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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2260 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. Angelo Fiore e Fiorenzo Morella, presso il cui studio in Mirabella Eclano (AV), via San
Bernardino n. 124, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Avellino, via Iannaccone
n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/05/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto, nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di coltivatore diretto svolta dal 2005, le malattie
“spondilodiscoartrosi diffusa cervico-dorso-lombare con protrusioni cervicali multiple (C3-C4,
C4-C5, C5-C6, C6-C7), protrusioni discali L1-L2, L4-L5 ed ernia discale L5-S1 con lombosciatalgia sinistra, coxartrosi, gonartrosi”, di avere chiesto all' , con certificazione
CP_1 medica dell'8/06/2023, il riconoscimento dell'origine professionale di tali patologie, che la pratica era stata archiviata dall' a causa di una presunta inesistenza di nesso causale tra il rischio CP_2 lavorativo a cui era stato esposto e la malattia denunciata e che aveva inutilmente esperito i prescritti rimedi amministrativi, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1) In via
CP_1 principale, nel merito, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, accertare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ,
CP_1 ex D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, dichiarare, che il sig. ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato Parte_1 ad un grado di menomazione complessivo del 15%; 2) Per l'effetto, condannare l' , in
CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 21.596,87 corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 15 %, al sesso ed all'età del
1 ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
3) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ente convenuto, voglia l'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' , CP_1 ex D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, anche a mezzo di disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi”; in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituito l' , contestando che il ricorrente fosse CP_1 stato esposto ad un rischio professionale idoneo per intensità e durata a causare le patologie per cui è causa ed evidenziando che, in ogni caso, in presenza di patologie ad eziologia multifattoriale, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare con ragionevole certezza l'esposizione a rischio e il nesso di causalità.
La causa – escussi i testi e disposta CTU medico-legale – è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004). 2 Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale.
Con certificazione medica dell'8/06/2023 il ricorrente, coltivatore diretto, ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale delle patologie “spondilodiscoartrosi diffusa cervico- dorso-lombare con protrusioni discali cervicali multiple (C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7), protrusioni discali L1-L2, L4-L5 ed ernia discale L5-S1 con lombosciatalgia sinistra, coxartrosi, gonartrosi”. La domanda è stata respinta dall' per inidoneità del rischio a provocare la malattia CP_1 denunciata.
L'unica patologia tabellata è l'ernia discale lombare, in correlazione con “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci”, qualora insorga entro un anno dalla cessazione della lavorazione.
Il ricorrente lavora dal 2005 come coltivatore diretto, titolare dell'omonima impresa individuale, su terreni dell'estensione di 6/7 ettari.
Il teste ha confermato che il ricorrente coltiva, senza aiuti, terreni siti in zona Testimone_1 collinare, nei comuni di Ariano Irpino e Montecalvo Irpino;
che coltiva grano, orzo, olivi e viti, occupandosi lungo l'intero arco dell'anno delle varie necessità dei fondi;
che in campagna non esiste un orario di lavoro preciso, ma si lavora 8 - 10 ore, anche 15 ore al giorno per far fronte agli imprevisti meteorologici;
che il ricorrente si avvale, come mezzi agricoli, di un trattore cingolato e di un motocoltivatore gommato con carrello;
che le lavorazioni vengono effettuate sia manualmente, con l'ausilio di zappe, rastrelli, seghetto e forbici per la potatura di olivi e viti, sia con utensili meccanici, quali abbacchiatore elettrico per la raccolta delle olive, vibrante, che nel periodo di raccolta delle olive viene usato per l'intera giornata, motosega vibrante, fresa, decespugliatore;
che, inoltre, il ricorrente movimenta manualmente cassette di olive, di uva e 3 comunque pesi legati alla coltivazione dei fondi, che poi colloca sul motocoltivatore che vibra molto.
Analoga la deposizione del teste , vicino di fondo e coltivatore diretto, il quale Testimone_2 ha aggiunto che il coltiva anche l'orto, che lavora manualmente, per il consumo Pt_1 famigliare, e alleva animali da cortile all'interno di una stalla sita a San Nicola a Trignano, non molti;
rispetto a tali attività, il teste ha dichiarato di non sapere se il ricorrente venda anche i prodotti dell'orto e gli animali che alleva. Ha inoltre precisato che le cassette piene di olive o uva, che il ricorrente ripone manualmente sul carrello del trattore e poi scarica, sempre manualmente, nel magazzino pesano normalmente 18-20 kg;
che l'abbacchiatore vibrante, che viene tenuto in alto per tutto il tempo necessario per la raccolta delle olive, pesa 8-10 kg;
che la motosega pesa circa 5 kg. In merito agli orari, il teste ha chiarito che gli stessi sono molto variabili, da dieci ore a un paio di ore al giorno.
Entrambi i testi hanno infine riferito di aver visto il ricorrente lavorare chino, in ginocchio e accovacciato, con la schiena ricurva.
Risulta pertanto provato che il ricorrente ha svolto con continuità lavorazioni all'aperto, comportanti movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza, nonché
l'uso di macchinari vibranti per la lavorazione dei terreni e la movimentazione di carichi.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha concluso che il ricorrente è affetto da
“spondilodiscoartrosi del rachide cervicale con lieve impegno funzionale e lombare con ernia discale L5/S1 e moderato impegno funzionale”, che tale patologia è da ritenersi malattia professionale, in quanto l'attività di coltivatore diretto può essere considerata come concausa efficiente dell'instaurarsi di patologie a carico dell'apparato osteo-articolare e in particolare, nel caso in esame, del rachide, e che la stessa determina una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura percentuale del 6%, avendo riguardo al codice 213 della tabella delle menomazioni e tenuto conto dell'entità delle limitazioni riscontrate (“limitazioni funzionali di grado moderato a carico del tratto lombare e di grado lieve a carico del tratto cervicale”).
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da un'adeguata motivazione di carattere medico-legale, immune da vizi logici o da carenze diagnostiche, per cui meritano condivisione.
Esse sono, del resto, coerenti tanto con l'esito dell'istruttoria quanto con il principio di equivalenza causale. Al riguardo, va ricordato che il nostro ordinamento, in materia di nesso causale (artt. 40 e 41 c.p.), è ispirato al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o da aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987
n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
Il ricorso va conseguentemente accolto, con condanna dell' al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, di un indennizzo per danno biologico commisurato a un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 6%, oltre interessi legali come per legge sino al saldo. 4 L'accoglimento parziale del ricorso – con riconoscimento di un grado di menomazione di molto inferiore alla richiesta – giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo;
i restanti due terzi si liquidano come in dispositivo e seguono la soccombenza dell' . Le spese CP_1 di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'origine professionale della patologia
“spondilodiscoartrosi del rachide cervicale con lieve impegno funzionale e lombare con ernia discale L5/S1 e moderato impegno funzionale”;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, di un indennizzo per CP_1 danno biologico commisurato a un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 6%, oltre interessi legali come per legge sino al saldo;
3) compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti CP_1 due terzi, che liquida in € 1.535,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 18 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2260 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: prestazioni per malattia professionale, CP_1
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dagli Parte_1 avv. Angelo Fiore e Fiorenzo Morella, presso il cui studio in Mirabella Eclano (AV), via San
Bernardino n. 124, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv.
Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente in Avellino, via Iannaccone
n. 12/14,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/05/2024 il ricorrente, premesso di avere contratto, nell'esercizio e a causa dell'espletamento dell'attività lavorativa di coltivatore diretto svolta dal 2005, le malattie
“spondilodiscoartrosi diffusa cervico-dorso-lombare con protrusioni cervicali multiple (C3-C4,
C4-C5, C5-C6, C6-C7), protrusioni discali L1-L2, L4-L5 ed ernia discale L5-S1 con lombosciatalgia sinistra, coxartrosi, gonartrosi”, di avere chiesto all' , con certificazione
CP_1 medica dell'8/06/2023, il riconoscimento dell'origine professionale di tali patologie, che la pratica era stata archiviata dall' a causa di una presunta inesistenza di nesso causale tra il rischio CP_2 lavorativo a cui era stato esposto e la malattia denunciata e che aveva inutilmente esperito i prescritti rimedi amministrativi, ha convenuto in giudizio l' al fine di sentire: “1) In via
CP_1 principale, nel merito, per le ragioni e le causali chiarite nel presente atto, accertare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ,
CP_1 ex D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, dichiarare, che il sig. ha diritto all'indennizzo del danno biologico parametrato Parte_1 ad un grado di menomazione complessivo del 15%; 2) Per l'effetto, condannare l' , in
CP_1 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 21.596,87 corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato ad un grado pari al 15 %, al sesso ed all'età del
1 ricorrente, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi;
3) In via subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ente convenuto, voglia l'On. le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro accertare e dichiarare che le patologie indicate nella parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' , CP_1 ex D.P.R. 1124/65, e che le stesse sono da considerarsi malattie di origine professionale e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp.tep.t., al pagamento in favore del ricorrente CP_1 della somma corrispondente all'indennizzo per danno biologico parametrato al grado che verrà accertato in corso di causa, anche a mezzo di disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, oltre gli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa da portarsi in detrazione dal maggior danno da rivalutazione monetaria sui ratei medesimi”; in ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
Instaurato il contraddittorio si è ritualmente costituito l' , contestando che il ricorrente fosse CP_1 stato esposto ad un rischio professionale idoneo per intensità e durata a causare le patologie per cui è causa ed evidenziando che, in ogni caso, in presenza di patologie ad eziologia multifattoriale, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare con ragionevole certezza l'esposizione a rischio e il nesso di causalità.
La causa – escussi i testi e disposta CTU medico-legale – è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In tema di malattie professionali la copertura assicurativa, inclusa quella obbligatoria da parte dell' , non copre qualsiasi forma di affezione, ma esclusivamente quelle che risultino CP_1 causalmente collegate al rapporto di lavoro o che siano intervenute in occasione del suo svolgimento.
La normativa ha previsto l'istituto delle malattie professionali tabellate per rendere possibile (o comunque più agevole) al prestatore di lavoro assicurato la tutela assicurativa, non rendendo necessario dimostrare ogni volta l'esistenza di un nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta. La previsione è stata ampliata dalla sentenza n. 179 del 18 febbraio
1988 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità del D.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, art. 3, rendendo possibile l'indennizzo di malattie non tabellate, ma ugualmente cagionate dalla prestazione lavorativa. Quando però la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta, o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità tra attività professionale svolta ed insorgenza della malattia deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (così fra le tante Cass. Sez. L, Sentenza
n. 27752 del 30/12/2009).
Nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dunque, la presunzione di eziologia professionale di una malattia – presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione, da parte dell' assicuratore, che nel caso CP_2 concreto l'infermità dipende da una causa extralavorativa oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità – opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19312 del 25/09/2004). 2 Come pure evidenziato dalla S.C., dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell' , quale è, in particolare, la dipendenza CP_1 dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016; Sez. L,
Sentenza n. 14023 del 26/07/2004; cfr. anche Cass. Sez. L, Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017).
Dunque, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, sul lavoratore grava l'onere di dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata;
assolto tale onere, il nesso eziologico è presunto per legge, ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo previsto.
In mancanza, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare tutti i fatti costitutivi della domanda, ivi compreso il nesso causale.
Con certificazione medica dell'8/06/2023 il ricorrente, coltivatore diretto, ha chiesto l'accertamento dell'origine professionale delle patologie “spondilodiscoartrosi diffusa cervico- dorso-lombare con protrusioni discali cervicali multiple (C3-C4, C4-C5, C5-C6 e C6-C7), protrusioni discali L1-L2, L4-L5 ed ernia discale L5-S1 con lombosciatalgia sinistra, coxartrosi, gonartrosi”. La domanda è stata respinta dall' per inidoneità del rischio a provocare la malattia CP_1 denunciata.
L'unica patologia tabellata è l'ernia discale lombare, in correlazione con “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: trattori, mietitrebbia, vendemmiatrice semovente. Lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausilii efficaci”, qualora insorga entro un anno dalla cessazione della lavorazione.
Il ricorrente lavora dal 2005 come coltivatore diretto, titolare dell'omonima impresa individuale, su terreni dell'estensione di 6/7 ettari.
Il teste ha confermato che il ricorrente coltiva, senza aiuti, terreni siti in zona Testimone_1 collinare, nei comuni di Ariano Irpino e Montecalvo Irpino;
che coltiva grano, orzo, olivi e viti, occupandosi lungo l'intero arco dell'anno delle varie necessità dei fondi;
che in campagna non esiste un orario di lavoro preciso, ma si lavora 8 - 10 ore, anche 15 ore al giorno per far fronte agli imprevisti meteorologici;
che il ricorrente si avvale, come mezzi agricoli, di un trattore cingolato e di un motocoltivatore gommato con carrello;
che le lavorazioni vengono effettuate sia manualmente, con l'ausilio di zappe, rastrelli, seghetto e forbici per la potatura di olivi e viti, sia con utensili meccanici, quali abbacchiatore elettrico per la raccolta delle olive, vibrante, che nel periodo di raccolta delle olive viene usato per l'intera giornata, motosega vibrante, fresa, decespugliatore;
che, inoltre, il ricorrente movimenta manualmente cassette di olive, di uva e 3 comunque pesi legati alla coltivazione dei fondi, che poi colloca sul motocoltivatore che vibra molto.
Analoga la deposizione del teste , vicino di fondo e coltivatore diretto, il quale Testimone_2 ha aggiunto che il coltiva anche l'orto, che lavora manualmente, per il consumo Pt_1 famigliare, e alleva animali da cortile all'interno di una stalla sita a San Nicola a Trignano, non molti;
rispetto a tali attività, il teste ha dichiarato di non sapere se il ricorrente venda anche i prodotti dell'orto e gli animali che alleva. Ha inoltre precisato che le cassette piene di olive o uva, che il ricorrente ripone manualmente sul carrello del trattore e poi scarica, sempre manualmente, nel magazzino pesano normalmente 18-20 kg;
che l'abbacchiatore vibrante, che viene tenuto in alto per tutto il tempo necessario per la raccolta delle olive, pesa 8-10 kg;
che la motosega pesa circa 5 kg. In merito agli orari, il teste ha chiarito che gli stessi sono molto variabili, da dieci ore a un paio di ore al giorno.
Entrambi i testi hanno infine riferito di aver visto il ricorrente lavorare chino, in ginocchio e accovacciato, con la schiena ricurva.
Risulta pertanto provato che il ricorrente ha svolto con continuità lavorazioni all'aperto, comportanti movimenti ripetuti, mantenimento di posture incongrue e impegno di forza, nonché
l'uso di macchinari vibranti per la lavorazione dei terreni e la movimentazione di carichi.
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha concluso che il ricorrente è affetto da
“spondilodiscoartrosi del rachide cervicale con lieve impegno funzionale e lombare con ernia discale L5/S1 e moderato impegno funzionale”, che tale patologia è da ritenersi malattia professionale, in quanto l'attività di coltivatore diretto può essere considerata come concausa efficiente dell'instaurarsi di patologie a carico dell'apparato osteo-articolare e in particolare, nel caso in esame, del rachide, e che la stessa determina una menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura percentuale del 6%, avendo riguardo al codice 213 della tabella delle menomazioni e tenuto conto dell'entità delle limitazioni riscontrate (“limitazioni funzionali di grado moderato a carico del tratto lombare e di grado lieve a carico del tratto cervicale”).
Le conclusioni rassegnate dall'ausiliare sono sorrette da un'adeguata motivazione di carattere medico-legale, immune da vizi logici o da carenze diagnostiche, per cui meritano condivisione.
Esse sono, del resto, coerenti tanto con l'esito dell'istruttoria quanto con il principio di equivalenza causale. Al riguardo, va ricordato che il nostro ordinamento, in materia di nesso causale (artt. 40 e 41 c.p.), è ispirato al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o da aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale. Sicché solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre la infermità deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (Cass. 26 marzo 2015 n. 6105; Cass. 11 novembre 2014 n. 23990); mentre va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale (Cass. 12 ottobre 1987
n. 7551, Cass. 8 ottobre 2007 n. 21021).
Il ricorso va conseguentemente accolto, con condanna dell' al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, di un indennizzo per danno biologico commisurato a un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 6%, oltre interessi legali come per legge sino al saldo. 4 L'accoglimento parziale del ricorso – con riconoscimento di un grado di menomazione di molto inferiore alla richiesta – giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo;
i restanti due terzi si liquidano come in dispositivo e seguono la soccombenza dell' . Le spese CP_1 di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'origine professionale della patologia
“spondilodiscoartrosi del rachide cervicale con lieve impegno funzionale e lombare con ernia discale L5/S1 e moderato impegno funzionale”;
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, di un indennizzo per CP_1 danno biologico commisurato a un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del 6%, oltre interessi legali come per legge sino al saldo;
3) compensa le spese di lite in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento dei restanti CP_1 due terzi, che liquida in € 1.535,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
4) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Benevento, 18 giugno 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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