimento sociale” sul territorio italiano, né tantomeno di avere costituito un significativo vincolo familiare tale da meritare la tutela prevista ai sensi del novellato art.19 del D.lgs 286/98.
A tal proposito, vanno evidenziati due diversi profili, ognuno dei quali di carattere assorbente.
In primo luogo, si osserva che a supporto dell'asserita integrazione lavorativa il ricorrente ha depositato copia della comunicazione UniLav del 7 maggio 2025 relativa all'assunzione presso l'azienda SOCIETA' RI DO EO SRL sita nel comune di Orta Nova (FG).
Ebbene, per consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, l'allegazione della sola comunicazione
UniLav non è sufficiente a dare prova della effettività del rapporto lavorativo in assenza di un riscontro documentale in buste paga, contratto di lavoro, estratto conto previdenziale, etc.
Ad ogni modo, si rileva come la documentazione depositata attiene ad un singolo impiego del maggio
2025, la cui breve durata non dimostra, dunque, un effettivo inserimento socio-lavorativo del ricorrente nella compagine, sociale, culturale e lavorativa, italiana.
Né a diverse conclusioni può addivenirsi in virtù della frequentazione del corso di formazione e di abilitazione alla professione industriale (la cui validità peraltro è scaduta) in quanto trattasi di attività assai risalente, svolta ben dieci anni fa, e non corredata dalla prova di aver poi svolto una attività di natura professionale. Allo stesso modo, quindi, tale circostanza non appare da sola sufficiente a dimostrare il radicamento del richiedente sul territorio.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 20 maggio 2025
La Presidente
NA VA
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
NA VA Presidente
LA Di UL IC
Corrado Bile IC relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa da cittadino del OS D'OR Parte_1
nato il [...], cod. fisc. , C.U.I. rappresentato e difeso C.F._1 C.F._2 dall'Avv. Elisabetta Sorze nei confronti del rappresentato ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato per l'impugnazione del provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, emesso dalla Questura di Roma il 10.10.2024 e notificato in data 12.11.2024.
*****
Il ricorrente, premesso di risiedere in Italia da molti anni, ha riferito di aver presentato il 29.05.2023, domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del
D. Lgs. 286/1998.
La Questura di Roma con provvedimento del 10.10.2024 ha rigettato la domanda del ricorrente, facendo affidamento al parere negativo della Commissione Territoriale di Foggia con cui si rilevava l'assenza di documentazione comprovante un effettivo radicamento socio lavorativo in Italia.
Il sig. nell'impugnare il diniego ha evidenziato che un suo eventuale allontanamento dal Pt_1
territorio italiano comporterebbe un intollerabile sradicamento dalla realtà nella quale è ormai ben integrato, sia dal punto di vista lavorativo che sociale, nonché una forte esposizione alla condizione di povertà cui verrebbe esposto in caso di rientro nel suo paese d'origine.
Il , ritualmente citato, non si è costituito. CP_1 In diritto
Il ricorso appare infondato.
In via preliminare, si osserva che circa la situazione presente nel Paese di origine, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale nella zona di provenienza del ricorrente, che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona dello stesso come civile.
I dati quantitativi raccolti dall' evidenziano Controparte_2 un'incidenza contenuta e stabile degli eventi legati alla sicurezza e dei relativi decessi: nel 2024, il totale è stato di 80 eventi con 20 morti;
nel 2023, 76 eventi con 27 morti (cfr., , strumento CP_2
Explorer, Political Violence, periodi a confronto: 01/01/2023 – 31/12/2023; 01/01/2024 –
31/12/2024, OS D'OR, https://acleddata.com/explorer/).
Le fonti consultate riferiscono di isolate violenze che si sono concentrate durante le elezioni locali e regionali del settembre 2023, che hanno visto prevalere il partito al governo sulle opposizioni (“I leader e i sostenitori dell'opposizione hanno affermato che le elezioni erano state rovinate da irregolarità nel voto e che ad alcuni elettori era stato impedito di raggiungere le urne, con il risultato che diversi partiti hanno respinto i risultati delle elezioni e una serie di dimostrazioni e violenze. Le elezioni contestate hanno innescato dimostrazioni guidate dall'opposizione e scontri tra sostenitori dei partiti politici, forze statali e sostenitori dei partiti concorrenti nei distretti di Abidjan, Per_1
e . Durante il processo di voto, i gruppi hanno anche distrutto Persona_2 Per_3 Per_4
materiale elettorale e vandalizzato gli edifici della Commissione elettorale nei distretti di Per_1
e Woroba, costringendo all'evacuazione degli agenti elettorali.”, cfr. , Regional Per_3 CP_2
Overview Africa September 2023, 5 ottobre 2023, https://acleddata.com/2023/10/05/regional- overview-africa-september-2023/).
Con riferimento alla minaccia jihadista proveniente dai Paesi confinanti, non si registrano recenti eventi riconducibili alla sicurezza, e secondo recenti autorevoli fonti, il governo ivoriano ha attuato politiche efficaci per il suo contenimento (“Nel 2020, presunti jihadisti hanno ucciso quattordici soldati nella città di confine di , mentre l'anno successivo si è verificata una serie di incursioni Per_5 minori appena a sud del Burkina Faso. L'attacco di Kafolo è stato determinante nel portare il governo ivoriano a rafforzare le proprie misure. Sul fronte della sicurezza, ha costruito basi militari e schierato unità antiterrorismo lungo i confini settentrionali con Mali e Burkina Faso. Sul fronte sociale, ha avviato un vasto programma di sviluppo economico che, tra le altre cose, offre apprendistati per competenze professionali e varie forme di credito, anche per giovani e donne. Dal 2022, il paese non ha più subito attacchi di grande entità.”, cfr., ICG – International Crisis Group, Keeping Jihadists Out of Northern Côte d'Ivoire, 11 agosto 2023, http://ecoi.net/en/file/local/2095706/b192-northern-cote- divoire.pdf, si veda anche USDOS- US Deparment of State, Country Report on Terrorism 2023 -
Capitolo 1 - OS d'OR, 12 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2118949.html )
Né le violenze legate alle elezioni, circoscritte nel tempo e nello spazio, né la minaccia jihadista, attualmente contenuta grazie alle misure adottate dal governo ivoriano, assumono un'intensità tale da configurare un conflitto armato interno o internazionale, né tantomeno presentano un livello di indiscriminatezza tale da esporre qualsiasi civile a un rischio grave per la propria incolumità.
Infine, dalla lettura dei più autorevoli è aggiornati report sulla OS D'OR (USDOS – US
Department of State, Country Report on Terrorism 2023 - Chapter 1 – Ivory Coast, 12 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2118949.html; OHCHR - UN Office of the High Commissioner for Human Rights: Country Visit to Côte d'Ivoire of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism:
Preliminary Findings, 9 December 2024, 9 dicembre 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2119231/2024-12-09-sr-ct-eom-cote-divoire-en.pdf ; HRC - UN
Human Rights Council, Côte d'Ivoire; Compilation of information prepared by the Office of the
United Nations High Commissioner for Human Rights [A/HRC/WG.6/47/CIV/2], 23 agosto 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2115954/g2413986.pdf; Controparte_3 [...]
; Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of slavery, including its Controparte_4
causes and consequences, [ 2], 1 July 2024, Persona_6 C.F._3
https://www.ecoi.net/en/file/local/2113551/g2410248.pdf; Controparte_5 [...]
Côte d'Ivoire 2023, 24 April 2024 Controparte_6
https://www.ecoi.net/en/document/2107866.html; USDOS - US Department of State: 2023 Country
Report on Human Rights Practices: Côte d'Ivoire, 23 April 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2107653.html; Freedom House, Freedom in the World 2024 -
Côte d'Ivoire, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2115516.html) non emergono ulteriori profili rilevanti ai fini dell'analisi della situazione di sicurezza.
Il Collegio osserva altresì che tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 D. Lgs 286/98 e 32.3 D. Lgs. 25/08), rientra il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla violazione di obblighi costituzionali o internazionali.
La disposizione consente la valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale. In questa prospettiva riveste un rilievo significativo l'integrazione lavorativa che, di regola, contribuisce alla nascita e allo sviluppo di relazioni sociali, fattore anch'esso indicativo dell'esistenza di un legame effettivo con il paese di accoglienza. Va, infatti, sottolineato che il rapporto instaurato dal soggetto immigrato con la comunità può essere ricondotto alla nozione di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Cedu (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi
[G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, il Collegio osserva come il ricorrente non abbia dimostrato di aver maturato un grado sufficiente di “inserimento sociale” sul territorio italiano, né tantomeno di avere costituito un significativo vincolo familiare tale da meritare la tutela prevista ai sensi del novellato art.19 del D.lgs 286/98.
A tal proposito, vanno evidenziati due diversi profili, ognuno dei quali di carattere assorbente.
In primo luogo, si osserva che a supporto dell'asserita integrazione lavorativa il ricorrente ha depositato copia della comunicazione UniLav del 7 maggio 2025 relativa all'assunzione presso l'azienda SOCIETA' RI DO EO SRL sita nel comune di Orta Nova (FG).
Ebbene, per consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, l'allegazione della sola comunicazione
UniLav non è sufficiente a dare prova della effettività del rapporto lavorativo in assenza di un riscontro documentale in buste paga, contratto di lavoro, estratto conto previdenziale, etc.
Ad ogni modo, si rileva come la documentazione depositata attiene ad un singolo impiego del maggio
2025, la cui breve durata non dimostra, dunque, un effettivo inserimento socio-lavorativo del ricorrente nella compagine, sociale, culturale e lavorativa, italiana.
Né a diverse conclusioni può addivenirsi in virtù della frequentazione del corso di formazione e di abilitazione alla professione industriale (la cui validità peraltro è scaduta) in quanto trattasi di attività assai risalente, svolta ben dieci anni fa, e non corredata dalla prova di aver poi svolto una attività di natura professionale. Allo stesso modo, quindi, tale circostanza non appare da sola sufficiente a dimostrare il radicamento del richiedente sul territorio.
Nulla sulle spese in considerazione della mancata costituzione del . CP_1
p.q.m.
Il Tribunale, in composizione collegiale, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, in data 20 maggio 2025
La Presidente
NA VA