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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 07/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 2231 /2024
Avente ad oggetto: Separazione consensuale
Vertente tra
, nata ad [...] il [...] , rapp.tata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa dall'avv. Esposito Anna
E
c.f , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
28/09/1970 , rapp.to e difeso dall' avv. Esposito Anna
Ricorrenti
Nonché
P.M. in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza ex art 127 ter cpc con scadenza al 4.02.2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo. RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 01.10.2024 i ricorrenti di cui in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in AS di PO il giorno 26.09.1992, che dalla loro unione nascevano i figli il 27.01.1992, il 20.07.1993 e il 22.07.1998, tutti maggiorenni Per_1 Per_2 Persona_3
ed autonomi economicamente, assumevano che detta unione era fallita a causa di gravi incompatibilità ; chiedevano quindi che venisse pronunciata la separazione consensuale secondo gli accordi riportati in ricorso.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc
MOTIVI
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alle determinazioni accessorie, il Tribunale dà atto che le parti hanno convenuto la dazione economica di circa € 10.000 da parte del sig. a favore della sig.ra specificando che CP_1 Pt_1
trattasi di elargizione spontanea di un coniuge a favore dell'altro al verificarsi della condizione indicata in ricorso (risarcimento danni) e non come assegno di mantenimento una tantum;
motivo per cui la presente statuizione riguarda solo la pronuncia di stato.
In relazione all'assegnazione della casa familiare, il Tribunale prende atto dell'impegno a trasferire da parte del sig. della quota del 50% a favore della sig.ra che si assume altresì la CP_1 Pt_1
partecipazione pro quota al pagamento delle spese e delle imposte maturate sul suddetto immobile fino all'avvenuto trasferimento;
si precisa che alcuna pronuncia viene resa in relazione a detto aspetto in quanto non sono state adottate nel caso di specie statuizioni relative a figli minori o maggiorenni non autonomi;
questa resta nella disponibilità della sig.ra secondo il di lei titolo di Parte_1
legittimazione reale .
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 e 71 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia a tutti gli effetti di legge la separazione consensuale dei coniugi Parte_1
, nata ad [...] il [...] e c.f CodiceFiscale_1 Controparte_1
, nato a [...] il [...] che hanno contratto C.F._2
matrimonio civile in data 26.09.1992 in AS di PO ( atto n. 13 P. I, anno 1992 );
2) prende atto di ogni altra disposizione vincolante tra le parti ai sensi degli artt. 1321 e 1322 cc;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile dei precitati comuni per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e 88
n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile) ;
4) compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 04/02/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca