Sentenza 30 ottobre 1998
Massime • 1
La dizione contenuta nell'art. 322 bis cod.proc.pen., secondo la quale l'appello può essere proposto contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo deve intendersi riferita soltanto ai provvedimenti che comunque operano in tema di misura cautelare reale, ad esclusione di quelli con cui la misura cautelare viene disposta, costituendo tale articolo una norma di chiusura che consente l'appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non soggetti a riesame ex art. 322 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/1998, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori: Camera di consiglio dott. Paolo Maria Tonini Presidente del 30.10.1998
1. dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. dott. Pierluigi Onorato Consigliere N.2811
3. dott. Alfredo Teresi Consigliere rel. REGISTRO GENERALE
4. dott. Salvatore Salvago Consigliere N.21585/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso l'ordinanza in data 4.05.1998 con cui il Tribunale di Bari ha annullato l'ordinanza di convalida (ed il pedissequo decreto) del sequestro preventivo dei locali di proprietà di RE IO, nato in [...] il [...];
Visti gli atti l'ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., dott. Vittorio Martusciello, il quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza, previa declaratoria di inammissibilità dell'appello avverso l'ordinanza di convalida del sequestro preventivo;
osserva
Con ordinanza 4.05.1998 il Tribunale di Bari accoglieva l'appello proposto da RE IO, indagato per avere gestito il gioco d'azzardo, avverso il provvedimento con cui il G.i.p. presso la Pretura circondariale di Bari aveva convalidato il sequestro preventivo dei locali di sua proprietà ove erano installati 4 videogiochi.
Proponeva ricorso per Cassazione il p.m. denunciando:
1. violazione dell'art. 322 bis c.p.p. difettando, in sede di appello, la competenza del Tribunale a disporre l'annullamento del decreto di sequestro preventivo.
Ai sensi della lettera e del combinato disposto degli art. 322 e 322 bis tale provvedimento può essere impugnato esclusivamente con istanza di riesame, mentre l'appello è consentito contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo (ordinanza del GIP di rigetto dell'istanza di sequestro o di restituzione delle cose sequestrate), nonché contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
Inoltre, trattandosi di sequestro non destinato a dispiegare i suoi effetti oltre la convalida, difettava il concreto interesse ad agire dell'appellante;
2. violazione degli art. 310 e 322 bis c.p.p. poiché una volta motivato l'annullamento dell'ordinanza di convalida del sequestro, avrebbe dovuto essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello relativo al decreto di sequestro.
Il disposto annullamento del decreto di sequestro era privo di motivazione;
3. violazione degli art. 322, 322 bis, 324 e 325 c.p.p. per avere il Tribunale già esaminata la questione in sede di riesame, rigettando la relativa richiesta, sicché non poteva rivedere la propria pronuncia in sede di appello;
4. violazione di legge in punto di annullamento dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo disposto, non già in relazione all'insussistenza di ragioni di urgenza nell'adozione del provvedimento da parte della p.g., ma in relazione alla fondatezza stessa del sequestro, in difformità con la decisione presa in sede di riesame.
Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza.
In tema di rapporti tra riesame ed appello, impugnazioni previste per le misure cautelali reali, mezzo ordinario a disposizione dell'indagato per contestare la legittimità, anche nel merito, del sequestro è il riesame.
La modifica legislativa introdotta dal d. legisl. 14 gennaio 1991 n.12 ha esteso l'ambito dei rimedi offerti alle parti in subiecta materia consentendo la possibilità di proporre, oltre che il riesame, anche l'appello "fuori dai casi previsti dall'art. 322". L'art. 322 bis c.p.p. dispone che l'appello possa essere proposto contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso. dal pubblico ministero, ma la prima espressione deve intendersi riferita soltanto ai provvedimenti che comunque operano in tenia di misura cautelare reale" ad esclusione di quelli con cui la misura cautelare viene disposta, costituendo tale articolo una "norma di chiusura che consente l'appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo non soggetti a riesame ex art. 322 c.p.p. " (Cass. Sez. III 3.12.1993 RV. 197588). L'appello, quindi, non può costituire un mezzo per riproporre motivi già dedotti in sede di riesame, ne' è consentita l'impugnazione del decreto impositivo della misura cautelare reale mediante la proposizione di entrambi i rimedi previsti dagli art. 322 e 322 bis c.p.p. come è avvenuto nel caso in esame.
Non è aderente a tali principi l'ordinanza impugnata che, dopo avere erroneamente affermato: "Rigettata in sede di riesame per motivi di merito l'istanza tesa ad ottenere il dissequestro probatorio dei videogiochi e per motivi di rito quella tesa alla restituzione dei locali", mentre, in tale sede, il rigetto era conseguito dal riconoscimento della sussistenza degli elementi legittimanti l'emissione della misura cautelare, ha, in accoglimento di un inammissibile gravarne, annullato, in data 4.05.1998, il decreto di sequestro preventivo, per difetto del periculum, procedendo alla nuova valutazione degli elementi già esaminati in sede di riesame con una decisione intervenuta in data 22.04.1998 e divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.
Tale illegittima decisione deve essere annullata senza rinvio. PMQ
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30.10.1998. Depositato in Cancelleria il 30 novembre 1998