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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
CU RA, Relatore
CASAGRANDA RA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 771/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara 7 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 683/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 3 e pubblicata il 14/12/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 42188/RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- AVVISO DI PAGAM n. 42187 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
La rappresentante dell'Ufficio si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (c.f. P.IVA_2), ha proposto ricorso in riassunzione del giudizio, a seguito della sentenza n. 33755/2024 della Corte di Cassazione pubblicata il 21/12/2024, che ha accolto il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e cassato la sentenza della
Commissione tributaria regionale del Veneto n. 345/07/17, depositata in data 13/03/2017 e rinviata la causa alla attuale Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in seconda composizione, che dovrà provvedere anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
La società contribuente Resistente_1 Società Consortile p.A., impresa di autoproduzione di energia operante nel settore delle fonti di energia rinnovabili, impugnava gli avvisi di pagamento, con i quali veniva assoggettata ad accisa l'energia prodotta e consumata dai consorziati, nei periodi di imposta dal 2003 al 2010, emessi a seguito di verifica conclusasi con il PVC del 14 luglio 2011.
La CTP di Treviso accoglieva il ricorso, mentre la CTR del Veneto accoglieva l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'omessa corresponsione delle accise su indicazioni dello stesso Ufficio deve ascriversi a errore dell'Ufficio medesimo, che non esime dal pagamento delle imposte. Inoltre, rilevava che la cessione dell'energia ai consorziati costituiva cessione di energia al pari della cessione ai consumatori finali, restando irrilevante ai fini fiscali la disciplina di cui all'art. 2 d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Infine, riteneva che nel caso in esame si dovesse applicare la prescrizione quinquennale con decorrenza dalla notificazione degli avvisi di pagamento in data 30 dicembre 2013.
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistiva con controricorso l'Ufficio, che a sua volta proponeva ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
La Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza, ha respinto il ricorso principale ritenendo infondato i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione con decorrenza dalla notificazione degli avvisi di pagamento e non dalla notificazione del precedente PVC, atteso che il comma 4 dell'art. 57
TUA prevede la prescrizione è interrotta dalla constatazione della violazione, come avvenuto nel caso di specie. Conseguentemente ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in seconda composizione, per la nuova determinazione da parte del giudice del rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. Inoltre, ha dato atto che sussistono i presupposti processuali, a carico della società contribuente ricorrente principale, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riassunto il giudizio eccependo la violazione dell'art. 15 e 57 del d.lgs. 504/95, relativamente agli anni d'imposta 2006 - 2007 poiché non vi è stata alcuna prescrizione della pretesa tributaria. Conclude per accoglimento dell'atto di riassunzione e, in riforma della sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 683/03/15, dichiarare la legittimità e la debenza della pretesa dell'Amministrazione relativamente agli atti impositivi: avviso di pagamento prot. n. 42187/RU del 24/12/2013,
e avviso di pagamento prot. n. 42188/RU del 24/12/2013, annualità d'imposta 2010, 2009, 2008, 2007 e
2006 perché alcuna prescrizione è intervenuta.
Resistente_1 S.r.l. in liquidazione giudiziale n. 100/2023, dichiarata dal Tribunale di Venezia con Sentenza n. 152/2023 depositata il 29.11.2023, non risulta costituita in giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza)
o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della
Corte di legittimità; mentre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la pronuncia di annullamento. In sintesi, il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, per l'effetto non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la pronuncia di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza/ordinanza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass,. n.
13825/2018).
Passando all'esame dei motivi di riassunzione, i giudici di legittimità hanno accolto l'unico motivo del ricorso incidentale nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione con decorrenza dalla notificazione degli avvisi di pagamento e non dalla notificazione del precedente PVC, atteso che il comma 4 dell'art. 57 TUA prevede la prescrizione è interrotta dalla constatazione della violazione, come avvenuto nel caso di specie. Dunque, hanno cassato la sentenza con rinvio per nuova determinazione da parte del giudice di merito.
Con gli avvisi di pagamento, l'Agenzia riconosciuto l'errore in cui sarebbe incorsa che ha sicuramente portato la contribuente in buona fede, a fidarsi delle indicazioni ricevute, rispetto ad un precedente orientamento, ha ritenuto esigibile il tributo e in applicazione della disciplina portata dall'articolo 10 della L. 212/2000 in virtù della quale non ha irrogato le sanzioni e richiesti interessi moratori al contribuente, poiché si è conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria nonché successivamente modificate dall'amministrazione, chiedendo unicamente la corresponsione delle accise e calcolando solo gli interessi legali, rispettando il principio di tutela dell'affidamento che non esonera però dall'adempimento dell'obbligazione tributaria principale. Le accise sono state giustamente richieste dall'agenzia insieme agli interessi legali, in quanto ciò che genera l'obbligazione tributaria è la fornitura di energia elettrica ai consumatori finali. Nel caso in esame la società contribuente cedeva energia elettrica ai suoi consorziati assumendo quindi la veste di fornitore-venditore ed in quanto tale, soggetta all'articolo 52 del TUA. Dunque, correttamente l'Agenzia delle Dogane di Treviso, ritenendo non applicabile l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) del T.U.A. alla fattispecie descritta, ha emesso i processi verbali di constatazione prot. n.
A/45225 e prot. n. A/45228 del 30-12-2013 e ha proceduto al recupero dell'accisa non versata, con gli avvisi di pagamento impugnati.
Sul punto con la sentenza n. 33755/2024 pubblicata il 21/12/2024 la Corte di Cassazione ha ritenuto che
“[…] la società che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 Kw, beneficia dell'esenzione limitatamente all'energia consumata in proprio, ma non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consociati”. A tal proposito ha specificato che “è irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79/2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, si tratta di disposizione estranea alla materia fiscale”.
In riferimento alla prescrizione della pretesa tributaria, in particolare per gli anni 2006 e 2007 come nel caso in esame, le norme che la disciplinano in materia di accise sull'energia elettrica sono contenute nell'art. 57 del D. Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise). Il terzo comma stabilisce che “il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo” e che “in caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito”.
Questo Collegio condivide la statuizione della Suprema Corte che ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 57 TUA nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare decorrere la prescrizione dalla notificazione degli avvisi di pagamento e non dalla notificazione del PVC della Guardia di Finanza avvenuta il 14 luglio 2011. Infatti, come osservato dalla Corte, l'art. 57, comma 4, TUA dispone: «la prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo per la violazione accertata». Ed ancora, “La norma prevede sia un evento interruttivo (la constatazione della violazione), sia un evento sospensivo della prescrizione (l'esistenza di un procedimento amministrativo o penale innescata dalla suddetta constatazione)”.
Dunque, la notifica del p.v. di constatazione della Guardia di Finanza, avvenuta nel luglio 2011, ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione ex artt. 15 c. 1 e 57 commi 3 e 4 del T.U.A., che ha ripreso a decorrere, interrotto con tutta evidenza, una seconda volta, con la notifica, in data 30/12/2013, degli avvisi di pagamento;
quindi, non vi è stata prescrizione degli atti impositivi in relazione agli anni di imposta 2006 e 2007.
In conclusione, dovendo decidere sull'impugnazione della sentenza di primo grado della CTP di Treviso n.
683/03/2015, deve essere accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dichiarata la legittimità degli avvisi di pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per il primo grado in euro 3.000,00; per il grado di appello in euro 4.000,00; per il giudizio di legittimità in euro 6.000,00; per il giudizio di riassunzione in euro 4.000,00.
Inoltre, condanna la società contribuente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, atteso che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, giudicando in sede di rinvio dalla
Cassazione, dovendo decidere sull'impugnazione della sentenza della CTP di Treviso n. 683/03/2015, accoglie integralmente l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rigetta il ricorso introduttivo, dichiarando la legittimità degli avvisi di pagamento. Condanna la società contribuente alle spese di giudizio per complessivi 17.000,00 come dettagliate in parte motiva, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 27 gennaio
2026 Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
CU RA, Relatore
CASAGRANDA RA, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 771/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 4 - Sede Treviso - Via Santa Barbara 7 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 683/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TREVISO sez. 3 e pubblicata il 14/12/2015
Atti impositivi:
- AVVISO DI PAGAM n. 42188/RU ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
- AVVISO DI PAGAM n. 42187 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 65/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
La rappresentante dell'Ufficio si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (c.f. P.IVA_2), ha proposto ricorso in riassunzione del giudizio, a seguito della sentenza n. 33755/2024 della Corte di Cassazione pubblicata il 21/12/2024, che ha accolto il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e cassato la sentenza della
Commissione tributaria regionale del Veneto n. 345/07/17, depositata in data 13/03/2017 e rinviata la causa alla attuale Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in seconda composizione, che dovrà provvedere anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
La società contribuente Resistente_1 Società Consortile p.A., impresa di autoproduzione di energia operante nel settore delle fonti di energia rinnovabili, impugnava gli avvisi di pagamento, con i quali veniva assoggettata ad accisa l'energia prodotta e consumata dai consorziati, nei periodi di imposta dal 2003 al 2010, emessi a seguito di verifica conclusasi con il PVC del 14 luglio 2011.
La CTP di Treviso accoglieva il ricorso, mentre la CTR del Veneto accoglieva l'appello dell'Ufficio ritenendo che l'omessa corresponsione delle accise su indicazioni dello stesso Ufficio deve ascriversi a errore dell'Ufficio medesimo, che non esime dal pagamento delle imposte. Inoltre, rilevava che la cessione dell'energia ai consorziati costituiva cessione di energia al pari della cessione ai consumatori finali, restando irrilevante ai fini fiscali la disciplina di cui all'art. 2 d. lgs. 16 marzo 1999, n. 79. Infine, riteneva che nel caso in esame si dovesse applicare la prescrizione quinquennale con decorrenza dalla notificazione degli avvisi di pagamento in data 30 dicembre 2013.
La società contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistiva con controricorso l'Ufficio, che a sua volta proponeva ricorso incidentale affidato a un unico motivo.
La Corte di Cassazione, con la richiamata sentenza, ha respinto il ricorso principale ritenendo infondato i primi due motivi e inammissibile il terzo. Ha accolto l'unico motivo del ricorso incidentale nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione con decorrenza dalla notificazione degli avvisi di pagamento e non dalla notificazione del precedente PVC, atteso che il comma 4 dell'art. 57
TUA prevede la prescrizione è interrotta dalla constatazione della violazione, come avvenuto nel caso di specie. Conseguentemente ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in seconda composizione, per la nuova determinazione da parte del giudice del rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. Inoltre, ha dato atto che sussistono i presupposti processuali, a carico della società contribuente ricorrente principale, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale.
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha riassunto il giudizio eccependo la violazione dell'art. 15 e 57 del d.lgs. 504/95, relativamente agli anni d'imposta 2006 - 2007 poiché non vi è stata alcuna prescrizione della pretesa tributaria. Conclude per accoglimento dell'atto di riassunzione e, in riforma della sentenza della
Commissione tributaria provinciale di Treviso n. 683/03/15, dichiarare la legittimità e la debenza della pretesa dell'Amministrazione relativamente agli atti impositivi: avviso di pagamento prot. n. 42187/RU del 24/12/2013,
e avviso di pagamento prot. n. 42188/RU del 24/12/2013, annualità d'imposta 2010, 2009, 2008, 2007 e
2006 perché alcuna prescrizione è intervenuta.
Resistente_1 S.r.l. in liquidazione giudiziale n. 100/2023, dichiarata dal Tribunale di Venezia con Sentenza n. 152/2023 depositata il 29.11.2023, non risulta costituita in giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia e illustra le ragioni delle parti costituite, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dall'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, la quale non può essere sindacata o elusa dal giudice di rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale (salvo solo il caso di giuridica inesistenza)
o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui giuridica correttezza non è sindacabile dal giudice del rinvio neppure alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della
Corte di legittimità; mentre, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice di rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali si è fondata la pronuncia di annullamento. In sintesi, il giudizio di rinvio è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, per l'effetto non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la pronuncia di cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza/ordinanza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. Cass,. n.
13825/2018).
Passando all'esame dei motivi di riassunzione, i giudici di legittimità hanno accolto l'unico motivo del ricorso incidentale nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare applicazione della prescrizione con decorrenza dalla notificazione degli avvisi di pagamento e non dalla notificazione del precedente PVC, atteso che il comma 4 dell'art. 57 TUA prevede la prescrizione è interrotta dalla constatazione della violazione, come avvenuto nel caso di specie. Dunque, hanno cassato la sentenza con rinvio per nuova determinazione da parte del giudice di merito.
Con gli avvisi di pagamento, l'Agenzia riconosciuto l'errore in cui sarebbe incorsa che ha sicuramente portato la contribuente in buona fede, a fidarsi delle indicazioni ricevute, rispetto ad un precedente orientamento, ha ritenuto esigibile il tributo e in applicazione della disciplina portata dall'articolo 10 della L. 212/2000 in virtù della quale non ha irrogato le sanzioni e richiesti interessi moratori al contribuente, poiché si è conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria nonché successivamente modificate dall'amministrazione, chiedendo unicamente la corresponsione delle accise e calcolando solo gli interessi legali, rispettando il principio di tutela dell'affidamento che non esonera però dall'adempimento dell'obbligazione tributaria principale. Le accise sono state giustamente richieste dall'agenzia insieme agli interessi legali, in quanto ciò che genera l'obbligazione tributaria è la fornitura di energia elettrica ai consumatori finali. Nel caso in esame la società contribuente cedeva energia elettrica ai suoi consorziati assumendo quindi la veste di fornitore-venditore ed in quanto tale, soggetta all'articolo 52 del TUA. Dunque, correttamente l'Agenzia delle Dogane di Treviso, ritenendo non applicabile l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b) del T.U.A. alla fattispecie descritta, ha emesso i processi verbali di constatazione prot. n.
A/45225 e prot. n. A/45228 del 30-12-2013 e ha proceduto al recupero dell'accisa non versata, con gli avvisi di pagamento impugnati.
Sul punto con la sentenza n. 33755/2024 pubblicata il 21/12/2024 la Corte di Cassazione ha ritenuto che
“[…] la società che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 Kw, beneficia dell'esenzione limitatamente all'energia consumata in proprio, ma non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consociati”. A tal proposito ha specificato che “è irrilevante il richiamo all'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 79/2009, in quanto, regolando il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori, si tratta di disposizione estranea alla materia fiscale”.
In riferimento alla prescrizione della pretesa tributaria, in particolare per gli anni 2006 e 2007 come nel caso in esame, le norme che la disciplinano in materia di accise sull'energia elettrica sono contenute nell'art. 57 del D. Lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise). Il terzo comma stabilisce che “il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo” e che “in caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito”.
Questo Collegio condivide la statuizione della Suprema Corte che ha ritenuto fondato l'unico motivo del ricorso incidentale proposto dall'Agenzia per violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 57 TUA nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto di fare decorrere la prescrizione dalla notificazione degli avvisi di pagamento e non dalla notificazione del PVC della Guardia di Finanza avvenuta il 14 luglio 2011. Infatti, come osservato dalla Corte, l'art. 57, comma 4, TUA dispone: «la prescrizione del credito d'imposta è interrotta quando viene constatata la violazione e ricomincia a decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che conclude il procedimento penale o amministrativo per la violazione accertata». Ed ancora, “La norma prevede sia un evento interruttivo (la constatazione della violazione), sia un evento sospensivo della prescrizione (l'esistenza di un procedimento amministrativo o penale innescata dalla suddetta constatazione)”.
Dunque, la notifica del p.v. di constatazione della Guardia di Finanza, avvenuta nel luglio 2011, ha interrotto il termine quinquennale di prescrizione ex artt. 15 c. 1 e 57 commi 3 e 4 del T.U.A., che ha ripreso a decorrere, interrotto con tutta evidenza, una seconda volta, con la notifica, in data 30/12/2013, degli avvisi di pagamento;
quindi, non vi è stata prescrizione degli atti impositivi in relazione agli anni di imposta 2006 e 2007.
In conclusione, dovendo decidere sull'impugnazione della sentenza di primo grado della CTP di Treviso n.
683/03/2015, deve essere accolto l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dichiarata la legittimità degli avvisi di pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate per il primo grado in euro 3.000,00; per il grado di appello in euro 4.000,00; per il giudizio di legittimità in euro 6.000,00; per il giudizio di riassunzione in euro 4.000,00.
Inoltre, condanna la società contribuente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, atteso che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, giudicando in sede di rinvio dalla
Cassazione, dovendo decidere sull'impugnazione della sentenza della CTP di Treviso n. 683/03/2015, accoglie integralmente l'appello dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rigetta il ricorso introduttivo, dichiarando la legittimità degli avvisi di pagamento. Condanna la società contribuente alle spese di giudizio per complessivi 17.000,00 come dettagliate in parte motiva, oltre all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 27 gennaio
2026 Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi