Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/1998, n. 2811
CASS
Sentenza 30 ottobre 1998

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La dizione contenuta nell'art. 322 bis cod.proc.pen., secondo la quale l'appello può essere proposto contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo deve intendersi riferita soltanto ai provvedimenti che comunque operano in tema di misura cautelare reale, ad esclusione di quelli con cui la misura cautelare viene disposta, costituendo tale articolo una norma di chiusura che consente l'appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non soggetti a riesame ex art. 322 cod.proc.pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/1998, n. 2811
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2811
    Data del deposito : 30 ottobre 1998

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