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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 29/10/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bettini Filippo e domiciliata presso il suo studio in Rovereto, via Pasqui n.28, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Boschi Daniele Nicholas e domiciliato presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 06.01.1965 in
AR (BZ)
- preso atto che all'udienza del 11.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 19.10.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 26.09.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto al Parte_2 Parte_1
n. 1 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
AR (Bolzano) per l'anno 1965 alle seguenti condizioni:
1) rispetto agli enti immobiliari di proprietà comune indicati in premessa, in comproprietà tra i coniugi, i coniugi, dando previamente atto che gli enti medesimi non sono più da ritenersi in “comunione legale” in forza della loro separazione personale omologata di cui in premessa, hanno stabilito, ai fini del raggiungimento dell'accordo divorzile, che la signora , si Pt_1
impegna a cedere e trasferire la propria quota di proprietà di tali immobili al sig. a fronte di un corrispettivo di € 12.500,00; Parte_2
2) segnatamente i coniugi dichiarano che, nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche esistenti tra essi ed ai fini del pag. 2 di 6 raggiungimento dell'accordo di divorzio, nell'ottica di una complessiva regolamentazione e definizione dei loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali, intendono attribuire al solo l'unità immobiliare Parte_2
situata in Rovereto, via Bezzi nr. 20, nonché le relative corsie di manovra e dunque la signora cederà al sig. le proprie quote Parte_1 Parte_2
degli enti immobiliari così catastalmente contraddistinti:
nel Comune di Rovereto, CC 322, p.ed. 2166, sub 62, foglio 16, p.m. 65, categ. C/6, classe 5, consistenza 14 mq, rendita 57,4, indirizzo via E.Bezzi, piano: S1; quota di 1/2;
nel Comune di Rovereto, CC 322, p.ed. 2166, p.m. 33 (locale quadro contatori e corsia di manovra non accatastati); quota di 31160/4000000;
nel Comune di Rovereto, CC 322, p.ed. 1502, p.m. 10 (corsia di manovra non accatastata); quota di 31160/4000000;
nel Comune di Rovereto, CC 322, p.ed. 2108, p.m. 4 (corsia di manovra non accatastata); quota di 31160/4000000;
nel Comune di Rovereto, CC 322, p.ed. 1477, p.m. 1 (corsia di manovra non accatastata); quota di 31160/4000000;
e così tavolarmente identificati:
, p.ed. 2166 p.m. 65, la quota indivisa del 50% in capo a CP_1
, attualmente intavolate come quote “in comunione legale” Parte_1
in PT 2563; nonché le quote delle relative corsie di manovra contraddistinte quali: p.m. 33, p.ed. 2166 CC Rovereto in P.T. 2563, la quota di
31160/4000000 in capo a “in comunione legale con Parte_1 [...]
”; p.m. 10, p.ed. 1502 CC Rovereto in PT 1718, la quota di Pt_2
31160/4000000 in capo a “in comunione legale con Parte_1 [...]
”; p.m. 4, p.ed. 2108 CC Rovereto in PT 3482, la quota di Pt_2
pag. 3 di 6 31160/4000000 in capo a “in comunione legale con Parte_1 [...]
”; p.m. 1 della p.ed. 1477 CC Rovereto in PT 1744, la quota di Pt_2
31160/4000000 in capo a “in comunione legale con Parte_1 [...]
; Pt_2
come da visure catastali e tavolari che si allegano (sub doc. da 9 a 14) da considerarsi parte integrante del presente ricorso come nel prosieguo meglio descritto, attualmente in comproprietà indivisa per quote uguali ed adibita a garage quanto alla p.m. 65 della p.ed. 2166 CC Rovereto in PT
2563, nonché con pari quote quanto alle relative corsie di manovra contraddistinte quali: p.m. 33, p.ed. 2166 CC Rovereto in PT 2563; p.m.
10, p.ed. 1502 CC Rovereto in PT 1718; p.m. 4, p.ed. 2108 CC Rovereto in
PT 3482; p.m. 1 della p.ed. 1477 CC Rovereto in PT 1744; e ciò mediante il trasferimento delle quote delle predette unità della signora
[...]
al signor il quale ne diverrà l'esclusivo proprietario. Pt_1 Parte_2
Le spese di passaggio (notaio, tavolare, ecc) saranno a carico integrale del sig. Parte_2
Al fine di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali ed al precipuo fine del raggiungimento dell'accordo divorzile, i coniugi convengono che il trasferimento delle quote di proprietà della signora al signor Parte_1
con conseguente assegnazione in proprietà esclusiva per intero, Parte_2
a quest'ultimo, degli enti immobiliari sopra descritti, avverrà dietro riconoscimento e versamento da parte di quest'ultimo alla prima della somma complessiva di € 12.500, da versarsi in corrispondenza della stipula dell'atto notarile, a mezzo assegno circolare pure intestato alla parte cedente.
pag. 4 di 6 La cessione delle suddette quote di proprietà degli immobili suddetti è Parte convenuta con pieno possesso dal rogito notarile;
il sig. si assumerà
l'onere delle spese ordinarie e straordinarie degli immobili a far data dal rogito notarile.
Le parti chiedono fin d'ora che il rogito notarile sia esente da qualsiasi imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154 depositata il 10 maggio 1999, trattandosi di trasferimento immobiliare esperito in seno al procedimento consensuale di divorzio dei coniugi e con la specifica finalità di regolazione dei rapporti patrimoniali della famiglia -
(conforme Circolare 16 marzo 2000, n. 49/E).
Il trasferimento del bene avverrà peraltro solo una volta ottenute le autorizzazioni necessarie da parte del Giudice tutelare.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, e di avere, con il presente atto e successivamente al predetto trasferimento, definito ogni questione relativa ai loro rapporti e pretese patrimoniali di dare e avere derivanti dal matrimonio, alla comunione dei beni e al suo scioglimento, escludendo espressamente che il trasferimento di quote immobiliari di cui ai punti che precedono venga effettuato a titolo di liberalità.
4) Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 29.10.2025 Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
pag. 5 di 6 pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dott. Giulio Adilardi Presidente rel.
2) Dott. Riccardo Dies Giudice
3) Dott. Consuelo Pasquali Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bettini Filippo e domiciliata presso il suo studio in Rovereto, via Pasqui n.28, giusta delega in calce al ricorso
E
, nato a [...] il [...] Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Boschi Daniele Nicholas e domiciliato presso il suo studio in Rovereto corso Rosmini n.8, giusta delega in calce al ricorso per ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dagli stessi il 06.01.1965 in
AR (BZ)
- preso atto che all'udienza del 11.10.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del loro matrimonio religioso;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà ; - ritenuto che con decreto di data 19.10.2023 questo Tribunale ebbe ad omologare la separazione consensuale dei coniugi, dopo che gli stessi, all'udienza del 26.09.2023 erano comparsi avanti al Presidente nella procedura prevista dall'art.708 C.P.C.;
- che quando fu presentato il ricorso introduttivo, era decorso il termine di cui alla lettera b) n.2 dell'art.3 L. 898/70, così come modificato dall'art. 1
L. 55/2015;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto da e trascritto al Parte_2 Parte_1
n. 1 Parte II Serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di
AR (Bolzano) per l'anno 1965 alle seguenti condizioni:
1) rispetto agli enti immobiliari di proprietà comune indicati in premessa, in comproprietà tra i coniugi, i coniugi, dando previamente atto che gli enti medesimi non sono più da ritenersi in “comunione legale” in forza della loro separazione personale omologata di cui in premessa, hanno stabilito, ai fini del raggiungimento dell'accordo divorzile, che la signora , si Pt_1
impegna a cedere e trasferire la propria quota di proprietà di tali immobili al sig. a fronte di un corrispettivo di € 12.500,00; Parte_2
2) segnatamente i coniugi dichiarano che, nell'ambito della definizione delle rispettive pretese economiche esistenti tra essi ed ai fini del pag. 2 di 6 raggiungimento dell'accordo di divorzio, nell'ottica di una complessiva regolamentazione e definizione dei loro rapporti patrimoniali e non patrimoniali, intendono attribuire al solo l'unità immobiliare Parte_2
situata in Rovereto, via Bezzi nr. 20, nonché le relative corsie di manovra e dunque la signora cederà al sig. le proprie quote Parte_1 Parte_2
degli enti immobiliari così catastalmente contraddistinti:
nel Comune di Rovereto, CC 322, p.ed. 2166, sub 62, foglio 16, p.m. 65, categ. C/6, classe 5, consistenza 14 mq, rendita 57,4, indirizzo via E.Bezzi, piano: S1; quota di 1/2;
nel Comune di Rovereto, CC 322, p.ed. 2166, p.m. 33 (locale quadro contatori e corsia di manovra non accatastati); quota di 31160/4000000;
nel Comune di Rovereto, CC 322, p.ed. 1502, p.m. 10 (corsia di manovra non accatastata); quota di 31160/4000000;
nel Comune di Rovereto, CC 322, p.ed. 2108, p.m. 4 (corsia di manovra non accatastata); quota di 31160/4000000;
nel Comune di Rovereto, CC 322, p.ed. 1477, p.m. 1 (corsia di manovra non accatastata); quota di 31160/4000000;
e così tavolarmente identificati:
, p.ed. 2166 p.m. 65, la quota indivisa del 50% in capo a CP_1
, attualmente intavolate come quote “in comunione legale” Parte_1
in PT 2563; nonché le quote delle relative corsie di manovra contraddistinte quali: p.m. 33, p.ed. 2166 CC Rovereto in P.T. 2563, la quota di
31160/4000000 in capo a “in comunione legale con Parte_1 [...]
”; p.m. 10, p.ed. 1502 CC Rovereto in PT 1718, la quota di Pt_2
31160/4000000 in capo a “in comunione legale con Parte_1 [...]
”; p.m. 4, p.ed. 2108 CC Rovereto in PT 3482, la quota di Pt_2
pag. 3 di 6 31160/4000000 in capo a “in comunione legale con Parte_1 [...]
”; p.m. 1 della p.ed. 1477 CC Rovereto in PT 1744, la quota di Pt_2
31160/4000000 in capo a “in comunione legale con Parte_1 [...]
; Pt_2
come da visure catastali e tavolari che si allegano (sub doc. da 9 a 14) da considerarsi parte integrante del presente ricorso come nel prosieguo meglio descritto, attualmente in comproprietà indivisa per quote uguali ed adibita a garage quanto alla p.m. 65 della p.ed. 2166 CC Rovereto in PT
2563, nonché con pari quote quanto alle relative corsie di manovra contraddistinte quali: p.m. 33, p.ed. 2166 CC Rovereto in PT 2563; p.m.
10, p.ed. 1502 CC Rovereto in PT 1718; p.m. 4, p.ed. 2108 CC Rovereto in
PT 3482; p.m. 1 della p.ed. 1477 CC Rovereto in PT 1744; e ciò mediante il trasferimento delle quote delle predette unità della signora
[...]
al signor il quale ne diverrà l'esclusivo proprietario. Pt_1 Parte_2
Le spese di passaggio (notaio, tavolare, ecc) saranno a carico integrale del sig. Parte_2
Al fine di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali ed al precipuo fine del raggiungimento dell'accordo divorzile, i coniugi convengono che il trasferimento delle quote di proprietà della signora al signor Parte_1
con conseguente assegnazione in proprietà esclusiva per intero, Parte_2
a quest'ultimo, degli enti immobiliari sopra descritti, avverrà dietro riconoscimento e versamento da parte di quest'ultimo alla prima della somma complessiva di € 12.500, da versarsi in corrispondenza della stipula dell'atto notarile, a mezzo assegno circolare pure intestato alla parte cedente.
pag. 4 di 6 La cessione delle suddette quote di proprietà degli immobili suddetti è Parte convenuta con pieno possesso dal rogito notarile;
il sig. si assumerà
l'onere delle spese ordinarie e straordinarie degli immobili a far data dal rogito notarile.
Le parti chiedono fin d'ora che il rogito notarile sia esente da qualsiasi imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi dell'art. 19 della
Legge 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154 depositata il 10 maggio 1999, trattandosi di trasferimento immobiliare esperito in seno al procedimento consensuale di divorzio dei coniugi e con la specifica finalità di regolazione dei rapporti patrimoniali della famiglia -
(conforme Circolare 16 marzo 2000, n. 49/E).
Il trasferimento del bene avverrà peraltro solo una volta ottenute le autorizzazioni necessarie da parte del Giudice tutelare.
3) I coniugi si danno reciprocamente atto di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo, e di avere, con il presente atto e successivamente al predetto trasferimento, definito ogni questione relativa ai loro rapporti e pretese patrimoniali di dare e avere derivanti dal matrimonio, alla comunione dei beni e al suo scioglimento, escludendo espressamente che il trasferimento di quote immobiliari di cui ai punti che precedono venga effettuato a titolo di liberalità.
4) Spese legali compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio
Addì 29.10.2025 Il Presidente
Dott. Adilardi Giulio
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